CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 28814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 280/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021; Oggetto LEASING R.G.N.9986/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) notificava alla società Desideria, quale debitore principale, e al signor [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, decreto ingiuntivo n. 29661/2014 con il quale ingiungeva loro, in solido,il pagamento della somma di €. 128.488,00, pari ai canoni scaduti e non pagati,comprensivi di i.v.a., in relazione al contratto di leasing mobiliare ( avente ad oggetto la fornitura di arredi e macchinari per una discoteca) sottoscritto in data 26.07.2007 e risolto dalla concedente per inadempimento dell'utilizzatore, con lettera raccomandata in data 30.10.2009. 2.Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo la società Desideria ed il Torrusio, deducendo che il contratto sottoscritto inter partes dovesse essere qualificato in termini di locazione finanziaria traslativa e non come leasing di godimento. Assu mevano che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, dovesse applicarsi la disciplina di cui all'art.1526 c.c.,dettato per la vendita con patto di riservato dominio, in base al quale il concedente non avesse alcun diritto a pretendere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, dopo la risoluzione del contratto, in quanto gli stessi dovevano essere considerati ratei del prezzo di acquisto del contratto ormai risolto,essendo venuto meno il titolo del pagamento. Gli opponenti evidenziavano inoltre la nullità della clausola di cui all'art. 17 (rectius, 14) del contratto, per contrarietà con la disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. e l’incompatibilità e l’incumulabilità d ella condanna a l pagamento di interessi moratori al saggio convenzionale dell'8,50% sulla condanna principale, costituendo ciò una duplicazione del danno, non potendo essere liquidati gli interessi moratori in presenza della previsione contrattuale di una penale, in quanto costituentiessi stessi una forma di risarcimento del danno. 3.Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della riduzione del credito operata da [OSCURATO:SOCIETA] (che dava atto dell’intervenuto pagamenti di alcuni dei canoni per i quali era stato richiesto il decreto)e per il resto rigettava l'opposizione. 4.La Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione, affermando che essa fosse comunque infondata, a prescindere dall’inquadramento de l contratto concluso tra le parti nell’ambito del leasing di godimento o del leasing traslativo; senza operare una qualificazione del contratto, riteneva che il Tribunale avesse legittimamente mutato il titolo della domanda, da pagamento dei canoni a corresponsione di penale ex art. 1382 c.c., ritenendo questo mutamento rientrante nel potere del giudice di qualificare la domanda di parte convenuta opposta ed avendo comunque fatto riferimento quest'ultima all'art. 17 del contrattoove era prevista la penale; q uanto al motivo su lla inderogabilità della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. inriferimento alla clausola di cui all'art. 17 del contratto, la Corte territoriale si riportava ad alcune sentenze di legittimità che stabilivano che rientrassenella legittima espressione dell'autonomia contrattuale delle parti l’inserimento di clausole prevedenti la corresponsione dei canoni scaduti ed anche di quelli a scadere; la Corte territoriale , inoltre , a ff e rmava la legittimità della clausola in quanto nella stessa si considerava che dal dovuto dall'utilizzatore doveva essere detratto quanto ricavato da [OSCURATO:SOCIETA] dalla vendita dei beni, soggiungendo che della vendita e di un qualche ricavato tratto da essa gli opponenti non avevano fornito alcuna prova; aggiungev a che si sarebbe potuto provvedere, anche d’ufficio, alla riduzione della penale, soltanto se il risultato economico con essa conseguito fosse stato superiore a quello scaturente dalla regolare esecuzione delle pattuizioni contrattuali; quanto al motivo di impugnazione relativo alla duplicazione risarcitoria costituita dalla pattuizione degli interessi moratori, la Corte territoriale rilevava che anch’essi avevano natura di penale, ed anche in riferimento ad essi si sarebbe potuto eventualmente procedere alla riduzione ove la penale fosse stata ritenuta, alla stregua dei criteri precedenti, complessivamenteeccessiva. Confermava poi la responsabilità del Torrusio quale fideiussore. 5. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 280\2021, pubblicata il 28.1.2021, ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso, articolato in quattro motivi illustrati da memoria ; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso anch'esso illustrato da memoria . 6.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 1526 c.c., per aver ritenuto la Corte di Appello di Milano, in relazione ad una fattispecie contrattuale qualificabile come locazione finanziaria traslativa, derogabile la disciplina di detta norma dalle clausole contrattuali che stabiliscono che, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente abbia diritto, oltre a trattenere i canoni già riscossi , anche ad ottenere il pagamento di quelli non riscossi sino alla scadenza del contratto, anziché ritenere tale disciplina inderogabile e quindi considerare la clausola contrattuale nulla,in quanto in contrasto con l’art. 1526 c.c. Sostengono che,a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il venditore non può richiedere il pagamento degli ulteriori ratei del prezzo e deve restituire quelli già riscossi, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 1526 c.c. che stabilisce che il venditore può trattenere i canoni (ratei già riscossi) a titolo di indennità, salva la riduzione della indennità ove questa sia eccessiva, ma non vi è alcuna previsione normativa che attesti il diritto del venditore ariscuotere i canoni / ratei del prezzo non ancora riscossi. Le clausole contrattuali in contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 1526 co. 1 c.c. dovrebbero considerarsi nulle p erch é in contrasto con la disciplina inderogabile ivi dettata. Soste ng ono , di conseguenza , che la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'articolo 17 delle condizioni generali di contratto per contrasto con l'articolo 1526 c.c. 2.C ol secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato,perché la società concedente avrebbe chiesto il pagamento dei canoni scaduti e a scaderee il tribunale prima e la Corte d'appello poi avrebbero riqualificato questa domanda come volta alla corresponsione di quegli stessi importi a titolo di penale,pur non avendo mai la società concedente proposto la domanda di corresponsione della penale.Ricordano che la società concedente,in particolare, avrebbe sostenuto trattarsi di leasing di godimento e non di leasing traslativo mobiliaree quindi che fosse perfettamente lecito pattuire, in caso di inadempimento , l'obbligo di corresponsione anche dei canoni scaduti. Affermano che l a Corte d'appello avrebbe effettuato non una semplice qualificazione della domanda ma un vero e propri o mutamento della causa petendi, non consentito, introducendo la domanda di pagamento della penale, che non era affatto compresa nella formulazione della domanda originaria ed anche omettendo di compiere la verifica,obbligata,della validità della condizione generale di contratto che la prevedeva. Evidenziano che i l potere - dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", come più volte affermato da questaCorte (richiamano in tal senso Cass. n. 26733/2018; Cass. n. 8519/2006;Cass. n.15802/2005). 3. Con il terzo motivo di ricorso denunciano la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 1384 c.c. in cui è incorso il giudice di merito per non aver , dopo la riqualificazione dell'azione proposta dalla concedente come correlata all’esistenza di una clausola penale, verificato la manifesta eccessività della penale e proceduto alla riduzione di essa, anche alla luce della palese duplicazione data dalla espressa pattuizione degli interessi moratori convenzionali, e per non aver neppure decurtato dall'importo dovuto quanto ricavato con la vendita del bene. 4. Con il quarto motivo denunciano la violazione dell'articolo unico del d .P.R. n.633 del 1972 - evidenziando essi stessi che si tratt i di un motivo nuovo - l à dove la Corte d'appello, dopo aver riqualificato la domanda della concedente come volta alla corresponsione della penale, non ha evidenziato che nella domanda originaria, posta a base dell'emissione del decreto ingiuntivo,era stato chiesto il pagamento dei canoni scaduti e del l 'iva , mentre l'iva può essere richiesta in relazione a una prestazione di beni e servizi ma non certo in relazione a un credito risarcitorio: quindi sostengono che, riqualificando il credito come risarcitorio,avrebbe dovuto essere scomputa to quanto meno l ’importo relativo all'iva.5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati. La corte d’appello di Milano non riconduce il contratto di leasing ad uno o all’altro dei tipi contrattuali, leasing traslativo o di godimento,perché ritiene non determinanti le questioni concernenti l’applicabilità della attuale normativa inerente al contratto di leasing e la natura, se traslativa o di godimento, del contratto di cui si discute, alla luce dello sviluppo motivazionaleche la conduce, indipendentemente dalledette questioni, a respingere l’appello: -fissa il principio di chiusura, secondo il quale l’operazione è legittima e con essa le condizioni di contratto applicate al cliente purchénon consenta al concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, di realizzare un maggior utile rispetto a quello che avrebbe realizzato in caso di regolare esecuzione del contratto; -qualifica come clausola penale le clausole contrattuali volte a prestabilire la misura della responsabilità del debitore in caso di inadempimento; -le ritiene lecite perché in ogni caso contengono un meccanismo per ricondurre ad equità l’importo complessivamente dovuto nei limiti di legge, ovvero prevedono la decurtazione dal debito del valore dei beni ove recuperati dal concedente e venduti; -aggiunge che della vendita de i beni da parte del concedente e del previo recupero della disponibilità di essi non ha dato prova l’utilizzatore e che pertanto non c’è spazio per la riduzione della penale per eccessività. La decisione è conforme a quanto affermato da questa Corte[ v. Cass. n. 5754 del 22 febbraio 2022, che ha affermato (sub 8.2), richiamando la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 2061 del 2021, la piena liceità di clausole penali contenute in contratti di leasing che prevedano l’irripetibilità dei canoni versati e il diritto della concedente di pretendere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli non ancora maturati al momento della risoluzione, coerente con la previsione dell’ art. 1526 c.c., secondo comma, se accompagnata dalla previsione della detrazione di quanto ricavato dalla futura vendita del bene restituito( la sentenza citata richiama anche tra - le altre, Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28/08/2019, n. 21762, Cass.08/10/2019, n. 25031, Cass. n. 28022 del 2021)].Quanto alla denunciata mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sentenza impugnata osserva che la stessa parte opposta aveva introdotto il riferimento alla clausola penale, nella comparsa di risposta depositata in primo grado ( che la controricorrente deposita, e della quale richiama il testo nel controricorso) e sulla base di quella indicazione esclude, fondatamente, l’immutazione della causa petendi. 6. Il terzo motivo è infondato. L’esclusione delle condizioni per una riduzione della penale per eccessività, anche sulla base del valore commerciale del bene, da portare a diffalco, si fonda sull’accertamento in fatto secondo il quale la corte territoriale esclude che l’utilizzatore abbia fornito la prova della intervenuta restituzione e successiva vendita del bene da parte del concedente, ed è coerente con quanto già affermato da Cass. n.28022 del 2021. Le argomentazioni dei ricorrent i sul punto sono inidonee ad inficiare la decisione impugnata. Solo in memoria e peraltro , oltre che tardivamente, del tutto genericamente, i ricorrent i affronta no direttamente la questione – in termini di questione di fatto , che non potrebbe comunque essere direttamente rivalutata in questa sede– della intervenuta o meno vendita del bene da parte della concedente, affermando che i beni sono stati venduti dalla Realease (la quale quindi ne avrebbe recuperato la disponibilità), col ricavato di 15.000 euro che nonvenivano defalcati. Fanno riferimento ad alcuni documenti a prova di ciò contenuti nel fascicolo telematico prodotti anche in questa sede, e precisamente a verbali di una esecuzione mobiliare a carico di tale società [OSCURATO:PERSONA], senza nulla chiarire in ordine alla identità dei beni ivi indicati con quelli oggetto del contratto per cui è causa, e soprattutto senza indicare il rapporto tra la società esecutata e le parti del presente giudizio. 7. Il quarto motivo è inammissibile , in quanto ( come riconoscono gli stessi ricorrenti) del tutto nuovo. Mai nei gradi di merito si era parlato di un possibile diffalco dal dovuto dell’iva sui canoni scaduti. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrent i, in solido, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per onorari, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ead accessori di legge , in favore dalla controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente di un ulteriore importo a