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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28295/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 45/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP.,p.i. 03781840719, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.

FFLV I T53R19H643O, rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2071/2019 della Corte d’ a ppello di Bari , depositata il7-10- 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 16-7-2013 dal Tribunale di Foggia, con il quale gli era stato OGGETTO: contratto d’opera RG.45/2020 C.C.24-6-2025 ingiunto il pagamento di Euro 7.020,00, oltre interessi e spese di procedura, a [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per lavori di estirpazione di vigneti siti in località Torretta e località Vulcano eseguiti nel 2011.

L’opponente ha negato l’esistenza del credito, dichiarando chenon era mai stato concluso dalle parti un contratto avente a oggetto i lavori in questione, in quanto l’estirpazione di viti e tendone sui terreni in località Torretta era stata eseguita da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 ed era stata interamente pagata, mentre i lavori di scavo in località Vulcano erano stati ugualmente eseguiti dai Signoriello nel 2010 e pagati a loro. [OSCURATO:PERSONA]. coop. ha chiesto il rigetto dell’opposizione, sostenendo di avereeseguito i lavori di estirpazione di vigneti oggetto della domandain località Vulcano e località Torretta-[OSCURATO:PERSONA] nel 2011, mentrei lavori ai quali si riferiva l’opponente erano altri.

Con sentenza n. 472/2017 depositata il 24-2-2017 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha accolto con sentenza n. 2071/2019 pubblicata il 7- 10-2019.

La sentenza in sostanza ha escluso che la società avesse dato la prova della stipulazione del contratto in forza del quale le prestazioni di cui alle fatture fossero state eseguite dalla cooperativa tramite propri soci o dipendenti.

Ha dichiarato che dagli atti di causa non vi era alcun elemento dal quale desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse commissionato i lavori a [OSCURATO:PERSONA] soc. coop e non a Signorello e non vi era prova che Signorello avesse il potere di agire in nome e per conto della società.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 24-6-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato che la società aveva l’onere di provare la propria legittimazione attiva; evidenzia che l’opponente non aveva sollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto lo stesso aveva sostenuto che i lavori per i quali era chiesto il pagamento erano stati eseguiti prima che [OSCURATO:PERSONA] fosse costituita ed erano stati pagati all’esecutore dei lavori stessi.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia e perciò non la censura in modo pertinente.

Èvero che la sentenza impugnata (pag. 4) ha dichiarato che era la società opposta ad avere l’onere di provare “la propria legittimazione attiva”, però ha subitodopo aggiunto “a iniziare dalla prova che tra la società cooperativa e l’opponente era stato stipulato un contratto d’opera, in virtù del quale le prestazioni di cui alle fatture erano state eseguite da essa cooperativa, tramite propri soci e/o dipendenti”.

Quindi, è evidente che la sentenza non ha rigettato la domanda della cooperativa per avere ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva, ma per avere ritenuto che la stessa non avesse provato di essere titolare del diritto azionato, e cioè non avesseprovato che tra le parti era stato concluso contratto in forza del quale la società avesse eseguito le prestazioni di cui chiedeva il pagamento.

Èpacifico e non è confutato neppure dalla ricorrente che, a fronte delle contestazioni della controparte, l’onere della prova gravante sulla società avesse quell’oggetto. 2.Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato le dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano affermato che nel giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l’incarico da Iaffaldano per procedere all’estirpazione dei vigneti su un fondo di quattro ettari ubicato in agro di Foggia alla località Vulcano, che l’attività era stata svolta a fine giugno 2011 per tre giorni, che a giugno 2011 la società aveva ricevuto l’incarico di procedere all’estirpazione di vigneti anche in località Torretta-[OSCURATO:PERSONA], l’attività era stata espletata a luglio 2011 e aveva riguardato anche la realizzazione di uno scavo di m.

750. Aggiunge che la sentenza ha omesso anche l’esame dei documenti “formulari rifiuti”, datati 1-7-2011 e 4-7-2011, dai quali risultava che la società aveva venduto rottame di ferro ricavato dall’estirpazione dei vigneti, indicando i luoghi di carico che corrispondevano ai luoghi nei quali erano ubicati i terreni di [OSCURATO:PERSONA]; rileva che la sentenza ha omesso di esaminare anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato di essersi recati sul posto per caricare il materiale ferroso chiamati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Quindi lamenta che la sentenza sia incorsa in un travisamento della prova, perché l’informazione probatoria utilizzata ai fini della decisione è diversa da quella contenuta nei documenti relativi al formulario rifiuti e tale informazione è decisiva. 2.1.Il motivo non può essere accolto.

Èacquisito che l’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366,co.1 n. 6 e 369 , co.2 n.4 cod. proc. civ.,il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U,7- 4- 2014 n. 8053 ; Cass. Sez. 2 , 29 - 10 - 2018 n. 27415 ; Cass. Sez. 2, 20 - 6 - 2024 n. 17005 ).

Invece, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.,Sez.

U, 11 - 6 - 1998 n. 5802, per tutte).

Alla luce di tali principi, il motivo di ricorso, in primo luogo, presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, laddove fa riferimento alle risultanze istruttorie nel loro insieme, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto darne una diversa interpretazione e perciò criticando la complessiva valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Inoltre, il motivo non riesce a individuare un qualche fatto storico del quale la sentenza abbia omesso l'esame, perché la Corte d’appello ha consideratosia le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], sia le dichiarazioni dei testimoni titolari della ditta Casalferro, anche con riguardo al fatto da loro riferito che i formulari rifiuti erano stati intestati alla società [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza ha ritenuto tali elementi inidonei a dimostrare la conclusione del contratto tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente per il fatto che era stato provato che l’attività era stata svolta daVincenzo Signor i ello e non era stato dimostrato che lo stesso avesse il potere di agire in nome e per conto della società.

Questa precisastatuizione, essenziale nel ragionamento svolto dalla Corte d’appello, non è stata oggetto di censura in termini ammissibili in sede di legittimità e costituisce il fondamento del rigetto della domanda proposta dalla società.

Per questo, risulta confermato chenon si verte in ipotesi di omesso esame di fatti decisivi, a fronte del dato che i fatti , anche quelli relativi ai formulari rifiuti, sono stati considerati e ritenuti inidonei alla prova, rimanendo tale valutazione s favorevole alla società estranea al paradigma del motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.

Non si verte neppure in ipotesi di travisamentodel contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé (Cass., Sez.

U,5- 3- 2024 n. 5792), perché gli argomenti della ricorrente non individuano alcuna svista della Corte d’appellonella perce zione dei fatti probatori, ma si limitano a riproporre la lettura delle risultanze probatorie nel senso del raggiungimento di quella prova che la Corte d’appello ha ritenuto mancante. 3.In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 45/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP.,p.i. 03781840719, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. FFLV I T53R19H643O, rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2071/2019 della Corte d’ a ppello di Bari , depositata il7-10- 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 16-7-2013 dal Tribunale di Foggia, con il quale gli era stato OGGETTO: contratto d’opera RG.45/2020 C.C.24-6-2025 ingiunto il pagamento di Euro 7.020,00, oltre interessi e spese di procedura, a [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per lavori di estirpazione di vigneti siti in località Torretta e località Vulcano eseguiti nel 2011. L’opponente ha negato l’esistenza del credito, dichiarando chenon era mai stato concluso dalle parti un contratto avente a oggetto i lavori in questione, in quanto l’estirpazione di viti e tendone sui terreni in località Torretta era stata eseguita da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 ed era stata interamente pagata, mentre i lavori di scavo in località Vulcano erano stati ugualmente eseguiti dai Signoriello nel 2010 e pagati a loro. [OSCURATO:PERSONA]. coop. ha chiesto il rigetto dell’opposizione, sostenendo di avereeseguito i lavori di estirpazione di vigneti oggetto della domandain località Vulcano e località Torretta-[OSCURATO:PERSONA] nel 2011, mentrei lavori ai quali si riferiva l’opponente erano altri. Con sentenza n. 472/2017 depositata il 24-2-2017 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha accolto con sentenza n. 2071/2019 pubblicata il 7- 10-2019. La sentenza in sostanza ha escluso che la società avesse dato la prova della stipulazione del contratto in forza del quale le prestazioni di cui alle fatture fossero state eseguite dalla cooperativa tramite propri soci o dipendenti. Ha dichiarato che dagli atti di causa non vi era alcun elemento dal quale desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse commissionato i lavori a [OSCURATO:PERSONA] soc. coop e non a Signorello e non vi era prova che Signorello avesse il potere di agire in nome e per conto della società. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 24-6-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato che la società aveva l’onere di provare la propria legittimazione attiva; evidenzia che l’opponente non aveva sollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto lo stesso aveva sostenuto che i lavori per i quali era chiesto il pagamento erano stati eseguiti prima che [OSCURATO:PERSONA] fosse costituita ed erano stati pagati all’esecutore dei lavori stessi. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia e perciò non la censura in modo pertinente. Èvero che la sentenza impugnata (pag. 4) ha dichiarato che era la società opposta ad avere l’onere di provare “la propria legittimazione attiva”, però ha subitodopo aggiunto “a iniziare dalla prova che tra la società cooperativa e l’opponente era stato stipulato un contratto d’opera, in virtù del quale le prestazioni di cui alle fatture erano state eseguite da essa cooperativa, tramite propri soci e/o dipendenti”. Quindi, è evidente che la sentenza non ha rigettato la domanda della cooperativa per avere ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva, ma per avere ritenuto che la stessa non avesse provato di essere titolare del diritto azionato, e cioè non avesseprovato che tra le parti era stato concluso contratto in forza del quale la società avesse eseguito le prestazioni di cui chiedeva il pagamento. Èpacifico e non è confutato neppure dalla ricorrente che, a fronte delle contestazioni della controparte, l’onere della prova gravante sulla società avesse quell’oggetto. 2.Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato le dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano affermato che nel giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l’incarico da Iaffaldano per procedere all’estirpazione dei vigneti su un fondo di quattro ettari ubicato in agro di Foggia alla località Vulcano, che l’attività era stata svolta a fine giugno 2011 per tre giorni, che a giugno 2011 la società aveva ricevuto l’incarico di procedere all’estirpazione di vigneti anche in località Torretta-[OSCURATO:PERSONA], l’attività era stata espletata a luglio 2011 e aveva riguardato anche la realizzazione di uno scavo di m. 750. Aggiunge che la sentenza ha omesso anche l’esame dei documenti “formulari rifiuti”, datati 1-7-2011 e 4-7-2011, dai quali risultava che la società aveva venduto rottame di ferro ricavato dall’estirpazione dei vigneti, indicando i luoghi di carico che corrispondevano ai luoghi nei quali erano ubicati i terreni di [OSCURATO:PERSONA]; rileva che la sentenza ha omesso di esaminare anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato di essersi recati sul posto per caricare il materiale ferroso chiamati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi lamenta che la sentenza sia incorsa in un travisamento della prova, perché l’informazione probatoria utilizzata ai fini della decisione è diversa da quella contenuta nei documenti relativi al formulario rifiuti e tale informazione è decisiva. 2.1.Il motivo non può essere accolto. Èacquisito che l’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366,co.1 n. 6 e 369 , co.2 n.4 cod. proc. civ.,il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U,7- 4- 2014 n. 8053 ; Cass. Sez. 2 , 29 - 10 - 2018 n. 27415 ; Cass. Sez. 2, 20 - 6 - 2024 n. 17005 ). Invece, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.,Sez. U, 11 - 6 - 1998 n. 5802, per tutte). Alla luce di tali principi, il motivo di ricorso, in primo luogo, presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, laddove fa riferimento alle risultanze istruttorie nel loro insieme, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto darne una diversa interpretazione e perciò criticando la complessiva valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, il motivo non riesce a individuare un qualche fatto storico del quale la sentenza abbia omesso l'esame, perché la Corte d’appello ha consideratosia le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], sia le dichiarazioni dei testimoni titolari della ditta Casalferro, anche con riguardo al fatto da loro riferito che i formulari rifiuti erano stati intestati alla società [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha ritenuto tali elementi inidonei a dimostrare la conclusione del contratto tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente per il fatto che era stato provato che l’attività era stata svolta daVincenzo Signor i ello e non era stato dimostrato che lo stesso avesse il potere di agire in nome e per conto della società. Questa precisastatuizione, essenziale nel ragionamento svolto dalla Corte d’appello, non è stata oggetto di censura in termini ammissibili in sede di legittimità e costituisce il fondamento del rigetto della domanda proposta dalla società. Per questo, risulta confermato chenon si verte in ipotesi di omesso esame di fatti decisivi, a fronte del dato che i fatti , anche quelli relativi ai formulari rifiuti, sono stati considerati e ritenuti inidonei alla prova, rimanendo tale valutazione s favorevole alla società estranea al paradigma del motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Non si verte neppure in ipotesi di travisamentodel contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé (Cass., Sez. U,5- 3- 2024 n. 5792), perché gli argomenti della ricorrente non individuano alcuna svista della Corte d’appellonella perce zione dei fatti probatori, ma si limitano a riproporre la lettura delle risultanze probatorie nel senso del raggiungimento di quella prova che la Corte d’appello ha ritenuto mancante. 3.In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sen
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