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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 1976

Cassazione n. 06502/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] F icarra , [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi perClaudio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano: la dichiarazione di inammissibilità per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; l’annullamento con rinvio relativamente al rigetto delle confische e limitatamente al punto n. 4) relativamente alle armi; uditi i difensori dei ricorrenti: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, si riporta ai motivi di ricorso, e ne l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; c onclude per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso del Procuratoregenerale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; conclude per l'inammissibilitàdel ricorso del Procuratore generale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in Cancelleriae insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 27 aprile 2023, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso in intestazione fittizia di beni di cui al capo 90), applicandogli la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

In particolare: ha confermato l’affermazione di responsabilità di: -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di bancarotta fraudolenta e di intestazione fittizia [di cui ai capi 1), 53), 57), 85) e 88)], condannato alla pena di anni sedici di reclusione, alle pene accessorie di leggee alla confisca per equivalente di beni di sua proprietà fino alla concorrenza di euro 394.208,88; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in estorsione aggravata [di cui ai capi 12) e 13)], condannato alla pena di anni cinque di reclusione e di euro 3.600,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di concorso in estorsione aggravata, tentata e consumata, e di autoriciclaggio [di cui ai capi 1), 2), 5), 7), 8), 9), 12), 14), 17) e 19)], condannato alla pena di anni sedici e mesi dieci di reclusione e di euro 6.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso in bancarotta fraudolenta [di cui ai capi 1), 85) e 86)], condannato alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie anche fallimentari; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso in estorsione aggravata, tentata e consumata, [di cui ai capi 1), 2), 3), 5), 7), 8) e 10)], condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso [di cui al capo 1)], condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina [di cui ai capi 1), 104) e 105)], condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione; ha confermato l’assoluzione: -di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso [di cui al capo 1)] nonché il proscioglimento di questi, per difetto della condizione di procedibilità, dai delitti di esercizio arbitrario delle private ragioni con minaccia alla persona e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 1) e 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico Ministero all’udienza del 2 febbraio 2023; -di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

1.2. L’accertamento condotto nel corso del giudizio di merito ha riguardato l’esistenza e l’operatività di associazioni di ‘ndrangheta radicatesi in Lombardia, in particolare, nei territori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in quelli posti al confine tra le province di Como e di Varese.

Le stesse sono state riconosciute come ‘locali’ di 'ndrangheta, articolate anche in sottogruppi autonomi ma interconnessi, perché collegate alle famiglie mafiose storicamente insediate nella piana di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare,quelle dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]); perché caratterizzate da un modulo organizzativo interno riproducente quello della ‘casa madre’; perché capaci di esteriorizzare la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e, così, di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà nelle comunità locali, sfruttando le quali svolgevano una variegata attività criminale (che si estrinsecava in estorsioni, reati fiscali, fallimentari, di riciclaggio, di intestazione fittizia di beni e traffico di sostanze stupefacenti), attraverso cui realizzavano sia il programma dell’associazione originaria, cui si rapportavano costantemente, sia il controllo dei territori “colonizzati” nonché l’infiltrazione nelle economie locali.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, nonché i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il ricorso del Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Milano consta di sette motivi. -

2.1.1. Con il primo motivo si censura, tramite la denuncia del vizio di violazione degli artt. 629, 393, 416-bis.1 cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la derubricazione del delitto di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quello di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone, con proscioglimentodell’imputato per difetto di condizione di procedibilità.

È dedotto che la Corte territoriale avrebbemal interpretato il contenuto di intercettazioni ambientali (relative a colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], capo della ‘locale’ di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Terni, nonché tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed ignoti interlocutori all’interno della sua autovettura) atte a dimostrare come le condotte di intimidazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitore di un dipendente del maneggio degli [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 600,00, fossero esecutive di ordini impartiti dal padre [OSCURATO:PERSONA] e fossero volte non ad agire nel solo interesse del creditore ma ad affermare il prestigio criminale della famiglia. -2.1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 61 n. 2, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1, 416-bis.1. cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’errore di fatto in cui era incorso il giudice di appello, che aveva confermato l’improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo riferito il nesso teleologico al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione piuttosto che al delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1) della contestazione suppletiva. -2.1.3.

Con il terzo motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione.

È dedotto che la Corte territoriale, perseverando nella lettura parcellizzata delle evidenze probatorie raccolte ed ignorando il giudicato formatosi nel parallelo giudizio abbreviato quanto alla sussistenza della ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA], prestandosi a portare a compimento le attività estorsive iniziate dal padre in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Tozzi, a fungere da intermediario tra il congiunto detenuto e i sodali in libertà (in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] ed Aiello) e a eseguirne gli ordini anche in ordine al recupero di ingenti somme di denaro, provento di attività illecite, occultate nella struttura in cui si svolgeva l’attività ippica di famiglia (il ‘[OSCURATO:PERSONA]’), aveva dimostrato di essere stabilmente e consapevolmente inserito nel sodalizio mafioso. -2.1.4.

Con il quarto motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione.

È dedotto che anche la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento delle prove e, comunque, in un errore di diritto, laddove non aveva assegnato alle cd. ‘mangiate’ il significato loro ascritto dalla giurisprudenza di legittimità, ossia, quello di riunioni di ‘ndrangheta: dunque, alla stregua di tale rilievo e del contenuto delle questioni affrontate nel corso di tali riunioni, riguardanti armi o l’attribuzione di gradi gerarchici agli affiliati al sodalizio o la risoluzione di conflitti interni, si sarebbe dovuto riconoscere che [OSCURATO:PERSONA], con il parteciparvi e con il mettere costantemente a disposizione degli aderenti alla ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] il proprio box per consentirne lo svolgimento, aveva offerto al sodalizio un contributo stabile e funzionale alla sua esistenza, in tal modo dimostrando, al contempo, la sua intraneità ad esso. -2.1.5.

Con il quinto motivo si contesta, mediante la denuncia della violazione degli artt. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’esclusione dell’aggravante della disponibilità di armi, in riferimento all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria imputazione, nei confronti degli imputati che avevano optato per la celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie.

È dedotto che l’aggravante dell’associazione armata era stata riconosciuta, in relazione al medesimo sodalizio, nel parallelo e definitivamente concluso giudizio abbreviato e che la consapevolezza degli imputati del presente giudizio della disponibilità di armi da parte del sodalizio sarebbe dimostrata dal contenuto delle captazioni delle conversazioni tra loro intercorse, di modo che,a prescindere dalla loro personale disponibilità di armi, l’aggravante in discussione si sarebbe dovuta applicare loro in quanto di natura oggettiva. -2.1.6.

Con il sesto motivo si censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 240 e 240-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il diniego di estensione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della confisca, applicatagli ai sensi dell’art. 240-biscod. pen. fino alla concorrenza di euro 394.208,88, ad ulteriori suoi cespiti, essendo stata congruamente dimostrata la rilevante sproporzione (per un ammontare prossimo ad euro 4.000.000,00) esistente tra le disponibilità dell’imputato e i redditi dichiarati dal suo nucleo familiare, non essendo preclusiva dell’adozione della misura ablatoria l’assenza di un precedente sequestro di quei cespiti. -2.1.7.

Con il settimo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazionedegli artt. 240 e 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel non disporre la confisca obbligatoria dei profitti dei reati di estorsione e di bancarotta commessi dai partecipi all’associazione mafiosa di cui al capo 1), con il metodo mafioso e al fine di agevolarne le attività, trattandosi di cose destinate ad assicurare la sopravvivenza e l’espansione dell’associazione medesima.

2.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quindici motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 156, 178, lett. c), 179, comma 1, e 598-biscod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito alla celebrazione del relativo giudizio senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa.

Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] non era stata data personale comunicazione della conversione del ritocartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, egli, ancorché non avesse rinunciato a parteciparvi, non vi era stato tradotto e non aveva, comunque, beneficiato di un collegamento a distanza, venendo, pertanto, illegittimamente dichiarato assente. -2.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen., 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione al tema della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese.

È dedotto che la Corte territoriale ne avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività sulla sola base del giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che di quel giudizio non era stato parte, e senza considerare che, secondo il dettato dell’art. 238-biscod. proc. pen., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto, ma sono valutate solo a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro efficacia dimostrativa è subordinata all’esistenza di riscontri. -2.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione con riguardo alla prova dell’esistenza del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, sul rilievo che, stando alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, un’organizzazione criminale, operante in territori diversi da quelli in cui è insediata l’associazione storicamente riconosciuta come mafiosa, può assumere i caratteri propri della cd. ‘mafia delocalizzata’ a condizione che abbia un collegamento funzionale con la ‘casa madre’, ne riproduca il modello organizzativo (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati) e, soprattutto,sia dotata di autonoma capacità di esteriorizzare il metodo mafioso.

Requisiti, questi, assenti nel sodalizio criminale denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]’, la cui caratterizzazione in senso mafioso non si poteva far discendere automaticamente dalla realizzazione da parte degli associati di delitti commessi con il metodo mafioso, posto che tale modalità di realizzazione dei reati dà vita all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. a prescindere dall’appartenenza dei loro autori ad un’associazione di tipo mafioso.

Ad ogni buon conto, considerate le oscillazioni interpretative, in ordine all’identificazione dei requisiti necessari per la qualificazione di un sodalizio di criminalità organizzata come espressione di ‘mafia delocalizzata’, si è chiesto di rimetterne la questione alle Sezioni Unite. -2.2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 416- bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione.

È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare, in ottemperanza alle indicazioni impartite dal diritto vivente, se il ricorrente avesse assunto un ruolo stabile, dinamico e funzionale nell’ambito del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzatadi riferimento, offrendo un contributo effettivo alla vita del gruppo con la cosciente condivisione del relativo programma criminale.

Affidandosi, invece, ad un ragionamento circolare, anche la Corte territoriale aveva opinato per l’organica appartenenza dell’imputato all’associazione criminale di cui al capo 1) sulla base del suo mero concorso nei reati-fine (soprattutto nelle estorsioni), attribuendo a tale compartecipazione il valore di un’automatica dimostrazione della intraneità associativa, senza darconto di quel quid pluris che, invece, sarebbe valso ad autonomamente e decisivamente comprovare la militanza mafiosa dell’imputato. -2.2.5.

Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite.

È dedotto che, in sede di merito, non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia nonché nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale, essendo stata, anzi, esclusa la destinazione dei proventi delle estorsioni alle suddette cooperative.

Inoltre, in contrasto con le indicazioni del diritto vivente, nella sentenza impugnata non si era tenutoconto del fatto che l’attività delle cooperative controllate dal ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era tutt’altro che lecita, essendo, esse, «nate per morire» e concepite quali strumenti per realizzare frodi fiscali.

Dunque, nel caso di specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. mancherebbe il requisito fondamentale: ossia, l’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.2.6.

Con il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo si censura, sotto il profilo del vizio di violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di estorsione commessi in danno: di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5); di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8, quest’ultima imputazione formulata in termini di estorsione tentata); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 9); di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 12); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 14) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 17).

È dedotto, a sostegno, quanto segue: -in riferimento all’estorsione di cui al capo 2): che, se fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. ‘Arcobaleno’, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati diversamente apprezzati, di modo che, qualificati tali rapporti alla stregua di una duratura relazione di affari caratterizzata da convenienza reciproca, si sarebbe dovuto quantomeno dubitare dell’ingiustizia del profitto delle dazioni di denaro effettuate dal secondo nei confronti del primo; che sarebbe stato necessario chiarire in che modo [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito alla realizzazione dell’estorsione, dal momento che egli, in occasione di quelle consegne, aveva esibito una «presenza muta»; -in riferimento all’estorsione di cui a capo 5): che il fatto si sarebbe dovuto qualificare alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, essendosi il ricorrente e il nipote [OSCURATO:PERSONA] limitati a recuperare un credito di [OSCURATO:PERSONA] senza pretendere nessuna eccedenza; che non era stato adeguatamente provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del fatto, essendosi, egli, limitato ad accompagnare il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) agli incontricon il [OSCURATO:PERSONA]; che il richiamo all’uso di una pistola da parte sua era frutto di un travisamento delle prove; che non era stato specificamente dimostrato che le minacce utilizzate per coartare la volontà della vittima fossero quelle solitamente utilizzatedalle organizzazioni criminali di tipo mafioso; -in riferimento alle estorsioni, consumate e tentate, di cui ai capi 7) e 8): che la costante «posizione defilata», o, comunque, secondaria, assunta da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dei fatti in danno di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto imporre una motivazione più approfondita in ordine al contributo concorsuale da lui offerto; che nulla, di quanto emergente dalla sentenza impugnata, consentirebbe di distinguere l’intimidazione propria del metodo mafiosoda quella normalmente necessaria per commettere il delitto di estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 9): che l’unico incontro avuto da [OSCURATO:PERSONA] con l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in cui questi sarebbe stato destinatario di una mera richiesta ‘ruvida’ di denaro rivoltagli anche dal concorrente [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), non sarebbe tale da univocamente comprovare l’esistenza di un contributo effettivo e consapevole offerto dal ricorrente alla realizzazione del delitto contestato; - in riferimento all’estorsione di cui al capo 12): che i rapporti opachi, intrattenuti dal concorrente [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati tali da imporre una valutazione assai più approfondita dell’ingiustizia del profitto, asseritamente conseguito per effetto delle dazioni di denaro effettuate dai secondi nei confronti del primo, e, comunque, del ruolo avuto nella vicenda dal ricorrente, che a quei rapporti era estraneo; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 14): che le dazioni di denaro corrisposte dal ristoratore [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985) erano frutto di un inganno e, comunque, di millanterie in ordinealla loro appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, di modo che le condotte poste in essere dal ricorrente per indurre la vittima ad erogarle si sarebbero dovute sussumere entro lo schema qualificatorio della truffa e non dell’estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 17): che, allo stesso modo, la richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] non era stata sostenuta da minacce ma si era basata su una menzogna (ossia, su quella che il denaro servisse per le necessità di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava detenuto), di modo che anche tale condotta si sarebbe dovuta, al più, sussumere entro lo schema qualificatorio della truffa; che, oltretutto, essendo [OSCURATO:PERSONA] intervenuto soltanto nella fase iniziale del rapporto con l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], proseguito con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), il solo ad essersi reso artefice delle condotte intimidatorie nei confronti della vittima, sarebbe stato necessario spiegare in maniera più approfondita leragioni per le quali, a dispetto della loro diacronicità, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute interconnesse e protese a realizzare, nel loro complesso, il fatto di estorsione contestato. -

2.2.7. Con il tredicesimo motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 19).

È dedotto che non sarebbe ravvisabile la tipicità della fattispecie contestata, perché l’interposizione di società di comodo, riconducili ai [OSCURATO:PERSONA], per fare confluire nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] le somme estorte all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costituiva un mero post factum del delitto di estorsione; che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere chiamato a rispondere del delitto di autoriciclaggio perché già concorrente nel reato presupposto; che l’affermazione secondo la quale il denaro provento dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], ripulito tramite le società di comodo facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era destinato all’associazione di tipo mafioso di riferimento costitutiva il frutto di una mera congettura, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si era servito di quel denaro per far fronte alle proprie necessità personali, discendenti dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo. -

2.2.8. Con il quattordicesimo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione a tutti i delitti di estorsione e di autoriciclaggio ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

È dedotto che sull’utilizzazione del metodo mafioso la sentenzaimpugnata avrebbe esibito una motivazione generalizzante, valevole per tutti i reati contestati, come tale non idonea a rendere ragione, caso per caso, di come il contegno tenuto dal ricorrente fosse stato caratterizzato da quel quid pluris necessario per rappresentare alle vittime di trovarsi al cospetto di soggetti capaci di poter ricorrere alla forza di intimidazione promanante da un’associazione di tipo mafioso.

Nondimeno, poiché il metus tipico dell’intimidazione mafiosa non sarebbe stato esteriorizzato, l’aggravante in parola non poteva essere estesa a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.118 cod. pen. -2.2.9.

Con il quindicesimo motivo, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, sono articolate doglianze che si riferiscono all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto a quello applicato ai coimputati, anche giudicati con il rito abbreviato, e che egli sarebbe stato meritevole della mitigazione sanzionatoria di cui all’art. 62-bis cod. pen. non annoverando a suo carico precedenti penali di particolare gravità e, comunque, per ragioni di equità.

2.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di dodici motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.3.1.

Con il primo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 156, 178, lett. c), 179, comma 1, e 598-biscod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito alla celebrazione di un giudizio cui non era stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di partecipare, almeno fino al 16 settembre 2024, così da potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa.

Infatti, a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Ancona, nonera stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, perché egli, ancorché non avesse rinunciato a parteciparvi, non vi era stato tradotto e non aveva, comunque, beneficiato, almeno fino al 16 settembre 2024, di un collegamento a distanza, venendo, pertanto, illegittimamente dichiarato assente fino a quella data. -2.3.2.

Con il secondo e con il terzo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto.

Con deduzioni identiche a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ci si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla sola base del giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con i rilievi di gravame al riguardo formulati e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per essere qualificato come sodalizio di ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso.

Considerate le oscillazioni interpretative sul tema si insiste per la rimessione della questione alle Sezioni Unite. -2.3.3.

Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 416- biscod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione.

È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare se il ricorrente, che si era limitato a svolgere un ruolo gregario e, comunque, secondario rispetto a quello dei congiunti, avendo espletato le funzioni di autista del nipote [OSCURATO:PERSONA] classe 1984 e di prestanome del fratello [OSCURATO:PERSONA], avesse assunto un ruolo stabile, dinamico e funzionale nell’ambito del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata di riferimento, come, invece, richiesto dal diritto vivente.

L’organica compenetrazione delricorrente nell’associazione criminale di cui al capo 1) era stata desunta, invece, con ragionamento circolare, dal suo mero concorso nei reati-fine, a prescindere dall’individuazione di specifici ed autonomi indicatori della sua stabile e consapevole messa a disposizione del sodalizio. -2.3.4.

Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite.

Con deduzioni ancora una volta identiche a quelle già sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia e nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale e che tali imprese, lungi dall’esercitare un’attività economica lecita, erano, esse stesse, strumenti per realizzare frodi fiscali.

Dunque, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. sarebbe mancato il requisito fondamentale dell’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.3.5.

Con il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo si censura, sotto il profilo del vizio di violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di estorsione commessi in danno: di [OSCURATO:PERSONA] (capi 2 e 3); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5); di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8, quest’ultima imputazione formulata nel senso dell’estorsione tentata) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 10).

È dedotto, a sostegno, quanto segue: -in riferimento alle estorsioni di cui ai capi 2) e 3): che, se fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. ‘Arcobaleno’, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati diversamente apprezzati, di modo che le dazioni di denaro da questi effettuate in loro favore si sarebbero dovute leggere come l’effetto di condotte truffaldine e non estorsive; che, comunque, si sarebbe dovuto motivare in maniera assai più approfondita il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato a fungere da silenzioso accompagnatore del nipote o da autista di [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio da questicompiuto alla volta di [OSCURATO:PERSONA] per incontrare il suo [OSCURATO:PERSONA] ovvero da prezzolato vettore di denaro presso il Casinò di Sanremo; che l’estorsione di cui al capo 3) si sarebbe dovuta derubricare nel delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso propiziare, con le proprie condotte, esclusivamente il recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -in riferimento all’estorsione di cui a capo 5): che anche il fatto ritenutone integrativo si sarebbe dovuto qualificare alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, perché, pure in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a propiziare il recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che non era stato adeguatamente provato il suo concorso nella realizzazione del fatto, essendosi egli limitato ad accompagnare il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) ad incontri con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], in cui tutti, presentatisi come professionisti del settore del recupero dei crediti, non avevano profferito alcuna minaccia; -in riferimento alle estorsioni, consumate e tentate, di cui ai capi 7) e 8): che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui al capo 7) era stato desunto dalla sola circostanza che egli si fosse presentato ad [OSCURATO:PERSONA], assieme al nipote, come esperto nel settore del recupero dei crediti, che fosse divenuto intestatario di un’autovettura acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e avesse percepito alcune delle somme da questi versate, senza che fosse stato considerato il suo ruolo gregario e, quindi, la sua mancanza di consapevolezza dell’ingiustizia di tali esborsi economici; che, in ogni caso, egli non aveva partecipato alla tentata estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 8), di cui era stato ritenuto concorrente solo in forza dei suoi rapporti familiaricon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che nulla di quanto esposto nella sentenza impugnata consentirebbe di distinguere l’intimidazione propria del metodo mafioso da quella normalmente necessaria per commettere il delitto di estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 10), che a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe ascrivibile alcuna condotta intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato ad incassare gli assegni da questi versati e a disporre di un’autovettura di lusso acquistata dall’estorto, di modo che non sarebbe rimasta provata la sua coscienza e volontà di partecipare al reato rubricato. -2.3.6.

Con l’undicesimo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione a tutti i delitti di estorsione ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

Con deduzioni sovrapponibili a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce, per un verso, che con la motivazione rassegnata a sostegno della conferma del riconoscimento della detta aggravante non sarebbero stati indicati elementi specifici e concreti atti a distinguere l’intimidazione normalmente usata per realizzare il delitto di estorsione da quella suscettibile di evocare la forza di coercizione tipica delle organizzazioni mafiose.

Nondimeno, poiché il metus tipico dell’intimidazione mafiosa non sarebbe stato esteriorizzato, l’aggravante in parola non si sarebbe potuta estendere a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 118 cod. pen. -2.3.7.

Con il dodicesimo motivo sono articolate doglianze, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-biscod. pen. e del vizio di motivazione, in riferimento all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicatogli sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto aquello applicato ai coimputati, ivi compresi quelli giudicati con il rito abbreviato, anche in ragione del suo ruolo secondario e gregario, del resto valorizzato con il riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen, e che,quantomeno in virtù della sua incensuratezza, egli sarebbe stato meritevole dell’ulteriore riduzione di pena derivante dall’art. 62-biscod. pen. 2.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.4.1.

Con il primo motivo, articolato sotto l’egida della violazione degli artt.110 e 629 cod. pen., si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al concorso nel delitto di estorsione di cui al capo 12), commesso in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].

È dedotto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inteso arrecare alcun effettivo contributo alle condotte prevaricatorie poste in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA], finalizzate ad ottenere un ingiusto profitto dalla vittima: egli, infatti, era intervenuto violentemente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per reagire al comportamento di questi, che, con il chiedere allo lo zio [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in suo favore presso i nipoti, aveva scatenato nella madre, [OSCURATO:PERSONA], venuta a conoscenza dell’operato dei figli, un malore.

Quindi, non sussisterebbe il richiesto nesso causale tra gli esborsi monetari di [OSCURATO:PERSONA] e la condotta violenta del ricorrente, che non aveva agito con la coscienza e volontà di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per [OSCURATO:PERSONA]. -

2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia, sotto il profilo del vizio di motivazione, il travisamento del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] quanto al ruolo partecipativo del ricorrente nell’estorsione di cui al capo 13), consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il dichiarante aveva, infatti, riferito che il fratello [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alla programmazione dell’estorsione, ma si era limitato ad accompagnarlo presso l’ufficio postale di Lecco in cui la vittima stata costretta a prelevare del denaro da consegnargli, di modo che ne aveva percepito una piccola parte solo a titolo di regalia.

Dunque, il suo occasionale assistere all’operato del fratello non poteva essere indicativo di un suo effettivo e consapevole contributo alla realizzazione dell’estorsione. -2.4.3.

Con il terzo motivo si censura, invocando la violazione dell’art. 416- bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, nella forma del metodo mafioso, contestata in riferimento ad entrambe le estorsioni ascritte al ricorrente.

La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe dato conto di elementi oggettivi specificamente evocanti la peculiare forza di intimidazione promanante dalle associazioni di tipo mafioso di riferimento, posto che gli autori dei reati di cui aicapi 12) e 13), nel porre in essere le condotte loro contestate, non avrebbero fatto riferimento alla loro appartenenza alle consorterie criminali di ‘ndrangheta facenti capo ai [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, il ricorrere dell’aggravante mafiosa, in quanto contestata in riferimento a reati realizzati fuori dal contesto originario di operatività della ‘ndrangheta, avrebbe meritato di essere provato con ben altro rigore, ossia, attraverso la verifica della capacità di intimidazione, realizzata tramite il richiamo ad associazioni mafiose, di sprigionare una più intensa sopraffazione delle vittime rispetto a quella normalmente associata alla minaccia o alla violenza integrativa di fattispecie di reato, come quella di estorsione.

2.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di nove motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.5.1.

Con il primo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt.156, 178, lett. c), 179, comma 1, 598-bis e 133 - ter cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito a giudizio celebrato senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di esercitarvi compiutamente il proprio diritto di difesa; questo, perché a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Palermo, non era stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computer collocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre». -2.5.2.

Con il secondo e con il terzo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto.

Con argomentazione identiche a quelle già sviluppate a sostegno degli analoghi motivi articolati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è dedotto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla base del solo giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della cd. ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso.

Considerate, oltretutto, le oscillazioni interpretative al riguardo si è chiesto che la questione dei requisiti necessari ai fini della identificazione della cd. ‘mafia delocalizzata’ sia rimessa alle Sezioni Unite. -2.5.3.

Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 416-biscod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione.

È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di dar conto delle concrete condotte del ricorrente atte a rendere ragione del ruolo stabile, dinamico e funzionale da lui svolto in seno al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata di riferimento, come, invece, richiesto dal diritto vivente.

L’organica compenetrazione del ricorrente all’associazione criminale di cui al capo 1) sarebbe stata, invece, desunta dal suo mero concorso nei reati-fine, considerato, questo, automatico indice della sua partecipazione associativa. -2.5.4.

Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite.

Con deduzioni sovrapponibili a quelle formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia e nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale e che, comunque, tali imprese, lungi dall’esercitare un’attività economica lecita, erano, esse stesse, strumenti per realizzare reati, soprattutto frodi fiscali.

Dunque, nel caso di specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mancherebbe il requisito fondamentale dell’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.5.5.

Con il sesto e con il settimo motivo è censurata, sotto il profilo della violazione degli artt. 216, comma 1, 223, primo e secondo comma, legge fall., 110 e 416-bis.1. cod. pen. e 649 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commesso nella qualità di amministratore di fatto della fallita ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’, (capo 85), e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ mediante operazioni dolose (capo 86), commesso sempre nella qualità di amministratore di fatto della società fallita.

Quanto al delitto di cui al capo 85), si eccepisce: che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere condannato in relazione ad esso, perché per i fatti che lo integravano era già stato condannato dal Tribunale di Como con sentenza del 4 novembre 2020, divenuta irrevocabile; che in capo al ricorrente era stata riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto della fallita ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ sulla base delle sole dichiarazioni dei coimputati o degli imputati di procedimento connesso, non oggettivamente riscontrate, senza che fossero stati individuati specifici atti gestori univocamente riferibili al ricorrente.

Quanto al delitto di cui al capo 86), si deduce: che non sarebbe stato inequivocabilmente provato che il fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ fosse stato determinato dall’accumulo di debiti erariali e non, piuttosto, dall’interdittiva antimafia che avevacolpito [OSCURATO:PERSONA], finanziatore della società; che non si sarebbe potuta ascrivere a [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione delle scritture contabili societarie, rinvenute nel garage del nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), per il solo fatto che egli avesse avuto interesse a non farle ritrovare per impedire gli accertamenti circa il debito fiscale accumulato dalla società, in quanto amministratore occulto della stessa; che l’affermazione secondo la quale le due società erano state utilizzate per far confluire in esse i proventi del traffico di stupefacenti esercitato dalle cosce di ‘ndrangheta reggine, così da poterli ripulire e reinvestire in attività economiche, quali quelle della ristorazione di lusso, capaci di generare cospicui guadagni da destinare ai sodalizi di ‘ndrangheta e di consentirne l’infiltrazione nell’economia del ‘Nord Italia’ con alterazione delle regole della concorrenza, avrebbe costituito null’altro che un’asserzione non sostenuta da alcuna concreta evidenza dimostrativa; che, pertanto, sarebbe stato ingiustificato il riconoscimento dell’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione dei sodalizi indicati. -2.5.6.

Con l’ottavo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione ai delitti ascritti al ricorrente, articolandosi, a sostegno, argomentazioni identiche a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che devono intendersi qui integralmente richiamate. -2.5.7.

Con il nono motivo, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-biscod. pen. e del vizio di motivazione, sono formulate doglianze in riferimento all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicatogli sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto a quello applicato ai coimputati, ivi compresi quelli parallelamente giudicati con il rito abbreviato; sarebbe stato, inoltre, equo concedere a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, onde adeguare la severa pena comminata per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. alla modesta pericolosità dell’associazione criminale di appartenenza.

2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.6.1.

Con il primo e con secondo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 238-bis e 546 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto.

Con deduzioni sovrapponibili a quelle già sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è dedotto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla base del solo giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame al riguardo formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della cd. ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso.

Quanto all’esistenza di un programma criminoso unitario del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, si obietta che i reati predatori o commessi con artifizi e raggiri riconducibili al polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con quelli economico – finanziari riconducibili al polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Tali deduzioni, unitamentea quelle relative alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, approfondite con le memorie difensive depositate alle udienze del 12 giugno e del 16 settembre 2024, non avevano meritato risposta alcuna da parte della Corte territoriale. -2.6.2.

Con il terzo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 216, comma 1, legge fall. e del vizio di motivazione, l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in relazione al contributo offerto al ricorrente al depauperamento della cooperativa SIRIA, dichiarata fallita nel 2018 (capo 53).

Nella sentenza impugnata non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente a conoscenza dello stato di dissesto della cooperativa e neppure lumeggiati gli indicatori fattuali della sua coscienza e volontà di contribuire con il proprio operato -isolato e di scarso calibro offensivo, perché consistito nel riscuotere emolumenti per il lavoro subordinato falsamente prestato a favore della cooperativa fallita – a cagionare un danno ai creditori di questa. -2.6.3.

Con il quarto motivo ci si duole, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 62-biscod. pen., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole per adeguare la severità della pena comminata per le ipotesi di reato ascrittegli alla modesta gravità in concreto dei fatti da lui commessi e per i non significativi precedenti penali annoverati. -2.6.4.

Con il quinto motivo si eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 133-ter cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., perché ad [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto nel corso del giudizio di appello, non era stata assicurata la possibilità di parteciparvi in maniera effettiva e di potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa; questo perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computercollocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto veniva detto dalle altre».

2.7. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo a più censure (enunciate nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.7.1.

Con lo stesso si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416- bis cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato per la partecipazione all’associazione di ‘ndrangheta operante in Lombardia, con specifico riguardo alla sotto-articolazione insediata al confine tra le province di Como e di Varese, denominata ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, di cui al capo 1) della contestazione.

È dedotto che le condotte ascritte al ricorrente, che, dapprima, grazie all’inserimento della ditta intestata alla moglie nel ‘cartello’ di imprese facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e, poi, grazie all’assunzione in un consorzio operante nel settore del trasporto merci, si sarebbe accaparrato le commesse della [OSCURATO:SOCIETA]., in cui dipendenti sarebbero stati costretti ad affidare i servizi di trasporto dei prodotti finiti esclusivamente alle imprese facenti parte di quel ‘cartello’ o a persone indicate da [OSCURATO:PERSONA], perché soggiogati dalla forza d’intimidazione promanante dall’organizzazione mafiosa in cui questi militava, non sarebbero tali, alla stregua dei parametri interpretativi elaborati dal diritto vivente, da dar conto di una sua stabile messa a disposizione del gruppo, funzionale al perseguimento del relativo programma criminoso.

In particolare, non sarebbero indicatori affidabili ed inequivoci dell’inserimento stabile e organico del ricorrente nell’associazione mafiosa predetta: -la circostanza che egli avesse preso parte al sistema delle comunicazioni (le c.d.

“informative”) dovute ad [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse affidato commesse a imprese di trasporto non inserite nel ‘cartello’: questo perché era emersa a suo carico una sola “informativa”, peraltro priva di contenuti rilevanti, di modo che la Corte territoriale, per un verso, avrebbe travisato la prova, per altro verso, avrebbe assegnato rilevanza ad un elemento del tutto neutro, ossia che egliin quell’occasione si fosse trovato in compagnia del fratello, aduso a quelle “informative”; -la circostanza che egli, dopo che la ditta individuale della moglie era stata colpita dall’’interdittiva antimafia’, avesse, su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], continuato ad accaparrarsi le commesse [OSCURATO:SOCIETA] lavorando come dipendente di un consorzio: lasua assunzione da parte del consorzio senza l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] e l’espletamento di trasporti anche per committenti diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata tale, invece, da smentire la tesi secondo la quale egli sarebbe stato pienamente inserito nel sistema facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e ne avesse condiviso le logiche spartitorie ispirate a regole mafiose e non economiche, tali logiche essendo riferibili, semmai, giusta il contenuto delle intercettazioni, ai membri della sola famiglia Palmieri; -la circostanza che egli fosse stato coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dello schiaffo da questi assestato ad un esponente della famiglia Costagrande, suscettibile di innescare una grave contrapposizione tra gruppi di ‘ndrangheta’: considerato, infatti, che la disputa era stata risolta da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il suo interessamento alla vicenda sarebbe stato da leggersi come mera contiguità compiacente non come espressione di una partecipazione mafiosa.

L’esclusione della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infine, corroborata dal rilievo di assenza di condotte prevaricatrici a lui riferibili, diversamente da quanto accertato con riguardo ad altri “padroncini” della SEA Trasporti, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], di modo che l’argomento utilizzato nella sentenza impugnata, secondo cui egli “non necessitava di usare violenza” in quanto posto sotto l’ombrello protettivo di [OSCURATO:PERSONA], era manifestamente illogico e contraddittorio.

2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi (enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -

2.8.1. Con il primo motivo si eccepisce la carenza di motivazione dell’ordinanza di rinnovazione istruttoria adottata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe disposto la rinnovazione istruttoria (disponendo la perizia per la trascrizione dell’intercettazione RIT 133/2019 progr. 2524 del 10 agosto 2019 e l’audizione di [OSCURATO:PERSONA]) senza motivare sull’assoluta necessità delle prove richieste dal Pubblico Ministero, che, oltretutto, non erano né nuove né sopravvenute. - 2.8.2 Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, imposto al giudice di appello in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione dell’imputato.

