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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17522/2022

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mpenso - Fase ORDINANZA monitoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2403/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H05 E954Y) e MEDIATORE Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A57 E954F), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma cron. n. 614/2020, pubblicato il 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 4 luglio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti di equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma con due differenti ricorsi depositati il 5 settembre 2012, successivamente riuniti, e definito con decreto depositato il 25 giugno 2018. 2.- Con decreto cron. n. 2114/2019, depositato il 25 settembre 2019, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 2.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali e spese del monitorio, liquidate in euro 27,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. 3.- Proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, contestando la quantificazione dei compensi effettuata in fase monitoria, in ragione della tabella n. 8, anziché della tabella n. 12, allegata al d.m. n. 55/2014.

All'opposizione resisteva il Ministero della Giustizia, eccependo l'improponibilità del ricorso, la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda.

La Corte d'appello di Roma, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva sia l'opposizione spiegata dagli odierni ricorrenti sia le eccezioni e le domande proposte dal Ministero e, all'esito, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, compensava interamente le spese dell'opposizione.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'opposizione introduceva la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; b) che, in conseguenza, solo la fase oppositiva del procedimento camerale di equa riparazione ricadeva nel procedimento contenzioso e legittimava la liquidazione delle spese in base alla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014; c) che tale tabella non poteva, invece, trovare applicazione nella precedente fase monitoria non contenziosa, esauritasi con la pronuncia del Giudice monocratico, in cui dovevano essere applicati i compensi previsti per í procedimenti monitori; d) che, a fronte di tale premessa, la liquidazione dei compensi effettuata nella fase monitoria, per complessivi euro 300,00, era congrua, tenuto conto della natura del procedimento, di non particolare difficoltà, e del modesto valore della causa, distante dal valore massimo dello scaglione di riferimento, il che aveva giustificato l'applicazione del parametro medio, ridotto del 20%; e) che l'importo così ridotto (euro 450,00 - 20% = euro 360,00), in base all'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, era stato incrementato del 20% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, giungendo alla somma di euro 432,00, ed era stato poi ridotto del 30% ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del d.m. n. 55/2014, non avendo comportato la prestazione professionale l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto; t) che la somma così fissata non era meramente simbolica ed era consona al decoro della professione. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., degli artt. 57 e 58 del r.d.l. n. 1578/1933 (convertito in legge n. 36/1934), dell'art. 24 della legge n. 794/1942, dell'art. 3, secondo comma, del d.1, n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello ritenuto di applicare, per analogia, le tabelle relative al procedimento monitorio ai fini della regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di equa riparazione, nonostante si trattasse di procedimento di natura contenziosa, in spregio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.1.1.- Il motivo è infondato.

Le premesse da cui muovono i ricorrenti non si attagliano al caso di specie.

Infatti, la natura contenziosa del processo camerale per l'equa riparazione si riferisce alla sola fase oppositiva, che introduce un giudizio a contraddittorio pieno, in ordine al quale, ai fini della liquidazione delle spese processuali, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016).

Al riguardo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della

I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo.

Sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016).Ora, nella fattispecie i ricorrenti hanno introdotto l'opposizione sulla base dell'esclusiva contestazione dei criteri di liquidazione delle spese adottati dal Giudice monocratico designato nella fase monitoria, sostenendo che tali spese avrebbero dovuto seguire, non già la tabella n. 8, relativa ai procedimenti monitori, ma la tabella n. 12, inerente ai procedimenti contenziosi.

Con riferimento a tale censura, l'opposizione è stata disattesa dalla Corte d'appello e, all'esito, lo stesso motivo di doglianza è stato proposto in cassazione.

Per l'effetto, deve essere confermato che, quanto alla fase monitoria, trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10531 del 31/03/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020).

Nell'ambito dello scaglione di riferimento il Giudice monocratico poteva ridurre il compenso dovuto per la fase monitoria al minimo previsto senza un onere di specifica motivazione sul punto.

Solo in caso di ulteriore riduzione, sotto la soglia minima, vi sarebbe stato uno specifico onere di motivazione.

E tanto in quanto, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019).

Ne consegue che la liquidazione delle spese legali relative alla fase monitoria, confermata nella fase di opposizione, rispettiva i parametri prescritti per tale procedimento. 2.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché il Ministero è rimasto intimato.

Essendo il procedimento in esame esente dall'onere del pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Nulla a provvedere sulle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpenso - Fase ORDINANZA monitoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2403/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H05 E954Y) e MEDIATORE Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A57 E954F), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma cron. n. 614/2020, pubblicato il 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 4 luglio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti di equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma con due differenti ricorsi depositati il 5 settembre 2012, successivamente riuniti, e definito con decreto depositato il 25 giugno 2018. 2.- Con decreto cron. n. 2114/2019, depositato il 25 settembre 2019, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 2.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali e spese del monitorio, liquidate in euro 27,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. 3.- Proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, contestando la quantificazione dei compensi effettuata in fase monitoria, in ragione della tabella n. 8, anziché della tabella n. 12, allegata al d.m. n. 55/2014. All'opposizione resisteva il Ministero della Giustizia, eccependo l'improponibilità del ricorso, la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda. La Corte d'appello di Roma, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva sia l'opposizione spiegata dagli odierni ricorrenti sia le eccezioni e le domande proposte dal Ministero e, all'esito, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, compensava interamente le spese dell'opposizione. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'opposizione introduceva la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; b) che, in conseguenza, solo la fase oppositiva del procedimento camerale di equa riparazione ricadeva nel procedimento contenzioso e legittimava la liquidazione delle spese in base alla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014; c) che tale tabella non poteva, invece, trovare applicazione nella precedente fase monitoria non contenziosa, esauritasi con la pronuncia del Giudice monocratico, in cui dovevano essere applicati i compensi previsti per í procedimenti monitori; d) che, a fronte di tale premessa, la liquidazione dei compensi effettuata nella fase monitoria, per complessivi euro 300,00, era congrua, tenuto conto della natura del procedimento, di non particolare difficoltà, e del modesto valore della causa, distante dal valore massimo dello scaglione di riferimento, il che aveva giustificato l'applicazione del parametro medio, ridotto del 20%; e) che l'importo così ridotto (euro 450,00 - 20% = euro 360,00), in base all'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, era stato incrementato del 20% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, giungendo alla somma di euro 432,00, ed era stato poi ridotto del 30% ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del d.m. n. 55/2014, non avendo comportato la prestazione professionale l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto; t) che la somma così fissata non era meramente simbolica ed era consona al decoro della professione. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., degli artt. 57 e 58 del r.d.l. n. 1578/1933 (convertito in legge n. 36/1934), dell'art. 24 della legge n. 794/1942, dell'art. 3, secondo comma, del d.1, n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello ritenuto di applicare, per analogia, le tabelle relative al procedimento monitorio ai fini della regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di equa riparazione, nonostante si trattasse di procedimento di natura contenziosa, in spregio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.1.1.- Il motivo è infondato. Le premesse da cui muovono i ricorrenti non si attagliano al caso di specie. Infatti, la natura contenziosa del processo camerale per l'equa riparazione si riferisce alla sola fase oppositiva, che introduce un giudizio a contraddittorio pieno, in ordine al quale, ai fini della liquidazione delle spese processuali, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016). Al riguardo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016).Ora, nella fattispecie i ricorrenti hanno introdotto l'opposizione sulla base dell'esclusiva contestazione dei criteri di liquidazione delle spese adottati dal Giudice monocratico designato nella fase monitoria, sostenendo che tali spese avrebbero dovuto seguire, non già la tabella n. 8, relativa ai procedimenti monitori, ma la tabella n. 12, inerente ai procedimenti contenziosi. Con riferimento a tale censura, l'opposizione è stata disattesa dalla Corte d'appello e, all'esito, lo stesso motivo di doglianza è stato proposto in cassazione. Per l'effetto, deve essere confermato che, quanto alla fase monitoria, trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10531 del 31/03/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020). Nell'ambito dello scaglione di riferimento il Giudice monocratico poteva ridurre il compenso dovuto per la fase monitoria al minimo previsto senza un onere di specifica motivazione sul punto. Solo in caso di ulteriore riduzione, sotto la soglia minima, vi sarebbe stato uno specifico onere di motivazione. E tanto in quanto, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019). Ne consegue che la liquidazione delle spese legali relative alla fase monitoria, confermata nella fase di opposizione, rispettiva i parametri prescritti per tale procedimento. 2.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché il Ministero è rimasto intimato. Essendo il procedimento in esame esente dall'onere del pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla a provvedere sulle sp