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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22577/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stata rideterminata la pena inflitta in primo grado ed è stata confermata la pronuncia di penale responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

A motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con corrette argomentazioni giuridiche.

Si è messo in rilievo, in sentenza, che la ricorrente deteneva nelle pertinenze della propria abitazione un ragguardevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina; l'imputata ha ammesso di detenere la sostanza per conto di terzi, dietro compenso.

Ebbene, la Corte di merito ha posto in evidenza come la condotta ascritta alla imputata risulti pienamente dimostrata: a parte la considerazione che detenere per conto d'altri la sostanza stupefacente configura egualmente la condotta di reato, è certo che il quantitativo detenuto non potesse essere destinato ad un consumo personale.

La difesa insiste nel riproporre, in sede di legittimità, le medesime ragioni di doglianza prospettate innanzi alla Corte di merito, astenendosi da un vero confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stata rideterminata la pena inflitta in primo grado ed è stata confermata la pronuncia di penale responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. I motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con corrette argomentazioni giuridiche. Si è messo in rilievo, in sentenza, che la ricorrente deteneva nelle pertinenze della propria abitazione un ragguardevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina; l'imputata ha ammesso di detenere la sostanza per conto di terzi, dietro compenso. Ebbene, la Corte di merito ha posto in evidenza come la condotta ascritta alla imputata risulti pienamente dimostrata: a parte la considerazione che detenere per conto d'altri la sostanza stupefacente configura egualmente la condotta di reato, è certo che il quantitativo detenuto non potesse essere destinato ad un consumo personale. La difesa insiste nel riproporre, in sede di legittimità, le medesime ragioni di doglianza prospettate innanzi alla Corte di merito, astenendosi da un vero confronto con la motivazione della sentenza impugnata. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris