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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2017

Cassazione n. 17748/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22907/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 292/2017 depositata il 28/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo, gli avvisi di accertamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Ici 2009/11, contestando, oltre alla carenza di motivazione F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ed all’omessa allegazione degli atti richiamati, la qualifica delle aree (coltivate dal figlio in virtù di contratto di affitto) come edificabili e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello, evidenziando che “è la stessa parte contribuente a fornire la prova che negli anni d’imposta 2009, 2019 e 2011, di cui si discute, i terreni in questione erano posseduti da una persona ([OSCURATO:PERSONA]), che non aveva la qualifica di coltivatore diretto imprenditore agricolo, e non li conduceva direttamente, in quanto affittati ad altra persona ([OSCURATO:PERSONA])”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi.

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con contro-ricorso.

6. La causa, originariamente fissata all’adunanza del 3 dicembre 2020, è stata rinviata per la trattazione congiunta con il ricorso connesso r.g.n. 6033/2014 e decisa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2022.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso è stata dedotta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, e 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, avendo i terreni di proprietà del contribuente destinazione agricola ed essendo condotti dal figlio (possessore e coltivatore diretto e non già mero detentore, dovendosi prescindere dalle nozioni di diritto civile), in virtù di un contratto di affitto agrario del 28 agosto 2022, regolarmente registrato, come confermato dalla consulenza asseverata prodotta, ed, ad ogni modo, essendo privi del carattere dell’edificabilità in quanto, nonostante la variante del 2001 abbia previsto l’utilizzo edificatorio ai terreni de quibus, non è seguito un legittimo strumento attuativo, come dedotto già con il ricorso introduttivo (contrariamente a quanto affermato in sentenza), attesa l’illegittimità del regolamento n. 29 del 2008 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], richiamato negli avvisi di accertamento, di cui è stata chiesta al giudice tributario la disapplicazione.

2. Con il secondo motivo del ricorso si è dedotta l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod.civ., nonché F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, non potendo ritenersi che il Comune abbia assolto il suo onere probatorio in ordine al valore dei terreni in virtù della mera allegazione delle proprie delibere, che hanno solo il ruolo di limitare il potere di accertamento dell’amministrazione.

Ad avviso del ricorrente, gli elementi di valutazione desunti dalle delibere comunali di indirizzo sono legittimi indici presuntivi soltanto laddove non confutati dal contribuente, ma in caso di contestazione da parte di quest’ultimo (come avvenuto nel caso di specie, in cui il valore dei terreni è stato quantificato, nella consulenza prodotta dal contribuente, tenuto conto delle caratteristiche del bene e della servitù di elettrodotto esistente, in misura inferiore a quello accertato dal Comune), l’ente deve fornire la prova dei presupposti della propria pretesa impositiva.

3. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza, oltre che inammissibilità, dei motivi del ricorso.

4. Il primo motivo è infondato. 4.1.In primo luogo, è dirimente la circostanza che il ricorrente si sia cancellato dall'elenco degli imprenditori agricoli, per pre-pensionamento, fin dal 2003, atteso che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti (Sez. 5, Sent. n. 13745 del 31/05/2017, Rv. 644361 – 01). 4.2.Pure risulta infondata la prospettazione difensiva dell’asserita irrilevanza del contratto di affitto agrario tra il contribuente ed il figlio, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (Sez. 6 - 5, ord., n. 12422 del 17/05/2017, Rv. 644933 – 01; nello stesso senso anche Sez. 5, sent. n. 4394 del 20/02/2020, Rv. 657332 – 01, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno, del quale era comproprietario il contribuente per un terzo, in quanto oggetto di affitto agrario, e già Sez. 5, sent. n. 10144 del 28/04/2010, Rv. 612856 – 01, che ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno inserito con tale qualifica nel PRG, su cui veniva effettuata attività agricola da parte di terzi affittuari).

Occorre evidenziare che non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui il possesso di cui all’art. 2, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992, non va inteso in senso civilistico e può, pertanto, comprendere anche la mera detenzione, derivante dal contratto di affitto, atteso che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il presupposto dell’imposta è il possesso e i soggetti passivi, avvantaggiati dall’agevolazione, sono il proprietario o possessore, per cui la detenzione dell’affittuario, coltivatore diretto, è del tutto irrilevante ai fini del tributo in esame ed in particolare dell’art. 2, lett. b. 4.3.In ordine all’asserita illegittimità del piano attuativo adottato, è sufficiente rinviare a Sez.

U, n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01), secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di validi strumenti urbanistici attuativi.

Alla luce di tale principio la mancata adozione del piano attuativo o, analogamente, l’adozione di un piano attuativo decaduto resta irrilevante ai fini della natura edificabile di un’area; influente invece risultando, a tal fine, anche il solo avvio dell’iter urbanistico finalizzato al riconoscimento della edificabilità dell’area.

5. Il secondo motivo – esente dai profili di inammissibilità opposti dal Comune - è, invece, fondato.

5.1. E’ ormai pacifico che le delibere comunali che determinano periodicamente e per aree omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non hanno valore cogente e possono essere superate (v.

Sez. 5, ord. n. 11643 del 3/05/2019, Rv. 653722 – 01, secondo cui la delibera prevista dall'art. 59, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni "hominis" e, conseguentemente, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche).

Più precisamente si tratta di atti amministrativi che sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge (Sez. 5, sent. n. 17248 del 27/06/2019, Rv. 654691 – 01; v. anche Sez. 5, ord. n. 4605 del 28/02/2018, Rv. 647274 – 01, in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta).

Da tali premesse deriva che la sentenza impugnata, laddove afferma che il contribuente, al fine di poter superare il valore unitario posto a base della determinazione dell’imposta in base alla delibera della Giunta comunale, avrebbe dovuto impugnare tale atto in sede di giustizia amministrativa, incorre in una violazione di legge (stante, in presenza dei relativi presupposti, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicarlo in via incidentale ex art.7, co. 5^, d.lgs. 546/92), per cui la sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio dovrà verificare se il valore, come quantificato dal Comune in base a detta delibera, sia superato, nel caso concreto, alla luce delle precise allegazioni difensive e degli specifici elementi probatori addotti dal contribuente (anche a mezzo di consulenza tecnica asseverata).

Invero, l’ente impositore, determinando il quantum dell’imposta applicata in base ai criteri presuntivi pre-determinati in modo omogeneo, ha assolto il suo onere probatorio in base a presunzioni che, però, avendo natura relativa, possono essere superate dal contribuente.

11. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre il secondo motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il secondo motivo di ricorso; - rigetta il primo motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22907/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 292/2017 depositata il 28/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo, gli avvisi di accertamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Ici 2009/11, contestando, oltre alla carenza di motivazione F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ed all’omessa allegazione degli atti richiamati, la qualifica delle aree (coltivate dal figlio in virtù di contratto di affitto) come edificabili e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello, evidenziando che “è la stessa parte contribuente a fornire la prova che negli anni d’imposta 2009, 2019 e 2011, di cui si discute, i terreni in questione erano posseduti da una persona ([OSCURATO:PERSONA]), che non aveva la qualifica di coltivatore diretto imprenditore agricolo, e non li conduceva direttamente, in quanto affittati ad altra persona ([OSCURATO:PERSONA])”. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi. 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con contro-ricorso. 6. La causa, originariamente fissata all’adunanza del 3 dicembre 2020, è stata rinviata per la trattazione congiunta con il ricorso connesso r.g.n. 6033/2014 e decisa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2022. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso è stata dedotta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, e 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, avendo i terreni di proprietà del contribuente destinazione agricola ed essendo condotti dal figlio (possessore e coltivatore diretto e non già mero detentore, dovendosi prescindere dalle nozioni di diritto civile), in virtù di un contratto di affitto agrario del 28 agosto 2022, regolarmente registrato, come confermato dalla consulenza asseverata prodotta, ed, ad ogni modo, essendo privi del carattere dell’edificabilità in quanto, nonostante la variante del 2001 abbia previsto l’utilizzo edificatorio ai terreni de quibus, non è seguito un legittimo strumento attuativo, come dedotto già con il ricorso introduttivo (contrariamente a quanto affermato in sentenza), attesa l’illegittimità del regolamento n. 29 del 2008 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], richiamato negli avvisi di accertamento, di cui è stata chiesta al giudice tributario la disapplicazione. 2. Con il secondo motivo del ricorso si è dedotta l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod.civ., nonché F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, non potendo ritenersi che il Comune abbia assolto il suo onere probatorio in ordine al valore dei terreni in virtù della mera allegazione delle proprie delibere, che hanno solo il ruolo di limitare il potere di accertamento dell’amministrazione. Ad avviso del ricorrente, gli elementi di valutazione desunti dalle delibere comunali di indirizzo sono legittimi indici presuntivi soltanto laddove non confutati dal contribuente, ma in caso di contestazione da parte di quest’ultimo (come avvenuto nel caso di specie, in cui il valore dei terreni è stato quantificato, nella consulenza prodotta dal contribuente, tenuto conto delle caratteristiche del bene e della servitù di elettrodotto esistente, in misura inferiore a quello accertato dal Comune), l’ente deve fornire la prova dei presupposti della propria pretesa impositiva. 3. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza, oltre che inammissibilità, dei motivi del ricorso. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1.In primo luogo, è dirimente la circostanza che il ricorrente si sia cancellato dall'elenco degli imprenditori agricoli, per pre-pensionamento, fin dal 2003, atteso che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti (Sez. 5, Sent. n. 13745 del 31/05/2017, Rv. 644361 – 01). 4.2.Pure risulta infondata la prospettazione difensiva dell’asserita irrilevanza del contratto di affitto agrario tra il contribuente ed il figlio, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (Sez. 6 - 5, ord., n. 12422 del 17/05/2017, Rv. 644933 – 01; nello stesso senso anche Sez. 5, sent. n. 4394 del 20/02/2020, Rv. 657332 – 01, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno, del quale era comproprietario il contribuente per un terzo, in quanto oggetto di affitto agrario, e già Sez. 5, sent. n. 10144 del 28/04/2010, Rv. 612856 – 01, che ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno inserito con tale qualifica nel PRG, su cui veniva effettuata attività agricola da parte di terzi affittuari). Occorre evidenziare che non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui il possesso di cui all’art. 2, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992, non va inteso in senso civilistico e può, pertanto, comprendere anche la mera detenzione, derivante dal contratto di affitto, atteso che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il presupposto dell’imposta è il possesso e i soggetti passivi, avvantaggiati dall’agevolazione, sono il proprietario o possessore, per cui la detenzione dell’affittuario, coltivatore diretto, è del tutto irrilevante ai fini del tributo in esame ed in particolare dell’art. 2, lett. b. 4.3.In ordine all’asserita illegittimità del piano attuativo adottato, è sufficiente rinviare a Sez. U, n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01), secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di validi strumenti urbanistici attuativi. Alla luce di tale principio la mancata adozione del piano attuativo o, analogamente, l’adozione di un piano attuativo decaduto resta irrilevante ai fini della natura edificabile di un’area; influente invece risultando, a tal fine, anche il solo avvio dell’iter urbanistico finalizzato al riconoscimento della edificabilità dell’area. 5. Il secondo motivo – esente dai profili di inammissibilità opposti dal Comune - è, invece, fondato. 5.1. E’ ormai pacifico che le delibere comunali che determinano periodicamente e per aree omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non hanno valore cogente e possono essere superate (v. Sez. 5, ord. n. 11643 del 3/05/2019, Rv. 653722 – 01, secondo cui la delibera prevista dall'art. 59, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni "hominis" e, conseguentemente, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche). Più precisamente si tratta di atti amministrativi che sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge (Sez. 5, sent. n. 17248 del 27/06/2019, Rv. 654691 – 01; v. anche Sez. 5, ord. n. 4605 del 28/02/2018, Rv. 647274 – 01, in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22907/2017 Numero sezionale 1669/2022 Numero di raccolta generale 17748/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta). Da tali premesse deriva che la sentenza impugnata, laddove afferma che il contribuente, al fine di poter superare il valore unitario posto a base della determinazione dell’imposta in base alla delibera della Giunta comunale, avrebbe dovuto impugnare tale atto in sede di giustizia amministrativa, incorre in una violazione di legge (stante, in presenza dei relativi presupposti, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicarlo in via incidentale ex art.7, co. 5^, d.lgs. 546/92), per cui la sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio dovrà verificare se il valore, come quantificato dal Comune in base a detta delibera, sia superato, nel caso concreto, alla luce delle precise allegazioni difensive e degli specifici elementi probatori addotti dal contribuente (anche a mezzo di consulenza tecnica asseverata). Invero, l’ente impositore, determinando il quantum dell’imposta applicata in base ai criteri presuntivi pre-determinati in modo omogeneo, ha assolto il suo onere probatorio in base a presunzioni che, però, avendo natura relativa, possono essere superate dal contribuente. 11. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre il secondo motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. P.Q.M. La Corte - accoglie il secondo motivo di ricorso; - rigetta il primo motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r
Sentenza Cassazione n. 17748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris