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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23804/2026

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rio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3354 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCLAUDIO ALBANESE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.);- intimata -Numero registro generale 4882/2023avverso la sentenza n. 131/2022 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026POTENZA, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 45/2020;Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza delTribunale della medesima città (che aveva rigettato ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], accertando la debenzadei contributi Inps portati dalle cartelle n.09220000027774379000 e 09720020023282768000 esclusala maturazione della prescrizione), dichiarava non dovuti,perché prescritti, i contributi Inps per cui è causa.2.

Propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, l’INPS.3.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

Resta intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS denunziala violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4-bis,d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, in relazioneal comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.Lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiaratoinammissibile il ricorso ex art. 414 c.p.c. essendo stataproposta impugnazione avverso l’estratto di ruolo.2.

Premette il Collegio che alcun giudicato interno è maturatosulla questione dell’interesse ad agire.Al riguardo vanno qui condivise le affermazioni già compiuteda questa Corte secondo cui in tema di giudicato implicito, laNumero registro generale 4882/2023Numero sezionale 3354/2026parte che ha interesse a far valere un vizio proceNsusmuearol dei raccolta generale 23804/2026Data pubblicazione 22/07/2026rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo odesumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina laformazione del giudicato interno sulla questione processuale,in applicazione del principio di conversione del vizio in motivodi gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso- tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio.

Atale regola, tuttavia, ha precisato questa Corte, si sottraggonoi vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbein una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata suuna "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata (cfr. Cass. Sez.U. n. 24172/2025, ma anche la successiva conforme Cass. n.31547/2025).2.1.

Ebbene, nel caso di specie, trova applicazione proprio laregola eccettuativa, venendo in rilievo la questione, rilevabilein ogni grado e stato del processo, della carenza dell’interessead agire.La sentenza di primo grado, infatti, ha rigettato la domandadel contribuente volta all’annullamento dei ruoli, senza tuttaviapronunziarsi sulla sussistenza dell’interesse ad agire, preclusa,quindi, la maturazione del giudicato interno su dette questioni.Numero registro generale 4882/2023In virtù dei principi innanzi enunziati, va dunque evidenziato Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026che l’effetto preclusivo del giudicato in ordine alla sussistenzaData pubblicazione 22/07/2026dell’interesse ad agire è possibile, nel caso qui all’attenzione,solo in presenza di una esplicita statuizione (cfr. sul puntoanche Cass. n. 16329 del 2026, ma anche la precedente Cass.nr. 30952 del 2024) nella prospettiva di cui all’art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis deld.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella l. del 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificatodall’art. 12, comma 1, del d.lgs. del 29 luglio 2024, n. 1103.

Tanto osservato, negato quindi il giudicato implicito, rilevail Collegio che va affrontata la questione dell’interesse ad agireposta dall’INPS.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, infatti, un'azione volta adottenere tutela immediata avverso gli estratti di ruolo aventead oggetto le cartelle di pagamento indicate al punto

1. dei“Fatti di causa” di cui ha dedotto vizi formali, altresìcontestando la debenza delle somme da esse portate.La proposta domanda va esaminata alla stregua delleprevisioni di cui al citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021,n. 146, convertito, con modificazioni, nella l. del 17 dicembre2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, deld.lgs. del 29 luglio 2024, n. 110Le disposizioni innanzi richiamate, nella formulazioneapplicabile ratione temporis, prima dell’abrogazione disposta,a decorrere dal gennaio 2027, dall’art. 241, comma 1, letterac), del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la direttaimpugnabilità del ruolo e delle cartelle/avvisi al ricorrere direquisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge (cfr. sul punto, exNumero registro generale 4882/2023plurimis, Cass. n. 15315/2025, ma anche la più recente Cass.

Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siData pubblicazione 22/07/2026riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.1.

Ebbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questaCorte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizionisopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse allatutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica,in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale.La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.n. 602 del 1973 come modificato nel 2024 incide anche suigiudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire,condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunqueidonea ad assumere una diversa configurazione fino almomento della decisione, anche in virtù di una normasopravvenuta, specificando e concretizzando l’interesse allatutela immediata a fronte del ruolo e della cartella/dell’avvisonon notificati o invalidamente notificati (Cass., S.U., 6settembre 2022, n. 26283).Questa Corte, del resto (cfr. ancora Sez.

U. n. 26283/2022),proprio sulla scorta di detti rilievi, ha espressamente precisatoche la disciplina qui all’attenzione si applica anche ai processipendenti, senza per questo porsi in contrasto con laCostituzione.La normativa innanzi richiamata, poi – va ricordato - havalenza generale, in virtù di un consolidato orientamento diquesta Corte cui il Collegio, del pari, si riporta, sicché siestende anche ai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24aprile 2023, n. 10859 e n. 10848; 20 aprile 2023, n. 10595, e14 marzo 2023, n. 7348) qui in rilievo.Numero registro generale 4882/20235.

Ebbene, inapplicabile ratione temporis l’art. 241, comma 1, Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026lettera c), del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33, esclusa in virtùData pubblicazione 22/07/2026di quanto innanzi si è detto la possibilità di un giudicatoimplicito, rileva il Collegio che non è riscontrabile alcun vincolo,che possa precludere il rilievo anche officioso demandato aquesta Corte, in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire.6.

Alla luce di dette considerazioni, poiché nella fattispecie quiall’attenzione [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato affattoelementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei terminiindicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (per la partecipazione a una procedura di appalto in forzadelle previsioni del codice dei contratti pubblici; per lariscossione di somme dovute da soggetti pubblici; per laperdita di un beneficio nei rapporti con la pubblicaamministrazione), la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, perché l’originaria domanda non poteva essere propostaper difetto di interesse ad agire.11.

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenutoconto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’interventodelle Sezioni Unite in epoca coeva/anteriore al deposito delricorso per cassazione, per compensare interamente sia quelledei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarache il giudizio non poteva essere proposto, per difetto diinteresse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 10.7.2026.LA PRESIDENTENumero registro generale 4882/2023Numero sezionale 3354/2026Gabriella MarNcumheeros dei raccolta generale 23804/2026Data pubblicazione 22/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3354 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCLAUDIO ALBANESE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.);- intimata -Numero registro generale 4882/2023avverso la sentenza n. 131/2022 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026POTENZA, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 45/2020;Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza delTribunale della medesima città (che aveva rigettato ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], accertando la debenzadei contributi Inps portati dalle cartelle n.09220000027774379000 e 09720020023282768000 esclusala maturazione della prescrizione), dichiarava non dovuti,perché prescritti, i contributi Inps per cui è causa.2. Propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, l’INPS.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4. Resta intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS denunziala violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4-bis,d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, in relazioneal comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.Lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiaratoinammissibile il ricorso ex art. 414 c.p.c. essendo stataproposta impugnazione avverso l’estratto di ruolo.2. Premette il Collegio che alcun giudicato interno è maturatosulla questione dell’interesse ad agire.Al riguardo vanno qui condivise le affermazioni già compiuteda questa Corte secondo cui in tema di giudicato implicito, laNumero registro generale 4882/2023Numero sezionale 3354/2026parte che ha interesse a far valere un vizio proceNsusmuearol dei raccolta generale 23804/2026Data pubblicazione 22/07/2026rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo odesumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina laformazione del giudicato interno sulla questione processuale,in applicazione del principio di conversione del vizio in motivodi gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso- tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. Atale regola, tuttavia, ha precisato questa Corte, si sottraggonoi vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbein una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata suuna "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata (cfr. Cass. Sez.U. n. 24172/2025, ma anche la successiva conforme Cass. n.31547/2025).2.1. Ebbene, nel caso di specie, trova applicazione proprio laregola eccettuativa, venendo in rilievo la questione, rilevabilein ogni grado e stato del processo, della carenza dell’interessead agire.La sentenza di primo grado, infatti, ha rigettato la domandadel contribuente volta all’annullamento dei ruoli, senza tuttaviapronunziarsi sulla sussistenza dell’interesse ad agire, preclusa,quindi, la maturazione del giudicato interno su dette questioni.Numero registro generale 4882/2023In virtù dei principi innanzi enunziati, va dunque evidenziato Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026che l’effetto preclusivo del giudicato in ordine alla sussistenzaData pubblicazione 22/07/2026dell’interesse ad agire è possibile, nel caso qui all’attenzione,solo in presenza di una esplicita statuizione (cfr. sul puntoanche Cass. n. 16329 del 2026, ma anche la precedente Cass.nr. 30952 del 2024) nella prospettiva di cui all’art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis deld.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella l. del 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificatodall’art. 12, comma 1, del d.lgs. del 29 luglio 2024, n. 1103. Tanto osservato, negato quindi il giudicato implicito, rilevail Collegio che va affrontata la questione dell’interesse ad agireposta dall’INPS.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, infatti, un'azione volta adottenere tutela immediata avverso gli estratti di ruolo aventead oggetto le cartelle di pagamento indicate al punto 1. dei“Fatti di causa” di cui ha dedotto vizi formali, altresìcontestando la debenza delle somme da esse portate.La proposta domanda va esaminata alla stregua delleprevisioni di cui al citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021,n. 146, convertito, con modificazioni, nella l. del 17 dicembre2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, deld.lgs. del 29 luglio 2024, n. 110Le disposizioni innanzi richiamate, nella formulazioneapplicabile ratione temporis, prima dell’abrogazione disposta,a decorrere dal gennaio 2027, dall’art. 241, comma 1, letterac), del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la direttaimpugnabilità del ruolo e delle cartelle/avvisi al ricorrere direquisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge (cfr. sul punto, exNumero registro generale 4882/2023plurimis, Cass. n. 15315/2025, ma anche la più recente Cass. Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siData pubblicazione 22/07/2026riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.1. Ebbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questaCorte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizionisopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse allatutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica,in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale.La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.n. 602 del 1973 come modificato nel 2024 incide anche suigiudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire,condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunqueidonea ad assumere una diversa configurazione fino almomento della decisione, anche in virtù di una normasopravvenuta, specificando e concretizzando l’interesse allatutela immediata a fronte del ruolo e della cartella/dell’avvisonon notificati o invalidamente notificati (Cass., S.U., 6settembre 2022, n. 26283).Questa Corte, del resto (cfr. ancora Sez. U. n. 26283/2022),proprio sulla scorta di detti rilievi, ha espressamente precisatoche la disciplina qui all’attenzione si applica anche ai processipendenti, senza per questo porsi in contrasto con laCostituzione.La normativa innanzi richiamata, poi – va ricordato - havalenza generale, in virtù di un consolidato orientamento diquesta Corte cui il Collegio, del pari, si riporta, sicché siestende anche ai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24aprile 2023, n. 10859 e n. 10848; 20 aprile 2023, n. 10595, e14 marzo 2023, n. 7348) qui in rilievo.Numero registro generale 4882/20235. Ebbene, inapplicabile ratione temporis l’art. 241, comma 1, Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 23804/2026lettera c), del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33, esclusa in virtùData pubblicazione 22/07/2026di quanto innanzi si è detto la possibilità di un giudicatoimplicito, rileva il Collegio che non è riscontrabile alcun vincolo,che possa precludere il rilievo anche officioso demandato aquesta Corte, in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire.6. Alla luce di dette considerazioni, poiché nella fattispecie quiall’attenzione [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato affattoelementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei terminiindicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (per la partecipazione a una procedura di appalto in forzadelle previsioni del codice dei contratti pubblici; per lariscossione di somme dovute da soggetti pubblici; per laperdita di un beneficio nei rapporti con la pubblicaamministrazione), la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, perché l’originaria domanda non poteva essere propostaper difetto di interesse ad agire.11. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenutoconto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’interventodelle Sezioni Unite in epoca coeva/anteriore al deposito delricorso per cassazione, per compensare interamente sia quelledei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarache il giudizio non poteva essere proposto, per difetto diinteresse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 10.7.2026.LA PRESIDENTENumero registro generale 4882/2023Numero sezionale 3354/2026Gabriella MarNcumheeros dei raccolta generale 23804/2026Data pubblicazione 22/07/2026