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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32149/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

23/10/2025 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la sussistenzadegli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, sono inammissibili per difettodi specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale;[OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima ha fatto corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del delitto diricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazionedella provenienza della cosa ricevuta, circostanza idonea a evidenziare la volontàdi occultamento compatibile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 29198 del25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265-01);[OSCURATO:PERSONA] che parimenti corretta è l’applicazione del principio secondo cuil'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiedel'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoiautori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza01);[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata, con conseguente sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato che il terzo motivo di ricorso, riguardante il trattamentosanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sospensionecondizionale della pena, è inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispettodei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è inammissibile la censura voltaa sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamentosanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorrettada motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nel caso di specie,avendo la Corte di appellodato conto, con argomentazione logica egiuridicamente corretta, che l'assenza di qualsiasi atteggiamento collaborativo odi qualsivoglia indice di resipiscenza non consentivano ulteriori mitigazioni deltrattamento sanzionatorio;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto diniego delle circostanze attenuanti generiche, ladoglianza è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimesso algiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica, ed è manifestamenteinfondata poiché la Corte di appello si è attenuta al principio secondo cui, ai finidel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminareanaliticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendo valorizzare quelliritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovverola mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), assolvendo all’onere motivazionale mediante ilrichiamo alla gravità del fatto, all’intensità del dolo ed alla entità del dannocagionato alla persona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto alla mancata concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, la censura non supera il vaglio diammissibilità essendo stata formulata in appello in modo del tutto generico,dovendo ribadirsi che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimaparte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01), e che ilgiudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionaledella pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti,nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivorichiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fattoastrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513del 03/12/2013, Shehi, Rv. 258487-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/10/2025 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la sussistenzadegli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, sono inammissibili per difettodi specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale;[OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima ha fatto corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del delitto diricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazionedella provenienza della cosa ricevuta, circostanza idonea a evidenziare la volontàdi occultamento compatibile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 29198 del25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265-01);[OSCURATO:PERSONA] che parimenti corretta è l’applicazione del principio secondo cuil'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiedel'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoiautori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza01);[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata, con conseguente sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato che il terzo motivo di ricorso, riguardante il trattamentosanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sospensionecondizionale della pena, è inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispettodei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è inammissibile la censura voltaa sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamentosanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorrettada motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nel caso di specie,avendo la Corte di appellodato conto, con argomentazione logica egiuridicamente corretta, che l'assenza di qualsiasi atteggiamento collaborativo odi qualsivoglia indice di resipiscenza non consentivano ulteriori mitigazioni deltrattamento sanzionatorio;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto diniego delle circostanze attenuanti generiche, ladoglianza è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimesso algiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica, ed è manifestamenteinfondata poiché la Corte di appello si è attenuta al principio secondo cui, ai finidel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminareanaliticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendo valorizzare quelliritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovverola mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), assolvendo all’onere motivazionale mediante ilrichiamo alla gravità del fatto, all’intensità del dolo ed alla entità del dannocagionato alla persona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto alla mancata concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, la censura non supera il vaglio diammissibilità essendo stata formulata in appello in modo del tutto generico,dovendo ribadirsi che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimaparte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01), e che ilgiudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionaledella pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti,nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivorichiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fattoastrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513del 03/12/2013, Shehi, Rv. 258487-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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