È dedotto che la Corte territoriale non avrebbe confutato in maniera analitica le argomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione, né avrebbe spiegato le ragioni della diversa valutazione probatoria di alcune prove dichiarative. -2.8.3.

Con il terzo e con il quarto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 512-biscod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’esistenza dell’elemento oggettivo del delitto di interposizione fittizia nella titolarità delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘RevolutionS.r.l.s.’, di cui al capo 90).

È dedotto che le quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ sarebbero state attribuite alla titolarità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] svalutando o travisando il contenuto delle dichiarazioni di Genovese, di Zaffaroni, di Briccola, di Vignatagliati, di Zanino e diNuzzo, stimate attendibili in primo grado, e tutte convergenti nell’escludere che Genovese e Affuso, in quanto debitori di [OSCURATO:PERSONA], avessero deciso di cedergli in funzione solutoria la loro attività svolta sotto l’insegna della ‘[OSCURATO:PERSONA]’ S.r.l. nel capannone di Lovazzo.

Neppure le acquisizioni documentali, del resto, comproverebbero la tesi fatta propria dal giudice di appello, risultando, piuttosto, da quelle che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto fronte all’acquisto delle quote con proprie risorse patrimoniali.

È dedotto, altresì, quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione fittizia delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, riferibili ad [OSCURATO:PERSONA], che il ribaltamento della decisione assolutoria poggerebbe sulle sole dichiarazioni dell’imputata di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], per nulla riscontrate dal contenuto della messagistica elettronica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA], della quale la difesa dell’imputato aveva chiesto senza successo l’acquisizione, nonché dal contenuto delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], consulente legale del gruppo alberghiero (SHG) che si avvaleva dei servizi di pulizia della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’. -2.8.4.

Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, l’esistenza dell’elemento soggettivo del delitto di interposizione fittizia nella titolarità delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, di cui al capo 90).

Non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza dell’imputato di prestarsi ad un’operazione volta ad impedire la riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] delle società indicate e la sua volontà di consentire a questi di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva partecipato alle trattative per l’acquisizione delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’., della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, che erano state sempre gestite in autonomia da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali, peraltro, non vantavano alcun contatto con gli ambienti criminali in cui quello militava. -2.8.5.

Con il sesto motivo è stata censurata, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’applicazione al ricorrente dell’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso.

È dedotto che la Corte territoriale avrebbe trattato la detta aggravante come se fosse oggettiva, omettendo, quindi, di dimostrare compiutamente la coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare la locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], nella quale militava il concorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.9. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due atti di ricorso per cassazione: il primo pervenuto presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 29 marzo 2025 consta di tre motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 174 disp. att. cod. proc. pen.); il secondo, denominato ‘ricorso bis ’, pervenuto presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano consta di un solo motivo. -2.9.1.

Con il primo motivo del ricorso in data 29 marzo 2025 si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della contestazione.

È dedotto che neppure nella sentenza di appello sarebbero state enucleate condotte concrete dell’imputato capaci di offrire effettivo riscontro al postulato accusatorio relativo al suo ruolo organico in seno alla costola svizzera della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA]: nulla, infatti, comproverebbe un suo operato funzionale al perseguimento dei fini del sodalizio, essendosi egli limitato, per meri rapporti personali con i membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], che considerava suoi benefattori, a partecipare ad una sola ‘mangiata’ (il 30 maggio 2020 a Zurigo nell’orto di [OSCURATO:PERSONA]), nel corso della quale, come dimostrato dal contenuto delle captazioni ambientali, non solo non vi erano stati interventi o dialoghi riguardanti temi d’interesse per l’organizzazione mafiosa, ma il ricorrente era rimasto sostanzialmente in silenzio.

Peraltro, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il dato della partecipazione ad una ‘mangiata’, intesa come ‘summitdi mafia’, sarebbe indicativo di una intraneità al sodalizio di colui che vi abbia preso parte solo a condizione che sia verificato il contesto di tale partecipazione.

Gli elementi fattuali raccolti, ivi compresi quelli desunti dalla testimonianza dell’operante Vangi, considerata nella sua interezza, sarebbero stati tali, invece, da escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo a disposizione dell’associazione, essendosi egli solo prestato a rendere dei favori ai [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio facendo intestare al fratello la BMV X5 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) ed avendoli informati di vicende di loro interesse (ad esempio, quelle relative alle lamentele di Vallelonga circa lo spaccio di stupefacenti da parte di soggetti conosciuti dai [OSCURATO:PERSONA] davanti al suo bar).

Né era credibile che il denaro dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a Chindamo trovasse la sua causale nel versamento di quanto egli avrebbe dovuto corrispondere per il sostentamento ai sodali detenuti, posto che la questione aveva trovato una diversa spiegazione (rappresentata dal mancato versamento del prezzo di un’autovettura vendutagli da Chindamo) da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che aveva esercitato l’azione penale nei suoi confronti per truffa. -2.9.2.

Con il secondo motivo del ricorso in data 29 marzo 2025 è contestata, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui ai capi 104) e 105) della contestazione.

In riferimento alla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, è dedotto che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da una radicale aporia motivazionale, essendosi affermato, per un verso, che egli fosse coinvolto nelle attività illecite svolte dall’associazione, per altro verso, che egli non fosse informato delle concrete dinamiche operative di esse: ad esempio, dei singoli viaggi per traportare la cocaina in Svizzera.

Tanto, non avrebbe consentito di provare la sua intraneità all’associazione neppure per facta concludentia, posto che, peraltro, non erano stati verificati né suoi contatti con i fornitori di stupefacente, né il suo accesso alle basi logistiche dell’associazione, né la disponibilità di utenze telefoniche criptate.

La sentenza impugnata, peraltro, sarebbe rimasta silente sulla decisiva questione della compatibilità della simultanea partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) e all’associazione per delinquere dedita al narcotraffico di cui al capo 104).

Quanto alla prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 105) si assume che non sarebbe sufficiente il mero contenuto dell’intercettazione ambientale effettuata all’interno della Fiat 500 di [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe stata, infine, dimostrata la coscienza e volontà del ricorrente di favorire, tramite il traffico delle sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso di riferimento. -2.9.3.

Con il terzo motivo del ricorso depositato in data 29 marzo 2025 si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e del vizio di motivazione, il difetto di motivazione in ordine al quantum di pena irrogato al ricorrente a titolo di aumento per la continuazione in relazione a ciascun reato satellite. -2.9.4.

Con il motivo unico del ‘ricorso bis’ depositato in data 1 aprile 2025 si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 133- ter, commi 3 e 7, cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito a giudizio celebrato senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di esercitarvi compiutamente il proprio diritto di difesa; questo, perché a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], non era stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta sia da lui stesso che da altri imputati) e, inoltre, perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computer collocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre».

3. Sono state depositate memorie nell’interesse dei ricorrenti. -Con memoria in data 17 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso l’assoluzione del resistente dai delitti di estorsione e di lesioni personali aggravate (capi 1 e 2 della contestazione suppletiva) nonché di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1 dell’originaria contestazione), confermata in esito al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, sarebbe volto a far valere unicamente e sostanzialmente non consentiti vizi di motivazione, questi, peraltro, dedotti in maniera assolutamente generica.

Le ragioni di censura sarebbero, comunque, manifestamente infondate. -Con memoria in data 25 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso l’assoluzione del resistente dal delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. (capo 1), confermata in esito al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, sarebbe volto a far valere unicamente e sostanzialmente vizi di motivazione, peraltro in maniera assolutamente generica. -Con memoria in data 26 ottobre 2025 il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo nuovo, con il quale ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un sodalizio mafioso riconducibile al c.d.

“gruppo [OSCURATO:PERSONA]” (quale sotto-articolazione del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”).

È dedotto: che il giudicato formatosi nel parallelo giudizio abbreviato aveva riguardato l’esistenza e l’operatività delgruppo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e non del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’; che, dunque, la sola prova a sostegno dell’esistenza e dell’operatività come sodalizio di ‘ndrangheta del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ sarebbe stata costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), tuttavia inutilizzabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il suo difensore non aveva partecipato alla loro assunzione e, comunque, non valutabili a suo carico se non in presenza di riscontri; che precedenti indagini non avrebbero mai fatto emergere contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e la criminalità calabrese; che egli non avrebbe partecipato alle attività estorsive o truffaldine dei suoi familiari ([OSCURATO:PERSONA], classe 1984, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); che egli non avrebbe preso parte all’incontro dell’ 8 marzo 2010 con [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA], cui, invece, avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984); che l’affare del ristorante ‘[OSCURATO:PERSONA]' di Milano nulla aveva a che fare con il reimpiego dei proventi delle attività delittuose dei [OSCURATO:PERSONA], avendovi, egli, investito solo sue risorse personali; che l’eventuale intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tale da dimostrare, in ogni caso, l’intraneità mafiosa del ricorrente. -In data 27 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due memorie: con la prima ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso il mancato riconoscimento anche da parte della sentenza impugnata dell’aggravante dell’associazione armata ex artt. 416 - bis , quarto e quinto comma, cod. proc. pen., contestata in relazione al sodalizio di cui al capo 1) del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato partecipe, in quanto affidato a deduzioni generiche e in fatto e, comunque, manifestamente infondate; con la seconda ha articolato tre motivi nuovi, con i quali ha meglio precisato le ragioni di censura sviluppate in ciascuno dei tre motivi del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito esposte.

1. Infondato è il ricorso del Procuratore generale.

1.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione (del pubblico ministero) può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606».

Dunque, in presenza di sentenze di proscioglimento conformemente pronunciate in primo e in secondo grado, il ricorso per cassazione del pubblico ministero non è consentito per far valere il vizio di motivazione.

1.2. In forza di tale rilievo il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili.

1.2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura il proscioglimento, per difetto di condizione di procedibilità, di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 cod. pen., così diversamente qualificata l’originaria imputazione di estorsione aggravata di cui al capo 1) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico Ministero all’udienza del 2 febbraio 2023, pur formalmente proposto anche per violazione di legge, presuppone - e sollecita espressamente -un sindacato sulla motivazione non consentito in questa sede, considerato il limite all’impugnabilità della doppia sentenza di proscioglimento di cui al citato art. 608 cod. proc. pen.

La diversa qualificazione giuridica del fatto invocata dal ricorrente, vale a dire alla stregua del delitto di estorsione aggravata, si basa, infatti, su una ricostruzione alternativa dello stesso, nel senso che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, le condotte di intimidazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitore di un dipendente del maneggio degli [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 600,00, fossero esecutive di ordini impartiti dal padre [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto, e fossero volte non ad agire nel solo interesse del creditore ma ad affermare il prestigio criminale della ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA].

Giova, al riguardo, sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi in tema di rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione, ha affermato che «Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b ) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 -01).

Va, quindi, ribadito, che, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, è inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul presupposto che la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che in tal caso la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 1.2.2.

Al di là della denunciata violazione dell’art. 416-bis cod. pen., sollecitano, ancora e soltanto, un non consentito scrutinio sulla motivazione il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente Procuratore generale censura la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1).

I rilievi articolati a loro sostegno non si limitano, infatti, a dedurre l’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata dalla norma di legge di cui è denunciata la violazione, ma prospettano, piuttosto, l’erroneaapplicazione della norma di legge per effetto di un’erronea ricostruzione del fatto.

Erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa che è, tuttavia, esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –05).

Ne viene che i motivi in disamina, dichiaratamente sviluppati anche sotto l’egida del vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., a fronte della cosiddetta “doppia conforme” di proscioglimento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1), sfuggono al presente scrutinio di legittimità.

1.2.3. Per le stesse ragioni non può essere esaminato il motivo, il quinto di ricorso, che censura l’esclusione dell’aggravante della disponibilità di armi, in riferimento all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione.

Deve, infatti, rilevarsi che pure il motivo in disamina non denuncia la violazione dell’art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. da erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ma ne deduce l’erronea applicazione in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta.

1.2.4. Merita la stessa sorte il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata estensione della confisca exart. 240-biscod. pen., applicata ad [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 394.208,88, ad altri beni di questi, considerata la sproporzione molto maggiore accertata tra le sue entrate lecite e i beni nella sua disponibilità.

Pur senza considerare la aspecificità delle deduzioni a sostegno, perché sviluppate senza il dovuto confronto alle ragioni della decisione sul punto –a fondamento della quale la Corte di appello aveva addotto l’assenza di elementi oggettivi denotanti l’effettivo incremento della sfera patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] come conseguenza dell’impiego di risorse diverse da quelle derivanti dalle entrate lecite sue e del nucleo familiare e il mancato rispetto del criterio della ragionevolezza temporale (cfr. pag. 258 della sentenza impugnata) -le stesse si caratterizzano per avere denunciato la violazione della legge attraverso la mediazione della contestazione della valutazione delle risultanze di causa.

1.3. Sono infondati, il secondo e il settimo motivo di ricorso.

1.3.1. Le censure fatte valere con il secondo motivo, aventi ad oggetto l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel riferire l’aggravante del nesso teleologico, contestata in relazione al delitto di lesioni personali di cui al capo 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione piuttosto che al delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1) della stessa contestazione suppletiva e i conseguenti vizi di violazione di legge e di motivazione che affliggerebbero la sentenza impugnata in riferimento alla conferma dell’improcedibilità del delitto di lesioni personali per difetto di querela, sono assorbite dall’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo, riferite all’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) della contestazione suppletiva.

1.3.2. Il settimo motivo, infine, è privo della specifica allegazione di elementi atti a dimostrare inequivocabilmente la stabile destinazione dei proventi, realizzati dai partecipi al sodalizio di ‘ndrangheta denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ mediante le estorsioni e le bancarotte aggravate ai sensi dell’art. 416-bis. 1.cod. pen., al rafforzamento e all’espansione del detto sodalizio in funzione della loro sottoposizione alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.

Invero, con tale ultima disposizione il legislatore ha previsto che alla condanna per il reato ex art. 416-biscod. pen. segue «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego», formula che estende l'obbligo della confisca a beniper i quali l'art. 240, primo comma, cod. pen. si limita a disporre la confisca facoltativa.

Nell'ambito delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» devono ricomprendersi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione - compresi i guadagni di attività economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l'esercizio della forza di intimidazione mafiosa - di modo che, ai fini della loro sottoposizione alla misura ablatoria indicata deve sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale (Sez. 1, n. 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231029; Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113).

Il rigetto del motivo in disamina è, dunque, conseguenza della mancata specifica illustrazione di quali dei proventi dei reati di estorsione e di bancarotta, aggravati, rispettivamente, dall’uso del metodo mafioso e dall’agevolazione del sodalizio di ‘ndrangheta, fossero stati stabilmente destinati ad esso, così da potere essere sottoposti alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., e quali, invece, fossero stati esclusivo appannaggio degli autori dei reati.

1.4. Per le ragioni esposte il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato.

2.1. È infondata l’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata, sollevata con il primo motivo.

2.1.1. Deduce il ricorrente che nel giudizio di appello non gli sarebbe stata assicurata la possibilità di parteciparvi: infatti, ancorché egli fosse detenuto, non gli era stata data personale comunicazione della conversione del rito da cartolare (come indicato nel decreto di citazione notificatogli) a partecipato (per effetto della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da altri imputati), non era stata disposta la sua traduzione in udienza, sebbene non avesse rinunciato a parteciparvi, di modo che illegittimamente era stato dichiarato assente, e non aveva, comunque, beneficiato di un collegamento a distanza.

Orbene, dall’esame diretto degli atti processuali, consentito in ragione dell’“error in procedendo” dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 –01), risulta quanto segue: - che il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, corredato di avviso a comparire all’udienza del 17 maggio 2024, era stato emesso dal Presidente della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano in data 2 febbraio 2024; -che la richiesta di trattazione orale del gravame era stata presentata dai soli difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che avevano fatto richiesta di partecipazione all’udienza, tramite il loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che in nessuna delle udienze di trattazione del giudizio di appello (tenutesi in data: 17 maggio 2024; 12 giugno 2024; 19 giugno 2024; 16 settembre 2024; 8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024), il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] o i suoi sostituti processuali avevano eccepito alcunché, né in ordine al mancato avviso all’appellante detenuto della celebrazione del processo in forma partecipata, né in ordine alla sua mancata traduzione, né in ordine alla mancata attivazione a suo beneficio di un collegamento a distanza.

2.1.2. Tanto rilevato, si deve osservare che la norma di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., inserita dall'art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]"), stabilisce, per quanto qui d’interesse: al comma 1, che: «La corte provvede sull'appello in camera di consiglio.

Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti»; al comma 2 che: «L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. [….] La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello.

La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo

127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori».

L’entrata in vigore della norma suddetta è stata disciplinata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Tale disposizione, la quale originariamente prevedeva che: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (disposizione, quest’ultima, che prevedeva, a sua volta,che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bise 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»), ha subito le seguenti modificazioni: -con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo»; -con il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo»; -con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (segnatamente, con l’art. 11, comma 7), è stata modificata nel senso che: « Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

Dunque, alla stregua di tale disposizione ‘transitoria’, poiché l’appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato anteriormente al 30 giugno 2024, il relativo giudizio non poteva che sottostare alle norme dettate dall’art. 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,

2.1.3. Così individuato il regime del giudizio di appello celebrato a carico del ricorrente, giova rammentare che il citato art. 23-bisstabiliva, al comma 1, che «[….] per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o ilpubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire» e, al comma4, che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

Pertanto, sotto la vigenza della disciplina del giudizio di appello stabilita dall’art. 23-bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 : - non incombeva sul giudice di appello alcun obbligo di rendere edotto l’imputato della diversa modalità di trattazione del procedimento, essendo stata a questi solo riconosciuta la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica, di chiedere la trattazione del gravame in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282531 –01); - l'imputato detenuto che avesse voluto partecipare all'udienza avrebbe dovuto richiederlo a mezzo del proprio difensore (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489 - 01), non venendo in rilievo – come spiegato da questa Corte - «una mera comunic azione di un impedimento [….] bensì […] un diritto potestativo dell’imputato» da esercitare nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge (Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., in motivazione).

L’eventuale contrasto delle riportate disposizioni con le norme costituzionali e convenzionali poste a presidio del diritto di difesa potrebbe, dunque, costituire soltanto oggetto di una questione di legittimità costituzionale.

2.1.4. Si deve, quindi, concludere che nessun avviso era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mutamento del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, e che, non avendo egli manifestato, tramite il suo difensore, la volontà di parteciparvi,non vi era alcun obbligo in capo al giudice di appello di disporre la sua traduzione dal luogo di detenzione o, comunque, di attivare i dispositivi informatici per il suo collegamento da remoto.

2.1.5. Occorre rilevare, per ragioni di completezza, che l’eccepita nullità sarebbe insussistente anche nel caso in cui fosse ritenuta applicabile la disciplina del giudizio di appello posta dagli artt. 598-bis, comma 2, e 601, comma 3, cod. proc. pen., nella versione introdotta dall’art. 34 d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Infatti, la previsione, contenuta nella disposizione di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., che il provvedimento di conversione del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, debba essere notificato al solo difensore e non all’imputato personalmente depone nel senso che il diritto dell’imputato a comparire personalmente all’udienza “partecipata”, in cui egli è normalmente rappresentato dal suo difensore, deve essere esercitato nei modi stabiliti dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e nei tempi fissati dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Dunque, neppure sulla base di tale disciplina [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla notificazione personale del provvedimento di conversione del rito (da comunicare al solo difensore), né a partecipare all’udienza, anche solo tramite collegamento a distanza, avendo dovuto, egli, preventivamente avanzarne tempestiva e rituale richiesta.

2.1.6. In ogni caso, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce che «La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà », l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto, comunque, diritto ad essere tradotto in udienza, ma soltanto a parteciparvi tramite collegamento a distanza; collegamento, questo, la cui mancata attivazione, incidendo soltanto sulla partecipazione dell’imputato detenuto al processo, sarebbe stata tale da integrare unanullità di ordine generale, a regime intermedio, exart. 178, lett. c) cod. proc. pen., da ritenersi, sanata ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., perché non eccepita tempestivamente dal difensore di fiducia del ricorrente o dai suoi sostituti processuali in nessuna delle udienze del giudizio di appello (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, dep. 2024, Citro, Rv. 285551 – 01; Sez. 2, n. 30499 del 12/04/2023, Afeltra, Rv. 284946 –01).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

L’eccezione di inosservanza dell’art. 238-bis cod. proc. pen., formulata sul rilievo che il riconoscimento del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio mafioso avrebbe avuto luogo, nel giudizio celebrato a carico del ricorrente, esclusivamente sulla base del giudicato formatosi sulla natura mafiosa del detto organismo criminale nel parallelo giudizio abbreviato, svoltosi a carico di altri imputati, con conseguente violazione del principio secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale deveessere valutata alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, è aspecifica, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della doglianza.

In più passaggi della motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 293 – 299; pagg. 351 – 355) si trova, infatti, affermato che, a prescindere dall’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in esito al giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) d’imputazione, in ordine al riconoscimento del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ e della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’ come articolazioni della propaggine lombarda della ‘ndrangheta calabrese, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., l’estrinsecazione di tali formazioni, dedite ad attività criminali, come sodalizi mafiosi radicati nei territori delle province di Como e di Varese, emergeva da un insieme di elementi probatori desunti da fonti di natura diversa, autonomamente acquisiti e valutati, atti a denotare la sussistenza in essi dei requisiti, strutturali e funzionali, dell’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 biscod. pen.

Le evidenze dibattimentali, ivi riportate e diffusamente analizzate, sono state ritenute dalla Corte territoriale tali da confermare come i gruppi criminali indicati riproducessero il modulo organizzativo tipico della ’ ndrangheta, perché caratterizzati da una struttura interna articolata in ruoli differenziati e con meccanismi di ripartizione delle attività, dal reciproco coordinamento, da un collegamento stabile con le cosche calabresi di riferimento, in particolare con le cosche dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e si valessero della forza d’intimidazione, promanante non solo da quelle ma anche dal proprio prestigio criminale, autonomamente conseguito, nonché della situazione di omertà generata nei territori di loro radicamento, fatti oggetto, più che di una mera “infiltrazione”, di una vera e propria “colonizzazione mafiosa”.

Da qui la conclusione rassegnata nella sentenza impugnata, con la quale il motivo in disamina mostra di non confrontarsi affatto, secondo cui l’insieme dei dati restituiti dall’istruttoria dibattimentale, afferenti alla struttura e alle dinamiche relazionali e operativedel ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ e della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, ne delineerebbe autonomamente la fisionomia di aggregati riproducenti il modulo organizzativo e funzionale della ‘ndrangheta calabrese’, in quanto dotati di concreta capacità diintimidazione, mutuata anche dall’evocazione del costante legame con le cosche storicamente insediate nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], suscettibile di generare assoggettamento e omertà nelle comunità dei territori lombardi.

2.3. È, invece, infondato il terzo motivo di ricorso.

Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata si sarebbe fatto malgoverno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere a sodalizi criminali, insediati in territori diversi da quelli storicamente caratterizzati dalla presenza di associazioni del tipo descritto dalla norma di cui all’art. 416-bis cod. pen., i caratteri della cd. ‘mafia delocalizzata’; chiede, comunque, in presenza di un perdurante contrasto interpretativo in ordine a tali criteri –perché, secondo un’impostazione, occorrerebbe privilegiare l’identità mafiosa dell’associazione criminale delocalizzata, secondo un’altra, sarebbe, invece, necessaria l’effettiva manifestazione dell’agire mafioso da parte del sodalizio di nuova costituzione –, che la relativa questione sia rimessa alle Sezioni Unite per la soluzione.

Le proposte censure non colgono nel segno.

Che si aderisca, infatti, all’orientamento interpretativo, secondo il quale,«Il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d.

"locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza -anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico» (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471 –01; conf.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 – 01;Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 – 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290 -01), oppure a quello opposto, secondo cui «Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile» (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 –01; conf.

Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 – 01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736 – 01), il rilevato contrasto interpretativo è privo di effetti nel caso concreto, perché nella sentenza impugnata si è dato ampiamente conto di come, sia nel ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ che nella ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, fossero riconoscibili tutti i requisiti identificativi delle associazioni di ‘mafia delocalizzata’ elaborati dall’uno e dall’altro degli orientamenti contrapposti.

I suddetti sodalizi, operanti nei territori delle province di Como (‘la locale di [OSCURATO:PERSONA]’) e in quelli posti al confine tra le province di Como e di Varese (il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’): - riproducevano fedelmente l ’ architettura tradizionale della ’ ndrangheta (pagg. 50-65 della sentenza impugnata): vi si inserivano, infatti, come cellule di un organismo unitario; ne replicavano le ritualitàtipiche (le cd.

“mangiate”, quali momenti di coesione e conferimento delle ‘doti’); erano munite di una struttura organizzativa autonoma, ancorché rudimentale, che prevedeva una suddivisione di ruoli e una gestione gerarchica delle funzioni; agivano in maniera coordinata tra loro, in modo da perseguire non solo i propri scopi particolari ma anche quelli dell’associazione criminale di riferimento, storicamente insediata nei territori calabresi; - mantenevano un collegamento identitario e funzionale con le cosche calabresi di cui costituivano propaggini (cfr. pagg. 50-65), in particolare con le famiglie di [OSCURATO:PERSONA] (Molé-[OSCURATO:PERSONA]): gli aderenti al gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), si erano “messi a disposizione” dei ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], spendevano l’appartenenza a quella cosca quale strumento qualificante delle loro condotte estorsive in danno degli imprenditori lombardi, tanto vero che “camminavano con il loro norme”; tra gli affiliati alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ -in particolare, tra gli aderenti al sottogruppo operante in Zurigo, quello facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] –era ricorrente il tema della necessità di mantenere il vincolo associativo verso i detenuti, prova ulteriore della dipendenza strutturale dal centro di origine; -erano in grado di sprigionare una forza di intimidazione effettiva, derivante sia dalla spendita sistematica della fama criminale delle cosche di riferimento, utilizzata come strumento operativo, volto a legittimare sul territorio l’autorità mafiosa e a indurre soggetti terzi a cooperare o sottomettersi, sia dalla propria capacità di manifestarsi all’esterno come organismo dotato di un autonomo potere di conseguire gli obiettivi criminali avuti di mira; -avevano ‘colonizzato’ ampi settori dell’economia locale (cfr. anche pagg. 293-298 e 351 e 357) -ciò, con specifico riguardo a quelli del trasporto di merci, della logistica, del facchinaggio, e dei servizi di pulizia —, occupando spazi produttivi strategici mediante l’uso dell’intimidazione e della violenza, attraverso la creazione di un sistema cooperativistico fraudolento, utilizzato per riciclare i proventi delle attività criminali delle cosche reggine e per conseguire ingenti profitti tramite l’elusione degli obblighi tributari, e tramite l’imposizione del monopolio nella gestione di determinati servizi (emblematica in tal senso risultava la vicenda della [OSCURATO:SOCIETA]., costretta ad avvalersi per i servizi di spedizione dei prodotti finiti degli autotrasportatori facenti parte del ‘cartello’ riconducibile alla famiglia ‘[OSCURATO:PERSONA]’).

Dunque, le evidenze fattuali riportate depongono, alla stregua di tutti i criteri interpretativi fin qui elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, per la configurazione del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, strutturalmente e funzionalmente collegato alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], capace di esprimere un‘effettiva forza d’intimidazione nel territorio di suo radicamento e, per tale via, di incidere profondamente sul relativo sistema economico e sociale.

2.4. Infondato è il quarto motivo di ricorso.

2.4.1. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, hanno affrontato la questione degli indici rivelatori della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, chiarendo che la scelta compiuta dal legislatore di non tipizzare le concrete modalità di estrinsecazione della suddetta condotta non poteva tradursi, nella dinamica processuale, nella violazione dei principi di materialità e di offensività del reato di cui all’art. 25 Cost. e di personalitàdella responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost; hanno, dunque, affermato che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Rv. 281889 -01).

La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede, quindi, lo stabile e organico inserimento del soggetto nella struttura associativa, che postula l’esistenza di un rapporto tra l’individuo e l’associazione caratterizzato dalla reciproca accettazione e dalla collocazione del soggetto all’interno dell’organizzazione.

Questo rapporto, da cui discendono obblighi tipici (ad esempio, l’obbedienza alle regole e il rispetto della gerarchia), non può essere ricostruito in via puramente presuntiva, ma deve emergere da dati fattuali verificabili, deponenti per la “messa a disposizione” del soggetto a favore del sodalizio, intesa in senso dinamico e funzionale, come apporto concreto, effettivo e riconoscibile alla vita del sodalizio.

Nel delineare la dimensione probatoria della partecipazione, le Sezioni Unite, in continuità con la sentenza Mannino ( Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005), hanno, quindi, enucleato una serie di indici rivelatori di tale “messa a disposizione”, utilizzabili come criteri sintomatici dello stabile inserimento associativo.

Tra essi assumono rilievo, in particolare: l’affiliazione rituale, quando, alla luce delle massime di esperienza, risulti espressione di un patto serio, effettivo e reciprocamente vincolante, e non di un mero formalismo privo di seguito operativo; i comportamenti di militanza associativa, quali la partecipazione a riunioni riservate, il coinvolgimento in dinamiche interne, l’esecuzione di incarichi o la disponibilità dimostrata all’esecuzione degli ordini; il riconoscimento da parte degli altri sodali del ruolo dell’agente come membro del gruppo, desumibile dai rapporti interni all’associazione; la continuità e stabilità del rapporto, incompatibili con una presenza occasionale o episodica e indicativi di una duratura compenetrazione nel tessuto organizzativo; la collocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi della cosca, anche in assenza di un ruolo formalizzato o esclusivo, purché emerga un apporto riconoscibile alla vita dell’associazione.

Nessuno di tali indici, tuttavia, è di per sé decisivo, dovendo gli stessi essere valutati nel loro complesso e nel contesto concreto, secondo un giudizio unitario e non automatico.

Ai fini della prova della partecipazione mafiosa occorre, pertanto, verificare l’effettiva attivazione del soggetto a favore del sodalizio, anche in forme atipiche, purché concrete e riconoscibili.

2.4.2. Alla stregua di tali indicazioni direttive, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, è corretta in diritto e non manifestamente illogica: nel valutarne la responsabilità per il delitto di cui di cui al capo 1) della rubrica, la Corte territoriale ha individuato, infatti, una pluralità di indicatori fattuali convergenti, desunti anche dalla sua partecipazione ai reati-fine dell’organizzazione mafiosa di riferimento, idonei a dimostrarne l’inserimento stabile, consapevole e funzionale in essa.

Un primo decisivo indice è rappresentato dalla partecipazione reiterata e non episodica di [OSCURATO:PERSONA] alle attività criminose poste in essere dal gruppo, in particolare: alle estorsioni in danno di numerosi imprenditori delle province di Como e di Varese, da lui materialmente poste in essere presentandosi alle vittime, intimidendole, e ricevendone le indebite dazioni di denaro, destinate, poi, alle cosche della Piana di [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso spiegandosi l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 2010 u) o ad alimentare il sistema fraudolento delle cooperative mediante le quali ‘il gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ si era infiltrato in settori strategici dell’economia di quelle province (cfr. pagg. 291 e 292 della sentenza impugnata, in riferimento al sistema ideato da [OSCURATO:PERSONA] con l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistito nella utilizzazione di società-schermo, riconducibili a questi ultimi, che emettevano fatture per operazioni inesistenti, per garantire agli affiliati, cioè ai [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA], un flusso costante di denaro ripulito).

Il significativo arco temporale, in cui le predette attività criminose si erano dispiegate, risultava incompatibile, secondo il plausibile ragionamento del giudice censurato, con una spiegazione in termini di contiguità occasionale del ricorrente con il sodalizio o di favoreggiamento di singoli aderenti ad esso, e rivelava, invece, una sua stabile offerta di contribuzione operativa al perseguimento degli scopi dell’associazione.

Ulteriore elemento valorizzato è costituito dal radicamento di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della compagine ‘ndranghetista, per effetto dell’accertato inserimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche operative della cosca dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], della quale egli aveva mostrato, assieme ai fratelli e ai nipoti, di condividere i progetti criminali di espansione e di radicamento nel territorio lombardo, come dimostrato dal contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984).

Infine, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] sono state valutate anche sotto il profilo della capacità intimidatoria tipica dell’agire mafioso, essendosi egli sempre presentato alle vittime delle estorsioni come portatore della forza di intimidazione promanante dalla sua appartenenza mafiosa, espressa, peraltro, attraverso modalità coerenti con il metodo ’ndranghetista, con tale operato il ricorrente non essendosi solo assicurato una più agevole e sicura consumazione dei reati-fine del sodalizio mafioso di riferimento, ma avendo anche contribuito a rafforzarne il potere.

Dal giudizio globale e unitario delle prove, per come illustrato nella sentenza impugnata, emerge, quindi, la stabilità del contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, la sua piena consapevolezza dell’appartenenza ad esso e la funzionalità delle sue condotte alla realizzazione del relativo programma criminoso.

Il ragionamento decisorio si fonda, dunque, su una valutazione integrata di dati oggettivi, relazionali e comportamentali, secondo un’impostazione coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione mafiosa.

2.5. È parimenti infondato il quinto motivo, con il quale si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.

L’applicazione ai partecipi del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività criminali in attività economiche lecite è stata giustificata evidenziando come non solo i proventi dei reati-fine dell’associazione, in particolare delle estorsioni in danno di imprenditori comaschi e varesotti, ma anche i proventi delle attività illecite delle cosche della provincia di [OSCURATO:PERSONA] (quelli derivanti, ad esempio dal traffico delle sostanze stupefacenti apportati da [OSCURATO:PERSONA]) fossero stati utilizzati dagli associati per avviare il «businessdelle cooperative», con il quale il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ – che, peraltro, non agiva in maniera isolata ma coordinandosi con la ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, come dimostrato nella vicenda che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] passare sotto la ‘protezione’ di [OSCURATO:PERSONA] –si era infiltrato in maniera significativa in settori economici cruciali per l’economia del territorio delle province di Como e di Varese: ossia, quelli dei servizi di pulizia e di facchinaggio, nonché quelli di trasporto delle merci (dei prodotti della [OSCURATO:SOCIETA].) e della ristorazione (tramite l’acquisizione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), gestiti in modo tale da alterare le regole della concorrenza leale (cfr. pagg. 298 e 299) La riportata motivazione, che non presta il fianco a censure di incompletezza o illogicità, rispetta i principi di diritto secondo cui «L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua» (Sez.

