CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1973
Cassazione n. 28137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1973 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità: - alla ritenuta applicazione della recidiva; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte, con motivazione in fatto priva di manifeste aporie logiche, aveva osservato come: - non vi fosse stata alcuna concreta allegazione da cui poter trarre l'invocato stato di necessità; - le precedenti condanne per reati contro il patrimonio, pur risalenti, giustificavano la ritenuta recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugn