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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23626/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5827/2019 in data 04/11/2020 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in complessivi euro 1.250,00 oltre accessori di legge; Cr udita la discussione dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Vercelli in data 27/06/2019 che, in relazione al reato di estorsione aggravata continuata in concorso, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva contestata ai primi due e riconosciute a tutte le circostanze attenuanti generiche nonché quella di cui all'art. 114 cod. pen. alla sola Caretti, alle seguenti pene: [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per i primi due e condanna in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano i ricorrenti: -Violazione di legge con riferimento alla sussistenza delle fattispecie di cui agli artt.629, 393 cod. pen., 1322 e 2041 cod. civ. (primo motivo). -Travisamento del fatto in ordine alla partecipazione ad una gara di appalto, con riferimento alla titolarità della società EGD contratti s.r.l. in capo alla persona offesa (secondo motivo). -Omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine all'arbitrarietà della intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], al fatto che all'atto di richiedere il denaro il Veneziano pensasse solo all'intermediazione, alla sussistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile, alla sussistenza di un precedente accordo economico con il Veneziano e alla previsione di una contropartita a suo favore limitata a "qualcosina", alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza di minacce profferite dalla Caretti con sms (terzo motivo). 1r 2

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta la ricorrente: -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. (primo motivo).

L'intero impianto accusatorio si basa esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, tra l'altro non priva di contraddizioni e di interesse, difettando di credibilità intrinseca.

Nella fattispecie, l'imputata agisce (unico e solo episodio di contatto con la persona offesa) mediante la convinzione, astrattamente tutelabile, di far valere un proprio diritto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. con riferimento all'art. 110 cod. pen. (secondo motivo).

La ricorrente non ha avuto alcun ruolo precedente rispetto al giorno dell'arresto, come dichiarato dalla persona offesa.

Difetta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Nella parte in cui non rivela aspetti di censura del tutto nuovi e, comR tali, non scrutinabili per tardività, il primo comune motivo di ricorso si appalesa come del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Evidenzia il Collegio come gli imputati, già con il primo motivo di appello, si erano limitati a dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettando la ricorrenza della diversa e più tenue ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.

Sulla censura, la Corte territoriale, dopo aver richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite (sent. n. 29541 del 17/07/2020, Filardo), ha precisato - in termini assolutamente dirimenti - come, nella fattispecie, gli imputati non disponessero di un titolo giuridico suscettibile di essere azionato dinanzi all'autorità giudiziaria, confermando detta conclusione pur a fronte di un accordo scritto con il Callina, attraverso il riconoscimento al Veneziano di una percentuale per la loro intermediazione "e ciò in quanto nell'ambito di una procedura di gara regolata da norme di diritto pubblico non può esservi spazio per una pretesa giuridicamente tutelabile in capo all'intermediario ...", aggiungendo altresì che "... l'accordo che sarebbe intercorso, quanto alla divisione degli eventuali profitti o di un compenso in favore del Veneziano, appare del tutto incerto quanto al suo contenuto, già con riferimento all'importo cui l'odierno prevenuto avrebbe avuto diritto; eloquente conferma rispetto a tale infondatezza della pretesa economica degli imputati è proprio il tentativo del Veneziano di far firmare al Gallina, il 15.05.2017, un documento, con il quale i due avrebbero convenuto di dividere i proventi del cantiere di corso Fiume in moda da dare una veste giuridica alle sue richieste, che egli sapeva esserne prive ...

In ogni caso al momento delle condotte violente e minacciose un titolo non vi era ancora, né tantomeno, in ragione della arbitraria intermediazione con la p.a., sussisteva in capo ai prevenuti alcun diritto di credito.

Né può fornire un fondamento di liceità alla pretesa del Veneziano il fatto che egli, oltre ad aver presentato il Gallina al Catalano, si sia recato in cantiere con assiduità o gli abbia procurato forza lavoro o trovato gli acquirenti del materiale, visto che il reperimento del personale, la presenza in cantiere e la collaborazione prestata nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono idonei a far nascere il diritto ad un corrispettivo in difetto della previa instaurazione di un rapporto di lavoro o di un incarico di collaborazione professionale ... [OSCURATO:PERSONA] reclama un compenso, non previsto per legge, per la sua asserita opera di intermediazione, ma giunge a quantificare il suo ammontare in modo unilaterale ed arbitrario, reclamando così una pretesa economica non suscettibile di essere fatta valere davanti al giudice anche in ragione della sua incertezza ... [OSCURATO:PERSONA], non solo si reca in cantiere spaventando gli operai ma giunge a utilizzare una spranga di ferro per minacciare il Gallina dopo averlo attratto nella propria autovettura, pur tentando poi, in occasione del suo esame, di ridefinire tale oggetto come un tondino in ferro e sminuendo inoltre la portata del proprio gesto ...".

A tutto questo si aggiunge il tenore oggettivamente minaccioso dei contenuti delle captate comunicazioni.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ritenuto dai giudici d'appello, la sua condotta, del tutto correttamente, è stata qualificata dal primo giudice alla stregua di un "concorso nel delitto di estorsione, avendo la stessa svolto un ruolo attivo il giorno 4.5.2017, con l'accredito, da parte del Gallina, proprio sulla carta Postepay a lei intestata della somma di euro 1.500 e inoltre avendo partecipato in prima persona alla richiesta di denaro che era stata avanzata il giorno dell'arresto, presentandosi quale portavoce del marito ...

La donna, oltre ad avere messo a disposizione la propria Postepay per l'incasso dei 1.500 euro che seguono alla minaccia con la spranga, appare pienamente adesiva e consapevole degli scopi del marito, che spalleggia, contribuendo a far capire al Callina che non vi sarà alcuno spazio per una sua ulteriore inerzia".

Con queste argomentate conclusioni, i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo collegato motivo.

Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Aspecifici e manifestamente infondati sono sia il primo che - anche in questo caso - il collegato secondo motivo.

In relazione al primo profilo dedotto e ferme le valutazioni effettuate nel precedente paragrafo

3.1. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come anche la condotta della stessa sia stata correttamente qualificata nell'alveo degli artt. 110, 629 cod. pen.

Si legge nella sentenza impugnata: "... quanto a [OSCURATO:PERSONA] la stessa impedisce il carico del cantiere, secondo modelli comportamentali che appartengono a forme più gravi e consolidate di criminalità (che la stessa evidentemente recepisce) e minaccia espressamente di non consentire la protrazione dei lavori qualora non venga pagata.

Le due donne (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), inoltre, con la loro simultanea presenza in cantiere nel giorno dell'arresto dimostrano infine di essere consapevoli delle richieste estorsive del loro congiunto che in tale modo fanno proprie, e di cui devono rispondere alla luce del consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purchè non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr.; Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871)".

Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo profilo dedotto relativo alla pretesa inattendibilità della persona offesa.

Invero, premesso che la censura è stata dedotta in sede di gravame di appello solo in via incidentale (v. pag. 4, righe 14-22, dichiarazione d'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bozzarello), non risulta nella fattispecie superata la c.d. prova di resistenza (cfr., Sez. 2, n. 32071 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011), atteso che la sentenza di appello riconosce come, al di là delle dichiarazioni del Callina - le cui imprecisioni, si afferma in sentenza, non sono comunque tali da compromettere la complessiva tenuta del compendio accusatorio quale delineatosi all'esito del dibattimento - si pongono, come inequivoci elementi probatori a carico, di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento finale, una serie di circostanze in fatto costituite: -dal documentato passaggio di denaro, culminato nell'arresto in flagranza; -dai contenuti delle captazioni; -dallo stesso comportamento del Veneziano che ha riconosciuto, in sede di esame, che vi era stata da parte sua una minaccia all'interno dell'auto, a cui aveva fatto séguito il pronto pagamento da parte del Callina della somma di euro 1.500.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Gli imputati vanno altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 1.250,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5827/2019 in data 04/11/2020 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in complessivi euro 1.250,00 oltre accessori di legge; Cr udita la discussione dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Vercelli in data 27/06/2019 che, in relazione al reato di estorsione aggravata continuata in concorso, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva contestata ai primi due e riconosciute a tutte le circostanze attenuanti generiche nonché quella di cui all'art. 114 cod. pen. alla sola Caretti, alle seguenti pene: [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per i primi due e condanna in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano i ricorrenti: -Violazione di legge con riferimento alla sussistenza delle fattispecie di cui agli artt.629, 393 cod. pen., 1322 e 2041 cod. civ. (primo motivo). -Travisamento del fatto in ordine alla partecipazione ad una gara di appalto, con riferimento alla titolarità della società EGD contratti s.r.l. in capo alla persona offesa (secondo motivo). -Omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine all'arbitrarietà della intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], al fatto che all'atto di richiedere il denaro il Veneziano pensasse solo all'intermediazione, alla sussistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile, alla sussistenza di un precedente accordo economico con il Veneziano e alla previsione di una contropartita a suo favore limitata a "qualcosina", alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza di minacce profferite dalla Caretti con sms (terzo motivo). 1r 2 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la ricorrente: -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. (primo motivo). L'intero impianto accusatorio si basa esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, tra l'altro non priva di contraddizioni e di interesse, difettando di credibilità intrinseca. Nella fattispecie, l'imputata agisce (unico e solo episodio di contatto con la persona offesa) mediante la convinzione, astrattamente tutelabile, di far valere un proprio diritto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. con riferimento all'art. 110 cod. pen. (secondo motivo). La ricorrente non ha avuto alcun ruolo precedente rispetto al giorno dell'arresto, come dichiarato dalla persona offesa. Difetta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Nella parte in cui non rivela aspetti di censura del tutto nuovi e, comR tali, non scrutinabili per tardività, il primo comune motivo di ricorso si appalesa come del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. Evidenzia il Collegio come gli imputati, già con il primo motivo di appello, si erano limitati a dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettando la ricorrenza della diversa e più tenue ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. Sulla censura, la Corte territoriale, dopo aver richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite (sent. n. 29541 del 17/07/2020, Filardo), ha precisato - in termini assolutamente dirimenti - come, nella fattispecie, gli imputati non disponessero di un titolo giuridico suscettibile di essere azionato dinanzi all'autorità giudiziaria, confermando detta conclusione pur a fronte di un accordo scritto con il Callina, attraverso il riconoscimento al Veneziano di una percentuale per la loro intermediazione "e ciò in quanto nell'ambito di una procedura di gara regolata da norme di diritto pubblico non può esservi spazio per una pretesa giuridicamente tutelabile in capo all'intermediario ...", aggiungendo altresì che "... l'accordo che sarebbe intercorso, quanto alla divisione degli eventuali profitti o di un compenso in favore del Veneziano, appare del tutto incerto quanto al suo contenuto, già con riferimento all'importo cui l'odierno prevenuto avrebbe avuto diritto; eloquente conferma rispetto a tale infondatezza della pretesa economica degli imputati è proprio il tentativo del Veneziano di far firmare al Gallina, il 15.05.2017, un documento, con il quale i due avrebbero convenuto di dividere i proventi del cantiere di corso Fiume in moda da dare una veste giuridica alle sue richieste, che egli sapeva esserne prive ... In ogni caso al momento delle condotte violente e minacciose un titolo non vi era ancora, né tantomeno, in ragione della arbitraria intermediazione con la p.a., sussisteva in capo ai prevenuti alcun diritto di credito. Né può fornire un fondamento di liceità alla pretesa del Veneziano il fatto che egli, oltre ad aver presentato il Gallina al Catalano, si sia recato in cantiere con assiduità o gli abbia procurato forza lavoro o trovato gli acquirenti del materiale, visto che il reperimento del personale, la presenza in cantiere e la collaborazione prestata nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono idonei a far nascere il diritto ad un corrispettivo in difetto della previa instaurazione di un rapporto di lavoro o di un incarico di collaborazione professionale ... [OSCURATO:PERSONA] reclama un compenso, non previsto per legge, per la sua asserita opera di intermediazione, ma giunge a quantificare il suo ammontare in modo unilaterale ed arbitrario, reclamando così una pretesa economica non suscettibile di essere fatta valere davanti al giudice anche in ragione della sua incertezza ... [OSCURATO:PERSONA], non solo si reca in cantiere spaventando gli operai ma giunge a utilizzare una spranga di ferro per minacciare il Gallina dopo averlo attratto nella propria autovettura, pur tentando poi, in occasione del suo esame, di ridefinire tale oggetto come un tondino in ferro e sminuendo inoltre la portata del proprio gesto ...". A tutto questo si aggiunge il tenore oggettivamente minaccioso dei contenuti delle captate comunicazioni. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ritenuto dai giudici d'appello, la sua condotta, del tutto correttamente, è stata qualificata dal primo giudice alla stregua di un "concorso nel delitto di estorsione, avendo la stessa svolto un ruolo attivo il giorno 4.5.2017, con l'accredito, da parte del Gallina, proprio sulla carta Postepay a lei intestata della somma di euro 1.500 e inoltre avendo partecipato in prima persona alla richiesta di denaro che era stata avanzata il giorno dell'arresto, presentandosi quale portavoce del marito ... La donna, oltre ad avere messo a disposizione la propria Postepay per l'incasso dei 1.500 euro che seguono alla minaccia con la spranga, appare pienamente adesiva e consapevole degli scopi del marito, che spalleggia, contribuendo a far capire al Callina che non vi sarà alcuno spazio per una sua ulteriore inerzia". Con queste argomentate conclusioni, i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo collegato motivo. Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Aspecifici e manifestamente infondati sono sia il primo che - anche in questo caso - il collegato secondo motivo. In relazione al primo profilo dedotto e ferme le valutazioni effettuate nel precedente paragrafo 3.1. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come anche la condotta della stessa sia stata correttamente qualificata nell'alveo degli artt. 110, 629 cod. pen. Si legge nella sentenza impugnata: "... quanto a [OSCURATO:PERSONA] la stessa impedisce il carico del cantiere, secondo modelli comportamentali che appartengono a forme più gravi e consolidate di criminalità (che la stessa evidentemente recepisce) e minaccia espressamente di non consentire la protrazione dei lavori qualora non venga pagata. Le due donne (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), inoltre, con la loro simultanea presenza in cantiere nel giorno dell'arresto dimostrano infine di essere consapevoli delle richieste estorsive del loro congiunto che in tale modo fanno proprie, e di cui devono rispondere alla luce del consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purchè non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr.; Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871)". Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo profilo dedotto relativo alla pretesa inattendibilità della persona offesa. Invero, premesso che la censura è stata dedotta in sede di gravame di appello solo in via incidentale (v. pag. 4, righe 14-22, dichiarazione d'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bozzarello), non risulta nella fattispecie superata la c.d. prova di resistenza (cfr., Sez. 2, n. 32071 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011), atteso che la sentenza di appello riconosce come, al di là delle dichiarazioni del Callina - le cui imprecisioni, si afferma in sentenza, non sono comunque tali da compromettere la complessiva tenuta del compendio accusatorio quale delineatosi all'esito del dibattimento - si pongono, come inequivoci elementi probatori a carico, di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento finale, una serie di circostanze in fatto costituite: -dal documentato passaggio di denaro, culminato nell'arresto in flagranza; -dai contenuti delle captazioni; -dallo stesso comportamento del Veneziano che ha riconosciuto, in sede di esame, che vi era stata da parte sua una minaccia all'interno dell'auto, a cui aveva fatto séguito il pronto pagamento da parte del Callina della somma di euro 1.500. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Gli imputati vanno altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 1.250,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ch
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