U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 -01) e « ricorre nel solo caso in cui i proventi delle attività delittuose sono impiegati in attività economiche legali» (Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, dep. 2024, Tegano, Rv. 286005 -02), e ne riproduce la ratio , che è quella di «reprimere con maggiore severità quelle condotte mafiose che, attraverso il reimpiego di proventi illeciti, penetrano l’economia legale, alterando le regole della concorrenza e rafforzando il potere economico e sociale del sodalizio criminale» (Sez.

U, n. 25191/2014, Iavarazzo, in motivazione).

Infatti, già la costituzione di società cooperative tramite l’impiego di capitali illeciti è tale da integrare un’alterazione della concorrenza, venendosi a trovare le stesse in una situazione di vantaggio rispetto alle cooperative concorrenti, costrette a far fronte agli oneri economici affrontati per la loro costituzione; risparmio di spesa suscettibile di consentire loro di offrire sul mercato prestazioni ad un prezzo più vantaggioso, nel caso di specie possibile anche grazie al sistematico inadempimentodelle obbligazioni tributarie e previdenziali.

Né il rilievo che le dette società cooperative «fossero nate per morire» è tale da farne apparire illecite le attività espletate, dal momento che l’accumulo di debito verso l’Erario, tale da determinarne il blocco operativo, costituisce un mero post factum rispetto al loro legittimo ed effettivo inserimento nelle dinamiche del mercato.

2.6. Sono, invece, inammissibiliil sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, con i quali si censura, per violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e per vizio della motivazione, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione, tentata e consumata, contestatigli ai capi 2), 5), 7), 8), 9), 12), 14) e 17) della rubrica.

2.6.1. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 84) e con [OSCURATO:PERSONA] danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2), sulle questioni dell’ingiustizia del profitto conseguito - in considerazione del rapporto d’affari esistente tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito come “reciprocamente conveniente” -e sulla idoneità ad integrare gli estremi di un concorso punibile della “presenza muta” del ricorrente agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare: -che la natura plurioffensiva del delitto di estorsione (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 -01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 -01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 01) relega in secondo piano l'eventuale condizione di illiceità in cui versi la persona offesa, posto che la tutela apprestata dall'ordinamento alla libertà morale della vittima del reato ed al suo patrimonio trova esplicazione tutte le volte in cui il profitto che l'agente intenda conseguire sia ingiusto, perché sfornito di qualsivoglia base legale (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 -01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284 -01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547 -01), sicché le pregresse relazioni intercorse tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché opache o addirittura illecite, non erano tali da rendere non ingiuste le dazioni di denaro impostegli; -che, ai fini del delitto di estorsione, la minaccia può essere palese o meno, larvata o esplicita, determinata o indiretta, non occorrendo che sia esplicita e manifesta ed è ben ritenuta sussistente tutte le volte che, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alla organizzazione criminosa di cui è espressione, alle circostanze ambientali, alla ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa, di fronte alla ingiusta richiesta del reo di trarre profitto della sua situazione patrimoniale, venga a trovarsi ragionevolmente nella condizione di doverne subire la volontà come rimedio atto ad evitare, nel caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di più grave pregiudizio (Sez. 1, n. 4142 del 13/02/1995, Mingacci, Rv. 200794 – 01; conf.

Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 –01); circostanze oggettive, quelle sopra riportate, della cui esistenza nel caso concreto si è dato congruamente conto nella sentenza impugnata, con rilievi argomentativi (cfr. pag. 262) che si sottraggono al presente sindacato di legittimità.

2.6.2. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), sulle questioni della qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di concorso in esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona (trattandosi di un recupero di un credito altrui), dell’insussistenza di un concorso punibile del ricorrente, del travisamento delle prove in riferimento all’utilizzazione di una pistola per intimidire la vittima e dell’uso del metodo mafioso, va rilevato: -che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -03); situazione, questa, esclusa dalla Corte di merito, che ha compiutamente e congruamente indicato nella sentenza impugnata le ragioni per le quali il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento era stato imposto anche a [OSCURATO:PERSONA], socio del debitore, fosse divenuto «di esclusivo appannaggio dei [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 276); -che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame è stata correttamente desunta dalla sua costante presenza agli incontri con la vittima e con il socio [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali egli aveva esibito un comportamento estremamente minaccioso, «lasciando intendere di essere armato», come avvenuto in occasione dell’incontro presso la Stazione di Milano, di modo che, rilevata la non decisività del travisamento della prova in ordine dell’effettivo possesso di una pistola da parte del ricorrente (essendosi congruamente valorizzato il potenziamento dell’effetto intimidatorio della vittima derivante dalla mera prospettazione della possibilità di fare uso di un’arma da parte di un soggetto di cui era noto il gravitare nell’orbita della ‘ndrangheta),la motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pagg. 274 e 275) si sottrae ai rilievi che le sono stati mossi; -che l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, ritenuta comprovata «dalle peculiari modalità dell’agire degli stessi tre [OSCURATO:PERSONA]», atte a dimostrare come «la loro caratura mafiosa fosse stata implicitamente ma chiaramente manifestata alla vittima del reato in esame», che a distanza di anni dal fatto nutriva ancora «vivo e forte timore» verso di loro (cfr. pag. 277 della sentenza impugnata), può del resto concorrere «nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, con l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen.», posto che, mentre quest’ultima «è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni», l’aggravante ex art. 416 - bis .1. cod. pen.

«sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato» (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288638 –01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Armenio, Rv. 286433 – 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024; Rv. 286280 -01).

2.6.3. Quanto all’estorsione continuata di cui al capo 7) e alla tentata estorsione di cui al capo 8), commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle questioni della compartecipazione del ricorrente in “posizione defilata” e della prova del metodo mafioso, si deve evidenziare: -che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, di modo che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200- 01); di modo che deve riconoscersi la correttezza della motivazione con la quale è stato ritenuto integrato il contributo agevolativo di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti in esame, per avere presenziato agli incontri sfruttando la propria fama di «sanguinario»(cfr. pag. 268 della sentenza impugnata) e, comunque, minacciando di morte la vittima con una pistola giocattolo (cfr. pag. 271 della sentenza impugnata); -che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica – nel caso di specie, come evidenziato, una propaggine in territorio lombardo della ‘ndrangheta calabrese insediata nella Piana di [OSCURATO:PERSONA] -che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01), di modo che, in relazione ai reati in esame, l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta calabrese, nota all’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 268 della sentenza impugnata), la spregiudicatezza delle richieste di denaro effettuate dai [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzo delle modalità tipiche dell'agire mafioso (ad esempio l’uso di armi nonché l’insistita presenza degli imputati nella vita della vittima, che aveva riferito di doverne costatare la comparsa in molti dei luoghi da lui frequentati, cfr. pagg. 269 e 270 della sentenza impugnata), hanno legittimamente consentito di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso".

2.6.4. Quanto all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 9), sulla questione della idoneità di una sola condotta - estrinsecatasi in una “richiesta ruvida” rivolta a [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere il debito del socio [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] - a fondare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame, vale osservare che integra il concorso nel delitto di estorsione ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288495 -01); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, secondo la non illogica ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, che, comunque, ha dato atto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a più incontri con [OSCURATO:PERSONA], in cui egli aveva sempre tenuto un comportamento minaccioso (cfr. pagg. 280 e 281 della sentenza impugnata).

2.6.5. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 12), sulle questione dell’ingiustizia del profitto conseguito in danno delle persone offese, in ragione dei rapporti economici “opachi” con queste intrattenute dai [OSCURATO:PERSONA], e della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a quei rapporti, ci si può limitare a richiamare, per dimostrarne la palese infondatezza, quanto già argomentato ai punti

2.6.1. e 2.6.4., che precedono, e, quindi, ribadire che l’eventuale “opacità” di relazioni economiche parallele o pregresse, intercorse tra l’autore e la vittima del reato di estorsione, non modifica la natura del profitto, che rimane ingiusto se frutto di una dazione effettuata senza titolo e sulla base di coartazione, e che è configurabile il concorso in estorsione anche da parte di chi partecipi ad un solo segmento della complessiva operazione estorsiva, sempre che vi sia stata condivisione dell’obiettivo programmato e un apporto suscettibile di agevolarne la realizzazione.

2.6.7. Quanto alle estorsioni commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), di cui al capo 14), e in danno di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 17), sulla questione della qualificazione dei fatti contestati come truffe e non come estorsioni, va rilevato cheil dedotto errore di sussunzione si fonda su una distorta lettura dei fatti, logicamente ricostruiti nella sentenza impugnata nel senso che le vittime, dapprima erano state indotte in errore in ordine all’esistenza di situazioni che giustificavano loro esborsi denaro (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per venire incontro alle esigenze di [OSCURATO:PERSONA], classe 1985, arrestato a Brescia mentre cercava di recuperare un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di terzi, cfr. pag. 283; nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per venire incontro alle necessità di [OSCURATO:PERSONA], parimenti tratto in arresto e con lui coinvolto nell’affare delle cooperative, cf. pag. 286), e poi, una volta così «agganciate», erano state costrette a versare ingenti somme di denaro senza alcuna reale giustificazione e sulla base della prospettazione di gravi mali cui sarebbero andate incontro se si fossero sottratte al soddisfacimento delle richieste loro rivolte dai [OSCURATO:PERSONA]: donde, le censure al riguardo formulate sono generiche.

Sulla questione, sollevata in riferimento all’estorsione di cui capo 17), relativa alla configurabilità del concorso di [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato solo alla priva fase delle condotte in danno di [OSCURATO:PERSONA], deve farsi richiamo a quanto già argomentato nei punti

2.6.4. e

2.6.5. che precedono e aggiungere che, nella sentenza impugnata, si è, comunque, ben delineato il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato, evidenziando come plurime fossero state le richieste estorsive da lui stesso avanzate alla vittima (cfr. pagg. 288 e 289).

2.7. È parimenti inammissibile il quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale ci si duole, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, della mancata esclusione dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’uso del metodo mafioso, contestata e riconosciuta in riferimento a tutti i delitti di estorsione ascritti al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] integrale richiamo alle argomentazioni sviluppate nel punto

2.6. che precede, per dar conto, in relazione a ciascuna delle estorsioni ivi esaminate, dell’uso del metodo mafioso per commetterle, va conclusivamente riconosciuto che nella sentenza impugnata si è congruamente motivato in ordine al fatto che l’intimidazione esercitata nei confronti delle vittime di quei reati fosse accresciuta dalla loro conoscenza dell’appartenenza degli autori delle condotte ad un sodalizio di ’ndrangheta, il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, stabilmente collegato alle storiche cosche della provincia di [OSCURATO:PERSONA]: collegamento che emergeva dalle allusioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] e dai correi alle famiglie di riferimento ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dall’ostentazione della loro provenienza geografica e dall’uso sistematico di modalità tipiche della criminalità organizzata di tipo mafioso, quali minacce implicite e richiami a ritorsioni inevitabili.

La ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte delle vittime delle condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai correi, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, della quale costituivano indici plausibili la consapevolezza della presenza di sodalizi criminali, nei richiami dei [OSCURATO:PERSONA] all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere, rende ragione dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-biscod. pen., nella forma del metodo mafioso.

Privo di pregio è il rilievo che si riferisce all’erronea applicazione dell’art. 118 cod. pen., dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi» (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 -02).

2.8. È, invece, fondato il tredicesimo motivo, che eccepisce l’error iurische affliggerebbe la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che l’interposizione di società di comodo riconducili al gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, onde dissimulare la destinazione a [OSCURATO:PERSONA] delle somme estorte all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], integrasse il delitto di autoriciclaggio, contestatogli al capo 19).

Al riguardo, in applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza» (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280619 - 01), occorre rilevare che il delitto di estorsione commesso da [OSCURATO:PERSONA] in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è perfezionato nel momento in cui egli ne ha conseguito il provento, ancorché ne abbia ottenuto la disponibilità in maniera indiretta, ossia tramite il passaggio per mano di altri.

2.9. È, invece, inammissibile il quindicesimo motivo, con il quale sono state formulate censure di eccessività del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, irragionevole se confrontato a quello applicato ai concorrenti e, comunque, sproporzionato, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Le deduzioni difensive riportate sono generiche e, comunque, non consentite in questa sede, posto che sono articolate in difetto di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per dar conto della congruità della pena inflitta al ricorrente in rapporto alla «estrema gravità dei reati» dei quali egli è stato ritenuto responsabile, non suscettibile, peraltro, di mitigazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata allegazione di elementi positivi atti a giustificare il beneficio richiesto.

Ciò posto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 -01) e che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 -01).

2.10. Per effetto dell’insussistenza del delitto di autoriciclaggio, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 19) dell’imputazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti limitatamente a tale reato e, per l'effetto, la pena complessivamente inflittagli deve essere decurtata di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, corrispondenti al quantumdi pena applicatagli a titolo di continuazione per il reato satellite indicato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.

3.1. Il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, cui non era stata comunicata personalmente la conversione del rito per la celebrazione del giudizio di appello -da cartolare, come indicato nel decreto di citazione a giudizio, a orale, per effetto della richiesta di partecipazione avanzata dalla difesa di alcuni dei coimputati –e in favore del quale non erano stati disposta né la traduzione in udienza, né il collegamento da remoto, almeno fino al 16 settembre 2024, è infondato.

3.1.1. Rilevato che dall’esame degli atti non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse avanzato tempestiva richiesta di partecipazione all’udienza, tramite il proprio difensore, l’eccezione proposta deve essere disattesa per le stesse ragioni, già esposte nel punto

2.1. della presente motivazione in diritto, per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni alle quali si fa qui integrale e recettizio rinvio. 3.2.Il secondo e il terzo motivo, che eccepiscono l’utilizzazione nei confronti del ricorrente della sentenza irrevocabile di condanna emessa nel parallelo giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416- biscod. pen., contestato al capo 1), come sola prova della natura mafiosa del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, e, comunque, l’assenza nel detto gruppo dei requisiti necessari per consentirne la qualificazione come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, operante nelle province di Como e di Varese, sono infondati per le stesse ragioni già esposte, nei punti

2.2. e

2.3. della presente motivazione della presente motivazione in diritto, per respingere il secondo e il terzo dei motivi formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente richiamate e riportate.

3.3. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, che formula censure alla sentenza impugnata in riferimento al riconoscimento della partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] integrale e recettizio rinvio, in ordine all’esposizione degli approdi del diritto vivente in tema di prova della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, al punto

2.4.1. della presente motivazione in diritto, va dato atto che, alla luce dei criteri interpretativi ivi illustrati, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 312 313) sul punto oggetto di censura risultano corrette in diritto e non manifestamente illogiche.

In particolare, è stato correttamente respinto il rilievo secondo il quale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 1) si sarebbe dovuta escludere in ragione del carattere gregario o secondario del ruolo da lui rivestito, essendosi osservato che il riconoscimento della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso esige soltanto che sia provato il contributo stabile, consapevole e funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, offerto dall’imputato.

In questa prospettiva, sono stati valorizzati una serie di indicatori fattuali: I) l’inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito operativo delle attività illecite del gruppo, posto che egli aveva partecipato ad una pluralità di condotte estorsive messe a segno dagli affiliati al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, affiancando soggetti di maggiore spessore criminale e partecipando, con ruoli esecutivi e di supporto, alle diverse fasi dell’azione (essendo stato egli presente agli incontri con le vittime ed avendo trasportato e custodito le somme di denaro provento di estorsione), così avendo contribuito, efficacemente e concretamente, alla riuscita delle attività del sodalizio; II) la sua condivisione dei metodi attraverso cui il sodalizio aveva esteriorizzato la forza d’intimidazione di cui disponeva, considerato che, con l’assicurare la sua costante presenza accanto a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e a [OSCURATO:PERSONA], che con le loro condotte minacciose e violente avevano direttamente fatto sfoggio del metodo criminale mafioso, aveva contribuito a rafforzare in modo significativo la percezione all’esterno della forza del gruppo e, quindi, a creare la condizione di assoggettamento e di omertà tipica delle associazioni mafiose; III.) il compimento da parte sua di attività di carattere riservato e fiduciario, quali quelle di avere incontrato, in almeno due occasioni, [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], una volta per accompagnarvi [OSCURATO:PERSONA], e un’altra volta per consegnargli ingenti somme di denaro contante frutto delle estorsioni in danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto dimostrando la sua cosciente e volontaria ‘messa a disposizione’ del sodalizio.

Alla stregua degli elementi riportati, deve ritenersi, dunque, ineccepibilmente resa l’affermazione secondo la quale, in tema di dimostrazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ciò che rileva non è la natura e il grado del ruolo svolto dall’imputato, ma la stabile messa a disposizione delle sue energie a favore dell’organizzazione e l’idoneità del comportamento tenuto a rafforzarne la capacità intimidatoria e operativa.

Nell’associazione mafiosa, infatti, la strutturale divisione dei compiti implica necessariamente l’esistenza di soggetti chiamati a svolgere funzioni esecutive o di supporto, che risultano nondimeno essenziali per il funzionamento del gruppo.

Pertanto, il carattere subordinato del ruolo dell’associato, quale quello svolto da [OSCURATO:PERSONA], incide esclusivamente sul giudizio di gravità della condotta e, quindi, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ma non è idoneo a escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 416 biscod. pen., una volta accertata la funzionalitàdell’apporto agli scopi del sodalizio.

3.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., va disatteso sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate, nel punto

2.5. della presente motivazione in diritto, per respingere il quinto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; argomentazioni, cui si fa rinvio e che si intendono qui integralmente riproposte.

3.5. Sono inammissibili il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, con i quali, sotto l’egida della violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, sono articolate censure avverso l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione di cui ai capi 2), 3), 5) e 10).

3.5.1. Quanto alle estorsioni commesse, anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi 2) e 3), sulla questione dei rapporti sottostanti esistenti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che sarebbero stati ricondotti a relazioni truffaldine se solo fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel processo “Arcobaleno”) è sufficiente qui richiamare quanto esposto nel punto

2.6.1. della presente motivazione, affrontando analoga questione posta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per ribadire che l’eventuale “opacità” di relazioni economiche parallele o pregresse, intercorse tra l’autore e la vittima del reato di estorsione, non modifica la natura del profitto, che rimane ingiusto se frutto di una dazione effettuata senza titolo e sulla base di coartazione, come nel caso di quelle effettuate da [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento al profilo del concorso del ricorrente, che avrebbe svolto nella dinamica esecutiva dell’estorsione un ruolo del tutto marginale, essendosi, egli, limitato ad accompagnare il nipote ovvero a fungere da semplice autista o vettore di denaro, senza porre in essere alcuna condotta intimidatoria e senza condividere l’obiettivo perseguito dai correi, le argomentazioni sono del tutto aspecifiche, perché articolate senza nessun confronto critico con quelle sul punto rassegnate nella sentenza impugnata, nella quale si è evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato vittima «di un vortice di pesanti minacce estorsive, che [OSCURATO:PERSONA] attuava con la silenziosa ma minacciosissima presenza degli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» e che «quest’ultimo, in un’occasione passava addirittura alle vie di fatto, tirandogli un forte schiaffo», di modo che «tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) diventavano una costante, ingombrante e soprattutto minacciosa presenza negli uffici e nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 261 della sentenza impugnata).

Il rilievo difensivo con il quale si è, infine, eccepito l’error iurisdella sentenza impugnata, nella parte in cui l’estorsione contestata al capo 3) non era stata derubricata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona di [OSCURATO:PERSONA], questi essendo debitore di [OSCURATO:PERSONA], risente dell’inammissibilità del corrispondente motivo di appello, in quanto sostenuto da una «mera e indimostrata allegazione difensiva» in ordine all’esistenza di «un prestito di [OSCURATO:PERSONA] [….] effettuato bonificando la relativa somma in un conto di [OSCURATO:PERSONA]»; circostanza, questa, comunque «superata da ampio e robusto quadro probatorio» (cfr. pag. 306, primo capoverso della sentenza impugnata).

3.5.2. Quanto all’estorsione, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), sulla questione della qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di concorso in esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona (trattandosi di un recupero di un credito altrui), è sufficiente richiamare le argomentazioni sviluppate nel punto

2.6.2. della presente motivazione in diritto – per disattendere i rilievi al riguardo articolati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] –e sottolineare come la Corte di merito abbia compiutamente e congruamente indicato nella sentenza impugnata le ragioni per le quali il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento era stato imposto anche a [OSCURATO:PERSONA], socio del debitore, fosse divenuto «di esclusivo appannaggio dei [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 276).

In ordine ritenuto concorso del ricorrente nell’estorsione in esame – contestato perché egli si sarebbe limitato ad accompagnare il nipote in incontri nei quali si erano qualificati come professionisti del recupero crediti, senza alcuna manifestazione di violenza o intimidazione, va rilevato che la censura è generica, risultando, piuttosto, dal tenore della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, assieme al nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e al fratello [OSCURATO:PERSONA], ad almeno due incontri con [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali, prima, i tre avevano detto «minacciosamente a [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero trovato il modo di recuperare il credito (vantato nei confronti di questi da [OSCURATO:PERSONA]), lasciando intendere di essere armati» e, poi, uno di loro, «aveva più volte platealmente messo mano al borsello lasciando intendere che contenesse un’arma» (cfr. pag. 274 della sentenza impugnata).

Comportamento minaccioso che i tre avevano tenuto anche in un secondo incontro con [OSCURATO:PERSONA] (presso la sede della Multiclima), tanto che questi era stato costretto a fungere da garante del socio [OSCURATO:PERSONA], firmando dodici assegno dell’importo di 10.200,00 euro ciascuno.

Sicché, alla stregua di tali evidenze, non è ragionevolmente il contributo consapevolmente prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli con la propria presenza, ancorché silenziosa, rafforzato la pressione psicologica sulla vittima, neutralizzandone ogni possibilità di reazione.

3.5.3. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 10), sulla questione del concorso di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe limitato a incassare assegni e a beneficiare di un’autovettura acquistata dalla persona offesa, senza porre in essere nei suoi confronti alcuna condotta intimidatoria, giova richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche «L'aiuto prestato "in corso d'opera" rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata "fattispecie"» (Sez. 4, n. 4243 del 22/04/1997, Contaldo, Rv. 207799 – 01), di modo che sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa, ossia, nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione (Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002, Curto, Rv. 221123 -01).

Nel caso di specie, della consapevolezza del ricorrente di contribuire alla realizzazione dell’articolata operazione estorsiva in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è dato plausibilmente conto nella sentenza impugnata, evidenziando come, comunque, egli avesse fattivamente partecipato a tutte le fasi dell’operazione, sia alle prime, che alle ultime, ossia a quelle in cui «i [OSCURATO:PERSONA] avevano minacciato la vittima dicendole “veniamo lì e ti spariamo, distruggiamo il cantiere” (cfr. pag. 311).

3.6. Il nono motivo è, invece, in parte fondato.

3.6.1. Quanto all’estorsione commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 7), sulla questione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] occorre rilevare che nella sentenza impugnata sono state analiticamente passate in rassegna le condotte poste in essere dal ricorrente per conseguire indebite dazioni di denaro dalla vittima: tali condotte sono consistite non solo nella sua partecipazione a due cene presso il ristorante “Giannino” di Milano, nel quale all’[OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente esibita l’appartenenza mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 268 della sentenza impugnata), ma anche nell’aiuto prestato al nipote [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere i proventi dell’estorsione (posto che “era tutto un gioco di famiglia”, cfr. pag. 270, secondo capoverso della sentenza impugnata).

A definitivo sugello della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell’operazione estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], vi è il richiamo, nella sentenza impugnata, alla confessione da lui resa all’udienza del 12 gennaio 2023, in cui egli aveva ammesso di avere percepito parte dei proventi della detta estorsione e di averli poi consegnati a [OSCURATO:PERSONA] presso il Casinò di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 271, penultimo capoverso della sentenza impugnata).

Ne deriva l’infondatezza della censura inerente al detto capo.

3.6.2. La sentenza impugnata va, invece, annullata ne confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla tentata estorsione continuata commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 8), risultando la motivazione rassegnata in punto di concorso del ricorrente al delitto del tutto apparente.

Lo scarno riferimento «all’unitarietà della vicenda di cui ai capi 7) e 8)» e al suo «ineludibile presupposto, costituito dal clima di costante terrore in cui i tre [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano per un significativo periodo di tempo costretto a vivere [OSCURATO:PERSONA]» non è idoneo a spiegare in che termini [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto un consapevole contributo almeno morale, ma comunque verificabile, ai fatti commessi nell’autunno 2010 in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Lomazzo, Cantù e [OSCURATO:PERSONA].

Sicché in riferimento al detto capo il giudice del rinvio dovrà porre rimedio al vuoto motivazionale rilevato.

3.7. È, invece, inammissibile l’undicesimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all’applicazione anche al ricorrente dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’uso del metodo mafioso, contestata e riconosciuta in riferimento a tutti i delitti di estorsione ascritti al ricorrente.

Sul punto, attesa l’omogeneità delle doglianze rispetto a quelle articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e considerata la sovrapponibilità delle situazioni di fatto ad esse sottese, per disattendere il motivo in esame è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni sviluppate nel punto

2.7. della presente motivazione in diritto, che deve intendersi, perciò, qui trasposta. 3.8.È, del pari, inammissibile il dodicesimo motivo, con il quale sono state formulate censure di eccessività del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, irragionevole se confrontato a quello applicato ai concorrenti e, comunque, sproporzionato, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Le deduzioni difensive riportate sono generiche e, comunque, non consentite in questa sede, posto che sono articolate in difetto di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per dar conto della congruità della pena inflitta al ricorrente in rapporto alla «estrema gravità dei reati» dei quali egli è stato ritenuto responsabile, non suscettibile, peraltro, di mitigazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata allegazione di elementi positivi atti a giustificare il beneficio richiesto, in tal senso non potendo rilevare «manoscritto memoriale» trasmesso ala Corte di appello in data 24 ottobre 2024, in cui il ricorrente «si era limitato ad ammettere solo fatti per i quali era già stato definitivamente condannato».

Nel resto valgono i richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia effettuati nel punto

2.9. della presente motivazione in diritto.

3.9. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 8), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei delitti di estorsione pluriaggravata in concorso, di cui ai capi 12) e 13), è complessivamente infondato.

4.1. Il primo motivo, che deduce l’insussistenza del concorso del ricorrente nell’estorsione continuata in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (di cui capo 12) -commessa mediante condotte succedutesi nel tempo e, di volta in volta, realizzate da alcuni soltanto dei concorrenti -, sul rilievo che il comportamento violento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 31 maggio 2010 in Turate, all’interno del capannone della MARPA, in quanto determinato esclusivamente da ragioni emotive e familiari (il malore accusato dalla madre [OSCURATO:PERSONA]), sarebbe stato privo di efficienza causale rispetto al conseguimento dell’ingiusto profitto e, comunque, non sarebbe stato assistito dalla coscienza e volontà di contribuire all’azione collettiva di costrizione della vittima al versamento di somme di denaro non dovute, mostra non solo di non cogliere il senso di quanto argomentato dalla Corte territoriale per disattendere l’analogo motivo di appello, ma anche di non confrontarsi con quanto affermato dallagiurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato.

In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, infatti, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti ( Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 – 01), sicché «La v olontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro» (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 –01).

Questo comporta che, una volta plausibilmente spiegate in sentenza le ragioni per le quali, al lume di una lettura unitaria e globale delle evidenze fattuali disponibili, si dovesse ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole dei propositi estorsivi del fratello [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e degli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, oltretutto, avevano assistito all’aggressione di [OSCURATO:PERSONA], che, nella circostanza, era stato pure da loro minacciato di morte «se non li avesse rispettati» (cfr. pagg. 265 e 332 della sentenza impugnata) -e che li avesse condivisi e fatti propri, la conclusione raggiunta dalla Corte di merito in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 12) risulta pienamente in linea con i principi di diritto riportati.

4.2. Generico e versato in fatto è, invece, il secondo motivo, con il quale il ricorrente, attraverso la denuncia di travisamento delle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, eccepisce il difetto di prova in ordine al suo concorso nell’estorsione continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 13).

In effetti, al di là del contenuto delle dichiarazioni del citato collaboratore di giustizia, la sentenza impugnata ha dato conto di come [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere stato un mero accompagnatore del fratello - allorché si era recato assieme a lui presso un ufficio postale di Lecco in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a fare due ricariche di carte “post-pay” a beneficio di persone d’interesse per [OSCURATO:PERSONA] -, avesse partecipato, assieme a [OSCURATO:PERSONA] (classe 84) e a [OSCURATO:PERSONA], sia all’incontro del 10 ottobre 2018, presso un capannone di Mozzate, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato minacciato di morte (segnatamente di essere sciolto nell’acido contenuto in un bidone ivi collocato) ove non avesse versato quanto indebitamente richiestogli (cfr. pag. 333 della sentenza impugnata), sia alla cena dell’11 ottobre 2018 in cui i citati [OSCURATO:PERSONA] avevano rivolto alle vittima nuove minacce.

Evidenze fattuali, queste, decisive ai fini della prova del suo contributo agevolativo delle condotte di costrizione poste in essere dai correi in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato.

4.3. Infondato è, infine, il terzo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416 - bis , cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 –01; conf.

Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 –01).

Risulta, pertanto, corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione con la quale nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 333 e 334), in relazione alle estorsioni contestate al ricorrente,si è giustificato anche nei suoi confronti il riconoscimento dell’aggravante ex art. 416-bis.1, cod. pen., evidenziandosi come, al di là della spendita da parte dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della loro appartenenza alla ‘ndrangheta (segnatamente, alla “cosca dei [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”), i delitti indicati fossero stati commessi con un metodo oggettivamente mafioso, ossia presentandosi gli imputati alle vittime come persone «di rispetto», capaci di uccidere anche «sciogliendo nell’acido», e ingenerando in tal modo in esse il timore di trovarsi al cospetto non di criminali comuni ma di persone inserite in un contesto mafioso (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01), così «a rendere più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283637 -01).

4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato.

5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.

5.1. Il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, cui non era stata comunicata personalmente la conversione del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, e a favore del quale non era stato predisposto un sistema di collegamento da remoto dal luogo di detenzione atto a garantire la visibilità e la udibilità reciproca di tutti i presenti all’udienza, come previsto dall’art. 133-ter cod. proc. pen., e la possibilità di colloqui riservati con il difensore durante l’udienza medesima, è infondato.

5.1.1. L’eccezione di mancata comunicazione personale all’imputato detenuto della celebrazione del giudizio di appello in forma partecipata, per effetto della conversione del rito cartolare risultante dal decreto di citazione a giudizio, deve essere disattesa per le stesse ragioni, già esposte nel punto

2.1. della presente motivazione in diritto, per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni alle quali si fa qui integrale e recettizio rinvio.

5.1.2. L’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata derivante dall’inosservanza delle modalità di partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, tramite collegamento a distanza, previste dall’art. 133-ter cod. proc. pen., è parimenti infondata.

Questa Corte, infatti, sia pure pronunciandosi in tema di vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell'imputato all'udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che la relativa violazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciònon sia possibile, immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22528 del 01/07/2020, Lin, Rv. 279565 -01).

Deve, pertanto, affermarsi che anche l’inosservanza delle modalità di partecipazione a distanza dell’imputato stabilite dall’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che sia assicurata la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., trattandosi di modalità incidenti sull’intervento dell’imputato nel processo, di modo che tale invalidità resta sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato, presente all’udienza, non l’abbia eccepita tempestivamente.

Poiché né il difensore di [OSCURATO:PERSONA] né i suoi sostituti processuali hanno mai eccepito, nel corso del processo di appello, l’inosservanza delle modalità tecniche di partecipazione a distanza dell’imputato detenuto, la nullità discendente dalla violazione dell’art. 133-ter cod. pen. risulta sanata per effetto di non tempestiva deduzione.

5.2. Il secondo e il terzo motivo, nonché il motivo nuovo, con i quali ci si duole della utilizzazione della sentenza irrevocabile di condanna, emessa nel giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416- biscod. pen., contestato al capo 1), come sola prova della natura mafiosa del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’, e, comunque, dell’assenza nel detto gruppo dei requisiti necessari per consentirne la qualificazione come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, sono infondati per le stesse ragioni già esposte, nei punti

2.2. e

2.3. della presente motivazione in diritto, per respingere il secondo e il terzo dei motivi formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente richiamatee riportate.

Va, parimenti disattesa l’eccezione -sollevata solo con i motivi aggiunti – di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), perché il difensore del ricorrente non avrebbe partecipato alla loro assunzione, posto che l’indicato collaboratore risulta essere stato escusso nelle udienze dibattimentali del 13 e 27 ottobre 2022.

Al riguardo, si deve, comunque, rilevare che il ricorrente non si è attenuto al principio didiritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 -01).

5.3. Infondato è pure il quarto motivo, nonché il quarto motivo, con il quale si censura la conferma della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) d’imputazione.

Integralmente qui richiamata l’esposizione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della partecipazione mafiosa, compiuta nel punto 2.4 della presente motivazione in diritto, deve riconoscersi che ai quei criteri il giudice della sentenza censurata si è fedelmente attenuto nel ritenere provata l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’.

In effetti, a sostegno di tale organica compenetrazione sono stati elencati plurimi indicatori fattuali concreti, univocamente denotanti la “messa a disposizione” del ricorrente non solo del sodalizio lombardo, ma anche della ‘casa madre’ calabrese, nelle famiglie prima dei Molé e poi dei [OSCURATO:PERSONA], tramite la figura di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di assicurarne gli investimenti nelle attività economiche lecite lombarde (cfr. pag. 325 della sentenza impugnata).

Tra questi figurano: I.) il ruolo funzionale svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle attività economiche del gruppo, in particolare nel settore delle cooperative di servizi, individuato come ambito privilegiato di infiltrazione mafiosa, nella cui gestione egli era attivamente coinvolto, quale amministratore di fatto (cfr. pag. 324 della sentenza impugnata), strumentalizzando, tra l’altro, quegli organismi imprenditoriali per la realizzazione di frodi fiscali allo scopo di accumulare risorse finanziarie da destinare al rafforzamento dell’organizzazione criminale d’appartenenza, e, dunque, contribuendo in maniera stabile al perseguimento di obiettivi di fondamentale importanza per l’associazione stessa; II.) la continuità dei rapporti privilegiati mantenuti dal ricorrente con figure di spicco delle famiglie calabresi, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli reso «garante» con costoro del cambio della «strategia criminale» del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’, ossia, «dalle estorsioni all’infiltrazione nel tessuto imprenditoriale lombardo», al fine di consentire ai [OSCURATO:PERSONA] di investire i proventi delle loro attività criminali (cfr. pagg. 325 e 326 della sentenza impugnata); III.) la consapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA] di offrire un contributo decisivo alla realizzazione degli interessi della ‘ndrangheta in Lombardia, come comprovato dal suo operato nell’affare dei ristoranti milanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui tra l’altro [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato quali fossero i metodi dell’organizzazione di riferimento minacciando pesantemente [OSCURATO:PERSONA], titolare di quei ristoranti, perché non fossero disvelati quegli interessi (cfr. pag. 326 della sentenza impugnata).

