CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01501/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pE nidi-els con i quali si contesta l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generi( he e sulla quantificazione della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza ai fronte della motivazione resa dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla recici va specifica infraquinquennale, quale elemento giustificativo del diniego delle attenuanti gen& iche e dello scostamento della pena dal minimo edittale; considerato, infatti, che in merito al riconoscimento delle attenuanti generic le il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti calle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu i decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutt) -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del :2/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; SeZ 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .() tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]