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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06580/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato di due episodi di furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d'Appello di Milano

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 111 Cost. e 13 CEDU, dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso in cassazione. 2.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di motivare in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo che involge la legittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, sollevata dal ricorrente per asserita violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 13 CEDU, nella parte in cui non consente all'imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione.

3. La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha affermato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione della norma costituzionale e convenzionale, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere, a fronte dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni dinanzi alla Corte suprema, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Si è escluso, dunque, il pericolo di lesione delle facoltà difensive e del contraddittorio, sul presupposto che l'elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità rende ragionevole, in attuazione dei principi stessi, la pretesa del legislatore di una necessaria assistenza tecnica sin dal momento della proposizione del ricorso.

4. Il motivo è manifestamente infondato anche per difetto d'interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non avendo il ricorrente esplicitato la concreta utilità derivante dalla censura proposta.

5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

5. In tema di concordato in appello, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

In particolare, il giudice potrà sindacare la pena concordata, che le parti gli sottopongono con riguardo alla congruità della stessa, a nulla rilevando che, nella sua determinazione, le parti siano incorse in errori di calcolo, conclusione, questa, avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, l'entità della stessa non potrà più essere oggetto di contestazione, se non nel caso di pena illegale.

6. Del resto, l'imputato, il quale ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato sulla pena, alla cui determinazione egli stesso ha partecipato, non può poi censurare la mancata valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 7.

A ciò si aggiunga che, nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha richiamato la motivazione resa dal giudice di primo grado in merito alla gravità, professionalità e attiva partecipazione dell'imputato alla preparazione ed esecuzione dei furti.

8. Alle su esposte considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma determinata, in via equitativa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato di due episodi di furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d'Appello di Milano 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 111 Cost. e 13 CEDU, dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso in cassazione. 2.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di motivare in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo che involge la legittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, sollevata dal ricorrente per asserita violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 13 CEDU, nella parte in cui non consente all'imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione. 3. La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha affermato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione della norma costituzionale e convenzionale, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere, a fronte dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni dinanzi alla Corte suprema, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Si è escluso, dunque, il pericolo di lesione delle facoltà difensive e del contraddittorio, sul presupposto che l'elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità rende ragionevole, in attuazione dei principi stessi, la pretesa del legislatore di una necessaria assistenza tecnica sin dal momento della proposizione del ricorso. 4. Il motivo è manifestamente infondato anche per difetto d'interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non avendo il ricorrente esplicitato la concreta utilità derivante dalla censura proposta. 5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 5. In tema di concordato in appello, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). In particolare, il giudice potrà sindacare la pena concordata, che le parti gli sottopongono con riguardo alla congruità della stessa, a nulla rilevando che, nella sua determinazione, le parti siano incorse in errori di calcolo, conclusione, questa, avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, l'entità della stessa non potrà più essere oggetto di contestazione, se non nel caso di pena illegale. 6. Del resto, l'imputato, il quale ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato sulla pena, alla cui determinazione egli stesso ha partecipato, non può poi censurare la mancata valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 7. A ciò si aggiunga che, nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha richiamato la motivazione resa dal giudice di primo grado in merito alla gravità, professionalità e attiva partecipazione dell'imputato alla preparazione ed esecuzione dei furti. 8. Alle su esposte considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma determinata, in via equitativa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen
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