Al cospetto di una motivazione così strutturata, le deduzioni articolate a sostegno del motivo in disamina rasentano la genericità.

5.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., va disatteso sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate, nel punto

2.5. della presente motivazione in diritto, per respingere il quinto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; argomentazioni, cui si fa rinvio e che si intendono qui integralmente trasposte.

5.5. Sono infondati anche il sesto e il settimo motivo, con i quali è censurata l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commesso nella qualità di amministratore di fatto della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’, di cui al capo 85), e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ (capo 86), commesso sempre nella qualità di amministratore di fatto della società fallita.

5.5.1. Quanto al delitto di cui al capo 85), va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di bis in idemrispetto alla condanna definitiva subita da [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como del 23 aprile 2019.

Il definito accertamento della responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale cristallizzato nella sentenza irrevocabile del 4 novembre 2020 non integra nessuna preclusione in relazione alla sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., posto che, secondo il diritto vivente, «Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 –01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 – 01) al delitto di cui al capo 85); identità del fatto che evidentemente non sussiste tra la destinazione di beni societari a fini diversi da quelli aziendali e la sottrazione o la irregolare tenuta delle scritture contabili societarie.

I rilievi difensivi protesi a negare la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. attribuita a [OSCURATO:PERSONA] sono il frutto di una lettura parziale della sentenza impugnata, che ha congruamente evidenziato come le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Genovese in ordine alla circostanza che «la [OSCURATO:PERSONA] era di fatto gestita solo ed esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 318) trovassero riscontro non solo nel dato che questi si fosse appropriato per intero dei libri e delle scritture contabili, che infatti aveva fisicamente trasferito nel garagedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), detto ‘Blindo’, in cui erano stati rinvenuti il 10 aprile del 2017 a seguito di una perquisizione della Guardia di Finanza (cfr. pag. 320, secondo capoverso della sentenza impugnata), ma anche nel dato che egli avesse mantenuto il potere gestionale dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche dopo che questa era stata trasferita alla “newco” [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come da lui stesso ammesso negli «interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari, tutti acquisiti e nei suoi confronti utilizzabili ai sensi dell’art.513 cod. proc. pen.» (cfr. pag. 319, secondo capoverso e penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

5.5.2. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria di cui al capo 86), i rilievi difensivi con i quali si è dedotto cheil dissesto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Milano dell’8 luglio 2019) sarebbe dipeso dall’interdittiva antimafia che aveva colpito [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA] –attraverso la quale erano confluiti nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fondi per euro 100.00,00 di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 319) - e non dall’indebitamento erariale, che non vi sarebbe prova che la sottrazione della contabilità aziendale fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA], che l’uso delle società per il reimpiego di capitali mafiosi sarebbe privo di riscontri concreti, che il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’agevolazione delle cosche di ‘ndrangheta reggine, non sarebbe sostenuta da alcun elemento concreto, sono tutti generici.

Lo è il primo, perché nella sentenza impugnata si è compiutamente e congruamente spiegato che la situazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse preesistente all’interdittiva antimafia citata, intervenuta nel 2017, trovando invece origine in una gestione societaria strutturalmente contraria alle regole di sana amministrazione dell’impresa, in quanto caratterizzata da sistematiche omissioni nel pagamento dei debiti erariali e contributivi, già riscontrabili a partire dagli esercizi anteriori, nonché dall’alterazione dei dati di bilancio, che, come dichiarato dal curatore fallimentare, risultavano inattendibili, poiché le perdite di esercizio erano state dissimulate attraverso poste fittizie e mancate svalutazioni, così da rappresentare una situazione patrimoniale non corrispondente al reale andamento dell’impresa (cfr. pag. 322).

Risulta, pertanto, correttamente affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. posto che le operazioni dolose previste dalla indicata disposizione possono consistere «nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali» (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De, Rv. 273337 –01).

È aspecifico anche il secondo rilievo, risultando dal testo della sentenza impugnata come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse «confessato» di essere rimasto il reale dominus aziendale anche dopo che gli assets della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (valgono sul punto le osservazioni formulate al punto

5.7.1. che precede, cui si fa integrale rinvio), tanto essendo sufficiente a riscontrare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da Genovese circa il possesso delle scritture contabili societarie della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da parte del ricorrente tramite il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), detto Blindo (cfr. pagg. 321 e 322).

Gli ultimi due rilievi risentono della inammissibilità originaria del quinto motivo dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato l’impugnante a eccepire – come affermato nella sentenza impugnata -«che non sarebbero stati accertati né il vantaggio conseguito dal sodalizio con la commissione dei reati in esame né la delittuosa provenienza delle risorse finanziarie impiegate nelle due società fallite» (cfr. pag. 323, primo capoverso).

Inammissibilità che è tanto più evidente a fronte di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado [la cui motivazione integra quella di appello, stando alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01)] e nella stessa sentenza impugnata cfr. (pagg. 353 e 354) in ordine al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Russo, che aveva riferito «di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il denaro che [OSCURATO:PERSONA] investiva nelle imprese di [OSCURATO:PERSONA] proveniva dall’attività di narcotraffico» e in ordine al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) che aveva, a sua volta, riferito di avere, in un’occasione, custodito presso la propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] «un carico di cocaina per conto di [OSCURATO:PERSONA]»; ciò, senza tener conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato costretto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], spacciatosi come “boss mafioso”, a riacquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non potendo subire perdite perché «aveva trenta persone in carcere da mantenere» (cfr. pag. 318, penultimo capoverso della sentenza impugnata).

5.6. Inammissibile è l’ottavo motivo, proteso a censurare l’applicazione al ricorrente dell’aggravante mafiosa, contestatagli in relazione ai delitti ascrittigli.

Quanto all’estrinsecarsi dell’aggravante in parola nella forma dell’agevolazione mafiosa, valgono le argomentazioni sviluppate nel punto 5.5.2., che precede, che si intendono qui integralmente riportate (soprattutto per quel che riguarda l’inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello).

Quanto all’estrinsecarsi della stessa nella forma del metodo mafioso valgono le argomentazioni generali sviluppate nel punto

2.7. della presente motivazione, dovendosi solo aggiungere che, in riferimento ai delitti di cui ai capi 85) e 86), nella sentenza impugnata si è dato conto di come [OSCURATO:PERSONA] avesse più volte fatto sfoggio della propria appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese per intimidire [OSCURATO:PERSONA] e costringerlo o a riacquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. pag. 318) o a non rivelare al Fisco chi fossero i soci occulti della stessa e l’avvenuto trasferimento dell’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. pag. 320); peculiare potere d’intimidazione fatto valere anche nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 326).

5.7. Inammissibile è, infine, il nono motivo di ricorso con il quale sono formulate censure in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, stimato dal giudice censurato, con motivazione per nulla illogica, del tutto adeguato all’estrema gravità dei fatti da lui commessi, e non suscettibile di mitigazione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale ondivago tenuto.

Valgono, al riguardo, -e si devono intendere qui integralmente trasposte -, le osservazioni formulate nel punto

2.9. della presente motivazione in diritto.

5.8. Per tutte le ragioni esposte il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 6.1.Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.

6.1.1. Le censure con le quali si è dedotto che nella sentenza impugnata la natura di sodalizi di ‘ndrangheta delocalizzata, riconosciuta al “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” e alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, si sarebbe fatta discendere esclusivamente dal giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato celebrato nei confronti di alcuni dei coimputati del delitto di cui al capo 1) e che, comunque, tali organismicriminali sarebbero stati privi dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione come propaggini di ‘ndrangheta di associazioni insediate in territori diversi da quelli di storico radicamento, devono essere respinte per le ragioni già ampiamente sviluppate nei punti

2.2. e

2.3. della presente motivazione in diritto, per disattendere le identiche doglianze articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente trasposte.

6.1.2. Le censure con le quali si è eccepito il silenzio serbato nella stessa sentenza in ordine alla questione dell’assenza di un programma unitario del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, attesa l’incompatibilità tra i reati contro il patrimonio commessi dal polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) [OSCURATO:PERSONA] e i reati economico – finanziari commessi dal polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, perché non si confrontano con quanto ampiamente spiegato in più passaggi della sentenza impugnata.

Già nell’affrontare i motivi di gravame proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 325) la Corte territoriale aveva evidenziato come la cessazione delle condotte estorsive poste in essere dal polo costituto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] segnò l’inizio di una nuova fase dell’esistenza del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, frutto di accordo, patrocinato da [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], segnatamente con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], funzionale agli interessi economici e strategici della consorteria ’ndranghetista storicamente insediata in [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, il gruppo lombardo, lungi dall’abbandonare del tutto le estorsioni in danno di imprenditori locali, come strumento per finanziarsi, aveva inteso valersi della professionalità acquisita dall’estorto [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle cooperative, per ‘infiltrarsi’ in esso e, così, raggiungere un duplice scopo: assicurare gli investimenti dei proventi delle attività criminali dei [OSCURATO:PERSONA] in attività imprenditori formalmente lecite e alimentare, tramite i profitti delle frodi fiscali realizzate attraverso la rete cooperativa, i flussi finanziari destinati al proprio approvvigionamento, potenziando per questa via anche propria la capacità di radicamento nei territori di riferimento.

Nell’esaminare, poi, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Collegio di merito ha ulteriormente posto in evidenza come l’appellante fosse stato colui che aveva concretamente reso possibile il cambio di passo dell’organismo criminale lombardo, avendo assunto il ruolo di finanziatore delle operazioni economiche – tra cui le iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –funzionali al riciclaggio dei proventi illeciti, alla realizzazione di fondi da destinare all’assistenza economica dei sodali detenuti e all’espansione del sodalizio nel tessuto economico lombardo (cfr. pagg. 357 e 361).

Dunque, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, i rilievi circa l’identificazione del programma criminale del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ sono stati esaminati nella sentenza impugnata e disattesi con argomentazioni del tutto congrue.

6.1.3. Infine, sebbene nella sentenza d’appello si legga che «in punto di partecipazione individuale del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio non sono stati sviluppati specifici motivi di gravame» (cfr. pag. 356, secondo capoverso), ciò nondimeno la Corte territoriale ne ha delineato, comunque, il ruolo di compartecipe nell’associazione mafiosa di cui al capo 1), identificandolo in quello di soggetto investito della funzione di assicurarne stabilmente la tenuta economico finanziaria, fornendo continuitàagli investimenti della ‘ndrangheta nell’economia lecita, consolidando il rapporto di interdipendenza tra le articolazioni calabresi e quelle operative in Lombardia e procurando al sodalizio ingenti disponibilità liquide da destinare ai propri scopi programmatici.

6.1.4. Infine, a fronte delle ripetute doglianze di omessa considerazione da parte del giudice di appello delle deduzionidifensive sviluppate con le memorie depositate in data 12 giugno 2024 e 16 settembre 2024, devono essere ribaditi i seguenti principi di diritto: -«Il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione.

L'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo» (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01), di modo che il vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sussiste soltanto quando la carenza, l’illogicità o la contraddittorietà rispetto a specifici atti processuali siano evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" «dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»(Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -01); -«In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01): sicché, per un verso « g li atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 –01; Sez . 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493 - 01); per altro verso « l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01).

Ne viene che, non potendosi ritenere implicita doglianza sul tema della partecipazione individuale del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio «il dato lapalissiano per cui la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione fosse diretto derivato logico dell’esistenza stessa dell’associazione» (cfr. pag. 26 del ricorso per cassazione), la Corte di appello non aveva alcun obbligo di valutare le memorie difensive con le quali tale specifico aspetto era stato illustrato, avendo, comunque, dimostrato di avere affrontato il tema dell’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di ‘ndrangheta delocalizzata ‘[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’.

Ad ogni buon conto, con l’impugnativa di legittimità il ricorrente si è limitato ad affermare che quanto rappresentato in quelle memorie circa l’inesistenza dei requisiti identificativi della mafia delocalizzata nel gruppo predetto sarebbe stato tale da imporre un diverso esito decisorio sul tema, ma non ha allegato, con la dovuta specificità, nulla in grado di dar conto, in maniera inopinabile, della decisività degli elementi probatori richiamati negli atti difensivi che si assumono essere stati preteriti o non considerati.

6.2. È parimenti infondato il terzo motivo, che consta di doglianze che si dirigono sulla ritenuta sussistenza in [OSCURATO:PERSONA] dell’elemento soggettivo del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli al capo 83), per avere egli, da “extraneus”alla gestione della SIRIO soc. coop., dichiarata fallita il 24 ottobre 2018, contribuito a depauperarne il patrimonio sociale, incamerando la somma di euro 21.940,00 versatagli dagli amministratori a titolo di remunerazione di fittizieprestazioni da lavoro dipendente.

È dedotto che non sarebbe stata provata la coscienza e volontà del ricorrente di contribuire con il proprio operato -isolato e di scarso calibro offensivo – a cagionare un danno ai creditori di questa, non essendo state neppure lumeggiate le ragioni per le quali egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dello stato di dissesto della SIRIO.

Nessuna delle riportate deduzioni coglie nel segno, risultando le stesse in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in materia di dolo del concorrente "extraneus" nel reato di bancarotta per distrazione.

È stato, infatti, affermato, che «in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'"extraneus"è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società. (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 – 01), di modo che « o gni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società»(Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879 -01).

In sostanza, poiché «è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 -01), nel caso di specie non si può ragionevolmente dubitare della correttezza e della logicità di quanto ritenuto e motivato dalla Corte territoriale: ossia, che «l’appellante ([OSCURATO:PERSONA]), fosse ben consapevole che la percezione delle somme (ricevute dalla SIRIO) era indebita non avendo egli lavorato per le cooperative » (cfr. pag. 357, ultimo capoverso) e che egli fosse parimenti avvertito della idoneità di quei pagamenti indebiti, erogatigli per circa un anno, a mettere in pericolo le ragioni dei creditori della SIRIO, che egli ben sapeva essere utilizzata –al pari delle altre cooperative – dai suoi sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come un mero strumento «volto solo a creare utilità per il sodalizio», senza alcuna «volontà di tenerla sul mercato», essendo destinata, dopo la sua costituzione ad essere «sistematicamente depredata delle risorse liquide, caricata di debiti contributivi e previdenziali e, quindi, avviata al fallimento» (cfr. pag. 357, secondo capoverso).

6.3. Il quarto motivo è, invece, inammissibile.

Tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 –02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), neppure l’argomentazione spiegata nella sentenza impugnata a sostegno del diniego di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche presta il fianco a rilievi di sorta, avendo la Corte territoriale non irragionevolmente assegnato preponderante rilievo al suo spessore criminale, al suo profondo inserimento nell’associazione mafiosa, ai suoi precedenti penali e all’assenza di qualsivogliasegno di resipiscenza (cfr. pag. 363).

6.5. L’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dall’inosservanza delle modalità della partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, tramite collegamento a distanza, previste dall’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., di cui al quinto motivo di ricorso, è infondata.

Valgono, al riguardo, le ragioni esposte nel punto

5.1.2. della presente motivazione in diritto per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni cui si fa qui integrale e recettizio rinvio.

Giova solo precisare che quanto dedotto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] (nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA]) all’udienza del 16 settembre 2024, rilevando (come risulta dal relativo verbale) «l’impossibilità di intrattenere con il proprio assistito un colloquio riservato non essendo l’impianto di collegamento via teamsattrezzato in questo senso» -e, poi, rinunciando «al colloquio seppure ad aula sgombera, uscite tutte le altre parti, come da proposta del Presidente» -, non costituisce un’eccezione, in senso tecnico, della nullità di cui all’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., la quale, pertanto, anche nei confronti del ricorrente, deve ritenersi sanata per effetto di non tempestiva deduzione.

6.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

7.1. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe della ‘ndrangheta calabrese operante in Lombardia, per averne, da associato al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’, rafforzato la forza d’intimidazione e il radicamento territoriale, contribuendo attivamente al sistema di controllo esercitato dal sodalizio d’appartenenza sulle commesse di trasporto dei prodotti della [OSCURATO:SOCIETA].; controllo realizzato imponendo ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] di affidarle, in regime di esclusiva, agli aderenti al ‘cartello’ facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], esponente del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’.

Nella sentenza impugnata sono stati considerati indici significativi dell’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminale di riferimento: il fatto che egli, nonostante che la ditta di traporti, formalmente intestata alla moglie, fosse stata colpita da interdittiva antimafia, aveva continuato ad accaparrarsi le commesse [OSCURATO:SOCIETA] valendosi dello schermo di un consorzio di cui risultava dipendente; la sua attiva partecipazione al meccanismo di segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] degli autotrasportatori, estranei al ‘cartello’, destinatari delle commesse [OSCURATO:SOCIETA].; il suo intervento per dirimere controversie tra esponenti di famiglie di ‘ndrangheta.

7.2. Ciò posto, nessuna delle censure articolate dal ricorrente coglie nel segno.

7.2.1. È infondata quella che deduce l’assenza di prova in ordine alla sua partecipazione al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’.

Se, invero, la prova della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso esige soltanto la dimostrazione di un contributo stabile e consapevole dispiegato in favore della stessa, desumibile da una valutazione unitaria delle evidenze fattuali a disposizione (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), è corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione con la quale si è evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], operando in sinergia con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avesse contribuito atenere in piedi e rafforzare il sistema di controllo delle commesse [OSCURATO:SOCIETA], con il quale il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, tramite la forza dell’intimidazione, si era infiltrato in un settore significativo dell’economia del territorio delle province di Varese e di Como, quale quello dei trasporti di merci; come egli, schermando la propria attività di autotrasportatore, prima attraverso la ditta intestata alla moglie e poi attraverso l’assunzione di comodo alle dipendenze di un consorzio, avesse dimostrato di avere dimestichezza proprio con le modalità utilizzate dalle associazioni criminali per proteggere i propri interessi imprenditoriali dall’intervento di autorità amministrative e giudiziarie; come la prosecuzione della sua attività di autotrasportatore, nonostante la subita interdittiva antimafia, costituisse conferma nel suo gravitare nell’orbita del gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’.

Trattasi, infatti, di comportamenti atti a denotare la stabilità del suo contributo all’indicato sodalizio.

7.2.2. Generica e versata in fatto è, poi, la censura che deduce l’assenza di prova della consapevolezza del ricorrente dell’esistenza di un meccanismo estorsivo in danno della [OSCURATO:SOCIETA].

Di tale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ha, invece, dato puntualmente conto, richiamando le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] -operanti, come sottolineato, in maniera sinergica -, il cui contenuto non può essere rivalutato in questa sede, trattandosi di questione di fatto (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01), nonché le cd.

“informative” al [OSCURATO:PERSONA] sui padroncini estranei, non altrimenti spiegabili se non con la conoscenza da parte del ricorrente dell’imposizione alla [OSCURATO:SOCIETA], tramite l’uso della forza d’intimidazione promanante dal ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, dell’affidamento in esclusiva delle commesse di trasporto ai ‘padroncini’ rientranti nel ‘cartello’ facente capo al [OSCURATO:PERSONA].

L’uso della forza d’intimidazione da parte del sodalizio e la provata consapevolezza da parte del ricorrente del costituirne essa lo strumento per il sistema di monopolio istaurato sui viaggi della [OSCURATO:SOCIETA] spiega, oltretutto, in maniera del tutto plausibile, l’assenza di comportamenti violenti o minacciosi da parte di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun bisogno di ricorrervi, godendo, in effetti, dell’ombrello protettivo del sodalizio nel quale militava.

7.2.3. Infondata è la censura che deduce l’assenza di prova dell’affectio societatis del ricorrente rispetto all’associazione di appartenenza, denotando il suo intervento nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e i Costagrande al più una contiguità alla ‘ndrangheta piuttosto che una sua intraneità.

Il suddetto intervento, essendo relativo a questione riguardante i rapporti di forza tra gruppi di ‘ndrangheta, è, invece, indice inequivocabile, come da corretta notazione della sentenza impugnata, di una compenetrazione organica di [OSCURATO:PERSONA] della ‘ndrangheta lombarda, perché soltanto ad un soggetto riconosciuto di provata affidabilità ed autorevolezza, in ragione della sua pluriennale ed effettiva militanza nel sodalizio mafioso, sarebbe stato possibile affidare la risoluzione di un problema tanto delicato e, comunque, decisivo per la sopravvivenza del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’.

Giova, al riguardo, ricordare che secondo il diritto vivente, tra gli indici di rilevanza della partecipazione mafiosa figura, proprio, «il riconoscimento dell'associato daparte del gruppo e la speculare accettazione da parte dei sodali» (Sez.

U, n. 36958/2021, Modaffari, in motivazione).

7.2.4. Aspecifica e rivalutativa è, infine, la censura che denuncia l’errore logico e in diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere che l’assenza di ricadute sullo svolgimento dell’attività di autotrasportatore da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta della moglie, costituisse un elemento di conferma della sua intraneità mafiosa, trattandosi, piuttosto, di elemento spiegabile con l’avvenuta sua assunzione alle dipendenze di un consorzio in ragione dell’esperienza conseguita nel settore.

Si tratta di deduzione che non si confronta con l’argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata per respingere analogo rilievo difensivo: ossia, che l’attività imprenditoriale del ricorrente, che non si distingueva per particolari benemerenze professionali, continuava ad essere presente sul mercato soltanto perché inserita in un sistema monopolistico imposto con metodi mafiosi.

Sistema dal quale [OSCURATO:PERSONA] traeva, si, ragioni di guadagno, ma che, con il suo operato, contribuiva a conservare e a rafforzare, così assicurando all’associazione di appartenenza il controllo sul settore dei trasporti di merci, che ne costituiva un obiettivo strategico. 7.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato.

8. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni indicate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo, che si rivelano assorbenti rispetto a quelle articolatenegli ulteriori motivi.

8.1. Sussiste, infatti, sia la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, imposto al giudice di appello in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01), denunciata dal ricorrente con riguardo alla diversa valutazione di alcune prove dichiarative, sia la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., rilevata d’ufficio, perché le dichiarazioni rese da alcuni testimoni decisivi [segnatamente, da Genovese, Zaffaroni, Briccola, Vignatagliati, Zanino e Nuzzo, convergenti nell’escludere che la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ S.r.l., delle cui quote il ricorrente si sarebbe prestato a fungere da titolare fittizio, realizzando, così, la condotta del delitto di intestazione fittizia di cui al capo 90), fosse in realtà riferibile ad [OSCURATO:PERSONA]] sono state ritenute inattendibili dal giudice di appello, adito con il gravame del Pubblico ministero, in contrasto con l’apprezzamento effettuatone dal giudice di primo grado, senza procedere alla loro obbligatoria rinnovazione.

8.2. Giova ribadire, al riguardo, che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 -01).

Peraltro, la rinnovazione istruttoria si impone non solo quando sia in discussione l’attendibilità soggettiva del dichiarante, ma anche in tutti i casi in cui il giudice di secondo grado attribuisca alle dichiarazioni un significato diverso rispetto a quello valorizzato dal primo giudice.

La ineliminabile componente di valutazione soggettiva da parte del giudice della narrazione del fatto offerta dalle fonti dichiarative spiega il perché il ribaltamento di una assoluzione dell’imputato in condanna, fondato su una diversa lettura di prove orali decisive, non possa prescindere dall’esame diretto di quelle stesse fonti da parte del giudice di appello.

L’oralità e l’immediatezza del contatto del giudice con la fonte di prova costituiscono, infatti, presupposti indefettibili per l’affidabile valutazione delle relative dichiarazioni e per il superamento del ragionevole dubbio che aveva condotto all’assoluzione dell’imputato in esito al giudizio di primo grado (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 –01), di modo che la violazione della regola che impone al giudice «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa […..] la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado» (ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità in quanto attiene a una garanzia fondamentale del giusto processo, come discendente dai principi sanciti dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Ne discende che la rinnovazione della prova dichiarativa non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta uno strumento essenziale di tutela del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e della presunzione di innocenza dell’imputato.

8.3. Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ribaltato l’assoluzione dal delitto di cui al capo 90) pronunciata dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è viziata da una radicale inosservanza di una regola processuale di rango fondamentale, avendo riformato l’assoluzione di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

8.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per emendare gli errores in procedendo eccepiti e rilevati, con assorbimento di ogni altra doglianza fatta valere con il ricorso.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.

9.1. Sono infondati il primo motivo del ricorso principale e il primo dei motivi nuovi, che sviluppano censure in punto di partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta di cui al capo 1), segnatamente alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, nella sua articolazione radicata in Zurigo e facente capo alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA].

Non colgono nel segno i rilievi circa l’assenza di condotte concrete di [OSCURATO:PERSONA] funzionali al rafforzamento del sodalizio mafioso indicato, essendo stati congruamente disattesi dal giudice censurato i rilievi difensivi volti a sostenere che i rapporti personali da lui intrattenuti con gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], l’esecuzione di favori nei loro confronti (ad esempio, l’essersi intestato il fratello Giancarlo l’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la sporadica partecipazione a “mangiate” fossero indici di una mera contiguit à sociale e relazionale con gli ambienti della ‘ndrangheta.

Invero, dalla sentenza impugnata si apprende che l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla costola svizzera della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’ è stata desunta dall’avere egli svolto il ruolo di referente, consigliere ed autista dei capi di quell’articolazione della ‘ndrangheta: segnatamente, prima di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l’arresto di questi, dello zio [OSCURATO:PERSONA].

Ruolo divenuto decisivo per la sopravvivenza del gruppo nel momento cruciale del passaggio del comando dal primo al secondo: infatti, [OSCURATO:PERSONA], che, avendo costantemente affiancato [OSCURATO:PERSONA], conducendone l’autovettura utilizzata come “ufficio itinerante’, conosceva bene le dinamiche associative e gli obiettivi criminali (afferenti soprattutto alla gestione del mercato degli stupefacenti) del sodalizio mafioso di Zurigo, se ne era ‘messo a disposizione’, fungendo da raccordo tra i due [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvando il nuovo capo nell’assumere e nel mantenere il controllo del territorio di riferimento, sopperendone, ad esempio, al deficit informativo, come avvenuto in occasione della disputa tra Vallelonga, proprietario di un bar di Zurigo, e Primerano e [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una questione di spaccio di stupefacenti (evidentemente d’interesse dei [OSCURATO:PERSONA]) per la cui soluzione egli aveva esortato [OSCURATO:PERSONA] a gestire la vertenza secondo le gerarchie e le regole proprie del sodalizio mafioso (cfr. pagg. 368 e 374 della sentenza impugnata).

A suffragio della partecipazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] si è fatto riferimento alla sua presenza in una ‘mangiata’, precisamente a quella tenutasi nell’orto di [OSCURATO:PERSONA], essendosi rilevato come la trattazione in quel contesto convivale di questione attinenti ad affiliazioni mafiose e al conferimento di gradi associativi, come anche a vicende riguardanti articolazioni territoriali della ‘ndrangheta (faide interne o scissione), non sarebbe stata concepibile alla presenza, sia pure silente, di persona che di quell’organismo non faceva parte (cfr. pag. 366 della sentenza impugnata).

A suggello del contributo concreto offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla sopravvivenza del sodalizio sono state, infine richiamate le evidenze probatorie deponenti per il ruolo, assegnatogli dai [OSCURATO:PERSONA], di «esattore» di denaro proveniente dalla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti e per il suo coinvolgimento nella «colletta» in favore dei detenuti tipica delle ‘locali’ di ‘ndrangheta (cfr. pag. 369 della sentenza impugnata).

Di tanto dato atto, e qui integralmente richiamato, per ragioni di economia espositiva, quanto illustrato nei punti

2.4.1. e

3.3. della presente motivazione in diritto, in ordine a quel che è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della partecipazione mafiosa, va riconosciuto che a quei criteri il giudice di merito si è attenuto, di modo che, letti i dati riportati, come non illogicamente valutati in sentenza, non è possibile dubitare della conclusione in essa rassegnata:ossia, che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo di sostegno ai vertici dell’associazione svizzera e di collegamento tra di loro, così contribuendo al suo radicamento territoriale e all’implementazione del suo potere

9.2. Sono, invece, inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il secondo dei motivi nuovi.

Va premesso che la questione della compatibilità tra il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. e il delitto di associazione dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 104) sfugge al presente sindacato di legittimità, non risultando affrontata nella sentenza impugnata e non avendo dato prova il ricorrente di averne fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, come, invece, sarebbe stato suo preciso onere (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01).

Ne viene che la censura che ad essa si riferisce non è consentita in questa sede in quanto inedita; la stessa, involgendo profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc .pen.

Gli ulteriori rilievi, che denunciano vizi motivazionali con riferimento ai delitti di traffico e di detenzione di significati quantitativi di cocaina (nell’ordine di chili), di cui ai capi 104) e 115) –perché, secondo la prospettazione difensiva, una volta escluso che [OSCURATO:PERSONA] partecipasse alle dinamiche operative del traffico, che intrattenesse rapporti diretti con i fornitori, che gestisse basi logistiche o che disponesse di utenze criptate, sarebbe stato illogico ritenerlo intraneo all’associazione finalizzata al narcotraffico e perché il suo concorso nella detenzione di sostanza stupefacente descritta al capo 115) non sarebbe stata dimostrabile sulla base di una sola intercettazione, peraltro neppure riscontrata - sono del tutto generici.

Gli stessi, infatti, sono sviluppati senza alcun confronto con gli elementi di prova enumerati alle pagine 371 e 372 della sentenza impugnata, plausibilmente interpretati come deponenti per un ruolo di stabile supporto alle attività del sodalizio di cui al capo 104) svolto dal ricorrente.

Le intercettazioni ambientali effettuate dell’autovettura BMW X5 in uso ai [OSCURATO:PERSONA] ne dimostravano, infatti, il coinvolgimento nella gestione operativa dell’associazione, discutendo egli con [OSCURATO:PERSONA] dei fornitori di stupefacenti, dei debitori e delle somme da recuperare, segnalando criticità e riferendo degli accordi precedentemente stretti da [OSCURATO:PERSONA], come nella questione riguardante tale [OSCURATO:PERSONA], esemplificativa delle funzioni di raccordo informativo espletate da [OSCURATO:PERSONA] a favore dei vertici del sodalizio.

Ulteriori evidenze ne valorizzavano, poi, il suo impiego come esattore dei crediti di droga e ne comprovavano la partecipazione a riunioni riservate con trafficanti di stupefacenti (con tale [OSCURATO:PERSONA], detto “il [OSCURATO:PERSONA] della Svizzera”) assieme a [OSCURATO:PERSONA], ciò attestando il suo ruolo stabile e fiduciario all’interno dell’associazione exart. 74 d.P.R. 309 del 1990.

Di nessun pregio risultano le doglianze riferite alla partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al delitto di cui al capo 115), avendo la Corte territoriale valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 17 luglio 2020, che aveva captato una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrandone, altresì la gestualità: intercettazione stimata, per il linguaggio adoperato dagli interloquenti (“un chilo domenica alle tre”) e per contenuto delle immagini carpite (i due maneggiavano un sacchetto di plastica), immediatamente dimostrativa della detenzione di sostanza stupefacente (cfr. pag. 373 della sentenza impugnata).

Va per completezza richiamato sul punto il diritto vivente, espressosi nel senso che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01).

Aspecifica è, infine, la doglianza riferita alla prova della coscienza e volontà del ricorrente di favorire, tramite il traffico degli stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso di riferimento, essendo stato spiegato nella sentenza impugnata come le evidenze probatorie in atti deponessero per la condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della necessità, da lui peraltro curata in prima persona, di destinare parte dei proventi di quel traffico all’assistenza dei detenuti, così realizzando la tipica finalità mutualistica dell’associazione mafiosa (cfr. pag. 369 e 374).

9.3. Inammissibili sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, articolati con il terzo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo.

Per ciascun reato satellite, segnatamente, quello di cui al capo 104) e quello di cui al capo 115), l’aumento di pena applicato al ricorrente exart. 81, secondo comma, cod. pen. è stato specificamente indicato, rispettivamente in mesi sei reclusione e in mesi quattro di reclusione, spiegandosi come tali incrementi fossero pienamente in linea con la gravità dei fatti di reato accertati, ossia la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione dedita al narcotraffico e la detenzione da parte sua di un chilogrammo di cocaina (cfr. pag. 375).

La riportata giustificazione, sviluppata a sostegno degli irrogati aumenti a titolo di continuazione, non è in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -01), posto che le Sezioni Unite hanno chiarito che «attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati» (in motivazione della sentenza citata).

Parametri del cui rispetto,nel caso di specie, non è possibile dubitare sulla base della pur sintetica motivazione resa dal giudice censurato. 9.4.Il motivo unico del “ricorso bis”, depositato nell’interesse del ricorrente in data 1 aprile 2025, è, invece, infondato.

Le eccezioni di nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] F icarra , [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi perClaudio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano: la dichiarazione di inammissibilità per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; l’annullamento con rinvio relativamente al rigetto delle confische e limitatamente al punto n. 4) relativamente alle armi; uditi i difensori dei ricorrenti: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, si riporta ai motivi di ricorso, e ne l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; c onclude per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso del Procuratoregenerale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; conclude per l'inammissibilitàdel ricorso del Procuratore generale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in Cancelleriae insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 27 aprile 2023, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso in intestazione fittizia di beni di cui al capo 90), applicandogli la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, e ha confermato nel resto la sentenza appellata. In particolare: ha confermato l’affermazione di responsabilità di: -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di bancarotta fraudolenta e di intestazione fittizia [di cui ai capi 1), 53), 57), 85) e 88)], condannato alla pena di anni sedici di reclusione, alle pene accessorie di leggee alla confisca per equivalente di beni di sua proprietà fino alla concorrenza di euro 394.208,88; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in estorsione aggravata [di cui ai capi 12) e 13)], condannato alla pena di anni cinque di reclusione e di euro 3.600,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di concorso in estorsione aggravata, tentata e consumata, e di autoriciclaggio [di cui ai capi 1), 2), 5), 7), 8), 9), 12), 14), 17) e 19)], condannato alla pena di anni sedici e mesi dieci di reclusione e di euro 6.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso in bancarotta fraudolenta [di cui ai capi 1), 85) e 86)], condannato alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie anche fallimentari; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso in estorsione aggravata, tentata e consumata, [di cui ai capi 1), 2), 3), 5), 7), 8) e 10)], condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso [di cui al capo 1)], condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina [di cui ai capi 1), 104) e 105)], condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione; ha confermato l’assoluzione: -di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso [di cui al capo 1)] nonché il proscioglimento di questi, per difetto della condizione di procedibilità, dai delitti di esercizio arbitrario delle private ragioni con minaccia alla persona e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 1) e 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico Ministero all’udienza del 2 febbraio 2023; -di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 1). 1.2. L’accertamento condotto nel corso del giudizio di merito ha riguardato l’esistenza e l’operatività di associazioni di ‘ndrangheta radicatesi in Lombardia, in particolare, nei territori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in quelli posti al confine tra le province di Como e di Varese. Le stesse sono state riconosciute come ‘locali’ di 'ndrangheta, articolate anche in sottogruppi autonomi ma interconnessi, perché collegate alle famiglie mafiose storicamente insediate nella piana di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare,quelle dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]); perché caratterizzate da un modulo organizzativo interno riproducente quello della ‘casa madre’; perché capaci di esteriorizzare la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e, così, di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà nelle comunità locali, sfruttando le quali svolgevano una variegata attività criminale (che si estrinsecava in estorsioni, reati fiscali, fallimentari, di riciclaggio, di intestazione fittizia di beni e traffico di sostanze stupefacenti), attraverso cui realizzavano sia il programma dell’associazione originaria, cui si rapportavano costantemente, sia il controllo dei territori “colonizzati” nonché l’infiltrazione nelle economie locali. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, nonché i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso del Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Milano consta di sette motivi. - 2.1.1. Con il primo motivo si censura, tramite la denuncia del vizio di violazione degli artt. 629, 393, 416-bis.1 cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la derubricazione del delitto di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quello di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone, con proscioglimentodell’imputato per difetto di condizione di procedibilità. È dedotto che la Corte territoriale avrebbemal interpretato il contenuto di intercettazioni ambientali (relative a colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], capo della ‘locale’ di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Terni, nonché tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed ignoti interlocutori all’interno della sua autovettura) atte a dimostrare come le condotte di intimidazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitore di un dipendente del maneggio degli [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 600,00, fossero esecutive di ordini impartiti dal padre [OSCURATO:PERSONA] e fossero volte non ad agire nel solo interesse del creditore ma ad affermare il prestigio criminale della famiglia. -2.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 61 n. 2, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1, 416-bis.1. cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’errore di fatto in cui era incorso il giudice di appello, che aveva confermato l’improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo riferito il nesso teleologico al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione piuttosto che al delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1) della contestazione suppletiva. -2.1.3. Con il terzo motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione. È dedotto che la Corte territoriale, perseverando nella lettura parcellizzata delle evidenze probatorie raccolte ed ignorando il giudicato formatosi nel parallelo giudizio abbreviato quanto alla sussistenza della ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA], prestandosi a portare a compimento le attività estorsive iniziate dal padre in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Tozzi, a fungere da intermediario tra il congiunto detenuto e i sodali in libertà (in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] ed Aiello) e a eseguirne gli ordini anche in ordine al recupero di ingenti somme di denaro, provento di attività illecite, occultate nella struttura in cui si svolgeva l’attività ippica di famiglia (il ‘[OSCURATO:PERSONA]’), aveva dimostrato di essere stabilmente e consapevolmente inserito nel sodalizio mafioso. -2.1.4. Con il quarto motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione. È dedotto che anche la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento delle prove e, comunque, in un errore di diritto, laddove non aveva assegnato alle cd. ‘mangiate’ il significato loro ascritto dalla giurisprudenza di legittimità, ossia, quello di riunioni di ‘ndrangheta: dunque, alla stregua di tale rilievo e del contenuto delle questioni affrontate nel corso di tali riunioni, riguardanti armi o l’attribuzione di gradi gerarchici agli affiliati al sodalizio o la risoluzione di conflitti interni, si sarebbe dovuto riconoscere che [OSCURATO:PERSONA], con il parteciparvi e con il mettere costantemente a disposizione degli aderenti alla ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] il proprio box per consentirne lo svolgimento, aveva offerto al sodalizio un contributo stabile e funzionale alla sua esistenza, in tal modo dimostrando, al contempo, la sua intraneità ad esso. -2.1.5. Con il quinto motivo si contesta, mediante la denuncia della violazione degli artt. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’esclusione dell’aggravante della disponibilità di armi, in riferimento all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria imputazione, nei confronti degli imputati che avevano optato per la celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie. È dedotto che l’aggravante dell’associazione armata era stata riconosciuta, in relazione al medesimo sodalizio, nel parallelo e definitivamente concluso giudizio abbreviato e che la consapevolezza degli imputati del presente giudizio della disponibilità di armi da parte del sodalizio sarebbe dimostrata dal contenuto delle captazioni delle conversazioni tra loro intercorse, di modo che,a prescindere dalla loro personale disponibilità di armi, l’aggravante in discussione si sarebbe dovuta applicare loro in quanto di natura oggettiva. -2.1.6. Con il sesto motivo si censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 240 e 240-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il diniego di estensione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della confisca, applicatagli ai sensi dell’art. 240-biscod. pen. fino alla concorrenza di euro 394.208,88, ad ulteriori suoi cespiti, essendo stata congruamente dimostrata la rilevante sproporzione (per un ammontare prossimo ad euro 4.000.000,00) esistente tra le disponibilità dell’imputato e i redditi dichiarati dal suo nucleo familiare, non essendo preclusiva dell’adozione della misura ablatoria l’assenza di un precedente sequestro di quei cespiti. -2.1.7. Con il settimo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazionedegli artt. 240 e 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 238-bise 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel non disporre la confisca obbligatoria dei profitti dei reati di estorsione e di bancarotta commessi dai partecipi all’associazione mafiosa di cui al capo 1), con il metodo mafioso e al fine di agevolarne le attività, trattandosi di cose destinate ad assicurare la sopravvivenza e l’espansione dell’associazione medesima. 2.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quindici motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.2.1. Con il primo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 156, 178, lett. c), 179, comma 1, e 598-biscod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito alla celebrazione del relativo giudizio senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa. Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] non era stata data personale comunicazione della conversione del ritocartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, egli, ancorché non avesse rinunciato a parteciparvi, non vi era stato tradotto e non aveva, comunque, beneficiato di un collegamento a distanza, venendo, pertanto, illegittimamente dichiarato assente. -2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen., 238-bis e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione al tema della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese. È dedotto che la Corte territoriale ne avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività sulla sola base del giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che di quel giudizio non era stato parte, e senza considerare che, secondo il dettato dell’art. 238-biscod. proc. pen., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto, ma sono valutate solo a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro efficacia dimostrativa è subordinata all’esistenza di riscontri. -2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione con riguardo alla prova dell’esistenza del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, sul rilievo che, stando alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, un’organizzazione criminale, operante in territori diversi da quelli in cui è insediata l’associazione storicamente riconosciuta come mafiosa, può assumere i caratteri propri della cd. ‘mafia delocalizzata’ a condizione che abbia un collegamento funzionale con la ‘casa madre’, ne riproduca il modello organizzativo (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati) e, soprattutto,sia dotata di autonoma capacità di esteriorizzare il metodo mafioso. Requisiti, questi, assenti nel sodalizio criminale denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]’, la cui caratterizzazione in senso mafioso non si poteva far discendere automaticamente dalla realizzazione da parte degli associati di delitti commessi con il metodo mafioso, posto che tale modalità di realizzazione dei reati dà vita all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. a prescindere dall’appartenenza dei loro autori ad un’associazione di tipo mafioso. Ad ogni buon conto, considerate le oscillazioni interpretative, in ordine all’identificazione dei requisiti necessari per la qualificazione di un sodalizio di criminalità organizzata come espressione di ‘mafia delocalizzata’, si è chiesto di rimetterne la questione alle Sezioni Unite. -2.2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 416- bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione. È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare, in ottemperanza alle indicazioni impartite dal diritto vivente, se il ricorrente avesse assunto un ruolo stabile, dinamico e funzionale nell’ambito del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzatadi riferimento, offrendo un contributo effettivo alla vita del gruppo con la cosciente condivisione del relativo programma criminale. Affidandosi, invece, ad un ragionamento circolare, anche la Corte territoriale aveva opinato per l’organica appartenenza dell’imputato all’associazione criminale di cui al capo 1) sulla base del suo mero concorso nei reati-fine (soprattutto nelle estorsioni), attribuendo a tale compartecipazione il valore di un’automatica dimostrazione della intraneità associativa, senza darconto di quel quid pluris che, invece, sarebbe valso ad autonomamente e decisivamente comprovare la militanza mafiosa dell’imputato. -2.2.5. Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite. È dedotto che, in sede di merito, non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia nonché nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale, essendo stata, anzi, esclusa la destinazione dei proventi delle estorsioni alle suddette cooperative. Inoltre, in contrasto con le indicazioni del diritto vivente, nella sentenza impugnata non si era tenutoconto del fatto che l’attività delle cooperative controllate dal ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era tutt’altro che lecita, essendo, esse, «nate per morire» e concepite quali strumenti per realizzare frodi fiscali. Dunque, nel caso di specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. mancherebbe il requisito fondamentale: ossia, l’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.2.6. Con il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo si censura, sotto il profilo del vizio di violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di estorsione commessi in danno: di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5); di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8, quest’ultima imputazione formulata in termini di estorsione tentata); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 9); di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 12); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 14) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 17). È dedotto, a sostegno, quanto segue: -in riferimento all’estorsione di cui al capo 2): che, se fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. ‘Arcobaleno’, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati diversamente apprezzati, di modo che, qualificati tali rapporti alla stregua di una duratura relazione di affari caratterizzata da convenienza reciproca, si sarebbe dovuto quantomeno dubitare dell’ingiustizia del profitto delle dazioni di denaro effettuate dal secondo nei confronti del primo; che sarebbe stato necessario chiarire in che modo [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito alla realizzazione dell’estorsione, dal momento che egli, in occasione di quelle consegne, aveva esibito una «presenza muta»; -in riferimento all’estorsione di cui a capo 5): che il fatto si sarebbe dovuto qualificare alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, essendosi il ricorrente e il nipote [OSCURATO:PERSONA] limitati a recuperare un credito di [OSCURATO:PERSONA] senza pretendere nessuna eccedenza; che non era stato adeguatamente provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del fatto, essendosi, egli, limitato ad accompagnare il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) agli incontricon il [OSCURATO:PERSONA]; che il richiamo all’uso di una pistola da parte sua era frutto di un travisamento delle prove; che non era stato specificamente dimostrato che le minacce utilizzate per coartare la volontà della vittima fossero quelle solitamente utilizzatedalle organizzazioni criminali di tipo mafioso; -in riferimento alle estorsioni, consumate e tentate, di cui ai capi 7) e 8): che la costante «posizione defilata», o, comunque, secondaria, assunta da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dei fatti in danno di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto imporre una motivazione più approfondita in ordine al contributo concorsuale da lui offerto; che nulla, di quanto emergente dalla sentenza impugnata, consentirebbe di distinguere l’intimidazione propria del metodo mafiosoda quella normalmente necessaria per commettere il delitto di estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 9): che l’unico incontro avuto da [OSCURATO:PERSONA] con l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in cui questi sarebbe stato destinatario di una mera richiesta ‘ruvida’ di denaro rivoltagli anche dal concorrente [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), non sarebbe tale da univocamente comprovare l’esistenza di un contributo effettivo e consapevole offerto dal ricorrente alla realizzazione del delitto contestato; - in riferimento all’estorsione di cui al capo 12): che i rapporti opachi, intrattenuti dal concorrente [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati tali da imporre una valutazione assai più approfondita dell’ingiustizia del profitto, asseritamente conseguito per effetto delle dazioni di denaro effettuate dai secondi nei confronti del primo, e, comunque, del ruolo avuto nella vicenda dal ricorrente, che a quei rapporti era estraneo; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 14): che le dazioni di denaro corrisposte dal ristoratore [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985) erano frutto di un inganno e, comunque, di millanterie in ordinealla loro appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, di modo che le condotte poste in essere dal ricorrente per indurre la vittima ad erogarle si sarebbero dovute sussumere entro lo schema qualificatorio della truffa e non dell’estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 17): che, allo stesso modo, la richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] non era stata sostenuta da minacce ma si era basata su una menzogna (ossia, su quella che il denaro servisse per le necessità di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava detenuto), di modo che anche tale condotta si sarebbe dovuta, al più, sussumere entro lo schema qualificatorio della truffa; che, oltretutto, essendo [OSCURATO:PERSONA] intervenuto soltanto nella fase iniziale del rapporto con l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], proseguito con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), il solo ad essersi reso artefice delle condotte intimidatorie nei confronti della vittima, sarebbe stato necessario spiegare in maniera più approfondita leragioni per le quali, a dispetto della loro diacronicità, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute interconnesse e protese a realizzare, nel loro complesso, il fatto di estorsione contestato. - 2.2.7. Con il tredicesimo motivo si censura, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 19). È dedotto che non sarebbe ravvisabile la tipicità della fattispecie contestata, perché l’interposizione di società di comodo, riconducili ai [OSCURATO:PERSONA], per fare confluire nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] le somme estorte all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costituiva un mero post factum del delitto di estorsione; che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere chiamato a rispondere del delitto di autoriciclaggio perché già concorrente nel reato presupposto; che l’affermazione secondo la quale il denaro provento dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], ripulito tramite le società di comodo facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era destinato all’associazione di tipo mafioso di riferimento costitutiva il frutto di una mera congettura, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si era servito di quel denaro per far fronte alle proprie necessità personali, discendenti dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo. - 2.2.8. Con il quattordicesimo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione a tutti i delitti di estorsione e di autoriciclaggio ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. È dedotto che sull’utilizzazione del metodo mafioso la sentenzaimpugnata avrebbe esibito una motivazione generalizzante, valevole per tutti i reati contestati, come tale non idonea a rendere ragione, caso per caso, di come il contegno tenuto dal ricorrente fosse stato caratterizzato da quel quid pluris necessario per rappresentare alle vittime di trovarsi al cospetto di soggetti capaci di poter ricorrere alla forza di intimidazione promanante da un’associazione di tipo mafioso. Nondimeno, poiché il metus tipico dell’intimidazione mafiosa non sarebbe stato esteriorizzato, l’aggravante in parola non poteva essere estesa a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.118 cod. pen. -2.2.9. Con il quindicesimo motivo, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, sono articolate doglianze che si riferiscono all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto a quello applicato ai coimputati, anche giudicati con il rito abbreviato, e che egli sarebbe stato meritevole della mitigazione sanzionatoria di cui all’art. 62-bis cod. pen. non annoverando a suo carico precedenti penali di particolare gravità e, comunque, per ragioni di equità. 2.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di dodici motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.3.1. Con il primo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 156, 178, lett. c), 179, comma 1, e 598-biscod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito alla celebrazione di un giudizio cui non era stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di partecipare, almeno fino al 16 settembre 2024, così da potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa. Infatti, a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Ancona, nonera stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, perché egli, ancorché non avesse rinunciato a parteciparvi, non vi era stato tradotto e non aveva, comunque, beneficiato, almeno fino al 16 settembre 2024, di un collegamento a distanza, venendo, pertanto, illegittimamente dichiarato assente fino a quella data. -2.3.2. Con il secondo e con il terzo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto. Con deduzioni identiche a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ci si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla sola base del giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con i rilievi di gravame al riguardo formulati e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per essere qualificato come sodalizio di ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso. Considerate le oscillazioni interpretative sul tema si insiste per la rimessione della questione alle Sezioni Unite. -2.3.3. Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 416- biscod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione. È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare se il ricorrente, che si era limitato a svolgere un ruolo gregario e, comunque, secondario rispetto a quello dei congiunti, avendo espletato le funzioni di autista del nipote [OSCURATO:PERSONA] classe 1984 e di prestanome del fratello [OSCURATO:PERSONA], avesse assunto un ruolo stabile, dinamico e funzionale nell’ambito del sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata di riferimento, come, invece, richiesto dal diritto vivente. L’organica compenetrazione delricorrente nell’associazione criminale di cui al capo 1) era stata desunta, invece, con ragionamento circolare, dal suo mero concorso nei reati-fine, a prescindere dall’individuazione di specifici ed autonomi indicatori della sua stabile e consapevole messa a disposizione del sodalizio. -2.3.4. Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite. Con deduzioni ancora una volta identiche a quelle già sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia e nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale e che tali imprese, lungi dall’esercitare un’attività economica lecita, erano, esse stesse, strumenti per realizzare frodi fiscali. Dunque, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. sarebbe mancato il requisito fondamentale dell’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.3.5. Con il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo si censura, sotto il profilo del vizio di violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di estorsione commessi in danno: di [OSCURATO:PERSONA] (capi 2 e 3); di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5); di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8, quest’ultima imputazione formulata nel senso dell’estorsione tentata) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 10). È dedotto, a sostegno, quanto segue: -in riferimento alle estorsioni di cui ai capi 2) e 3): che, se fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. ‘Arcobaleno’, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati diversamente apprezzati, di modo che le dazioni di denaro da questi effettuate in loro favore si sarebbero dovute leggere come l’effetto di condotte truffaldine e non estorsive; che, comunque, si sarebbe dovuto motivare in maniera assai più approfondita il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato a fungere da silenzioso accompagnatore del nipote o da autista di [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio da questicompiuto alla volta di [OSCURATO:PERSONA] per incontrare il suo [OSCURATO:PERSONA] ovvero da prezzolato vettore di denaro presso il Casinò di Sanremo; che l’estorsione di cui al capo 3) si sarebbe dovuta derubricare nel delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso propiziare, con le proprie condotte, esclusivamente il recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -in riferimento all’estorsione di cui a capo 5): che anche il fatto ritenutone integrativo si sarebbe dovuto qualificare alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, perché, pure in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a propiziare il recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che non era stato adeguatamente provato il suo concorso nella realizzazione del fatto, essendosi egli limitato ad accompagnare il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) ad incontri con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], in cui tutti, presentatisi come professionisti del settore del recupero dei crediti, non avevano profferito alcuna minaccia; -in riferimento alle estorsioni, consumate e tentate, di cui ai capi 7) e 8): che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui al capo 7) era stato desunto dalla sola circostanza che egli si fosse presentato ad [OSCURATO:PERSONA], assieme al nipote, come esperto nel settore del recupero dei crediti, che fosse divenuto intestatario di un’autovettura acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e avesse percepito alcune delle somme da questi versate, senza che fosse stato considerato il suo ruolo gregario e, quindi, la sua mancanza di consapevolezza dell’ingiustizia di tali esborsi economici; che, in ogni caso, egli non aveva partecipato alla tentata estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 8), di cui era stato ritenuto concorrente solo in forza dei suoi rapporti familiaricon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che nulla di quanto esposto nella sentenza impugnata consentirebbe di distinguere l’intimidazione propria del metodo mafioso da quella normalmente necessaria per commettere il delitto di estorsione; -in riferimento all’estorsione di cui al capo 10), che a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe ascrivibile alcuna condotta intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato ad incassare gli assegni da questi versati e a disporre di un’autovettura di lusso acquistata dall’estorto, di modo che non sarebbe rimasta provata la sua coscienza e volontà di partecipare al reato rubricato. -2.3.6. Con l’undicesimo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione a tutti i delitti di estorsione ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. Con deduzioni sovrapponibili a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce, per un verso, che con la motivazione rassegnata a sostegno della conferma del riconoscimento della detta aggravante non sarebbero stati indicati elementi specifici e concreti atti a distinguere l’intimidazione normalmente usata per realizzare il delitto di estorsione da quella suscettibile di evocare la forza di coercizione tipica delle organizzazioni mafiose. Nondimeno, poiché il metus tipico dell’intimidazione mafiosa non sarebbe stato esteriorizzato, l’aggravante in parola non si sarebbe potuta estendere a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 118 cod. pen. -2.3.7. Con il dodicesimo motivo sono articolate doglianze, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-biscod. pen. e del vizio di motivazione, in riferimento all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicatogli sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto aquello applicato ai coimputati, ivi compresi quelli giudicati con il rito abbreviato, anche in ragione del suo ruolo secondario e gregario, del resto valorizzato con il riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen, e che,quantomeno in virtù della sua incensuratezza, egli sarebbe stato meritevole dell’ulteriore riduzione di pena derivante dall’art. 62-biscod. pen. 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.4.1. Con il primo motivo, articolato sotto l’egida della violazione degli artt.110 e 629 cod. pen., si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al concorso nel delitto di estorsione di cui al capo 12), commesso in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. È dedotto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inteso arrecare alcun effettivo contributo alle condotte prevaricatorie poste in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA], finalizzate ad ottenere un ingiusto profitto dalla vittima: egli, infatti, era intervenuto violentemente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per reagire al comportamento di questi, che, con il chiedere allo lo zio [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in suo favore presso i nipoti, aveva scatenato nella madre, [OSCURATO:PERSONA], venuta a conoscenza dell’operato dei figli, un malore. Quindi, non sussisterebbe il richiesto nesso causale tra gli esborsi monetari di [OSCURATO:PERSONA] e la condotta violenta del ricorrente, che non aveva agito con la coscienza e volontà di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per [OSCURATO:PERSONA]. - 2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia, sotto il profilo del vizio di motivazione, il travisamento del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] quanto al ruolo partecipativo del ricorrente nell’estorsione di cui al capo 13), consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante aveva, infatti, riferito che il fratello [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alla programmazione dell’estorsione, ma si era limitato ad accompagnarlo presso l’ufficio postale di Lecco in cui la vittima stata costretta a prelevare del denaro da consegnargli, di modo che ne aveva percepito una piccola parte solo a titolo di regalia. Dunque, il suo occasionale assistere all’operato del fratello non poteva essere indicativo di un suo effettivo e consapevole contributo alla realizzazione dell’estorsione. -2.4.3. Con il terzo motivo si censura, invocando la violazione dell’art. 416- bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, nella forma del metodo mafioso, contestata in riferimento ad entrambe le estorsioni ascritte al ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe dato conto di elementi oggettivi specificamente evocanti la peculiare forza di intimidazione promanante dalle associazioni di tipo mafioso di riferimento, posto che gli autori dei reati di cui aicapi 12) e 13), nel porre in essere le condotte loro contestate, non avrebbero fatto riferimento alla loro appartenenza alle consorterie criminali di ‘ndrangheta facenti capo ai [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il ricorrere dell’aggravante mafiosa, in quanto contestata in riferimento a reati realizzati fuori dal contesto originario di operatività della ‘ndrangheta, avrebbe meritato di essere provato con ben altro rigore, ossia, attraverso la verifica della capacità di intimidazione, realizzata tramite il richiamo ad associazioni mafiose, di sprigionare una più intensa sopraffazione delle vittime rispetto a quella normalmente associata alla minaccia o alla violenza integrativa di fattispecie di reato, come quella di estorsione. 2.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di nove motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.5.1. Con il primo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt.156, 178, lett. c), 179, comma 1, 598-bis e 133 - ter cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito a giudizio celebrato senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di esercitarvi compiutamente il proprio diritto di difesa; questo, perché a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Palermo, non era stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta da altri imputati) e, inoltre, perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computer collocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre». -2.5.2. Con il secondo e con il terzo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 111 Cost., 416-biscod. pen. e 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto. Con argomentazione identiche a quelle già sviluppate a sostegno degli analoghi motivi articolati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è dedotto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla base del solo giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della cd. ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso. Considerate, oltretutto, le oscillazioni interpretative al riguardo si è chiesto che la questione dei requisiti necessari ai fini della identificazione della cd. ‘mafia delocalizzata’ sia rimessa alle Sezioni Unite. -2.5.3. Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 416-biscod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione. È dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di dar conto delle concrete condotte del ricorrente atte a rendere ragione del ruolo stabile, dinamico e funzionale da lui svolto in seno al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata di riferimento, come, invece, richiesto dal diritto vivente. L’organica compenetrazione del ricorrente all’associazione criminale di cui al capo 1) sarebbe stata, invece, desunta dal suo mero concorso nei reati-fine, considerato, questo, automatico indice della sua partecipazione associativa. -2.5.4. Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività illecite del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]’ in attività economiche lecite. Con deduzioni sovrapponibili a quelle formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che non sarebbe stata accertata la provenienza illecita dei capitali reinvestiti nelle cooperative di facchinaggio e di pulizia e nelle attività di ristorazione gestite da società partecipate da esponenti del gruppo criminale e che, comunque, tali imprese, lungi dall’esercitare un’attività economica lecita, erano, esse stesse, strumenti per realizzare reati, soprattutto frodi fiscali. Dunque, nel caso di specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mancherebbe il requisito fondamentale dell’investimento strategico dei proventi dell’attività criminale in attività economiche lecite dirette a prevalere sul mercato. -2.5.5. Con il sesto e con il settimo motivo è censurata, sotto il profilo della violazione degli artt. 216, comma 1, 223, primo e secondo comma, legge fall., 110 e 416-bis.1. cod. pen. e 649 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commesso nella qualità di amministratore di fatto della fallita ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’, (capo 85), e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ mediante operazioni dolose (capo 86), commesso sempre nella qualità di amministratore di fatto della società fallita. Quanto al delitto di cui al capo 85), si eccepisce: che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere condannato in relazione ad esso, perché per i fatti che lo integravano era già stato condannato dal Tribunale di Como con sentenza del 4 novembre 2020, divenuta irrevocabile; che in capo al ricorrente era stata riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto della fallita ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ sulla base delle sole dichiarazioni dei coimputati o degli imputati di procedimento connesso, non oggettivamente riscontrate, senza che fossero stati individuati specifici atti gestori univocamente riferibili al ricorrente. Quanto al delitto di cui al capo 86), si deduce: che non sarebbe stato inequivocabilmente provato che il fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ fosse stato determinato dall’accumulo di debiti erariali e non, piuttosto, dall’interdittiva antimafia che avevacolpito [OSCURATO:PERSONA], finanziatore della società; che non si sarebbe potuta ascrivere a [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione delle scritture contabili societarie, rinvenute nel garage del nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), per il solo fatto che egli avesse avuto interesse a non farle ritrovare per impedire gli accertamenti circa il debito fiscale accumulato dalla società, in quanto amministratore occulto della stessa; che l’affermazione secondo la quale le due società erano state utilizzate per far confluire in esse i proventi del traffico di stupefacenti esercitato dalle cosce di ‘ndrangheta reggine, così da poterli ripulire e reinvestire in attività economiche, quali quelle della ristorazione di lusso, capaci di generare cospicui guadagni da destinare ai sodalizi di ‘ndrangheta e di consentirne l’infiltrazione nell’economia del ‘Nord Italia’ con alterazione delle regole della concorrenza, avrebbe costituito null’altro che un’asserzione non sostenuta da alcuna concreta evidenza dimostrativa; che, pertanto, sarebbe stato ingiustificato il riconoscimento dell’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione dei sodalizi indicati. -2.5.6. Con l’ottavo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, la mancata esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione ai delitti ascritti al ricorrente, articolandosi, a sostegno, argomentazioni identiche a quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che devono intendersi qui integralmente richiamate. -2.5.7. Con il nono motivo, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 132, 133 e 62-biscod. pen. e del vizio di motivazione, sono formulate doglianze in riferimento all’entità della pena irrogata al ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. È dedotto che il trattamento sanzionatorio applicatogli sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto a quello applicato ai coimputati, ivi compresi quelli parallelamente giudicati con il rito abbreviato; sarebbe stato, inoltre, equo concedere a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, onde adeguare la severa pena comminata per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. alla modesta pericolosità dell’associazione criminale di appartenenza. 2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.6.1. Con il primo e con secondo motivo si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 238-bis e 546 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata, in riferimento alla questione della configurazione del cd. ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta operante nei territori al confine tra le province di Como e di Varese, sarebbe corredata da una motivazione apparente e, comunque, non corretta in diritto. Con deduzioni sovrapponibili a quelle già sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è dedotto che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza e l’operatività del suddetto sodalizio sulla base del solo giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato, senza confrontarsi criticamente con le deduzioni di gravame al riguardo formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, senza prendere atto che il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ era privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della cd. ‘mafia delocalizzata’, ossia: l’esistenza di un collegamento funzionale con la ‘casa madre’; la riproduzione del modello organizzativo di quella (con gerarchia interna, ripartizione di ruoli, vincoli di reciproca solidarietà e meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli associati); l’autonoma capacità di esteriorizzare del metodo mafioso. Quanto all’esistenza di un programma criminoso unitario del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, si obietta che i reati predatori o commessi con artifizi e raggiri riconducibili al polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con quelli economico – finanziari riconducibili al polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Tali deduzioni, unitamentea quelle relative alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, approfondite con le memorie difensive depositate alle udienze del 12 giugno e del 16 settembre 2024, non avevano meritato risposta alcuna da parte della Corte territoriale. -2.6.2. Con il terzo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 216, comma 1, legge fall. e del vizio di motivazione, l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in relazione al contributo offerto al ricorrente al depauperamento della cooperativa SIRIA, dichiarata fallita nel 2018 (capo 53). Nella sentenza impugnata non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente a conoscenza dello stato di dissesto della cooperativa e neppure lumeggiati gli indicatori fattuali della sua coscienza e volontà di contribuire con il proprio operato -isolato e di scarso calibro offensivo, perché consistito nel riscuotere emolumenti per il lavoro subordinato falsamente prestato a favore della cooperativa fallita – a cagionare un danno ai creditori di questa. -2.6.3. Con il quarto motivo ci si duole, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 62-biscod. pen., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole per adeguare la severità della pena comminata per le ipotesi di reato ascrittegli alla modesta gravità in concreto dei fatti da lui commessi e per i non significativi precedenti penali annoverati. -2.6.4. Con il quinto motivo si eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 133-ter cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., perché ad [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto nel corso del giudizio di appello, non era stata assicurata la possibilità di parteciparvi in maniera effettiva e di potervi compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa; questo perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computercollocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto veniva detto dalle altre». 2.7. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo a più censure (enunciate nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). -2.7.1. Con lo stesso si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 416- bis cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato per la partecipazione all’associazione di ‘ndrangheta operante in Lombardia, con specifico riguardo alla sotto-articolazione insediata al confine tra le province di Como e di Varese, denominata ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, di cui al capo 1) della contestazione. È dedotto che le condotte ascritte al ricorrente, che, dapprima, grazie all’inserimento della ditta intestata alla moglie nel ‘cartello’ di imprese facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e, poi, grazie all’assunzione in un consorzio operante nel settore del trasporto merci, si sarebbe accaparrato le commesse della [OSCURATO:SOCIETA]., in cui dipendenti sarebbero stati costretti ad affidare i servizi di trasporto dei prodotti finiti esclusivamente alle imprese facenti parte di quel ‘cartello’ o a persone indicate da [OSCURATO:PERSONA], perché soggiogati dalla forza d’intimidazione promanante dall’organizzazione mafiosa in cui questi militava, non sarebbero tali, alla stregua dei parametri interpretativi elaborati dal diritto vivente, da dar conto di una sua stabile messa a disposizione del gruppo, funzionale al perseguimento del relativo programma criminoso. In particolare, non sarebbero indicatori affidabili ed inequivoci dell’inserimento stabile e organico del ricorrente nell’associazione mafiosa predetta: -la circostanza che egli avesse preso parte al sistema delle comunicazioni (le c.d. “informative”) dovute ad [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse affidato commesse a imprese di trasporto non inserite nel ‘cartello’: questo perché era emersa a suo carico una sola “informativa”, peraltro priva di contenuti rilevanti, di modo che la Corte territoriale, per un verso, avrebbe travisato la prova, per altro verso, avrebbe assegnato rilevanza ad un elemento del tutto neutro, ossia che egliin quell’occasione si fosse trovato in compagnia del fratello, aduso a quelle “informative”; -la circostanza che egli, dopo che la ditta individuale della moglie era stata colpita dall’’interdittiva antimafia’, avesse, su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], continuato ad accaparrarsi le commesse [OSCURATO:SOCIETA] lavorando come dipendente di un consorzio: lasua assunzione da parte del consorzio senza l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] e l’espletamento di trasporti anche per committenti diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata tale, invece, da smentire la tesi secondo la quale egli sarebbe stato pienamente inserito nel sistema facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e ne avesse condiviso le logiche spartitorie ispirate a regole mafiose e non economiche, tali logiche essendo riferibili, semmai, giusta il contenuto delle intercettazioni, ai membri della sola famiglia Palmieri; -la circostanza che egli fosse stato coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dello schiaffo da questi assestato ad un esponente della famiglia Costagrande, suscettibile di innescare una grave contrapposizione tra gruppi di ‘ndrangheta’: considerato, infatti, che la disputa era stata risolta da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il suo interessamento alla vicenda sarebbe stato da leggersi come mera contiguità compiacente non come espressione di una partecipazione mafiosa. L’esclusione della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infine, corroborata dal rilievo di assenza di condotte prevaricatrici a lui riferibili, diversamente da quanto accertato con riguardo ad altri “padroncini” della SEA Trasporti, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], di modo che l’argomento utilizzato nella sentenza impugnata, secondo cui egli “non necessitava di usare violenza” in quanto posto sotto l’ombrello protettivo di [OSCURATO:PERSONA], era manifestamente illogico e contraddittorio. 2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi (enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - 2.8.1. Con il primo motivo si eccepisce la carenza di motivazione dell’ordinanza di rinnovazione istruttoria adottata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe disposto la rinnovazione istruttoria (disponendo la perizia per la trascrizione dell’intercettazione RIT 133/2019 progr. 2524 del 10 agosto 2019 e l’audizione di [OSCURATO:PERSONA]) senza motivare sull’assoluta necessità delle prove richieste dal Pubblico Ministero, che, oltretutto, non erano né nuove né sopravvenute. - 2.8.2 Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, imposto al giudice di appello in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione dell’imputato. È dedotto che la Corte territoriale non avrebbe confutato in maniera analitica le argomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione, né avrebbe spiegato le ragioni della diversa valutazione probatoria di alcune prove dichiarative. -2.8.3. Con il terzo e con il quarto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 512-biscod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, l’esistenza dell’elemento oggettivo del delitto di interposizione fittizia nella titolarità delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘RevolutionS.r.l.s.’, di cui al capo 90). È dedotto che le quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ sarebbero state attribuite alla titolarità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] svalutando o travisando il contenuto delle dichiarazioni di Genovese, di Zaffaroni, di Briccola, di Vignatagliati, di Zanino e diNuzzo, stimate attendibili in primo grado, e tutte convergenti nell’escludere che Genovese e Affuso, in quanto debitori di [OSCURATO:PERSONA], avessero deciso di cedergli in funzione solutoria la loro attività svolta sotto l’insegna della ‘[OSCURATO:PERSONA]’ S.r.l. nel capannone di Lovazzo. Neppure le acquisizioni documentali, del resto, comproverebbero la tesi fatta propria dal giudice di appello, risultando, piuttosto, da quelle che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto fronte all’acquisto delle quote con proprie risorse patrimoniali. È dedotto, altresì, quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione fittizia delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, riferibili ad [OSCURATO:PERSONA], che il ribaltamento della decisione assolutoria poggerebbe sulle sole dichiarazioni dell’imputata di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], per nulla riscontrate dal contenuto della messagistica elettronica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA], della quale la difesa dell’imputato aveva chiesto senza successo l’acquisizione, nonché dal contenuto delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], consulente legale del gruppo alberghiero (SHG) che si avvaleva dei servizi di pulizia della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’. -2.8.4. Con il quinto motivo si contesta, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, l’esistenza dell’elemento soggettivo del delitto di interposizione fittizia nella titolarità delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, di cui al capo 90). Non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza dell’imputato di prestarsi ad un’operazione volta ad impedire la riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] delle società indicate e la sua volontà di consentire a questi di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva partecipato alle trattative per l’acquisizione delle quote della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’., della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, che erano state sempre gestite in autonomia da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali, peraltro, non vantavano alcun contatto con gli ambienti criminali in cui quello militava. -2.8.5. Con il sesto motivo è stata censurata, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’applicazione al ricorrente dell’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso. È dedotto che la Corte territoriale avrebbe trattato la detta aggravante come se fosse oggettiva, omettendo, quindi, di dimostrare compiutamente la coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare la locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], nella quale militava il concorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due atti di ricorso per cassazione: il primo pervenuto presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 29 marzo 2025 consta di tre motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 174 disp. att. cod. proc. pen.); il secondo, denominato ‘ricorso bis ’, pervenuto presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano consta di un solo motivo. -2.9.1. Con il primo motivo del ricorso in data 29 marzo 2025 si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della contestazione. È dedotto che neppure nella sentenza di appello sarebbero state enucleate condotte concrete dell’imputato capaci di offrire effettivo riscontro al postulato accusatorio relativo al suo ruolo organico in seno alla costola svizzera della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA]: nulla, infatti, comproverebbe un suo operato funzionale al perseguimento dei fini del sodalizio, essendosi egli limitato, per meri rapporti personali con i membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], che considerava suoi benefattori, a partecipare ad una sola ‘mangiata’ (il 30 maggio 2020 a Zurigo nell’orto di [OSCURATO:PERSONA]), nel corso della quale, come dimostrato dal contenuto delle captazioni ambientali, non solo non vi erano stati interventi o dialoghi riguardanti temi d’interesse per l’organizzazione mafiosa, ma il ricorrente era rimasto sostanzialmente in silenzio. Peraltro, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il dato della partecipazione ad una ‘mangiata’, intesa come ‘summitdi mafia’, sarebbe indicativo di una intraneità al sodalizio di colui che vi abbia preso parte solo a condizione che sia verificato il contesto di tale partecipazione. Gli elementi fattuali raccolti, ivi compresi quelli desunti dalla testimonianza dell’operante Vangi, considerata nella sua interezza, sarebbero stati tali, invece, da escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo a disposizione dell’associazione, essendosi egli solo prestato a rendere dei favori ai [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio facendo intestare al fratello la BMV X5 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) ed avendoli informati di vicende di loro interesse (ad esempio, quelle relative alle lamentele di Vallelonga circa lo spaccio di stupefacenti da parte di soggetti conosciuti dai [OSCURATO:PERSONA] davanti al suo bar). Né era credibile che il denaro dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a Chindamo trovasse la sua causale nel versamento di quanto egli avrebbe dovuto corrispondere per il sostentamento ai sodali detenuti, posto che la questione aveva trovato una diversa spiegazione (rappresentata dal mancato versamento del prezzo di un’autovettura vendutagli da Chindamo) da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che aveva esercitato l’azione penale nei suoi confronti per truffa. -2.9.2. Con il secondo motivo del ricorso in data 29 marzo 2025 è contestata, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui ai capi 104) e 105) della contestazione. In riferimento alla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, è dedotto che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da una radicale aporia motivazionale, essendosi affermato, per un verso, che egli fosse coinvolto nelle attività illecite svolte dall’associazione, per altro verso, che egli non fosse informato delle concrete dinamiche operative di esse: ad esempio, dei singoli viaggi per traportare la cocaina in Svizzera. Tanto, non avrebbe consentito di provare la sua intraneità all’associazione neppure per facta concludentia, posto che, peraltro, non erano stati verificati né suoi contatti con i fornitori di stupefacente, né il suo accesso alle basi logistiche dell’associazione, né la disponibilità di utenze telefoniche criptate. La sentenza impugnata, peraltro, sarebbe rimasta silente sulla decisiva questione della compatibilità della simultanea partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) e all’associazione per delinquere dedita al narcotraffico di cui al capo 104). Quanto alla prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 105) si assume che non sarebbe sufficiente il mero contenuto dell’intercettazione ambientale effettuata all’interno della Fiat 500 di [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stata, infine, dimostrata la coscienza e volontà del ricorrente di favorire, tramite il traffico delle sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso di riferimento. -2.9.3. Con il terzo motivo del ricorso depositato in data 29 marzo 2025 si eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e del vizio di motivazione, il difetto di motivazione in ordine al quantum di pena irrogato al ricorrente a titolo di aumento per la continuazione in relazione a ciascun reato satellite. -2.9.4. Con il motivo unico del ‘ricorso bis’ depositato in data 1 aprile 2025 si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 133- ter, commi 3 e 7, cod. proc. pen. e 146-bisdisp. att. cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza di appello, perché adottata in esito a giudizio celebrato senza che fosse stata assicurata all’imputato detenuto la possibilità di parteciparvi e di esercitarvi compiutamente il proprio diritto di difesa; questo, perché a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], non era stata data personale comunicazione della conversione del rito cartolare, indicato come forma di celebrazione del giudizio di appello nel relativo decreto di citazione, nel rito con partecipazione delle parti in udienza pubblica (richiesta sia da lui stesso che da altri imputati) e, inoltre, perché il sistema di partecipazione a distanza disposto dal Presidente del Collegio di appello, tramite un collegamento effettuato attraverso l’applicativo Teamsdal computer collocato sullo scranno del Presidente stesso, non solo non era conforme ai requisiti tecnici e giuridici del collegamento da remoto stabiliti dal decreto DGSIA del 21 maggio 2020, ma non assicurava né al detenuto la possibilità di effettuare colloqui riservati con il difensore per tutto il corso dell’udienza, né «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle presenti nei diversi luoghi» e neppure «la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre». 3. Sono state depositate memorie nell’interesse dei ricorrenti. -Con memoria in data 17 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso l’assoluzione del resistente dai delitti di estorsione e di lesioni personali aggravate (capi 1 e 2 della contestazione suppletiva) nonché di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1 dell’originaria contestazione), confermata in esito al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, sarebbe volto a far valere unicamente e sostanzialmente non consentiti vizi di motivazione, questi, peraltro, dedotti in maniera assolutamente generica. Le ragioni di censura sarebbero, comunque, manifestamente infondate. -Con memoria in data 25 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso l’assoluzione del resistente dal delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. (capo 1), confermata in esito al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, sarebbe volto a far valere unicamente e sostanzialmente vizi di motivazione, peraltro in maniera assolutamente generica. -Con memoria in data 26 ottobre 2025 il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo nuovo, con il quale ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un sodalizio mafioso riconducibile al c.d. “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” (quale sotto-articolazione del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”). È dedotto: che il giudicato formatosi nel parallelo giudizio abbreviato aveva riguardato l’esistenza e l’operatività delgruppo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e non del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’; che, dunque, la sola prova a sostegno dell’esistenza e dell’operatività come sodalizio di ‘ndrangheta del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ sarebbe stata costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), tuttavia inutilizzabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il suo difensore non aveva partecipato alla loro assunzione e, comunque, non valutabili a suo carico se non in presenza di riscontri; che precedenti indagini non avrebbero mai fatto emergere contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e la criminalità calabrese; che egli non avrebbe partecipato alle attività estorsive o truffaldine dei suoi familiari ([OSCURATO:PERSONA], classe 1984, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); che egli non avrebbe preso parte all’incontro dell’ 8 marzo 2010 con [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA], cui, invece, avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984); che l’affare del ristorante ‘[OSCURATO:PERSONA]' di Milano nulla aveva a che fare con il reimpiego dei proventi delle attività delittuose dei [OSCURATO:PERSONA], avendovi, egli, investito solo sue risorse personali; che l’eventuale intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tale da dimostrare, in ogni caso, l’intraneità mafiosa del ricorrente. -In data 27 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due memorie: con la prima ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso il mancato riconoscimento anche da parte della sentenza impugnata dell’aggravante dell’associazione armata ex artt. 416 - bis , quarto e quinto comma, cod. proc. pen., contestata in relazione al sodalizio di cui al capo 1) del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato partecipe, in quanto affidato a deduzioni generiche e in fatto e, comunque, manifestamente infondate; con la seconda ha articolato tre motivi nuovi, con i quali ha meglio precisato le ragioni di censura sviluppate in ciascuno dei tre motivi del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito esposte. 1. Infondato è il ricorso del Procuratore generale. 1.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione (del pubblico ministero) può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606». Dunque, in presenza di sentenze di proscioglimento conformemente pronunciate in primo e in secondo grado, il ricorso per cassazione del pubblico ministero non è consentito per far valere il vizio di motivazione. 1.2. In forza di tale rilievo il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili. 1.2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura il proscioglimento, per difetto di condizione di procedibilità, di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 cod. pen., così diversamente qualificata l’originaria imputazione di estorsione aggravata di cui al capo 1) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico Ministero all’udienza del 2 febbraio 2023, pur formalmente proposto anche per violazione di legge, presuppone - e sollecita espressamente -un sindacato sulla motivazione non consentito in questa sede, considerato il limite all’impugnabilità della doppia sentenza di proscioglimento di cui al citato art. 608 cod. proc. pen. La diversa qualificazione giuridica del fatto invocata dal ricorrente, vale a dire alla stregua del delitto di estorsione aggravata, si basa, infatti, su una ricostruzione alternativa dello stesso, nel senso che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, le condotte di intimidazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitore di un dipendente del maneggio degli [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 600,00, fossero esecutive di ordini impartiti dal padre [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto, e fossero volte non ad agire nel solo interesse del creditore ma ad affermare il prestigio criminale della ‘locale’ di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA]. Giova, al riguardo, sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi in tema di rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione, ha affermato che «Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b ) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 -01). Va, quindi, ribadito, che, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, è inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul presupposto che la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che in tal caso la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 1.2.2. Al di là della denunciata violazione dell’art. 416-bis cod. pen., sollecitano, ancora e soltanto, un non consentito scrutinio sulla motivazione il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente Procuratore generale censura la conferma dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1). I rilievi articolati a loro sostegno non si limitano, infatti, a dedurre l’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata dalla norma di legge di cui è denunciata la violazione, ma prospettano, piuttosto, l’erroneaapplicazione della norma di legge per effetto di un’erronea ricostruzione del fatto. Erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa che è, tuttavia, esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –05). Ne viene che i motivi in disamina, dichiaratamente sviluppati anche sotto l’egida del vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., a fronte della cosiddetta “doppia conforme” di proscioglimento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1), sfuggono al presente scrutinio di legittimità. 1.2.3. Per le stesse ragioni non può essere esaminato il motivo, il quinto di ricorso, che censura l’esclusione dell’aggravante della disponibilità di armi, in riferimento all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione. Deve, infatti, rilevarsi che pure il motivo in disamina non denuncia la violazione dell’art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. da erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ma ne deduce l’erronea applicazione in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. 1.2.4. Merita la stessa sorte il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata estensione della confisca exart. 240-biscod. pen., applicata ad [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 394.208,88, ad altri beni di questi, considerata la sproporzione molto maggiore accertata tra le sue entrate lecite e i beni nella sua disponibilità. Pur senza considerare la aspecificità delle deduzioni a sostegno, perché sviluppate senza il dovuto confronto alle ragioni della decisione sul punto –a fondamento della quale la Corte di appello aveva addotto l’assenza di elementi oggettivi denotanti l’effettivo incremento della sfera patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] come conseguenza dell’impiego di risorse diverse da quelle derivanti dalle entrate lecite sue e del nucleo familiare e il mancato rispetto del criterio della ragionevolezza temporale (cfr. pag. 258 della sentenza impugnata) -le stesse si caratterizzano per avere denunciato la violazione della legge attraverso la mediazione della contestazione della valutazione delle risultanze di causa. 1.3. Sono infondati, il secondo e il settimo motivo di ricorso. 1.3.1. Le censure fatte valere con il secondo motivo, aventi ad oggetto l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel riferire l’aggravante del nesso teleologico, contestata in relazione al delitto di lesioni personali di cui al capo 2) della contestazione suppletiva elevata dal Pubblico ministero all’udienza del 2 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’originaria contestazione piuttosto che al delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1) della stessa contestazione suppletiva e i conseguenti vizi di violazione di legge e di motivazione che affliggerebbero la sentenza impugnata in riferimento alla conferma dell’improcedibilità del delitto di lesioni personali per difetto di querela, sono assorbite dall’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo, riferite all’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) della contestazione suppletiva. 1.3.2. Il settimo motivo, infine, è privo della specifica allegazione di elementi atti a dimostrare inequivocabilmente la stabile destinazione dei proventi, realizzati dai partecipi al sodalizio di ‘ndrangheta denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ mediante le estorsioni e le bancarotte aggravate ai sensi dell’art. 416-bis. 1.cod. pen., al rafforzamento e all’espansione del detto sodalizio in funzione della loro sottoposizione alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. Invero, con tale ultima disposizione il legislatore ha previsto che alla condanna per il reato ex art. 416-biscod. pen. segue «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego», formula che estende l'obbligo della confisca a beniper i quali l'art. 240, primo comma, cod. pen. si limita a disporre la confisca facoltativa. Nell'ambito delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» devono ricomprendersi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione - compresi i guadagni di attività economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l'esercizio della forza di intimidazione mafiosa - di modo che, ai fini della loro sottoposizione alla misura ablatoria indicata deve sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale (Sez. 1, n. 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231029; Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113). Il rigetto del motivo in disamina è, dunque, conseguenza della mancata specifica illustrazione di quali dei proventi dei reati di estorsione e di bancarotta, aggravati, rispettivamente, dall’uso del metodo mafioso e dall’agevolazione del sodalizio di ‘ndrangheta, fossero stati stabilmente destinati ad esso, così da potere essere sottoposti alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., e quali, invece, fossero stati esclusivo appannaggio degli autori dei reati. 1.4. Per le ragioni esposte il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato. 2.1. È infondata l’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata, sollevata con il primo motivo. 2.1.1. Deduce il ricorrente che nel giudizio di appello non gli sarebbe stata assicurata la possibilità di parteciparvi: infatti, ancorché egli fosse detenuto, non gli era stata data personale comunicazione della conversione del rito da cartolare (come indicato nel decreto di citazione notificatogli) a partecipato (per effetto della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da altri imputati), non era stata disposta la sua traduzione in udienza, sebbene non avesse rinunciato a parteciparvi, di modo che illegittimamente era stato dichiarato assente, e non aveva, comunque, beneficiato di un collegamento a distanza. Orbene, dall’esame diretto degli atti processuali, consentito in ragione dell’“error in procedendo” dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 –01), risulta quanto segue: - che il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, corredato di avviso a comparire all’udienza del 17 maggio 2024, era stato emesso dal Presidente della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano in data 2 febbraio 2024; -che la richiesta di trattazione orale del gravame era stata presentata dai soli difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che avevano fatto richiesta di partecipazione all’udienza, tramite il loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che in nessuna delle udienze di trattazione del giudizio di appello (tenutesi in data: 17 maggio 2024; 12 giugno 2024; 19 giugno 2024; 16 settembre 2024; 8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024), il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] o i suoi sostituti processuali avevano eccepito alcunché, né in ordine al mancato avviso all’appellante detenuto della celebrazione del processo in forma partecipata, né in ordine alla sua mancata traduzione, né in ordine alla mancata attivazione a suo beneficio di un collegamento a distanza. 2.1.2. Tanto rilevato, si deve osservare che la norma di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., inserita dall'art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"), stabilisce, per quanto qui d’interesse: al comma 1, che: «La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti»; al comma 2 che: «L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. [….] La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori». L’entrata in vigore della norma suddetta è stata disciplinata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tale disposizione, la quale originariamente prevedeva che: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (disposizione, quest’ultima, che prevedeva, a sua volta,che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bise 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»), ha subito le seguenti modificazioni: -con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo»; -con il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo»; -con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (segnatamente, con l’art. 11, comma 7), è stata modificata nel senso che: « Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo». Dunque, alla stregua di tale disposizione ‘transitoria’, poiché l’appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato anteriormente al 30 giugno 2024, il relativo giudizio non poteva che sottostare alle norme dettate dall’art. 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 2.1.3. Così individuato il regime del giudizio di appello celebrato a carico del ricorrente, giova rammentare che il citato art. 23-bisstabiliva, al comma 1, che «[….] per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o ilpubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire» e, al comma4, che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». Pertanto, sotto la vigenza della disciplina del giudizio di appello stabilita dall’art. 23-bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 : - non incombeva sul giudice di appello alcun obbligo di rendere edotto l’imputato della diversa modalità di trattazione del procedimento, essendo stata a questi solo riconosciuta la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica, di chiedere la trattazione del gravame in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282531 –01); - l'imputato detenuto che avesse voluto partecipare all'udienza avrebbe dovuto richiederlo a mezzo del proprio difensore (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489 - 01), non venendo in rilievo – come spiegato da questa Corte - «una mera comunic azione di un impedimento [….] bensì […] un diritto potestativo dell’imputato» da esercitare nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge (Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., in motivazione). L’eventuale contrasto delle riportate disposizioni con le norme costituzionali e convenzionali poste a presidio del diritto di difesa potrebbe, dunque, costituire soltanto oggetto di una questione di legittimità costituzionale. 2.1.4. Si deve, quindi, concludere che nessun avviso era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mutamento del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, e che, non avendo egli manifestato, tramite il suo difensore, la volontà di parteciparvi,non vi era alcun obbligo in capo al giudice di appello di disporre la sua traduzione dal luogo di detenzione o, comunque, di attivare i dispositivi informatici per il suo collegamento da remoto. 2.1.5. Occorre rilevare, per ragioni di completezza, che l’eccepita nullità sarebbe insussistente anche nel caso in cui fosse ritenuta applicabile la disciplina del giudizio di appello posta dagli artt. 598-bis, comma 2, e 601, comma 3, cod. proc. pen., nella versione introdotta dall’art. 34 d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 150. Infatti, la previsione, contenuta nella disposizione di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., che il provvedimento di conversione del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, debba essere notificato al solo difensore e non all’imputato personalmente depone nel senso che il diritto dell’imputato a comparire personalmente all’udienza “partecipata”, in cui egli è normalmente rappresentato dal suo difensore, deve essere esercitato nei modi stabiliti dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e nei tempi fissati dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Dunque, neppure sulla base di tale disciplina [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla notificazione personale del provvedimento di conversione del rito (da comunicare al solo difensore), né a partecipare all’udienza, anche solo tramite collegamento a distanza, avendo dovuto, egli, preventivamente avanzarne tempestiva e rituale richiesta. 2.1.6. In ogni caso, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce che «La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà », l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto, comunque, diritto ad essere tradotto in udienza, ma soltanto a parteciparvi tramite collegamento a distanza; collegamento, questo, la cui mancata attivazione, incidendo soltanto sulla partecipazione dell’imputato detenuto al processo, sarebbe stata tale da integrare unanullità di ordine generale, a regime intermedio, exart. 178, lett. c) cod. proc. pen., da ritenersi, sanata ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., perché non eccepita tempestivamente dal difensore di fiducia del ricorrente o dai suoi sostituti processuali in nessuna delle udienze del giudizio di appello (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, dep. 2024, Citro, Rv. 285551 – 01; Sez. 2, n. 30499 del 12/04/2023, Afeltra, Rv. 284946 –01). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. L’eccezione di inosservanza dell’art. 238-bis cod. proc. pen., formulata sul rilievo che il riconoscimento del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio mafioso avrebbe avuto luogo, nel giudizio celebrato a carico del ricorrente, esclusivamente sulla base del giudicato formatosi sulla natura mafiosa del detto organismo criminale nel parallelo giudizio abbreviato, svoltosi a carico di altri imputati, con conseguente violazione del principio secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale deveessere valutata alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, è aspecifica, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della doglianza. In più passaggi della motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 293 – 299; pagg. 351 – 355) si trova, infatti, affermato che, a prescindere dall’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in esito al giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) d’imputazione, in ordine al riconoscimento del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ e della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’ come articolazioni della propaggine lombarda della ‘ndrangheta calabrese, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., l’estrinsecazione di tali formazioni, dedite ad attività criminali, come sodalizi mafiosi radicati nei territori delle province di Como e di Varese, emergeva da un insieme di elementi probatori desunti da fonti di natura diversa, autonomamente acquisiti e valutati, atti a denotare la sussistenza in essi dei requisiti, strutturali e funzionali, dell’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 biscod. pen. Le evidenze dibattimentali, ivi riportate e diffusamente analizzate, sono state ritenute dalla Corte territoriale tali da confermare come i gruppi criminali indicati riproducessero il modulo organizzativo tipico della ’ ndrangheta, perché caratterizzati da una struttura interna articolata in ruoli differenziati e con meccanismi di ripartizione delle attività, dal reciproco coordinamento, da un collegamento stabile con le cosche calabresi di riferimento, in particolare con le cosche dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e si valessero della forza d’intimidazione, promanante non solo da quelle ma anche dal proprio prestigio criminale, autonomamente conseguito, nonché della situazione di omertà generata nei territori di loro radicamento, fatti oggetto, più che di una mera “infiltrazione”, di una vera e propria “colonizzazione mafiosa”. Da qui la conclusione rassegnata nella sentenza impugnata, con la quale il motivo in disamina mostra di non confrontarsi affatto, secondo cui l’insieme dei dati restituiti dall’istruttoria dibattimentale, afferenti alla struttura e alle dinamiche relazionali e operativedel ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ e della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, ne delineerebbe autonomamente la fisionomia di aggregati riproducenti il modulo organizzativo e funzionale della ‘ndrangheta calabrese’, in quanto dotati di concreta capacità diintimidazione, mutuata anche dall’evocazione del costante legame con le cosche storicamente insediate nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], suscettibile di generare assoggettamento e omertà nelle comunità dei territori lombardi. 2.3. È, invece, infondato il terzo motivo di ricorso. Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata si sarebbe fatto malgoverno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere a sodalizi criminali, insediati in territori diversi da quelli storicamente caratterizzati dalla presenza di associazioni del tipo descritto dalla norma di cui all’art. 416-bis cod. pen., i caratteri della cd. ‘mafia delocalizzata’; chiede, comunque, in presenza di un perdurante contrasto interpretativo in ordine a tali criteri –perché, secondo un’impostazione, occorrerebbe privilegiare l’identità mafiosa dell’associazione criminale delocalizzata, secondo un’altra, sarebbe, invece, necessaria l’effettiva manifestazione dell’agire mafioso da parte del sodalizio di nuova costituzione –, che la relativa questione sia rimessa alle Sezioni Unite per la soluzione. Le proposte censure non colgono nel segno. Che si aderisca, infatti, all’orientamento interpretativo, secondo il quale,«Il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza -anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico» (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471 –01; conf. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 – 01;Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 – 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290 -01), oppure a quello opposto, secondo cui «Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile» (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 –01; conf. Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 – 01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736 – 01), il rilevato contrasto interpretativo è privo di effetti nel caso concreto, perché nella sentenza impugnata si è dato ampiamente conto di come, sia nel ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ che nella ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, fossero riconoscibili tutti i requisiti identificativi delle associazioni di ‘mafia delocalizzata’ elaborati dall’uno e dall’altro degli orientamenti contrapposti. I suddetti sodalizi, operanti nei territori delle province di Como (‘la locale di [OSCURATO:PERSONA]’) e in quelli posti al confine tra le province di Como e di Varese (il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’): - riproducevano fedelmente l ’ architettura tradizionale della ’ ndrangheta (pagg. 50-65 della sentenza impugnata): vi si inserivano, infatti, come cellule di un organismo unitario; ne replicavano le ritualitàtipiche (le cd. “mangiate”, quali momenti di coesione e conferimento delle ‘doti’); erano munite di una struttura organizzativa autonoma, ancorché rudimentale, che prevedeva una suddivisione di ruoli e una gestione gerarchica delle funzioni; agivano in maniera coordinata tra loro, in modo da perseguire non solo i propri scopi particolari ma anche quelli dell’associazione criminale di riferimento, storicamente insediata nei territori calabresi; - mantenevano un collegamento identitario e funzionale con le cosche calabresi di cui costituivano propaggini (cfr. pagg. 50-65), in particolare con le famiglie di [OSCURATO:PERSONA] (Molé-[OSCURATO:PERSONA]): gli aderenti al gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), si erano “messi a disposizione” dei ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], spendevano l’appartenenza a quella cosca quale strumento qualificante delle loro condotte estorsive in danno degli imprenditori lombardi, tanto vero che “camminavano con il loro norme”; tra gli affiliati alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ -in particolare, tra gli aderenti al sottogruppo operante in Zurigo, quello facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] –era ricorrente il tema della necessità di mantenere il vincolo associativo verso i detenuti, prova ulteriore della dipendenza strutturale dal centro di origine; -erano in grado di sprigionare una forza di intimidazione effettiva, derivante sia dalla spendita sistematica della fama criminale delle cosche di riferimento, utilizzata come strumento operativo, volto a legittimare sul territorio l’autorità mafiosa e a indurre soggetti terzi a cooperare o sottomettersi, sia dalla propria capacità di manifestarsi all’esterno come organismo dotato di un autonomo potere di conseguire gli obiettivi criminali avuti di mira; -avevano ‘colonizzato’ ampi settori dell’economia locale (cfr. anche pagg. 293-298 e 351 e 357) -ciò, con specifico riguardo a quelli del trasporto di merci, della logistica, del facchinaggio, e dei servizi di pulizia —, occupando spazi produttivi strategici mediante l’uso dell’intimidazione e della violenza, attraverso la creazione di un sistema cooperativistico fraudolento, utilizzato per riciclare i proventi delle attività criminali delle cosche reggine e per conseguire ingenti profitti tramite l’elusione degli obblighi tributari, e tramite l’imposizione del monopolio nella gestione di determinati servizi (emblematica in tal senso risultava la vicenda della [OSCURATO:SOCIETA]., costretta ad avvalersi per i servizi di spedizione dei prodotti finiti degli autotrasportatori facenti parte del ‘cartello’ riconducibile alla famiglia ‘[OSCURATO:PERSONA]’). Dunque, le evidenze fattuali riportate depongono, alla stregua di tutti i criteri interpretativi fin qui elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, per la configurazione del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, strutturalmente e funzionalmente collegato alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], capace di esprimere un‘effettiva forza d’intimidazione nel territorio di suo radicamento e, per tale via, di incidere profondamente sul relativo sistema economico e sociale. 2.4. Infondato è il quarto motivo di ricorso. 2.4.1. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, hanno affrontato la questione degli indici rivelatori della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, chiarendo che la scelta compiuta dal legislatore di non tipizzare le concrete modalità di estrinsecazione della suddetta condotta non poteva tradursi, nella dinamica processuale, nella violazione dei principi di materialità e di offensività del reato di cui all’art. 25 Cost. e di personalitàdella responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost; hanno, dunque, affermato che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Rv. 281889 -01). La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede, quindi, lo stabile e organico inserimento del soggetto nella struttura associativa, che postula l’esistenza di un rapporto tra l’individuo e l’associazione caratterizzato dalla reciproca accettazione e dalla collocazione del soggetto all’interno dell’organizzazione. Questo rapporto, da cui discendono obblighi tipici (ad esempio, l’obbedienza alle regole e il rispetto della gerarchia), non può essere ricostruito in via puramente presuntiva, ma deve emergere da dati fattuali verificabili, deponenti per la “messa a disposizione” del soggetto a favore del sodalizio, intesa in senso dinamico e funzionale, come apporto concreto, effettivo e riconoscibile alla vita del sodalizio. Nel delineare la dimensione probatoria della partecipazione, le Sezioni Unite, in continuità con la sentenza Mannino ( Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005), hanno, quindi, enucleato una serie di indici rivelatori di tale “messa a disposizione”, utilizzabili come criteri sintomatici dello stabile inserimento associativo. Tra essi assumono rilievo, in particolare: l’affiliazione rituale, quando, alla luce delle massime di esperienza, risulti espressione di un patto serio, effettivo e reciprocamente vincolante, e non di un mero formalismo privo di seguito operativo; i comportamenti di militanza associativa, quali la partecipazione a riunioni riservate, il coinvolgimento in dinamiche interne, l’esecuzione di incarichi o la disponibilità dimostrata all’esecuzione degli ordini; il riconoscimento da parte degli altri sodali del ruolo dell’agente come membro del gruppo, desumibile dai rapporti interni all’associazione; la continuità e stabilità del rapporto, incompatibili con una presenza occasionale o episodica e indicativi di una duratura compenetrazione nel tessuto organizzativo; la collocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi della cosca, anche in assenza di un ruolo formalizzato o esclusivo, purché emerga un apporto riconoscibile alla vita dell’associazione. Nessuno di tali indici, tuttavia, è di per sé decisivo, dovendo gli stessi essere valutati nel loro complesso e nel contesto concreto, secondo un giudizio unitario e non automatico. Ai fini della prova della partecipazione mafiosa occorre, pertanto, verificare l’effettiva attivazione del soggetto a favore del sodalizio, anche in forme atipiche, purché concrete e riconoscibili. 2.4.2. Alla stregua di tali indicazioni direttive, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, è corretta in diritto e non manifestamente illogica: nel valutarne la responsabilità per il delitto di cui di cui al capo 1) della rubrica, la Corte territoriale ha individuato, infatti, una pluralità di indicatori fattuali convergenti, desunti anche dalla sua partecipazione ai reati-fine dell’organizzazione mafiosa di riferimento, idonei a dimostrarne l’inserimento stabile, consapevole e funzionale in essa. Un primo decisivo indice è rappresentato dalla partecipazione reiterata e non episodica di [OSCURATO:PERSONA] alle attività criminose poste in essere dal gruppo, in particolare: alle estorsioni in danno di numerosi imprenditori delle province di Como e di Varese, da lui materialmente poste in essere presentandosi alle vittime, intimidendole, e ricevendone le indebite dazioni di denaro, destinate, poi, alle cosche della Piana di [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso spiegandosi l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 2010 u) o ad alimentare il sistema fraudolento delle cooperative mediante le quali ‘il gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ si era infiltrato in settori strategici dell’economia di quelle province (cfr. pagg. 291 e 292 della sentenza impugnata, in riferimento al sistema ideato da [OSCURATO:PERSONA] con l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistito nella utilizzazione di società-schermo, riconducibili a questi ultimi, che emettevano fatture per operazioni inesistenti, per garantire agli affiliati, cioè ai [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA], un flusso costante di denaro ripulito). Il significativo arco temporale, in cui le predette attività criminose si erano dispiegate, risultava incompatibile, secondo il plausibile ragionamento del giudice censurato, con una spiegazione in termini di contiguità occasionale del ricorrente con il sodalizio o di favoreggiamento di singoli aderenti ad esso, e rivelava, invece, una sua stabile offerta di contribuzione operativa al perseguimento degli scopi dell’associazione. Ulteriore elemento valorizzato è costituito dal radicamento di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della compagine ‘ndranghetista, per effetto dell’accertato inserimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche operative della cosca dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], della quale egli aveva mostrato, assieme ai fratelli e ai nipoti, di condividere i progetti criminali di espansione e di radicamento nel territorio lombardo, come dimostrato dal contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984). Infine, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] sono state valutate anche sotto il profilo della capacità intimidatoria tipica dell’agire mafioso, essendosi egli sempre presentato alle vittime delle estorsioni come portatore della forza di intimidazione promanante dalla sua appartenenza mafiosa, espressa, peraltro, attraverso modalità coerenti con il metodo ’ndranghetista, con tale operato il ricorrente non essendosi solo assicurato una più agevole e sicura consumazione dei reati-fine del sodalizio mafioso di riferimento, ma avendo anche contribuito a rafforzarne il potere. Dal giudizio globale e unitario delle prove, per come illustrato nella sentenza impugnata, emerge, quindi, la stabilità del contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, la sua piena consapevolezza dell’appartenenza ad esso e la funzionalità delle sue condotte alla realizzazione del relativo programma criminoso. Il ragionamento decisorio si fonda, dunque, su una valutazione integrata di dati oggettivi, relazionali e comportamentali, secondo un’impostazione coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione mafiosa. 2.5. È parimenti infondato il quinto motivo, con il quale si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. L’applicazione ai partecipi del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ dell’aggravante del reimpiego dei proventi delle attività criminali in attività economiche lecite è stata giustificata evidenziando come non solo i proventi dei reati-fine dell’associazione, in particolare delle estorsioni in danno di imprenditori comaschi e varesotti, ma anche i proventi delle attività illecite delle cosche della provincia di [OSCURATO:PERSONA] (quelli derivanti, ad esempio dal traffico delle sostanze stupefacenti apportati da [OSCURATO:PERSONA]) fossero stati utilizzati dagli associati per avviare il «businessdelle cooperative», con il quale il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ – che, peraltro, non agiva in maniera isolata ma coordinandosi con la ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, come dimostrato nella vicenda che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] passare sotto la ‘protezione’ di [OSCURATO:PERSONA] –si era infiltrato in maniera significativa in settori economici cruciali per l’economia del territorio delle province di Como e di Varese: ossia, quelli dei servizi di pulizia e di facchinaggio, nonché quelli di trasporto delle merci (dei prodotti della [OSCURATO:SOCIETA].) e della ristorazione (tramite l’acquisizione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), gestiti in modo tale da alterare le regole della concorrenza leale (cfr. pagg. 298 e 299) La riportata motivazione, che non presta il fianco a censure di incompletezza o illogicità, rispetta i principi di diritto secondo cui «L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua» (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 -01) e « ricorre nel solo caso in cui i proventi delle attività delittuose sono impiegati in attività economiche legali» (Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, dep. 2024, Tegano, Rv. 286005 -02), e ne riproduce la ratio , che è quella di «reprimere con maggiore severità quelle condotte mafiose che, attraverso il reimpiego di proventi illeciti, penetrano l’economia legale, alterando le regole della concorrenza e rafforzando il potere economico e sociale del sodalizio criminale» (Sez. U, n. 25191/2014, Iavarazzo, in motivazione). Infatti, già la costituzione di società cooperative tramite l’impiego di capitali illeciti è tale da integrare un’alterazione della concorrenza, venendosi a trovare le stesse in una situazione di vantaggio rispetto alle cooperative concorrenti, costrette a far fronte agli oneri economici affrontati per la loro costituzione; risparmio di spesa suscettibile di consentire loro di offrire sul mercato prestazioni ad un prezzo più vantaggioso, nel caso di specie possibile anche grazie al sistematico inadempimentodelle obbligazioni tributarie e previdenziali. Né il rilievo che le dette società cooperative «fossero nate per morire» è tale da farne apparire illecite le attività espletate, dal momento che l’accumulo di debito verso l’Erario, tale da determinarne il blocco operativo, costituisce un mero post factum rispetto al loro legittimo ed effettivo inserimento nelle dinamiche del mercato. 2.6. Sono, invece, inammissibiliil sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, con i quali si censura, per violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e per vizio della motivazione, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione, tentata e consumata, contestatigli ai capi 2), 5), 7), 8), 9), 12), 14) e 17) della rubrica. 2.6.1. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 84) e con [OSCURATO:PERSONA] danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2), sulle questioni dell’ingiustizia del profitto conseguito - in considerazione del rapporto d’affari esistente tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito come “reciprocamente conveniente” -e sulla idoneità ad integrare gli estremi di un concorso punibile della “presenza muta” del ricorrente agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare: -che la natura plurioffensiva del delitto di estorsione (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 -01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 -01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 01) relega in secondo piano l'eventuale condizione di illiceità in cui versi la persona offesa, posto che la tutela apprestata dall'ordinamento alla libertà morale della vittima del reato ed al suo patrimonio trova esplicazione tutte le volte in cui il profitto che l'agente intenda conseguire sia ingiusto, perché sfornito di qualsivoglia base legale (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 -01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284 -01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547 -01), sicché le pregresse relazioni intercorse tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché opache o addirittura illecite, non erano tali da rendere non ingiuste le dazioni di denaro impostegli; -che, ai fini del delitto di estorsione, la minaccia può essere palese o meno, larvata o esplicita, determinata o indiretta, non occorrendo che sia esplicita e manifesta ed è ben ritenuta sussistente tutte le volte che, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alla organizzazione criminosa di cui è espressione, alle circostanze ambientali, alla ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa, di fronte alla ingiusta richiesta del reo di trarre profitto della sua situazione patrimoniale, venga a trovarsi ragionevolmente nella condizione di doverne subire la volontà come rimedio atto ad evitare, nel caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di più grave pregiudizio (Sez. 1, n. 4142 del 13/02/1995, Mingacci, Rv. 200794 – 01; conf. Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 –01); circostanze oggettive, quelle sopra riportate, della cui esistenza nel caso concreto si è dato congruamente conto nella sentenza impugnata, con rilievi argomentativi (cfr. pag. 262) che si sottraggono al presente sindacato di legittimità. 2.6.2. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), sulle questioni della qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di concorso in esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona (trattandosi di un recupero di un credito altrui), dell’insussistenza di un concorso punibile del ricorrente, del travisamento delle prove in riferimento all’utilizzazione di una pistola per intimidire la vittima e dell’uso del metodo mafioso, va rilevato: -che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -03); situazione, questa, esclusa dalla Corte di merito, che ha compiutamente e congruamente indicato nella sentenza impugnata le ragioni per le quali il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento era stato imposto anche a [OSCURATO:PERSONA], socio del debitore, fosse divenuto «di esclusivo appannaggio dei [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 276); -che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame è stata correttamente desunta dalla sua costante presenza agli incontri con la vittima e con il socio [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali egli aveva esibito un comportamento estremamente minaccioso, «lasciando intendere di essere armato», come avvenuto in occasione dell’incontro presso la Stazione di Milano, di modo che, rilevata la non decisività del travisamento della prova in ordine dell’effettivo possesso di una pistola da parte del ricorrente (essendosi congruamente valorizzato il potenziamento dell’effetto intimidatorio della vittima derivante dalla mera prospettazione della possibilità di fare uso di un’arma da parte di un soggetto di cui era noto il gravitare nell’orbita della ‘ndrangheta),la motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pagg. 274 e 275) si sottrae ai rilievi che le sono stati mossi; -che l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, ritenuta comprovata «dalle peculiari modalità dell’agire degli stessi tre [OSCURATO:PERSONA]», atte a dimostrare come «la loro caratura mafiosa fosse stata implicitamente ma chiaramente manifestata alla vittima del reato in esame», che a distanza di anni dal fatto nutriva ancora «vivo e forte timore» verso di loro (cfr. pag. 277 della sentenza impugnata), può del resto concorrere «nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, con l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen.», posto che, mentre quest’ultima «è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni», l’aggravante ex art. 416 - bis .1. cod. pen. «sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato» (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288638 –01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Armenio, Rv. 286433 – 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024; Rv. 286280 -01). 2.6.3. Quanto all’estorsione continuata di cui al capo 7) e alla tentata estorsione di cui al capo 8), commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle questioni della compartecipazione del ricorrente in “posizione defilata” e della prova del metodo mafioso, si deve evidenziare: -che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, di modo che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200- 01); di modo che deve riconoscersi la correttezza della motivazione con la quale è stato ritenuto integrato il contributo agevolativo di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti in esame, per avere presenziato agli incontri sfruttando la propria fama di «sanguinario»(cfr. pag. 268 della sentenza impugnata) e, comunque, minacciando di morte la vittima con una pistola giocattolo (cfr. pag. 271 della sentenza impugnata); -che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica – nel caso di specie, come evidenziato, una propaggine in territorio lombardo della ‘ndrangheta calabrese insediata nella Piana di [OSCURATO:PERSONA] -che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01), di modo che, in relazione ai reati in esame, l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta calabrese, nota all’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 268 della sentenza impugnata), la spregiudicatezza delle richieste di denaro effettuate dai [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzo delle modalità tipiche dell'agire mafioso (ad esempio l’uso di armi nonché l’insistita presenza degli imputati nella vita della vittima, che aveva riferito di doverne costatare la comparsa in molti dei luoghi da lui frequentati, cfr. pagg. 269 e 270 della sentenza impugnata), hanno legittimamente consentito di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso". 2.6.4. Quanto all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 9), sulla questione della idoneità di una sola condotta - estrinsecatasi in una “richiesta ruvida” rivolta a [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere il debito del socio [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] - a fondare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame, vale osservare che integra il concorso nel delitto di estorsione ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288495 -01); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, secondo la non illogica ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, che, comunque, ha dato atto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a più incontri con [OSCURATO:PERSONA], in cui egli aveva sempre tenuto un comportamento minaccioso (cfr. pagg. 280 e 281 della sentenza impugnata). 2.6.5. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 12), sulle questione dell’ingiustizia del profitto conseguito in danno delle persone offese, in ragione dei rapporti economici “opachi” con queste intrattenute dai [OSCURATO:PERSONA], e della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a quei rapporti, ci si può limitare a richiamare, per dimostrarne la palese infondatezza, quanto già argomentato ai punti 2.6.1. e 2.6.4., che precedono, e, quindi, ribadire che l’eventuale “opacità” di relazioni economiche parallele o pregresse, intercorse tra l’autore e la vittima del reato di estorsione, non modifica la natura del profitto, che rimane ingiusto se frutto di una dazione effettuata senza titolo e sulla base di coartazione, e che è configurabile il concorso in estorsione anche da parte di chi partecipi ad un solo segmento della complessiva operazione estorsiva, sempre che vi sia stata condivisione dell’obiettivo programmato e un apporto suscettibile di agevolarne la realizzazione. 2.6.7. Quanto alle estorsioni commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), di cui al capo 14), e in danno di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 17), sulla questione della qualificazione dei fatti contestati come truffe e non come estorsioni, va rilevato cheil dedotto errore di sussunzione si fonda su una distorta lettura dei fatti, logicamente ricostruiti nella sentenza impugnata nel senso che le vittime, dapprima erano state indotte in errore in ordine all’esistenza di situazioni che giustificavano loro esborsi denaro (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per venire incontro alle esigenze di [OSCURATO:PERSONA], classe 1985, arrestato a Brescia mentre cercava di recuperare un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di terzi, cfr. pag. 283; nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per venire incontro alle necessità di [OSCURATO:PERSONA], parimenti tratto in arresto e con lui coinvolto nell’affare delle cooperative, cf. pag. 286), e poi, una volta così «agganciate», erano state costrette a versare ingenti somme di denaro senza alcuna reale giustificazione e sulla base della prospettazione di gravi mali cui sarebbero andate incontro se si fossero sottratte al soddisfacimento delle richieste loro rivolte dai [OSCURATO:PERSONA]: donde, le censure al riguardo formulate sono generiche. Sulla questione, sollevata in riferimento all’estorsione di cui capo 17), relativa alla configurabilità del concorso di [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato solo alla priva fase delle condotte in danno di [OSCURATO:PERSONA], deve farsi richiamo a quanto già argomentato nei punti 2.6.4. e 2.6.5. che precedono e aggiungere che, nella sentenza impugnata, si è, comunque, ben delineato il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato, evidenziando come plurime fossero state le richieste estorsive da lui stesso avanzate alla vittima (cfr. pagg. 288 e 289). 2.7. È parimenti inammissibile il quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale ci si duole, sotto il profilo della violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, della mancata esclusione dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’uso del metodo mafioso, contestata e riconosciuta in riferimento a tutti i delitti di estorsione ascritti al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] integrale richiamo alle argomentazioni sviluppate nel punto 2.6. che precede, per dar conto, in relazione a ciascuna delle estorsioni ivi esaminate, dell’uso del metodo mafioso per commetterle, va conclusivamente riconosciuto che nella sentenza impugnata si è congruamente motivato in ordine al fatto che l’intimidazione esercitata nei confronti delle vittime di quei reati fosse accresciuta dalla loro conoscenza dell’appartenenza degli autori delle condotte ad un sodalizio di ’ndrangheta, il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, stabilmente collegato alle storiche cosche della provincia di [OSCURATO:PERSONA]: collegamento che emergeva dalle allusioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] e dai correi alle famiglie di riferimento ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dall’ostentazione della loro provenienza geografica e dall’uso sistematico di modalità tipiche della criminalità organizzata di tipo mafioso, quali minacce implicite e richiami a ritorsioni inevitabili. La ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte delle vittime delle condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai correi, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, della quale costituivano indici plausibili la consapevolezza della presenza di sodalizi criminali, nei richiami dei [OSCURATO:PERSONA] all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere, rende ragione dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-biscod. pen., nella forma del metodo mafioso. Privo di pregio è il rilievo che si riferisce all’erronea applicazione dell’art. 118 cod. pen., dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi» (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 -02). 2.8. È, invece, fondato il tredicesimo motivo, che eccepisce l’error iurische affliggerebbe la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che l’interposizione di società di comodo riconducili al gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, onde dissimulare la destinazione a [OSCURATO:PERSONA] delle somme estorte all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], integrasse il delitto di autoriciclaggio, contestatogli al capo 19). Al riguardo, in applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza» (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280619 - 01), occorre rilevare che il delitto di estorsione commesso da [OSCURATO:PERSONA] in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è perfezionato nel momento in cui egli ne ha conseguito il provento, ancorché ne abbia ottenuto la disponibilità in maniera indiretta, ossia tramite il passaggio per mano di altri. 2.9. È, invece, inammissibile il quindicesimo motivo, con il quale sono state formulate censure di eccessività del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, irragionevole se confrontato a quello applicato ai concorrenti e, comunque, sproporzionato, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le deduzioni difensive riportate sono generiche e, comunque, non consentite in questa sede, posto che sono articolate in difetto di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per dar conto della congruità della pena inflitta al ricorrente in rapporto alla «estrema gravità dei reati» dei quali egli è stato ritenuto responsabile, non suscettibile, peraltro, di mitigazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata allegazione di elementi positivi atti a giustificare il beneficio richiesto. Ciò posto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 -01) e che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 -01). 2.10. Per effetto dell’insussistenza del delitto di autoriciclaggio, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 19) dell’imputazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti limitatamente a tale reato e, per l'effetto, la pena complessivamente inflittagli deve essere decurtata di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, corrispondenti al quantumdi pena applicatagli a titolo di continuazione per il reato satellite indicato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 3.1. Il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, cui non era stata comunicata personalmente la conversione del rito per la celebrazione del giudizio di appello -da cartolare, come indicato nel decreto di citazione a giudizio, a orale, per effetto della richiesta di partecipazione avanzata dalla difesa di alcuni dei coimputati –e in favore del quale non erano stati disposta né la traduzione in udienza, né il collegamento da remoto, almeno fino al 16 settembre 2024, è infondato. 3.1.1. Rilevato che dall’esame degli atti non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse avanzato tempestiva richiesta di partecipazione all’udienza, tramite il proprio difensore, l’eccezione proposta deve essere disattesa per le stesse ragioni, già esposte nel punto 2.1. della presente motivazione in diritto, per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni alle quali si fa qui integrale e recettizio rinvio. 3.2.Il secondo e il terzo motivo, che eccepiscono l’utilizzazione nei confronti del ricorrente della sentenza irrevocabile di condanna emessa nel parallelo giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416- biscod. pen., contestato al capo 1), come sola prova della natura mafiosa del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, e, comunque, l’assenza nel detto gruppo dei requisiti necessari per consentirne la qualificazione come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, operante nelle province di Como e di Varese, sono infondati per le stesse ragioni già esposte, nei punti 2.2. e 2.3. della presente motivazione della presente motivazione in diritto, per respingere il secondo e il terzo dei motivi formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente richiamate e riportate. 3.3. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, che formula censure alla sentenza impugnata in riferimento al riconoscimento della partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] integrale e recettizio rinvio, in ordine all’esposizione degli approdi del diritto vivente in tema di prova della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, al punto 2.4.1. della presente motivazione in diritto, va dato atto che, alla luce dei criteri interpretativi ivi illustrati, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 312 313) sul punto oggetto di censura risultano corrette in diritto e non manifestamente illogiche. In particolare, è stato correttamente respinto il rilievo secondo il quale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 1) si sarebbe dovuta escludere in ragione del carattere gregario o secondario del ruolo da lui rivestito, essendosi osservato che il riconoscimento della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso esige soltanto che sia provato il contributo stabile, consapevole e funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, offerto dall’imputato. In questa prospettiva, sono stati valorizzati una serie di indicatori fattuali: I) l’inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito operativo delle attività illecite del gruppo, posto che egli aveva partecipato ad una pluralità di condotte estorsive messe a segno dagli affiliati al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, affiancando soggetti di maggiore spessore criminale e partecipando, con ruoli esecutivi e di supporto, alle diverse fasi dell’azione (essendo stato egli presente agli incontri con le vittime ed avendo trasportato e custodito le somme di denaro provento di estorsione), così avendo contribuito, efficacemente e concretamente, alla riuscita delle attività del sodalizio; II) la sua condivisione dei metodi attraverso cui il sodalizio aveva esteriorizzato la forza d’intimidazione di cui disponeva, considerato che, con l’assicurare la sua costante presenza accanto a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e a [OSCURATO:PERSONA], che con le loro condotte minacciose e violente avevano direttamente fatto sfoggio del metodo criminale mafioso, aveva contribuito a rafforzare in modo significativo la percezione all’esterno della forza del gruppo e, quindi, a creare la condizione di assoggettamento e di omertà tipica delle associazioni mafiose; III.) il compimento da parte sua di attività di carattere riservato e fiduciario, quali quelle di avere incontrato, in almeno due occasioni, [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], una volta per accompagnarvi [OSCURATO:PERSONA], e un’altra volta per consegnargli ingenti somme di denaro contante frutto delle estorsioni in danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto dimostrando la sua cosciente e volontaria ‘messa a disposizione’ del sodalizio. Alla stregua degli elementi riportati, deve ritenersi, dunque, ineccepibilmente resa l’affermazione secondo la quale, in tema di dimostrazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ciò che rileva non è la natura e il grado del ruolo svolto dall’imputato, ma la stabile messa a disposizione delle sue energie a favore dell’organizzazione e l’idoneità del comportamento tenuto a rafforzarne la capacità intimidatoria e operativa. Nell’associazione mafiosa, infatti, la strutturale divisione dei compiti implica necessariamente l’esistenza di soggetti chiamati a svolgere funzioni esecutive o di supporto, che risultano nondimeno essenziali per il funzionamento del gruppo. Pertanto, il carattere subordinato del ruolo dell’associato, quale quello svolto da [OSCURATO:PERSONA], incide esclusivamente sul giudizio di gravità della condotta e, quindi, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ma non è idoneo a escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 416 biscod. pen., una volta accertata la funzionalitàdell’apporto agli scopi del sodalizio. 3.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., va disatteso sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate, nel punto 2.5. della presente motivazione in diritto, per respingere il quinto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; argomentazioni, cui si fa rinvio e che si intendono qui integralmente riproposte. 3.5. Sono inammissibili il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, con i quali, sotto l’egida della violazione degli artt. 110, 629 e 416-bis.1. cod. pen. e del vizio di motivazione, sono articolate censure avverso l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione di cui ai capi 2), 3), 5) e 10). 3.5.1. Quanto alle estorsioni commesse, anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi 2) e 3), sulla questione dei rapporti sottostanti esistenti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che sarebbero stati ricondotti a relazioni truffaldine se solo fossero state valorizzate le risultanze delle intercettazioni disposte nel processo “Arcobaleno”) è sufficiente qui richiamare quanto esposto nel punto 2.6.1. della presente motivazione, affrontando analoga questione posta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per ribadire che l’eventuale “opacità” di relazioni economiche parallele o pregresse, intercorse tra l’autore e la vittima del reato di estorsione, non modifica la natura del profitto, che rimane ingiusto se frutto di una dazione effettuata senza titolo e sulla base di coartazione, come nel caso di quelle effettuate da [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento al profilo del concorso del ricorrente, che avrebbe svolto nella dinamica esecutiva dell’estorsione un ruolo del tutto marginale, essendosi, egli, limitato ad accompagnare il nipote ovvero a fungere da semplice autista o vettore di denaro, senza porre in essere alcuna condotta intimidatoria e senza condividere l’obiettivo perseguito dai correi, le argomentazioni sono del tutto aspecifiche, perché articolate senza nessun confronto critico con quelle sul punto rassegnate nella sentenza impugnata, nella quale si è evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato vittima «di un vortice di pesanti minacce estorsive, che [OSCURATO:PERSONA] attuava con la silenziosa ma minacciosissima presenza degli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» e che «quest’ultimo, in un’occasione passava addirittura alle vie di fatto, tirandogli un forte schiaffo», di modo che «tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) diventavano una costante, ingombrante e soprattutto minacciosa presenza negli uffici e nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 261 della sentenza impugnata). Il rilievo difensivo con il quale si è, infine, eccepito l’error iurisdella sentenza impugnata, nella parte in cui l’estorsione contestata al capo 3) non era stata derubricata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona di [OSCURATO:PERSONA], questi essendo debitore di [OSCURATO:PERSONA], risente dell’inammissibilità del corrispondente motivo di appello, in quanto sostenuto da una «mera e indimostrata allegazione difensiva» in ordine all’esistenza di «un prestito di [OSCURATO:PERSONA] [….] effettuato bonificando la relativa somma in un conto di [OSCURATO:PERSONA]»; circostanza, questa, comunque «superata da ampio e robusto quadro probatorio» (cfr. pag. 306, primo capoverso della sentenza impugnata). 3.5.2. Quanto all’estorsione, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 5), sulla questione della qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di concorso in esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona (trattandosi di un recupero di un credito altrui), è sufficiente richiamare le argomentazioni sviluppate nel punto 2.6.2. della presente motivazione in diritto – per disattendere i rilievi al riguardo articolati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] –e sottolineare come la Corte di merito abbia compiutamente e congruamente indicato nella sentenza impugnata le ragioni per le quali il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento era stato imposto anche a [OSCURATO:PERSONA], socio del debitore, fosse divenuto «di esclusivo appannaggio dei [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 276). In ordine ritenuto concorso del ricorrente nell’estorsione in esame – contestato perché egli si sarebbe limitato ad accompagnare il nipote in incontri nei quali si erano qualificati come professionisti del recupero crediti, senza alcuna manifestazione di violenza o intimidazione, va rilevato che la censura è generica, risultando, piuttosto, dal tenore della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, assieme al nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e al fratello [OSCURATO:PERSONA], ad almeno due incontri con [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali, prima, i tre avevano detto «minacciosamente a [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero trovato il modo di recuperare il credito (vantato nei confronti di questi da [OSCURATO:PERSONA]), lasciando intendere di essere armati» e, poi, uno di loro, «aveva più volte platealmente messo mano al borsello lasciando intendere che contenesse un’arma» (cfr. pag. 274 della sentenza impugnata). Comportamento minaccioso che i tre avevano tenuto anche in un secondo incontro con [OSCURATO:PERSONA] (presso la sede della Multiclima), tanto che questi era stato costretto a fungere da garante del socio [OSCURATO:PERSONA], firmando dodici assegno dell’importo di 10.200,00 euro ciascuno. Sicché, alla stregua di tali evidenze, non è ragionevolmente il contributo consapevolmente prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli con la propria presenza, ancorché silenziosa, rafforzato la pressione psicologica sulla vittima, neutralizzandone ogni possibilità di reazione. 3.5.3. Quanto all’estorsione continuata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 10), sulla questione del concorso di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe limitato a incassare assegni e a beneficiare di un’autovettura acquistata dalla persona offesa, senza porre in essere nei suoi confronti alcuna condotta intimidatoria, giova richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche «L'aiuto prestato "in corso d'opera" rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata "fattispecie"» (Sez. 4, n. 4243 del 22/04/1997, Contaldo, Rv. 207799 – 01), di modo che sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa, ossia, nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione (Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002, Curto, Rv. 221123 -01). Nel caso di specie, della consapevolezza del ricorrente di contribuire alla realizzazione dell’articolata operazione estorsiva in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è dato plausibilmente conto nella sentenza impugnata, evidenziando come, comunque, egli avesse fattivamente partecipato a tutte le fasi dell’operazione, sia alle prime, che alle ultime, ossia a quelle in cui «i [OSCURATO:PERSONA] avevano minacciato la vittima dicendole “veniamo lì e ti spariamo, distruggiamo il cantiere” (cfr. pag. 311). 3.6. Il nono motivo è, invece, in parte fondato. 3.6.1. Quanto all’estorsione commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 7), sulla questione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] occorre rilevare che nella sentenza impugnata sono state analiticamente passate in rassegna le condotte poste in essere dal ricorrente per conseguire indebite dazioni di denaro dalla vittima: tali condotte sono consistite non solo nella sua partecipazione a due cene presso il ristorante “Giannino” di Milano, nel quale all’[OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente esibita l’appartenenza mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 268 della sentenza impugnata), ma anche nell’aiuto prestato al nipote [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere i proventi dell’estorsione (posto che “era tutto un gioco di famiglia”, cfr. pag. 270, secondo capoverso della sentenza impugnata). A definitivo sugello della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell’operazione estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], vi è il richiamo, nella sentenza impugnata, alla confessione da lui resa all’udienza del 12 gennaio 2023, in cui egli aveva ammesso di avere percepito parte dei proventi della detta estorsione e di averli poi consegnati a [OSCURATO:PERSONA] presso il Casinò di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 271, penultimo capoverso della sentenza impugnata). Ne deriva l’infondatezza della censura inerente al detto capo. 3.6.2. La sentenza impugnata va, invece, annullata ne confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla tentata estorsione continuata commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 8), risultando la motivazione rassegnata in punto di concorso del ricorrente al delitto del tutto apparente. Lo scarno riferimento «all’unitarietà della vicenda di cui ai capi 7) e 8)» e al suo «ineludibile presupposto, costituito dal clima di costante terrore in cui i tre [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano per un significativo periodo di tempo costretto a vivere [OSCURATO:PERSONA]» non è idoneo a spiegare in che termini [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto un consapevole contributo almeno morale, ma comunque verificabile, ai fatti commessi nell’autunno 2010 in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Lomazzo, Cantù e [OSCURATO:PERSONA]. Sicché in riferimento al detto capo il giudice del rinvio dovrà porre rimedio al vuoto motivazionale rilevato. 3.7. È, invece, inammissibile l’undicesimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all’applicazione anche al ricorrente dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’uso del metodo mafioso, contestata e riconosciuta in riferimento a tutti i delitti di estorsione ascritti al ricorrente. Sul punto, attesa l’omogeneità delle doglianze rispetto a quelle articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e considerata la sovrapponibilità delle situazioni di fatto ad esse sottese, per disattendere il motivo in esame è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni sviluppate nel punto 2.7. della presente motivazione in diritto, che deve intendersi, perciò, qui trasposta. 3.8.È, del pari, inammissibile il dodicesimo motivo, con il quale sono state formulate censure di eccessività del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, irragionevole se confrontato a quello applicato ai concorrenti e, comunque, sproporzionato, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le deduzioni difensive riportate sono generiche e, comunque, non consentite in questa sede, posto che sono articolate in difetto di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per dar conto della congruità della pena inflitta al ricorrente in rapporto alla «estrema gravità dei reati» dei quali egli è stato ritenuto responsabile, non suscettibile, peraltro, di mitigazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata allegazione di elementi positivi atti a giustificare il beneficio richiesto, in tal senso non potendo rilevare «manoscritto memoriale» trasmesso ala Corte di appello in data 24 ottobre 2024, in cui il ricorrente «si era limitato ad ammettere solo fatti per i quali era già stato definitivamente condannato». Nel resto valgono i richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia effettuati nel punto 2.9. della presente motivazione in diritto. 3.9. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 8), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei delitti di estorsione pluriaggravata in concorso, di cui ai capi 12) e 13), è complessivamente infondato. 4.1. Il primo motivo, che deduce l’insussistenza del concorso del ricorrente nell’estorsione continuata in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (di cui capo 12) -commessa mediante condotte succedutesi nel tempo e, di volta in volta, realizzate da alcuni soltanto dei concorrenti -, sul rilievo che il comportamento violento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 31 maggio 2010 in Turate, all’interno del capannone della MARPA, in quanto determinato esclusivamente da ragioni emotive e familiari (il malore accusato dalla madre [OSCURATO:PERSONA]), sarebbe stato privo di efficienza causale rispetto al conseguimento dell’ingiusto profitto e, comunque, non sarebbe stato assistito dalla coscienza e volontà di contribuire all’azione collettiva di costrizione della vittima al versamento di somme di denaro non dovute, mostra non solo di non cogliere il senso di quanto argomentato dalla Corte territoriale per disattendere l’analogo motivo di appello, ma anche di non confrontarsi con quanto affermato dallagiurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato. In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, infatti, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti ( Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 – 01), sicché «La v olontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro» (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 –01). Questo comporta che, una volta plausibilmente spiegate in sentenza le ragioni per le quali, al lume di una lettura unitaria e globale delle evidenze fattuali disponibili, si dovesse ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole dei propositi estorsivi del fratello [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) e degli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, oltretutto, avevano assistito all’aggressione di [OSCURATO:PERSONA], che, nella circostanza, era stato pure da loro minacciato di morte «se non li avesse rispettati» (cfr. pagg. 265 e 332 della sentenza impugnata) -e che li avesse condivisi e fatti propri, la conclusione raggiunta dalla Corte di merito in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 12) risulta pienamente in linea con i principi di diritto riportati. 4.2. Generico e versato in fatto è, invece, il secondo motivo, con il quale il ricorrente, attraverso la denuncia di travisamento delle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, eccepisce il difetto di prova in ordine al suo concorso nell’estorsione continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 13). In effetti, al di là del contenuto delle dichiarazioni del citato collaboratore di giustizia, la sentenza impugnata ha dato conto di come [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere stato un mero accompagnatore del fratello - allorché si era recato assieme a lui presso un ufficio postale di Lecco in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a fare due ricariche di carte “post-pay” a beneficio di persone d’interesse per [OSCURATO:PERSONA] -, avesse partecipato, assieme a [OSCURATO:PERSONA] (classe 84) e a [OSCURATO:PERSONA], sia all’incontro del 10 ottobre 2018, presso un capannone di Mozzate, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato minacciato di morte (segnatamente di essere sciolto nell’acido contenuto in un bidone ivi collocato) ove non avesse versato quanto indebitamente richiestogli (cfr. pag. 333 della sentenza impugnata), sia alla cena dell’11 ottobre 2018 in cui i citati [OSCURATO:PERSONA] avevano rivolto alle vittima nuove minacce. Evidenze fattuali, queste, decisive ai fini della prova del suo contributo agevolativo delle condotte di costrizione poste in essere dai correi in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. 4.3. Infondato è, infine, il terzo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416 - bis , cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 –01; conf. Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 –01). Risulta, pertanto, corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione con la quale nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 333 e 334), in relazione alle estorsioni contestate al ricorrente,si è giustificato anche nei suoi confronti il riconoscimento dell’aggravante ex art. 416-bis.1, cod. pen., evidenziandosi come, al di là della spendita da parte dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della loro appartenenza alla ‘ndrangheta (segnatamente, alla “cosca dei [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”), i delitti indicati fossero stati commessi con un metodo oggettivamente mafioso, ossia presentandosi gli imputati alle vittime come persone «di rispetto», capaci di uccidere anche «sciogliendo nell’acido», e ingenerando in tal modo in esse il timore di trovarsi al cospetto non di criminali comuni ma di persone inserite in un contesto mafioso (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01), così «a rendere più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283637 -01). 4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato. 5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 5.1. Il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, cui non era stata comunicata personalmente la conversione del rito del giudizio di appello, da cartolare a partecipato, e a favore del quale non era stato predisposto un sistema di collegamento da remoto dal luogo di detenzione atto a garantire la visibilità e la udibilità reciproca di tutti i presenti all’udienza, come previsto dall’art. 133-ter cod. proc. pen., e la possibilità di colloqui riservati con il difensore durante l’udienza medesima, è infondato. 5.1.1. L’eccezione di mancata comunicazione personale all’imputato detenuto della celebrazione del giudizio di appello in forma partecipata, per effetto della conversione del rito cartolare risultante dal decreto di citazione a giudizio, deve essere disattesa per le stesse ragioni, già esposte nel punto 2.1. della presente motivazione in diritto, per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni alle quali si fa qui integrale e recettizio rinvio. 5.1.2. L’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata derivante dall’inosservanza delle modalità di partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, tramite collegamento a distanza, previste dall’art. 133-ter cod. proc. pen., è parimenti infondata. Questa Corte, infatti, sia pure pronunciandosi in tema di vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell'imputato all'udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che la relativa violazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciònon sia possibile, immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22528 del 01/07/2020, Lin, Rv. 279565 -01). Deve, pertanto, affermarsi che anche l’inosservanza delle modalità di partecipazione a distanza dell’imputato stabilite dall’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che sia assicurata la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., trattandosi di modalità incidenti sull’intervento dell’imputato nel processo, di modo che tale invalidità resta sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato, presente all’udienza, non l’abbia eccepita tempestivamente. Poiché né il difensore di [OSCURATO:PERSONA] né i suoi sostituti processuali hanno mai eccepito, nel corso del processo di appello, l’inosservanza delle modalità tecniche di partecipazione a distanza dell’imputato detenuto, la nullità discendente dalla violazione dell’art. 133-ter cod. pen. risulta sanata per effetto di non tempestiva deduzione. 5.2. Il secondo e il terzo motivo, nonché il motivo nuovo, con i quali ci si duole della utilizzazione della sentenza irrevocabile di condanna, emessa nel giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni degli imputati del delitto di cui all’art. 416- biscod. pen., contestato al capo 1), come sola prova della natura mafiosa del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’, e, comunque, dell’assenza nel detto gruppo dei requisiti necessari per consentirne la qualificazione come sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata, sono infondati per le stesse ragioni già esposte, nei punti 2.2. e 2.3. della presente motivazione in diritto, per respingere il secondo e il terzo dei motivi formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente richiamatee riportate. Va, parimenti disattesa l’eccezione -sollevata solo con i motivi aggiunti – di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), perché il difensore del ricorrente non avrebbe partecipato alla loro assunzione, posto che l’indicato collaboratore risulta essere stato escusso nelle udienze dibattimentali del 13 e 27 ottobre 2022. Al riguardo, si deve, comunque, rilevare che il ricorrente non si è attenuto al principio didiritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 -01). 5.3. Infondato è pure il quarto motivo, nonché il quarto motivo, con il quale si censura la conferma della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) d’imputazione. Integralmente qui richiamata l’esposizione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della partecipazione mafiosa, compiuta nel punto 2.4 della presente motivazione in diritto, deve riconoscersi che ai quei criteri il giudice della sentenza censurata si è fedelmente attenuto nel ritenere provata l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di ‘ndrangheta delocalizzata denominato ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’. In effetti, a sostegno di tale organica compenetrazione sono stati elencati plurimi indicatori fattuali concreti, univocamente denotanti la “messa a disposizione” del ricorrente non solo del sodalizio lombardo, ma anche della ‘casa madre’ calabrese, nelle famiglie prima dei Molé e poi dei [OSCURATO:PERSONA], tramite la figura di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di assicurarne gli investimenti nelle attività economiche lecite lombarde (cfr. pag. 325 della sentenza impugnata). Tra questi figurano: I.) il ruolo funzionale svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle attività economiche del gruppo, in particolare nel settore delle cooperative di servizi, individuato come ambito privilegiato di infiltrazione mafiosa, nella cui gestione egli era attivamente coinvolto, quale amministratore di fatto (cfr. pag. 324 della sentenza impugnata), strumentalizzando, tra l’altro, quegli organismi imprenditoriali per la realizzazione di frodi fiscali allo scopo di accumulare risorse finanziarie da destinare al rafforzamento dell’organizzazione criminale d’appartenenza, e, dunque, contribuendo in maniera stabile al perseguimento di obiettivi di fondamentale importanza per l’associazione stessa; II.) la continuità dei rapporti privilegiati mantenuti dal ricorrente con figure di spicco delle famiglie calabresi, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli reso «garante» con costoro del cambio della «strategia criminale» del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’, ossia, «dalle estorsioni all’infiltrazione nel tessuto imprenditoriale lombardo», al fine di consentire ai [OSCURATO:PERSONA] di investire i proventi delle loro attività criminali (cfr. pagg. 325 e 326 della sentenza impugnata); III.) la consapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA] di offrire un contributo decisivo alla realizzazione degli interessi della ‘ndrangheta in Lombardia, come comprovato dal suo operato nell’affare dei ristoranti milanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui tra l’altro [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato quali fossero i metodi dell’organizzazione di riferimento minacciando pesantemente [OSCURATO:PERSONA], titolare di quei ristoranti, perché non fossero disvelati quegli interessi (cfr. pag. 326 della sentenza impugnata). Al cospetto di una motivazione così strutturata, le deduzioni articolate a sostegno del motivo in disamina rasentano la genericità. 5.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., va disatteso sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate, nel punto 2.5. della presente motivazione in diritto, per respingere il quinto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; argomentazioni, cui si fa rinvio e che si intendono qui integralmente trasposte. 5.5. Sono infondati anche il sesto e il settimo motivo, con i quali è censurata l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commesso nella qualità di amministratore di fatto della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’, di cui al capo 85), e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose della ‘[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’ (capo 86), commesso sempre nella qualità di amministratore di fatto della società fallita. 5.5.1. Quanto al delitto di cui al capo 85), va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di bis in idemrispetto alla condanna definitiva subita da [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como del 23 aprile 2019. Il definito accertamento della responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale cristallizzato nella sentenza irrevocabile del 4 novembre 2020 non integra nessuna preclusione in relazione alla sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., posto che, secondo il diritto vivente, «Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 –01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 – 01) al delitto di cui al capo 85); identità del fatto che evidentemente non sussiste tra la destinazione di beni societari a fini diversi da quelli aziendali e la sottrazione o la irregolare tenuta delle scritture contabili societarie. I rilievi difensivi protesi a negare la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. attribuita a [OSCURATO:PERSONA] sono il frutto di una lettura parziale della sentenza impugnata, che ha congruamente evidenziato come le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Genovese in ordine alla circostanza che «la [OSCURATO:PERSONA] era di fatto gestita solo ed esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 318) trovassero riscontro non solo nel dato che questi si fosse appropriato per intero dei libri e delle scritture contabili, che infatti aveva fisicamente trasferito nel garagedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), detto ‘Blindo’, in cui erano stati rinvenuti il 10 aprile del 2017 a seguito di una perquisizione della Guardia di Finanza (cfr. pag. 320, secondo capoverso della sentenza impugnata), ma anche nel dato che egli avesse mantenuto il potere gestionale dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche dopo che questa era stata trasferita alla “newco” [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come da lui stesso ammesso negli «interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari, tutti acquisiti e nei suoi confronti utilizzabili ai sensi dell’art.513 cod. proc. pen.» (cfr. pag. 319, secondo capoverso e penultimo capoverso, della sentenza impugnata). 5.5.2. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria di cui al capo 86), i rilievi difensivi con i quali si è dedotto cheil dissesto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Milano dell’8 luglio 2019) sarebbe dipeso dall’interdittiva antimafia che aveva colpito [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA] –attraverso la quale erano confluiti nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fondi per euro 100.00,00 di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 319) - e non dall’indebitamento erariale, che non vi sarebbe prova che la sottrazione della contabilità aziendale fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA], che l’uso delle società per il reimpiego di capitali mafiosi sarebbe privo di riscontri concreti, che il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, nella forma dell’agevolazione delle cosche di ‘ndrangheta reggine, non sarebbe sostenuta da alcun elemento concreto, sono tutti generici. Lo è il primo, perché nella sentenza impugnata si è compiutamente e congruamente spiegato che la situazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse preesistente all’interdittiva antimafia citata, intervenuta nel 2017, trovando invece origine in una gestione societaria strutturalmente contraria alle regole di sana amministrazione dell’impresa, in quanto caratterizzata da sistematiche omissioni nel pagamento dei debiti erariali e contributivi, già riscontrabili a partire dagli esercizi anteriori, nonché dall’alterazione dei dati di bilancio, che, come dichiarato dal curatore fallimentare, risultavano inattendibili, poiché le perdite di esercizio erano state dissimulate attraverso poste fittizie e mancate svalutazioni, così da rappresentare una situazione patrimoniale non corrispondente al reale andamento dell’impresa (cfr. pag. 322). Risulta, pertanto, correttamente affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. posto che le operazioni dolose previste dalla indicata disposizione possono consistere «nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali» (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De, Rv. 273337 –01). È aspecifico anche il secondo rilievo, risultando dal testo della sentenza impugnata come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse «confessato» di essere rimasto il reale dominus aziendale anche dopo che gli assets della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (valgono sul punto le osservazioni formulate al punto 5.7.1. che precede, cui si fa integrale rinvio), tanto essendo sufficiente a riscontrare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da Genovese circa il possesso delle scritture contabili societarie della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da parte del ricorrente tramite il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985), detto Blindo (cfr. pagg. 321 e 322). Gli ultimi due rilievi risentono della inammissibilità originaria del quinto motivo dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato l’impugnante a eccepire – come affermato nella sentenza impugnata -«che non sarebbero stati accertati né il vantaggio conseguito dal sodalizio con la commissione dei reati in esame né la delittuosa provenienza delle risorse finanziarie impiegate nelle due società fallite» (cfr. pag. 323, primo capoverso). Inammissibilità che è tanto più evidente a fronte di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado [la cui motivazione integra quella di appello, stando alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01)] e nella stessa sentenza impugnata cfr. (pagg. 353 e 354) in ordine al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Russo, che aveva riferito «di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il denaro che [OSCURATO:PERSONA] investiva nelle imprese di [OSCURATO:PERSONA] proveniva dall’attività di narcotraffico» e in ordine al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) che aveva, a sua volta, riferito di avere, in un’occasione, custodito presso la propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] «un carico di cocaina per conto di [OSCURATO:PERSONA]»; ciò, senza tener conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato costretto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], spacciatosi come “boss mafioso”, a riacquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non potendo subire perdite perché «aveva trenta persone in carcere da mantenere» (cfr. pag. 318, penultimo capoverso della sentenza impugnata). 5.6. Inammissibile è l’ottavo motivo, proteso a censurare l’applicazione al ricorrente dell’aggravante mafiosa, contestatagli in relazione ai delitti ascrittigli. Quanto all’estrinsecarsi dell’aggravante in parola nella forma dell’agevolazione mafiosa, valgono le argomentazioni sviluppate nel punto 5.5.2., che precede, che si intendono qui integralmente riportate (soprattutto per quel che riguarda l’inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello). Quanto all’estrinsecarsi della stessa nella forma del metodo mafioso valgono le argomentazioni generali sviluppate nel punto 2.7. della presente motivazione, dovendosi solo aggiungere che, in riferimento ai delitti di cui ai capi 85) e 86), nella sentenza impugnata si è dato conto di come [OSCURATO:PERSONA] avesse più volte fatto sfoggio della propria appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese per intimidire [OSCURATO:PERSONA] e costringerlo o a riacquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. pag. 318) o a non rivelare al Fisco chi fossero i soci occulti della stessa e l’avvenuto trasferimento dell’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. pag. 320); peculiare potere d’intimidazione fatto valere anche nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 326). 5.7. Inammissibile è, infine, il nono motivo di ricorso con il quale sono formulate censure in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, stimato dal giudice censurato, con motivazione per nulla illogica, del tutto adeguato all’estrema gravità dei fatti da lui commessi, e non suscettibile di mitigazione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale ondivago tenuto. Valgono, al riguardo, -e si devono intendere qui integralmente trasposte -, le osservazioni formulate nel punto 2.9. della presente motivazione in diritto. 5.8. Per tutte le ragioni esposte il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 6.1.Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. 6.1.1. Le censure con le quali si è dedotto che nella sentenza impugnata la natura di sodalizi di ‘ndrangheta delocalizzata, riconosciuta al “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” e alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, si sarebbe fatta discendere esclusivamente dal giudicato formatosi sul punto nel parallelo giudizio abbreviato celebrato nei confronti di alcuni dei coimputati del delitto di cui al capo 1) e che, comunque, tali organismicriminali sarebbero stati privi dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione come propaggini di ‘ndrangheta di associazioni insediate in territori diversi da quelli di storico radicamento, devono essere respinte per le ragioni già ampiamente sviluppate nei punti 2.2. e 2.3. della presente motivazione in diritto, per disattendere le identiche doglianze articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni che si devono intendere qui integralmente trasposte. 6.1.2. Le censure con le quali si è eccepito il silenzio serbato nella stessa sentenza in ordine alla questione dell’assenza di un programma unitario del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, attesa l’incompatibilità tra i reati contro il patrimonio commessi dal polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) [OSCURATO:PERSONA] e i reati economico – finanziari commessi dal polo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, perché non si confrontano con quanto ampiamente spiegato in più passaggi della sentenza impugnata. Già nell’affrontare i motivi di gravame proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 325) la Corte territoriale aveva evidenziato come la cessazione delle condotte estorsive poste in essere dal polo costituto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] segnò l’inizio di una nuova fase dell’esistenza del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’, frutto di accordo, patrocinato da [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], segnatamente con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], funzionale agli interessi economici e strategici della consorteria ’ndranghetista storicamente insediata in [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, il gruppo lombardo, lungi dall’abbandonare del tutto le estorsioni in danno di imprenditori locali, come strumento per finanziarsi, aveva inteso valersi della professionalità acquisita dall’estorto [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle cooperative, per ‘infiltrarsi’ in esso e, così, raggiungere un duplice scopo: assicurare gli investimenti dei proventi delle attività criminali dei [OSCURATO:PERSONA] in attività imprenditori formalmente lecite e alimentare, tramite i profitti delle frodi fiscali realizzate attraverso la rete cooperativa, i flussi finanziari destinati al proprio approvvigionamento, potenziando per questa via anche propria la capacità di radicamento nei territori di riferimento. Nell’esaminare, poi, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Collegio di merito ha ulteriormente posto in evidenza come l’appellante fosse stato colui che aveva concretamente reso possibile il cambio di passo dell’organismo criminale lombardo, avendo assunto il ruolo di finanziatore delle operazioni economiche – tra cui le iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –funzionali al riciclaggio dei proventi illeciti, alla realizzazione di fondi da destinare all’assistenza economica dei sodali detenuti e all’espansione del sodalizio nel tessuto economico lombardo (cfr. pagg. 357 e 361). Dunque, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, i rilievi circa l’identificazione del programma criminale del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ sono stati esaminati nella sentenza impugnata e disattesi con argomentazioni del tutto congrue. 6.1.3. Infine, sebbene nella sentenza d’appello si legga che «in punto di partecipazione individuale del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio non sono stati sviluppati specifici motivi di gravame» (cfr. pag. 356, secondo capoverso), ciò nondimeno la Corte territoriale ne ha delineato, comunque, il ruolo di compartecipe nell’associazione mafiosa di cui al capo 1), identificandolo in quello di soggetto investito della funzione di assicurarne stabilmente la tenuta economico finanziaria, fornendo continuitàagli investimenti della ‘ndrangheta nell’economia lecita, consolidando il rapporto di interdipendenza tra le articolazioni calabresi e quelle operative in Lombardia e procurando al sodalizio ingenti disponibilità liquide da destinare ai propri scopi programmatici. 6.1.4. Infine, a fronte delle ripetute doglianze di omessa considerazione da parte del giudice di appello delle deduzionidifensive sviluppate con le memorie depositate in data 12 giugno 2024 e 16 settembre 2024, devono essere ribaditi i seguenti principi di diritto: -«Il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo» (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01), di modo che il vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sussiste soltanto quando la carenza, l’illogicità o la contraddittorietà rispetto a specifici atti processuali siano evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" «dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»(Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -01); -«In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01): sicché, per un verso « g li atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 –01; Sez . 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493 - 01); per altro verso « l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Ne viene che, non potendosi ritenere implicita doglianza sul tema della partecipazione individuale del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio «il dato lapalissiano per cui la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione fosse diretto derivato logico dell’esistenza stessa dell’associazione» (cfr. pag. 26 del ricorso per cassazione), la Corte di appello non aveva alcun obbligo di valutare le memorie difensive con le quali tale specifico aspetto era stato illustrato, avendo, comunque, dimostrato di avere affrontato il tema dell’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di ‘ndrangheta delocalizzata ‘[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’. Ad ogni buon conto, con l’impugnativa di legittimità il ricorrente si è limitato ad affermare che quanto rappresentato in quelle memorie circa l’inesistenza dei requisiti identificativi della mafia delocalizzata nel gruppo predetto sarebbe stato tale da imporre un diverso esito decisorio sul tema, ma non ha allegato, con la dovuta specificità, nulla in grado di dar conto, in maniera inopinabile, della decisività degli elementi probatori richiamati negli atti difensivi che si assumono essere stati preteriti o non considerati. 6.2. È parimenti infondato il terzo motivo, che consta di doglianze che si dirigono sulla ritenuta sussistenza in [OSCURATO:PERSONA] dell’elemento soggettivo del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli al capo 83), per avere egli, da “extraneus”alla gestione della SIRIO soc. coop., dichiarata fallita il 24 ottobre 2018, contribuito a depauperarne il patrimonio sociale, incamerando la somma di euro 21.940,00 versatagli dagli amministratori a titolo di remunerazione di fittizieprestazioni da lavoro dipendente. È dedotto che non sarebbe stata provata la coscienza e volontà del ricorrente di contribuire con il proprio operato -isolato e di scarso calibro offensivo – a cagionare un danno ai creditori di questa, non essendo state neppure lumeggiate le ragioni per le quali egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dello stato di dissesto della SIRIO. Nessuna delle riportate deduzioni coglie nel segno, risultando le stesse in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in materia di dolo del concorrente "extraneus" nel reato di bancarotta per distrazione. È stato, infatti, affermato, che «in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'"extraneus"è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società. (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 – 01), di modo che « o gni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società»(Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879 -01). In sostanza, poiché «è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 -01), nel caso di specie non si può ragionevolmente dubitare della correttezza e della logicità di quanto ritenuto e motivato dalla Corte territoriale: ossia, che «l’appellante ([OSCURATO:PERSONA]), fosse ben consapevole che la percezione delle somme (ricevute dalla SIRIO) era indebita non avendo egli lavorato per le cooperative » (cfr. pag. 357, ultimo capoverso) e che egli fosse parimenti avvertito della idoneità di quei pagamenti indebiti, erogatigli per circa un anno, a mettere in pericolo le ragioni dei creditori della SIRIO, che egli ben sapeva essere utilizzata –al pari delle altre cooperative – dai suoi sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come un mero strumento «volto solo a creare utilità per il sodalizio», senza alcuna «volontà di tenerla sul mercato», essendo destinata, dopo la sua costituzione ad essere «sistematicamente depredata delle risorse liquide, caricata di debiti contributivi e previdenziali e, quindi, avviata al fallimento» (cfr. pag. 357, secondo capoverso). 6.3. Il quarto motivo è, invece, inammissibile. Tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 –02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), neppure l’argomentazione spiegata nella sentenza impugnata a sostegno del diniego di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche presta il fianco a rilievi di sorta, avendo la Corte territoriale non irragionevolmente assegnato preponderante rilievo al suo spessore criminale, al suo profondo inserimento nell’associazione mafiosa, ai suoi precedenti penali e all’assenza di qualsivogliasegno di resipiscenza (cfr. pag. 363). 6.5. L’eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dall’inosservanza delle modalità della partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, tramite collegamento a distanza, previste dall’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., di cui al quinto motivo di ricorso, è infondata. Valgono, al riguardo, le ragioni esposte nel punto 5.1.2. della presente motivazione in diritto per respingere l’identica eccezione sollevata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni cui si fa qui integrale e recettizio rinvio. Giova solo precisare che quanto dedotto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] (nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA]) all’udienza del 16 settembre 2024, rilevando (come risulta dal relativo verbale) «l’impossibilità di intrattenere con il proprio assistito un colloquio riservato non essendo l’impianto di collegamento via teamsattrezzato in questo senso» -e, poi, rinunciando «al colloquio seppure ad aula sgombera, uscite tutte le altre parti, come da proposta del Presidente» -, non costituisce un’eccezione, in senso tecnico, della nullità di cui all’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen., la quale, pertanto, anche nei confronti del ricorrente, deve ritenersi sanata per effetto di non tempestiva deduzione. 6.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 7.1. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe della ‘ndrangheta calabrese operante in Lombardia, per averne, da associato al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’, rafforzato la forza d’intimidazione e il radicamento territoriale, contribuendo attivamente al sistema di controllo esercitato dal sodalizio d’appartenenza sulle commesse di trasporto dei prodotti della [OSCURATO:SOCIETA].; controllo realizzato imponendo ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] di affidarle, in regime di esclusiva, agli aderenti al ‘cartello’ facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], esponente del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’. Nella sentenza impugnata sono stati considerati indici significativi dell’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminale di riferimento: il fatto che egli, nonostante che la ditta di traporti, formalmente intestata alla moglie, fosse stata colpita da interdittiva antimafia, aveva continuato ad accaparrarsi le commesse [OSCURATO:SOCIETA] valendosi dello schermo di un consorzio di cui risultava dipendente; la sua attiva partecipazione al meccanismo di segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] degli autotrasportatori, estranei al ‘cartello’, destinatari delle commesse [OSCURATO:SOCIETA].; il suo intervento per dirimere controversie tra esponenti di famiglie di ‘ndrangheta. 7.2. Ciò posto, nessuna delle censure articolate dal ricorrente coglie nel segno. 7.2.1. È infondata quella che deduce l’assenza di prova in ordine alla sua partecipazione al ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’. Se, invero, la prova della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso esige soltanto la dimostrazione di un contributo stabile e consapevole dispiegato in favore della stessa, desumibile da una valutazione unitaria delle evidenze fattuali a disposizione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), è corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione con la quale si è evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], operando in sinergia con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avesse contribuito atenere in piedi e rafforzare il sistema di controllo delle commesse [OSCURATO:SOCIETA], con il quale il ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, tramite la forza dell’intimidazione, si era infiltrato in un settore significativo dell’economia del territorio delle province di Varese e di Como, quale quello dei trasporti di merci; come egli, schermando la propria attività di autotrasportatore, prima attraverso la ditta intestata alla moglie e poi attraverso l’assunzione di comodo alle dipendenze di un consorzio, avesse dimostrato di avere dimestichezza proprio con le modalità utilizzate dalle associazioni criminali per proteggere i propri interessi imprenditoriali dall’intervento di autorità amministrative e giudiziarie; come la prosecuzione della sua attività di autotrasportatore, nonostante la subita interdittiva antimafia, costituisse conferma nel suo gravitare nell’orbita del gruppo ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’. Trattasi, infatti, di comportamenti atti a denotare la stabilità del suo contributo all’indicato sodalizio. 7.2.2. Generica e versata in fatto è, poi, la censura che deduce l’assenza di prova della consapevolezza del ricorrente dell’esistenza di un meccanismo estorsivo in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. Di tale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ha, invece, dato puntualmente conto, richiamando le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] -operanti, come sottolineato, in maniera sinergica -, il cui contenuto non può essere rivalutato in questa sede, trattandosi di questione di fatto (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01), nonché le cd. “informative” al [OSCURATO:PERSONA] sui padroncini estranei, non altrimenti spiegabili se non con la conoscenza da parte del ricorrente dell’imposizione alla [OSCURATO:SOCIETA], tramite l’uso della forza d’intimidazione promanante dal ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, dell’affidamento in esclusiva delle commesse di trasporto ai ‘padroncini’ rientranti nel ‘cartello’ facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. L’uso della forza d’intimidazione da parte del sodalizio e la provata consapevolezza da parte del ricorrente del costituirne essa lo strumento per il sistema di monopolio istaurato sui viaggi della [OSCURATO:SOCIETA] spiega, oltretutto, in maniera del tutto plausibile, l’assenza di comportamenti violenti o minacciosi da parte di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun bisogno di ricorrervi, godendo, in effetti, dell’ombrello protettivo del sodalizio nel quale militava. 7.2.3. Infondata è la censura che deduce l’assenza di prova dell’affectio societatis del ricorrente rispetto all’associazione di appartenenza, denotando il suo intervento nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e i Costagrande al più una contiguità alla ‘ndrangheta piuttosto che una sua intraneità. Il suddetto intervento, essendo relativo a questione riguardante i rapporti di forza tra gruppi di ‘ndrangheta, è, invece, indice inequivocabile, come da corretta notazione della sentenza impugnata, di una compenetrazione organica di [OSCURATO:PERSONA] della ‘ndrangheta lombarda, perché soltanto ad un soggetto riconosciuto di provata affidabilità ed autorevolezza, in ragione della sua pluriennale ed effettiva militanza nel sodalizio mafioso, sarebbe stato possibile affidare la risoluzione di un problema tanto delicato e, comunque, decisivo per la sopravvivenza del ‘gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’. Giova, al riguardo, ricordare che secondo il diritto vivente, tra gli indici di rilevanza della partecipazione mafiosa figura, proprio, «il riconoscimento dell'associato daparte del gruppo e la speculare accettazione da parte dei sodali» (Sez. U, n. 36958/2021, Modaffari, in motivazione). 7.2.4. Aspecifica e rivalutativa è, infine, la censura che denuncia l’errore logico e in diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere che l’assenza di ricadute sullo svolgimento dell’attività di autotrasportatore da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta della moglie, costituisse un elemento di conferma della sua intraneità mafiosa, trattandosi, piuttosto, di elemento spiegabile con l’avvenuta sua assunzione alle dipendenze di un consorzio in ragione dell’esperienza conseguita nel settore. Si tratta di deduzione che non si confronta con l’argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata per respingere analogo rilievo difensivo: ossia, che l’attività imprenditoriale del ricorrente, che non si distingueva per particolari benemerenze professionali, continuava ad essere presente sul mercato soltanto perché inserita in un sistema monopolistico imposto con metodi mafiosi. Sistema dal quale [OSCURATO:PERSONA] traeva, si, ragioni di guadagno, ma che, con il suo operato, contribuiva a conservare e a rafforzare, così assicurando all’associazione di appartenenza il controllo sul settore dei trasporti di merci, che ne costituiva un obiettivo strategico. 7.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, rigettato. 8. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni indicate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo, che si rivelano assorbenti rispetto a quelle articolatenegli ulteriori motivi. 8.1. Sussiste, infatti, sia la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, imposto al giudice di appello in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01), denunciata dal ricorrente con riguardo alla diversa valutazione di alcune prove dichiarative, sia la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., rilevata d’ufficio, perché le dichiarazioni rese da alcuni testimoni decisivi [segnatamente, da Genovese, Zaffaroni, Briccola, Vignatagliati, Zanino e Nuzzo, convergenti nell’escludere che la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ S.r.l., delle cui quote il ricorrente si sarebbe prestato a fungere da titolare fittizio, realizzando, così, la condotta del delitto di intestazione fittizia di cui al capo 90), fosse in realtà riferibile ad [OSCURATO:PERSONA]] sono state ritenute inattendibili dal giudice di appello, adito con il gravame del Pubblico ministero, in contrasto con l’apprezzamento effettuatone dal giudice di primo grado, senza procedere alla loro obbligatoria rinnovazione. 8.2. Giova ribadire, al riguardo, che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 -01). Peraltro, la rinnovazione istruttoria si impone non solo quando sia in discussione l’attendibilità soggettiva del dichiarante, ma anche in tutti i casi in cui il giudice di secondo grado attribuisca alle dichiarazioni un significato diverso rispetto a quello valorizzato dal primo giudice. La ineliminabile componente di valutazione soggettiva da parte del giudice della narrazione del fatto offerta dalle fonti dichiarative spiega il perché il ribaltamento di una assoluzione dell’imputato in condanna, fondato su una diversa lettura di prove orali decisive, non possa prescindere dall’esame diretto di quelle stesse fonti da parte del giudice di appello. L’oralità e l’immediatezza del contatto del giudice con la fonte di prova costituiscono, infatti, presupposti indefettibili per l’affidabile valutazione delle relative dichiarazioni e per il superamento del ragionevole dubbio che aveva condotto all’assoluzione dell’imputato in esito al giudizio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 –01), di modo che la violazione della regola che impone al giudice «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa […..] la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado» (ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità in quanto attiene a una garanzia fondamentale del giusto processo, come discendente dai principi sanciti dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ne discende che la rinnovazione della prova dichiarativa non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta uno strumento essenziale di tutela del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e della presunzione di innocenza dell’imputato. 8.3. Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ribaltato l’assoluzione dal delitto di cui al capo 90) pronunciata dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è viziata da una radicale inosservanza di una regola processuale di rango fondamentale, avendo riformato l’assoluzione di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 8.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per emendare gli errores in procedendo eccepiti e rilevati, con assorbimento di ogni altra doglianza fatta valere con il ricorso. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 9.1. Sono infondati il primo motivo del ricorso principale e il primo dei motivi nuovi, che sviluppano censure in punto di partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta di cui al capo 1), segnatamente alla ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’, nella sua articolazione radicata in Zurigo e facente capo alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA]. Non colgono nel segno i rilievi circa l’assenza di condotte concrete di [OSCURATO:PERSONA] funzionali al rafforzamento del sodalizio mafioso indicato, essendo stati congruamente disattesi dal giudice censurato i rilievi difensivi volti a sostenere che i rapporti personali da lui intrattenuti con gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], l’esecuzione di favori nei loro confronti (ad esempio, l’essersi intestato il fratello Giancarlo l’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la sporadica partecipazione a “mangiate” fossero indici di una mera contiguit à sociale e relazionale con gli ambienti della ‘ndrangheta. Invero, dalla sentenza impugnata si apprende che l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla costola svizzera della ‘locale di [OSCURATO:PERSONA]’ è stata desunta dall’avere egli svolto il ruolo di referente, consigliere ed autista dei capi di quell’articolazione della ‘ndrangheta: segnatamente, prima di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l’arresto di questi, dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Ruolo divenuto decisivo per la sopravvivenza del gruppo nel momento cruciale del passaggio del comando dal primo al secondo: infatti, [OSCURATO:PERSONA], che, avendo costantemente affiancato [OSCURATO:PERSONA], conducendone l’autovettura utilizzata come “ufficio itinerante’, conosceva bene le dinamiche associative e gli obiettivi criminali (afferenti soprattutto alla gestione del mercato degli stupefacenti) del sodalizio mafioso di Zurigo, se ne era ‘messo a disposizione’, fungendo da raccordo tra i due [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvando il nuovo capo nell’assumere e nel mantenere il controllo del territorio di riferimento, sopperendone, ad esempio, al deficit informativo, come avvenuto in occasione della disputa tra Vallelonga, proprietario di un bar di Zurigo, e Primerano e [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una questione di spaccio di stupefacenti (evidentemente d’interesse dei [OSCURATO:PERSONA]) per la cui soluzione egli aveva esortato [OSCURATO:PERSONA] a gestire la vertenza secondo le gerarchie e le regole proprie del sodalizio mafioso (cfr. pagg. 368 e 374 della sentenza impugnata). A suffragio della partecipazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] si è fatto riferimento alla sua presenza in una ‘mangiata’, precisamente a quella tenutasi nell’orto di [OSCURATO:PERSONA], essendosi rilevato come la trattazione in quel contesto convivale di questione attinenti ad affiliazioni mafiose e al conferimento di gradi associativi, come anche a vicende riguardanti articolazioni territoriali della ‘ndrangheta (faide interne o scissione), non sarebbe stata concepibile alla presenza, sia pure silente, di persona che di quell’organismo non faceva parte (cfr. pag. 366 della sentenza impugnata). A suggello del contributo concreto offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla sopravvivenza del sodalizio sono state, infine richiamate le evidenze probatorie deponenti per il ruolo, assegnatogli dai [OSCURATO:PERSONA], di «esattore» di denaro proveniente dalla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti e per il suo coinvolgimento nella «colletta» in favore dei detenuti tipica delle ‘locali’ di ‘ndrangheta (cfr. pag. 369 della sentenza impugnata). Di tanto dato atto, e qui integralmente richiamato, per ragioni di economia espositiva, quanto illustrato nei punti 2.4.1. e 3.3. della presente motivazione in diritto, in ordine a quel che è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della partecipazione mafiosa, va riconosciuto che a quei criteri il giudice di merito si è attenuto, di modo che, letti i dati riportati, come non illogicamente valutati in sentenza, non è possibile dubitare della conclusione in essa rassegnata:ossia, che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo di sostegno ai vertici dell’associazione svizzera e di collegamento tra di loro, così contribuendo al suo radicamento territoriale e all’implementazione del suo potere 9.2. Sono, invece, inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il secondo dei motivi nuovi. Va premesso che la questione della compatibilità tra il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. e il delitto di associazione dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 104) sfugge al presente sindacato di legittimità, non risultando affrontata nella sentenza impugnata e non avendo dato prova il ricorrente di averne fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, come, invece, sarebbe stato suo preciso onere (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01). Ne viene che la censura che ad essa si riferisce non è consentita in questa sede in quanto inedita; la stessa, involgendo profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc .pen. Gli ulteriori rilievi, che denunciano vizi motivazionali con riferimento ai delitti di traffico e di detenzione di significati quantitativi di cocaina (nell’ordine di chili), di cui ai capi 104) e 115) –perché, secondo la prospettazione difensiva, una volta escluso che [OSCURATO:PERSONA] partecipasse alle dinamiche operative del traffico, che intrattenesse rapporti diretti con i fornitori, che gestisse basi logistiche o che disponesse di utenze criptate, sarebbe stato illogico ritenerlo intraneo all’associazione finalizzata al narcotraffico e perché il suo concorso nella detenzione di sostanza stupefacente descritta al capo 115) non sarebbe stata dimostrabile sulla base di una sola intercettazione, peraltro neppure riscontrata - sono del tutto generici. Gli stessi, infatti, sono sviluppati senza alcun confronto con gli elementi di prova enumerati alle pagine 371 e 372 della sentenza impugnata, plausibilmente interpretati come deponenti per un ruolo di stabile supporto alle attività del sodalizio di cui al capo 104) svolto dal ricorrente. Le intercettazioni ambientali effettuate dell’autovettura BMW X5 in uso ai [OSCURATO:PERSONA] ne dimostravano, infatti, il coinvolgimento nella gestione operativa dell’associazione, discutendo egli con [OSCURATO:PERSONA] dei fornitori di stupefacenti, dei debitori e delle somme da recuperare, segnalando criticità e riferendo degli accordi precedentemente stretti da [OSCURATO:PERSONA], come nella questione riguardante tale [OSCURATO:PERSONA], esemplificativa delle funzioni di raccordo informativo espletate da [OSCURATO:PERSONA] a favore dei vertici del sodalizio. Ulteriori evidenze ne valorizzavano, poi, il suo impiego come esattore dei crediti di droga e ne comprovavano la partecipazione a riunioni riservate con trafficanti di stupefacenti (con tale [OSCURATO:PERSONA], detto “il [OSCURATO:PERSONA] della Svizzera”) assieme a [OSCURATO:PERSONA], ciò attestando il suo ruolo stabile e fiduciario all’interno dell’associazione exart. 74 d.P.R. 309 del 1990. Di nessun pregio risultano le doglianze riferite alla partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al delitto di cui al capo 115), avendo la Corte territoriale valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 17 luglio 2020, che aveva captato una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrandone, altresì la gestualità: intercettazione stimata, per il linguaggio adoperato dagli interloquenti (“un chilo domenica alle tre”) e per contenuto delle immagini carpite (i due maneggiavano un sacchetto di plastica), immediatamente dimostrativa della detenzione di sostanza stupefacente (cfr. pag. 373 della sentenza impugnata). Va per completezza richiamato sul punto il diritto vivente, espressosi nel senso che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01). Aspecifica è, infine, la doglianza riferita alla prova della coscienza e volontà del ricorrente di favorire, tramite il traffico degli stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso di riferimento, essendo stato spiegato nella sentenza impugnata come le evidenze probatorie in atti deponessero per la condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della necessità, da lui peraltro curata in prima persona, di destinare parte dei proventi di quel traffico all’assistenza dei detenuti, così realizzando la tipica finalità mutualistica dell’associazione mafiosa (cfr. pag. 369 e 374). 9.3. Inammissibili sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, articolati con il terzo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo. Per ciascun reato satellite, segnatamente, quello di cui al capo 104) e quello di cui al capo 115), l’aumento di pena applicato al ricorrente exart. 81, secondo comma, cod. pen. è stato specificamente indicato, rispettivamente in mesi sei reclusione e in mesi quattro di reclusione, spiegandosi come tali incrementi fossero pienamente in linea con la gravità dei fatti di reato accertati, ossia la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione dedita al narcotraffico e la detenzione da parte sua di un chilogrammo di cocaina (cfr. pag. 375). La riportata giustificazione, sviluppata a sostegno degli irrogati aumenti a titolo di continuazione, non è in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -01), posto che le Sezioni Unite hanno chiarito che «attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati» (in motivazione della sentenza citata). Parametri del cui rispetto,nel caso di specie, non è possibile dubitare sulla base della pur sintetica motivazione resa dal giudice censurato. 9.4.Il motivo unico del “ricorso bis”, depositato nell’interesse del ricorrente in data 1 aprile 2025, è, invece, infondato. Le eccezioni di nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del di
Sentenza Cassazione n. 06502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris