CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 34380/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19023/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6215/2019 depositata il17/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 6215/17/2021, depositata il 17/11/2019 e non notificata, rigettava gli appelli proposti rispettivamente dalla Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù e da [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento ICI relativo alla annualità 2011 emesso nei confronti della predetta Congregazione, riconoscendo il diritto all’esenzione limitatamente alla parte di immobile destinata ad attività di culto. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] cui ha resistito, con controricorso, la Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992 lamentando che, in base a dette disposizioni, poiché era pacifico che l'immobile de quo risultava nell'intero identificato in catasto al fg. 2624, p.lla 722 (dunque unica particella), lo stesso non avrebbe potuto non essere soggetto, per l'anno in riferimento, che ad un unico ed unitario regime impositivo ai fini del tributo di che trattasi atteso che l'immobile risultava iscritto in catasto come un'unica unità immobiliare in cui non era identificabile la parte adibita a culto e la parte utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale e, pertanto, il tributo era dovuto per l'intera superfice dell'immobile per l'inesistenza, in capo alla parte contribuente, del requisito oggettivo dell'esclusivo utilizzo del cespite per fini di culto. 2. Appare opportuno differire la trattazione della causa per un duplice ordine di ragioni. 2.1. In primo luogo va segnalato che con ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in data22/01/2024, nella controversia tra Seminario vescovile di Novaracontro il Comune di Novara , è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in tema diimposta comunale sugli immobili (ICI), esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986,destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di religione o di culto, previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalità religiose, così non consentendo lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, contrasterebbe con le norme concordatarie dell’accordo di modifica al [OSCURATO:PERSONA] le quali, in via convenzionale, escludono ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici nonché violerebbe i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, questione di costituzionalità che sarà trattata dalla Corte Costituzionale all’udienza del 29 gennaio 2025. 2.1. In secondo luogo occorre valutare la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013 che è stata, medio-tempore,oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bisdel d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”. 3. Pertanto, in ragione della sollevata questione di costituzionalità e stante l’incidenza decisoria della predetta questione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso a Ro