CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 49725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Trieste, accogliendo l'appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza emessa in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 100 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 640-ter cod. pen. e il vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, desunta esclusivamente dalla coincidenza temporale tra un pagamento online fatto dalla persona offesa e l'accredito su una carta Postepay intestata al ricorrente, senza alcuna valutazione sulle concrete modalità dell'azione e sulla specifica condotta dell'imputato (dato che la transazione fraudolenta risulta riconducibile a un indirizzo IP di terzi). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con una formula stereotipata. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare il mancato avviso ai sensi del nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva ex art. 53, I. 24 novembre 1981, n. 689. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. La Corte di appello descrive puntualmente il percorso ricostruttivo che ha portato alla pronuncia di condanna: posto che nel medesimo istante è stata effettuata la transazione via internet per l'acquisto di un biglietto aereo, con invio dei dati della carta Postepay della persona offesa e autorizzazione al pagamento, ed è avvenuto l'accredito sulla Postepay intestata al ricorrente, non può dubitarsi della sua responsabilità, quantomeno a titolo concorsuale; infatti, sicuramente Mattei ha attivato la suddetta Postepay (la perquisizione domiciliare non ha permesso di rinvenire lo strumento di pagamento, ma sono stati trovati i documenti di attivazione) e non ne ha mai perso l'effettiva disponibilità, non avendone denunciato il furto o lo smarrimento. A fronte dell'assoluzione in primo grado con la formula «per non avere commesso il fatto», la motivazione di appello è congrua e non tacciabile di manifesta illogicità o contraddittorietà e dà adeguatamente conto della avvenuta manipolazione del sistema informatico, come da rubrica imputativa; alla luce dell'incontestabile esito finale della frode informatica e della mancanza di versioni alternative riscontrate anche da minimi elementi concreti, non costituisce cesura logico del percorso argonnentativo la mancata esplicitazione delle specifiche modalità di alterazione). D'altronde, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3, Sentenza n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271). Tali elementi sussistono sicuramente nel caso di specie, avuto riguardo alla titolarità della carta elettronica di pagamento su cui era stata trasferita la liquidità e l'assenza di alcuna denuncia di sottrazione o smarrimento. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In precedenza, erano state peraltro poste in rilievo le precedenti numerose condanne, in merito alla contestata recidiva. La censura mossa sul punto dal ricorrente è del tutto generica, non indicando elementi non presi in considerazione dal giudicante, e comunque manifestamente infondata. 3. Secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice, richiamando in sede di determinazione della pena i consistenti precedenti dell'imputato (valutabili ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), ha poi ritenuto - implicitamente ma chiaramente - che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi negativa. Non sussisteva pertanto alcun onere di avviso all'imputato. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso