CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671, cod. proc. pen., volta ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, cod. pen., in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con sentenze irrevocabili il 25/10/2010, il 21/01/2017 e il 22/12/20222; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, svolge rilievi aspecifici e comunque manifestamente infondati, poiché, alle complete e adeguate giustificazioni di merito in ordine al diniego della continuazione, oppone generiche asserzioni riferite solamente alle finalità e ad alcuni tratti delle manifestazioni volitive, che non smentiscono l'apprezzamento in motivazione degli elementi di segno contrario, avuto riguardo alle modalità e alla distanza temporale fra i reati, nonché alla diversa indole e alla natura colposa (senza addebito della colpa cosciente) di alcuni di essi, così da non risultare l'iniziale deliberazione e rappresentazione unitaria richiesta per il riconoscimento della continuazione; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre