CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35943/25 Ritenuto che con sentenza del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 5 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 6 febbraio 2018 al 14 febbraio 2018; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti tre motivi di impugnazione: vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del fatto e di affermazione della penale responsabilità dell'imputato; vizio di manifesta illogicità della motivazione in merito alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; vizio di assenza di motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di affermazione di responsabilità del ricorrente e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di censure relative alla ricostruzione del fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha affermato il pieno coinvolgimento nell'affare illecito del [OSCURATO:PERSONA] (si richiama sul punto pag. 16 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che è stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a comunicare al Ruffini il luogo dell'incontro con l'autotrasportatore spagnolo per la consegna dello stupefacente) e il ruolo, affatto marginale, del ricorrente che ha personalmente svolto l'imprescindibile attività di intermediazione per reperire in Spagna la droga da importare in Italia, contattando altresì il corriere che l'avrebbe trasportata sul territorio nazionale e anticipando il prezzo dell'hashish; che è anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi di tale disposizione è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione 2T 35943/25 priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di segno positivo e ricorrendo quelli negativi già evidenziati dal Tribunale (numerosi precedenti penali, inserimento in più ampio contesto criminale e mancanza di condotta processuale apprezzabile in termini favorevoli essendosi l'imputato limitato a richiedere il giudizio abbreviato); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc P.Q.M