CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29031-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - SOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso e decreto di autorizzazione del G.D. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] D’ABRUZZO, unitamente al qualeè dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1570/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla COGEST S . R . L .- SOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA] alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2011-2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5583/2018, previa riunione, rigettò i ricorsi; che la COGEST S . R . L .- SOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1570/2021, depositata il 26/04/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come risultasse dimostrata l’inesistenza delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, in realtà imputabili ad un unico centro di interesse; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .- SOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA] , nelle more del giudizio subentrato alla COGEST , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulta regolarmente costituito il contraddittorio, non risultando che la stessa sia stata comunicata al FALLIMENTO ricorrente; che risulta pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sez