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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 31518/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14498/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fedelix,rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore 43tp ')W.1 SU\ GeN,LC - rATO inAR\01-ti‘ ck - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanian. 1824 depositata in data 25 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14498/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che ha respinto il suo appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del tribunale della stessa città, di rigetto delle sue domande di riconoscimento del diritto all'asilo, alla protezione sussidiaria o, in via subordinata, alla protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare una «nota per partecipazione all'udienza pubblica». [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. La sentenza della corte d'appello impugnata è stata pubblicata il 25 luglio 2019, sicché il termine "lungo" semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale, scadeva il 25 febbraio 2020. 2.1.11 ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 2 giugno 2021, oltre un anno e tre mesi dopo la scadenza del predetto termine. 3.Non può essere accolta l'istanza ex art. 153, 2° comma, c.p.c. presentata dal difensore del ricorrente, il quale ha chiesto «preliminarmente, voglia questa Corte di cassazione considerare la possibilità di rimettere il ricorrente in termini in considerazione della causa di forza maggiore venutasi a creare e che gli ha impedito di proporre per tempo il presente ricorso.

Lo scrivente Avvocato è divenuto Cassazionista soltanto nel febbraio 2020 e subito dopo l'emissione della sentenza da parte della Corte d'appello; tra l'altro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non conosceva alcun altro legale che potesse patrocinarlo per il presente ricorso.

Una volta scarcerato, poi, è stato tradotto al CPR di Potenza e le difficoltà di reperire un legale si sono ripresentate».

3.1. L'istituto della rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell'impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e pon di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14498/2021 determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile 2013, n. 8216; Cass., sez.

L, 23 gennaio 2003, n. 1014).

3.2. Inoltre è necessario che l'istanza sia presentata con tempestività. 4.Nella specie i predetti requisiti sono tutti carenti.

4.1. Infatti - a prescindere dal rilievo che il difensore del ricorrente afferma di essere divenuto cassazionista nel mese di febbraio del 2020 senza allegare alcuna documentazione al riguardo- resta che il richiedente avrebbe ben potuto rivolgersi ad altro legale, non essendogli ciò impedito dal suo stato di detenzione, e che, comunque, neppure si è immediatamente attivato per presentare il ricorso non appena cessata la pretesa causa di impedimento alla sua proposizione.

9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività processuale da parte del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 1, se dovuto Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14498/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fedelix,rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore 43tp ')W.1 SU\ GeN,LC - rATO inAR\01-ti‘ ck - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanian. 1824 depositata in data 25 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14498/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che ha respinto il suo appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del tribunale della stessa città, di rigetto delle sue domande di riconoscimento del diritto all'asilo, alla protezione sussidiaria o, in via subordinata, alla protezione umanitaria. 2. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare una «nota per partecipazione all'udienza pubblica». [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. La sentenza della corte d'appello impugnata è stata pubblicata il 25 luglio 2019, sicché il termine "lungo" semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale, scadeva il 25 febbraio 2020. 2.1.11 ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 2 giugno 2021, oltre un anno e tre mesi dopo la scadenza del predetto termine. 3.Non può essere accolta l'istanza ex art. 153, 2° comma, c.p.c. presentata dal difensore del ricorrente, il quale ha chiesto «preliminarmente, voglia questa Corte di cassazione considerare la possibilità di rimettere il ricorrente in termini in considerazione della causa di forza maggiore venutasi a creare e che gli ha impedito di proporre per tempo il presente ricorso. Lo scrivente Avvocato è divenuto Cassazionista soltanto nel febbraio 2020 e subito dopo l'emissione della sentenza da parte della Corte d'appello; tra l'altro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non conosceva alcun altro legale che potesse patrocinarlo per il presente ricorso. Una volta scarcerato, poi, è stato tradotto al CPR di Potenza e le difficoltà di reperire un legale si sono ripresentate». 3.1. L'istituto della rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell'impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e pon di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14498/2021 determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile 2013, n. 8216; Cass., sez. L, 23 gennaio 2003, n. 1014). 3.2. Inoltre è necessario che l'istanza sia presentata con tempestività. 4.Nella specie i predetti requisiti sono tutti carenti. 4.1. Infatti - a prescindere dal rilievo che il difensore del ricorrente afferma di essere divenuto cassazionista nel mese di febbraio del 2020 senza allegare alcuna documentazione al riguardo- resta che il richiedente avrebbe ben potuto rivolgersi ad altro legale, non essendogli ciò impedito dal suo stato di detenzione, e che, comunque, neppure si è immediatamente attivato per presentare il ricorso non appena cessata la pretesa causa di impedimento alla sua proposizione. 9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività processuale da parte del Ministero. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 1, se dovuto Così deciso in Roma, n
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