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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13988/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che la questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, di illegittimità costituzionale dell'art. 131 - bis, quarto comma (rectius quinto comma), cod. pen, nella parte in cui stabilisce di considerare, ai fini della determinazione della cornice edittale che consente l'accesso all'istituto, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, è manifestamente infondata, in quanto la scelta risponde all'esercizio non irragionevole di un potere riservato al legislatore; né rileva sul punto quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020, che si appuntava sulla irragionevole parametrazione, in origine prevista, al massimo invece che al minimo edittale, profilo cui ora ha posto rimedio il d.

Igs. n. 150 del 2022; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di tentativo e pag. 5 sulla esclusione della circostanza di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che la questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, di illegittimità costituzionale dell'art. 131 - bis, quarto comma (rectius quinto comma), cod. pen, nella parte in cui stabilisce di considerare, ai fini della determinazione della cornice edittale che consente l'accesso all'istituto, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, è manifestamente infondata, in quanto la scelta risponde all'esercizio non irragionevole di un potere riservato al legislatore; né rileva sul punto quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020, che si appuntava sulla irragionevole parametrazione, in origine prevista, al massimo invece che al minimo edittale, profilo cui ora ha posto rimedio il d. Igs. n. 150 del 2022; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di tentativo e pag. 5 sulla esclusione della circostanza di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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