CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 9778, pronunciata in data 14/3/2016 dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, edepositata il 9/11/2016;Numero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamenton.TF9030906289/2011 nei confronti della società Miro CostruzioniS.r.l. in liquidazione, con il quale accertava maggiori ricavi noncontabilizzati per il periodo d’imposta 2007 in relazione alla vendita dialcuni box auto realizzati su due piani seminterrati nel Comune diNocera Inferiore, nonché l’avviso di accertamento n.n.TF9010906381/2011, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. 917/1986,recuperando gli utili extracontabili nei confronti del socio al 90% dellapredetta società a ristretta base partecipativa.2. Il contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamentodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno cheaccoglieva parzialmente il ricorso, evidenziando di aver trattato nellamedesima udienza anche il ricorso proposto avverso l’accertamentosocietario, annullandolo per intervenuta estinzione della società in dataanteriore alla data di emissione dell’avviso di accertamento, edosservando che in ogni caso il socio era responsabile per gli utili di suapertinenza risultanti dal bilancio in liquidazione; a tal fine consideravache i soci medesimi avevano riconosciuto il realizzo di attività per euro44.584,00, con conseguente imputazione al socio del 90% pari ad euro40.125,00.3. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieval’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate, evidenziando che l’avvisodi accertamento intestato alla società era stato comunque notificato aisoci e, quindi, legittimamente l’Ufficio aveva poi procedutoall’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti dei socipersonalmente; considerava, altresì, che l’accertamento dovevaNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026ritenersi corretto in quanto il prezzo dei beni venduti, così comerideterminato, si fondava non soltanto sui valori OMI ma anche su altrielementi di cui dava conto.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a seimotivi. L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.5. In data 5/3/2026 il difensore del ricorrente rappresentava ildecesso della parte.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, con riferimento alla comunicazione deldifensore in ordine al decesso del ricorrente in data 18/2/2022, siosserva che il processo di cassazione, caratterizzato da impulsod’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cuiall’art. 299 c.p.c. (Cass. sez. un. 21/06/2007, n. 14385), per cui ildifensore, anche se dichiara l’evento, può continuare a svolgere lapropria attività processuale, attesa la ultrattività del mandato. Ildecesso del ricorrente, peraltro avvenuto dopo l’instaurazione delgiudizio, non assume dunque rilievo alcuno.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.2495, comma 2, c.c. nonché del comma 1 dell’art. 11 delle preleggi,dell’art. 3, comma 1, della legge 212/2000 in relazione all’art. 28,comma 4, del d.lgs. 175/2014.1.1. Secondo la prospettazione difensiva nel caso in esame non puòtrovare applicazione l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, checomunque si riferisce alla capacità della società e non ai termini perl’accertamento, poiché la disposizione non ha efficacia retroattiva e siapplica ai soli casi in cui la richiesta di cancellazione della società siaavvenuta a partire dall’entrata in vigore del decreto e cioè dal 13Numero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026dicembre 2014. Dall’estinzione della società in epoca anteriore allanotifica dell’avviso di accertamento ed all’instaurazione del giudizioderiva la nullità del procedimento e della sentenza.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., nonché del comma 1dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 3, comma 1, della legge 212/2000in relazione all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.2.1. Secondo il contribuente la [OSCURATO:PERSONA] dovuto dichiarare inesistente l’accertamento a carico dellasocietà e, conseguentemente, nullo quello presuntivo avente adoggetto il maggior utile da partecipazione realizzato dal socio.3. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattaticongiuntamente per connessione logica e giuridica, in quanto relativialle medesime disposizioni di legge diversamente attinte dai vizi di cuiai nn. 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.3.1. I motivi sono infondati.3.2. Nel caso di specie è pacifico che l’avviso societarion.TF9030906289/2011 per l’anno di imposta 2007 è stato notificatoalla società nel 2011, dopo la cancellazione avvenuta nel 2008, nonchéai soci stessi, tra i quali il contribuente-ricorrente socio al 90% dellastessa; è altresì pacifico che, successivamente, è stato notificato anchel’avviso n. TF9010906381/2011 per Irpef 2007, in virtù delladistribuzione degli utili extracontabili della società a ristretta base.Secondo la prospettazione del ricorrente, in considerazione dellanotifica dell’avviso di accertamento societario allorquando la societàera stata già cancellata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto dichiarare l’inesistenza di detto avviso e, di conseguenza, lanullità dell’avviso notificato al socio ai fini IRPEF, attesa l’irretroattivitàdell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.Numero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/20263.3. Secondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 5,27/12/2024, n. 34549) l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, recantedisposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellatadal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, ildifferimento quinquennale (operante nei soli confrontidell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi econtributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art.2495, comma 2, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiestadi cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentatanella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 osuccessivamente).In base all’art. 28, comma 4, cit., quindi, l’effetto estintivo dellasocietà (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazionedal registro disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrentidalla richiesta di cancellazione, limitatamente al settore tributario econtributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione intervenutadurante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l’”efficacia” siadegli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi atributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processualiafferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni einteressi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effettidell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma perl’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale trala richiesta di cancellazione e l’estinzione.La ratio della norma consiste nel limitare (per il periodo da essaprevisto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal codice civile,mantenendo parzialmente per la società una capacità e unasoggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al solo fine digarantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanzialeNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, consanzioni ed interessi. La norma, pertanto, opera su un pianosostanziale e non procedurale, in quanto non si risolve in una diversaregolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle proceduredi accertamento e di riscossione. Il testo della disposizione, che nonconsente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficaciae, pertanto, rispetta il comma 1 dell’art. 3 dello Statuto delContribuente, non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria inrelazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiestadi cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13dicembre 2014, come nel caso de quo.3.4. Lo ius superveniens, pertanto, non si applica alla presentefattispecie, perché è pacifico che la società sia stata cancellata sin dal2008 e, dunque, prima del 13 dicembre 2014.Da tale conclusione non discende però automaticamente l’invaliditàdell’avviso di accertamento notificato al socio.È vero, infatti, che l’accertamento a carico della società in ordine airicavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario perl’accertamento nei confronti dei soci in ordine ai dividendi giacché, inmancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo dellapretesa tributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimol’avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utilisocietari in capo al socio, quando non sia stata preventivamenteaccertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo allastessa un maggior reddito non dichiarato (Cass., sez. 5, 20/12/2021n. 40844).Tuttavia, soltanto l’annullamento dell’avviso di accertamento emessonei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato,per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo caratterepregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e, quindi,Numero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato al singolo socio per il suo reddito da partecipazione, in quantodetto accertamento negativo rimuove il presupposto.Nel caso in cui in cui l’accertamento operato nei confronti della societàsia stato annullato per motivi di rito (come nel caso affrontato da Cass.22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società in data antecedentealla notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, richiamatoda Cass. 27/12/2024, n. 34549), tale pronuncia non può fare stato neiconfronti dei soci poiché in quest’ipotesi non viene compiuta alcunaverifica circa l’inesistenza dell’imponibile non dichiarato.I medesimi principi sono stati affermati anche nel caso, come quelloqui in esame, in cui il socio di una società di capitali a ristretta base,destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione didistribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamentianche l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto, ossiadell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, inquanto notificato a quest’ultima dopo la sua estinzione (Cass. sez.,19/01/2021, n. 752, Cass. sez., 22/04/2021, n. 10723, Cass.sez. 5 - 13/09/2024 , n. 24621).3.5. In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emessonei confronti della società a ristretta base e non notificato aquest’ultima (perché estinta) non è opponibile al socio, e quindi nonriveste rilievo “pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazionetributaria della società (e, di conseguenza, rispetto al presuppostodell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utilinon dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traducesoltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare lasussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (cosìsostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n. 6626) ed evidenziatinell’atto di accertamento emesso nei confronti della società, del qualeNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026in ogni caso non risulta documentato con sentenza passata in giudicatol’annullamento, avendone avuta la possibilità vista la notificadell’avviso societario anche al socio.4. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5, legge88/2009, dell’art. 73 della Direttiva europea del 28/11/2006, n.2006/112/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729c.c.4.1. Il contribuente evidenzia che la rettifica operata dall’Agenzia èfondata essenzialmente sui valori OMI, orami superati, e su indicirivelatori di elementi presuntivi in alcun modo dotati dei requisiti dilegge, quali i dati raccolti da un sito web senza altra indicazione circa icriteri di valutazione, di calcolo ed estimativi e senza valutare di controi rilievi proposti dalla parte; la sentenza, pertanto, si fonda suaffermazioni generiche che non rivelano la specifica valenza induttivadei singoli indizi, né le ragioni della loro ritenuta sufficienza, in assenzadi qualsivoglia giustificazione del metodo logico-analitico adottato e deicriteri seguiti nella ricostruzione del fatto , così come manca il puntualeriferimento agli elementi di prova addotti concernenti gli avvisi diaccertamento sottoposti al giudizio della Commissione.5. Il motivo è infondato.5.1. In tema di accertamento dei redditi d’impresa la Corte haaffermato che, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che,con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al dirittodell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa(introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivodella cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (conNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026ripristino del precedente quadro normativo che ammetteva presunzionisemplici, gravi precise e concordanti), l’accertamento di un maggiorreddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non puòessere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra ilcorrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normaledel bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenzadi ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. sez. 5,n. 12/04/2017, n. 9474).In linea di continuità con tale pronuncia, è stato affermato che,nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessionedi beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, dellapresunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R.n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo lapresunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo dellacompravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 deld.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce algiudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unicoelemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità,elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI,che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrerenel divieto di presumptio de presumpto (Cass. sez. 5, 25/01/2019, n.2155, Cass. sez.5, 16/06/2021, n. 16957).5.2. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] dà attoche il prezzo della vendita degli immobili è stato calcolato dall’Ufficiovalorizzando il luogo di ubicazione degli stessi (in zona centrale vicinoa palazzi risalenti agli anni 60 e, quindi, privi di garage pertinenziali),ed indicandone la volumetria (da 18 a 22 metri quadri), tenendo altresìconto dei valori OMI e delle notizie ricavate da un sito web relative allamessa in vendita di immobili similari nella stessa zona, nonchéNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026evidenziando che nella maggior parte delle vendite oggetto diaccertamento la caparra versata era superiore al prezzo di vendita, edancora facendo riferimento ad altri elementi riferiti a specifiche vendite,non riportati in sentenza, ma che l’Ufficio aveva evidenziato nella partemotiva idonei a connotare l’intera vicenda, come precisato dallaCommissione Tributaria Regionale.L’Agenzia non ha, dunque, posto a base dell’accertamentosoltanto i valori OMI o elementi privi di qualsivoglia valore, bensì, comedetto, una serie di elementi idonei a costituire prova presuntiva,proprio per la convergenza di presunzioni semplici, gravi precise econcordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600del 1973. Ed infatti, se il maggior reddito derivante dalla cessione dibeni immobili non può essere presunto, ai sensi dell'art. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, modificato dall'art. 24, comma 5,della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sulla base del soloscostamento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravenditarispetto al valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, esso puònondimeno essere provato anche in relazione ad un unico elementopresuntivo ulteriore purché dotato di precisione e gravità (come daultimo ribadito dalla Corte, con riferimento al valore del mutuo, conordinanza della sezione tributaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3193), quale, peresempio, il prezzo pagato a titolo di caparra superiore a quello divendita, che costituisce un elemento particolarmente sintomatico delmaggior reddito acquisito, oppure in relazione a plurimi elementipresuntivi che la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato,come innanzi precisato, spettando poi al contribuente l'onere dellaprova contraria che non risulta in alcun modo fornita.6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.5 c.p.c., l’omessa motivazione su una circostanzadecisiva per il giudizio. In particolare, la Commissione TributariaNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026Regionale ha ignorato che quanto esposto dal contribuente fossesuffragato da atti pubblici fidefacienti sino a querela di falso,valorizzando documenti tratti da siti web contenenti una sempliceofferta di vendita ed omettendo la valutazione della prova documentaleofferta.7. Il motivo è inammissibile.7.1. Secondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 2,06/02/2025, n. 2961) l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. sez.2, 20/06/2024, n. 17005).7.2. Nel caso in esame, il ricorrente si duole del fatto che laCommissione Tributaria Regionale ha omesso di valutare la provadocumentale.A parte la considerazione che, come detto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, la violazione dell’art. 360,primo comma, num.5 c.p.c., deve evidenziarsi che la censura ègenericamente articolata, in quanto non indica puntualmente il fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e non essendo inogni caso riportati gli atti di riferimento in violazione del principio diNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026specificità di cui all’art. 366 c.p.c. al fine di consentire alla Corte ilgiudizio di legittimità al quale è preposta.8. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c, la violazione e la falsa applicazionedel combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c.per non aver la Commissione tributaria regionale sospeso ilprocedimento in attesa del passaggio in giudicato della sentenzaemessa nei confronti della società.8.1. Questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria delprocesso, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processotributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi,procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale chela definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedentevenga postulato con effetto di giudicato, in modo che possaastrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass.,20/09/2017, n. 21765, v. anche Cass., 31/01/2024, n. 2942; Cass.sez. 5, 2/12/2025, 31455).Come è stato evidenziato da ultimo, con ordinanza di questa Corte,sez. 5, n. 32067 del 10/12/2025 ed ancora con ordinanza n. 29900 del12/11/2025, la sospensione del giudizio non ha però valenza di attonecessario.In tema di sospensione del giudizio, salvi i casi in cui essa siaimposta da una disposizione normativa specifica, quando fra duegiudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoriaai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subitoistanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, invia facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.,Numero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tragiudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. enunciatonell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass. S.U.,n. 21763/2021).Nel caso di specie non poteva prefigurarsi, nemmeno in astratto,alcun pregiudizio per la parte ed in ogni caso non poteva verificarsialcun conflitto di giudicati, in quanto nella sentenza impugnata, nellaparte riservata ai motivi della decisione, a pagina 2, si dà atto dellaintervenuta decisione nel grado di appello della impugnazione propostaavverso la sentenza n. 333/6/2013 resa dalla Commissione tributariaprovinciale in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confrontidella società. Non era configurabile allo stato un conflitto di giudicati,in ogni caso risolvibile nel caso del sopravvenuto verificarsi alla lucedell’art. 336 c.p.c., alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.9. Con il sesto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 3, 24, 53 e 97 della Cost., dell’art. 24 legge 4/1929, dell’art.20 d.P.R. 181/1986 e della legge 212/2020, in quanto il principio delcontraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio generaleed immanente dell’ordinamento interno e non possono farsi distinzionitra categorie di imposte, di contribuenti ovvero di metodologie diaccertamento dell’obbligazione tributaria.9.1. Il motivo è infondato.9.2. In ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo ed alla compatibilità del diritto internocon il diritto dell’Unione europea, la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile primadell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdottoNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua voltarichiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024,convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), ha affermato che l'obbligodi contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbepotuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondouna valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.9.3. Nel caso di specie, di verifica in assenza di accessi, ispezioni econtrolli presso la sede della società, secondo la disposizione dell’art.12 della legge 212/2000 ratione temporis vigente non era dunqueprevista normativamente l’obbligatorietà del contraddittorio. Peraltro,la [OSCURATO:PERSONA] ha anche evidenziato chedall’accertamento impugnato risulta che i destinatari dell’avviso diaccertamento, anche di quello relativo al controllo sulla società,ricevettero invito a seguito del quale esibirono documentazionevalutata dall’Ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.Con riferimento a tale ultimo profilo non risulta che il ricorrente abbiasvolto alcuna puntuale contestazione.10. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, speseliquidate come in dispositivo.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 12578/2017Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 12988/2026Data pubblicazione 06/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenziadelle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti