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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1980

Cassazione n. 39072/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1980 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e art. 337 cod. pen..

L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge per l'erronea valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti.

Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere yten9j. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] Gior90 Angelo C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1980 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e art. 337 cod. pen.. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge per l'erronea valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere yten9j. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] Gior90 Angelo C
Sentenza Cassazione n. 39072/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris