CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1991
Cassazione n. 03432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli - giudicando in sede rescissoria dopo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio - ha mitigato la pena irrogata in primo grado, confermando la sentenza nel resto (per quel che qui specificamente rileva, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche); ritenuto che le censure difensive formulate, anche in questa sede, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. siano manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adottato al riguardo una motivazione tutt'altro che carente, come invece sostenuto in ricorso; ritenuto in particolare che l'esclusione delle attenuanti generiche, nonostante l'intervenuta assoluzione da uno dei due reati associativi ascritti al [OSCURATO:PERSONA], sia stata adeguatamente motivata (pag. 5 seg.) con il riferimento alla "elevatissima gravità" degli elementi fondanti la condanna per il reato associativo sub A), con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e con il rilievo delle funzioni di "quadro" (ovvero di raccordo tra i promotori e i gestori delle piazze di spaccio) svolte dal ricorrente, risultato al vertice della catena di comando dopo l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri indagati; ritenuto che il percorso argomentativo del giudice di rinvio risulti del tutto immune da censure qui deducibili, anche quanto al richiamo all'insussistenza di elementi idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, al di là della formale incensuratezza: dovendo altresì rilevarsi che tale specifica deduzione della Corte territoriale, in ordine al difetto di elementi positivamente valutabili, sia rimasta priva di effettiva ed adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle firnmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle (Arme