CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 29898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: CONTRATTO D'OPERA Ud.24/06/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13768/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5342/2017 depositata il 30/03/2020. Numero registro generale 13768/2020 Numero sezionale 1889/2025 Numero di raccolta generale 29898/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 2119/2025, pubblicata il 29.01.2025, nella parte in cui, in dispositivo, viene condannato [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; - l’istanza è fondata; - l’ordinanza è affetta da errore materiale in quanto nel presente giudizio il controricorrente era l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore legale di se stesso; - deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, sostituendo, nel dispositivo a pagina 5, secondo rigo, le parole “[OSCURATO:PERSONA]” con “[OSCURATO:PERSONA]”; - la presente ordinanza deve essere annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza; - nulla va disposto sulle spese processuali stante la natura del procedimento ex art. 287 c.p.c.; - visto l’art. 391-bis c.p.c. P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza n. 2119/2025, pubblicata il 29.01.2025, venga corretta in dispositivo, sostituendo a pag. 5, secondo rigo, le parole “[OSCURATO:PERSONA]” con “[OSCURATO:PERSONA]”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Numero registro generale 13768/2020 Numero sezionale 1889/2025 Numero di raccolta generale 29898/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13768/2020 Numero sezionale 1889/2025 Numero di raccolta generale 29898/2025 Data pubblicazione 12/11/2025