Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:C:2011:190
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
e
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]Mittal [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] SA, e altri
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi in acciaio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento
(CE) n. 1/2003 — Competenza della [OSCURATO:PERSONA] — Imputabilità del comportamento illecito — Autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Prescrizione — Nozione di “sospensione” della prescrizione — Effetti erga omnes o inter partes — Difetto di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA — Scadenza
del Trattato CECA — Mantenimento di un controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] che agisce sulla base del regolamento n. 1/2003
(Art. 65, n. 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
2.
Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Scadenza del Trattato CECA — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nei confronti
di un’impresa dopo la scadenza del Trattato CECA e riguardante fatti anteriori alla scadenza di detto Trattato — Principi
della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Portata — Responsabilità delle imprese per i loro comportamenti
che violano le norme in materia di concorrenza, nell’ambito della successione del contesto normativo del Trattato CE a quello
del Trattato CECA — Norme sostanziali — Norme di procedura
(Art. 65, n. 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 23, n. 2)
3.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa
detenute al 100%
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Durata eccessiva del procedimento amministrativo
— Sparizione degli elementi di prova rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa — Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003)
5.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Sospensione — Decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che costituisce oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, 25, nn. 3 e 6, e 26, n. 2; decisione generale n. 715/78, artt. 2, 3 e 4, n. 2)
1.
Conformemente ad un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le cui origini risalgono al diritto romano,
qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli
istituti giuridici. Tale principio si applica alle modifiche del diritto primario dell’Unione.
Non sussiste, a tale riguardo, alcun indizio del fatto che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso sottrarre i comportamenti
collusivi vietati dal Trattato CECA all’applicazione di qualsivoglia sanzione successivamente alla scadenza del Trattato medesimo.
La successione dei Trattati CECA, CE e FUE assicura, al fine di garantire una libera concorrenza, che qualsiasi comportamento
corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65, n. 1, CA, indipendentemente dal fatto che si sia verificato anteriormente
o successivamente alla scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, potesse essere sanzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] e possa
continuare ad esserlo.
In tale contesto, risulterebbe contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati ed inconciliabile con la continuità
dell’ordinamento giuridico dell’Unione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia priva di legittimazione per garantire l’uniforme applicazione
delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
Pertanto, il Tribunale non commette errori di diritto interpretando il regolamento n. 1/2003 nel senso che consente alla [OSCURATO:PERSONA]
di accertare e sanzionare, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, le intese realizzate nei settori rientranti nella
sfera di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis.
(v. punti 62-66)
2.
Il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente
la portata degli obblighi che essa impone loro e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed
obblighi e regolarsi di conseguenza. A tal riguardo, considerato che i Trattati definiscono chiaramente le infrazioni nonché
la natura e l’entità delle sanzioni che possono essere inflitte alle imprese per infrazione alle norme in materia di concorrenza,
i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non sono volti a garantire alle imprese che
successive modifiche dei fondamenti normativi e delle disposizioni procedurali consentano loro di sfuggire a qualsivoglia
sanzione relativa ai loro comportamenti illeciti tenuti in passato.
Nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riguardi una situazione giuridica definitivamente consolidatasi anteriormente
alla scadenza del Trattato CECA e che sia stata adottata nei confronti di un’impresa successivamente alla scadenza di detto
Trattato, il Tribunale non commette errori dichiarando, da un lato, che il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione
della legge nel tempo nonché le esigenze relative ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento
impongono l’applicazione delle norme sostanziali previste all’art. 65, nn. 1 e 5, CA a fatti avvenuti prima della scadenza
del Trattato CECA e che ricadono nella sua sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis. A tal riguardo, l’art. 65,
nn. 1 e 5, CA, prevedeva un fondamento normativo chiaro per infliggere una sanzione per infrazione alle norme in materia di
concorrenza, ragion per cui un’impresa diligente non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze del proprio comportamento,
né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo del Trattato CE a quello del Trattato CECA avrebbe
prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione per le infrazioni all’art. 65 CA da essa commesse nel passato.
Per quanto riguarda, d’altro lato, le disposizioni procedurali applicabili, il Tribunale ha correttamente concluso che la
[OSCURATO:PERSONA] è competente ad esperire il procedimento conformemente agli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
Infatti, la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare
l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo e si presume, in linea generale, che le regole
procedurali si applichino dal momento della loro entrata in vigore.
(v. punti 67-70, 73-75)
3.
La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico
di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di
impresa, collocata nel contesto del diritto della concorrenza dell’Unione, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità
economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche
e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il
principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione.
Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre segnatamente quando, pur avendo una personalità
giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente
le istruzioni impartitele dalla società madre, tenuto conto, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici
che uniscono questi due soggetti giuridici. Riguardo al caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale
della propria controllata, la quale abbia infranto le norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può
esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione iuris tantum
secondo cui la società madre medesima esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.
Ciò premesso, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima.
[OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua
controllata, a meno che tale società madre, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi
di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato. Altre circostanze, quali
la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla società madre sulla politica commerciale della propria controllata
e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, possono essere prese in considerazione
dal giudice dell’Unione, senza con ciò condizionare l’applicazione della presunzione menzionata.
(v. punti 95-99)
4.
Spetta all’impresa che sostiene che la durata eccessiva del procedimento amministrativo abbia inciso sull’esercizio dei diritti
della difesa fornire prova sufficiente del fatto che, per effetto di tale eccessiva durata, essa abbia incontrato difficoltà
per difendersi contro le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA].
Pertanto, una società diligente, destinataria di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che essa ha impugnato e avente lo status
di parte in un primo procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, dovrebbe conservare i documenti necessari ai fini della
propria difesa. In mancanza, essa dovrebbe indicare in modo circostanziato, se non gli elementi di prova specifici venuti
meno, quanto meno gli incidenti, gli avvenimenti o le circostanze che le abbiano impedito, nel corso del periodo considerato,
di ottemperare al proprio obbligo di diligenza e che abbiano causato il preteso venir meno degli elementi di prova cui essa
fa allusione. Infatti, solo esaminando tali indicazioni specifiche il giudice dell’Unione può valutare se l’impresa abbia
fornito prova sufficiente di aver incontrato, per effetto di un’eccessiva durata del procedimento amministrativo, le difficoltà
invocate nel difendersi contro le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero se, al contrario, tali difficoltà siano conseguenza
della mancata osservanza dei propri obblighi di diligenza.
(v. punti 118, 120-122)
5.
Il fatto stesso che un ricorso sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte giustifica la sospensione della prescrizione.
Qualora un destinatario di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda per infrazione alle norme della concorrenza
decida di proporre ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione può essere investito solamente degli elementi della decisione
che riguardino il destinatario stesso. Per contro, gli elementi riguardanti altri destinatari, e che non siano stati impugnati,
non ricadono nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere.
Peraltro, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della decisione generale n. 715/78, relativa alla prescrizione in materia di azioni
e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e dell’art. 26,
n. 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione in materia di esecuzione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione
è divenuta definitiva. La Corte ha precisato che tale termine decorre quindi, segnatamente, a partire dalla scadenza dei termini
di ricorso contro la decisione che ha statuito sull’infrazione e sull’ammenda, qualora nessun ricorso sia stato proposto.
Dalle suesposte considerazioni emerge, da un lato, che nei confronti delle imprese che non hanno proposto ricorso avverso
una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] con cui sia stata loro inflitta un’ammenda ex art. 65 CA ovvero ex art. 23 del regolamento
n. 1/2003, tale decisione diviene definitiva e, dall’altro, che la definitività fa scattare nei loro confronti il termine
di esecuzione di tale decisione, previsto all’art. 4 della decisione n. 715/78 e dall’art. 26 del regolamento n. 1/2003. Ne
consegue che, nei confronti di dette imprese, il ricorso di un’altra impresa contro la stessa decisione finale non può produrre
alcun effetto sospensivo.
Inoltre, tanto il tenore dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e quello dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, quanto
gli obiettivi perseguiti da tali articoli ricomprendono, al tempo stesso, i ricorsi proposti contro gli atti previsti dall’art. 2
della decisione n. 715/78 e dall’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003 che sono impugnabili, nonché i ricorsi diretti contro
la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, considerato che l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del
regolamento n. 1/2003 non operano alcuna distinzione tra le decisioni cui sono attribuiti effetti sospensivi, non possono
essere attribuiti effetti erga omnes ai ricorsi proposti avverso gli atti di cui all’art. 2 della decisione n. 715/78 e all’art. 25,
n. 3, del regolamento n. 1/2003 che sono impugnabili.
(v. punti 141-147)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 marzo 2011 (
*
)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato comunitario delle travi in acciaio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento
(CE) n. 1/2003 – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Imputabilità del comportamento illecito – Autorità di cosa giudicata – Diritti della difesa – Prescrizione – Nozione di “sospensione” della prescrizione – Effetti erga omnes o inter partes – Difetto di motivazione»
Indice
I – Contesto normativo
A – Le disposizioni del Trattato CECA
B – Le disposizioni del Trattato CE
C – Il regolamento (CE) n. 1/2003
D – Le disposizioni relative alla prescrizione in materia di azioni
II – Fatti
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Conclusioni delle parti
VI – Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale del procedimento
VII – Sulle impugnazioni
A – Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑201/09 P)
1. Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 97 CA e del regolamento n. 1/2003, ad uno sviamento di potere, ad
un errore di diritto e a vizi di motivazione
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi della personalità giuridica delle società e del carattere individuale
delle sanzioni, al difetto di motivazione, all’erronea interpretazione ed applicazione della giurisprudenza sull’imputabilità
del comportamento di una controllata al 100% alla società madre nonché alla violazione del principio dell’autorità di cosa
giudicata
a) Sulla ricevibilità e sull’operatività del motivo
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
b) Sul merito
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
3. Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle regole in materia di prescrizione e del principio dell’autorità di cosa
giudicata nonché ad un vizio di motivazione
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
4. Sul quarto motivo, relativo ad un vizio di motivazione ed alla violazione dei diritti della difesa e del principio dell’autorità
di cosa giudicata
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
B – Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑216/09 P), con cui viene dedotto un motivo unico attinente ad errori di diritto
nell’interpretazione della decisione n. 715/78
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
VIII – Sulle spese
Nei procedimenti riuniti C‑201/09 P e C‑216/09 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte, rispettivamente,
in data 5 e 10 giugno 2009,
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA
, già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele e C. Falmagne,
avocats (causa C‑201/09 P),
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
ArcelorMittal Belval & Differdange SA,
già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo),
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA,
già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo,
ricorrenti in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, X. Lewis e E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo (causa C‑216/09 P),
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA,
già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo,
ArcelorMittal Belval & Differdange SA,
già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Esch-sur-Alzette, rappresentata dall’avv. A. Vandencasteele, avocat,
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA,
già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, rappresentata dall’avv. A. Vandencasteele, avocat,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann,
A. Arabadjiev (relatore) e J.-J. Kasel, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA], T. von Danwitz
e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le presenti impugnazioni la ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] SA (causa C‑201/09 P), la [OSCURATO:PERSONA]
europea (causa C‑216/09 P) nonché, con impugnazione incidentale, la ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già [OSCURATO:PERSONA] SA, e la ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] SA (causa C‑216/09 P) chiedono alla Corte l’annullamento
parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 marzo 2009, causa T‑405/06, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑771; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato disposto l’annullamento parziale
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA]
avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi d’acciaio),
di cui è stata pubblicata una sintesi sulla
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
del 13 settembre 2008 (GU C 235, pag. 4; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2
Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l’impresa composta dalla ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla ArcelorMittal
Belval & Differdange SA e dalla ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA aveva partecipato, nel periodo compreso dal 1° luglio 1988
al 16 gennaio 1991, ad una serie di accordi e di pratiche concertate aventi ad oggetto ovvero per effetto di fissare i prezzi,
ripartire i mercati e scambiare, su grande scala, informazioni sul mercato comunitario delle travi in acciaio, in violazione
dell’art. 65, n. 1, CA, infliggendo alle società medesime, per tali infrazioni, un’ammenda di 10 milioni di euro in solido.
I –
Contesto normativo
A –
Le disposizioni del Trattato CECA
3
L’art. 65 CA così disponeva:
«1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d’associazioni d’imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul
mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:
a) a fissare o determinare i prezzi;
b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.
(...)
4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono
essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.
[OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali
accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.
5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d’eseguire, per mezzo di arbitrato,
di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui
approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d’una autorizzazione per mezzo di informazioni
scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la [OSCURATO:PERSONA]
può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d’affari ottenuto con i prodotti oggetto
dell’accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro
scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, [di] un aumento del massimo così determinato fino
al 10% del volume d’affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l’ammenda, e fino al 20% del volume d’affari
giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora».
4
Conformemente all’art. 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.
B –
Le disposizioni del Trattato CE
5
L’art. 305, n. 1, CE così recitava:
«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di
tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».
C –
Il regolamento (CE) n. 1/2003
6
A termini dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole
di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), «ai fini dell’applicazione degli articoli 81 [CE]
e 82 [CE], alla [OSCURATO:PERSONA] sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».
7
L’art. 7 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», così dispone:
«1. Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE],
può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.
(...) Qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione
già cessata.
(…)».
8
Ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n.1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende
alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni
degli artt. 81 CE o 82 CE.
D –
Le disposizioni relative alla prescrizione in materia di azioni
9
A tenore dell’art. 1, n. 1, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 1978, n. 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in
materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (GU L 94, pag. 22), e dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1/2003, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere
ammende per infrazioni alle disposizioni del Trattato o alle disposizioni di applicazione in materia di diritto alla concorrenza
è soggetto, in linea di principio, ad un termine di prescrizione di cinque anni.
10
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione decorre
dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre
dal giorno in cui l’infrazione è cessata.
11
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione dell’azione
è interrotta da qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] concernente l’istruzione o la repressione dell’infrazione. La prescrizione
è interrotta dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno una parte che abbia partecipato all’infrazione. Costituiscono,
segnatamente, atti interruttivi della prescrizione:
– le domande scritte di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nonché le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] esige le informazioni richieste;
– i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA]
ordina accertamenti;
– l’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA];
– la comunicazione degli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA].
12
Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, l’interruzione della
prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che abbiano partecipato all’infrazione.
13
A termini dell’art. 2, n. 3, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003, per effetto dell’interruzione
ha inizio un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera, tuttavia, al più tardi allo spirare del doppio del termine
previsto, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato
della durata della sospensione.
14
Ai sensi dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione dell’azione
rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA].
15
Dall’art. 4 della decisione n. 715/78 e dall’art. 26, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 emerge che il potere della [OSCURATO:PERSONA]
di dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende ai sensi delle disposizioni del Trattato CECA ovvero dell’art. 23
del regolamento n. 1/2003 è soggetto ad un termine di prescrizione quinquennale, ove tale termine decorre dal giorno in cui
la decisione è divenuta definitiva.
II –
Fatti
16
I fatti all’origine della presente controversia, quali esposti ai punti 16‑37 della sentenza impugnata, possono essere così
riassunti.
17
La [OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente cambiato denominazione sociale divenendo [OSCURATO:PERSONA] SA, quindi ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), operava nella fabbricazione di prodotti siderurgici.
18
La TradeARBED SA, che ha successivamente cambiato denominazione sociale per divenire [OSCURATO:PERSONA] SA, quindi ArcelorMittal
[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «TradeARBED»), era stata costituita quale controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA] e si occupava
della distribuzione dei prodotti siderurgici fabbricati da quest’ultima.
19
La ProfilARBED SA, che ha successivamente cambiato denominazione sociale, per divenire [OSCURATO:PERSONA] SA, quindi
ArcelorMittal Belval & Differdange SA (in prosieguo: la «ProfilARBED»), era stata costituita il 27 novembre 1992, quale controllata
al 100% della [OSCURATO:PERSONA], per svolgere, a decorrere da tale data, le attività economiche ed industriali della stessa [OSCURATO:PERSONA] nel
settore delle travi.
20
Nel corso del 1991 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava, sulla base di decisioni adottate in forza dell’art. 47 CA, verifiche presso
i locali di varie imprese, tra le quali la TradeARBED. Il 6 maggio 1992 inviava una comunicazione degli addebiti alle imprese
interessate, tra le quali la TradeARBED, ma non la [OSCURATO:PERSONA] e la ProfilARBED. La TradeARBED partecipava a un’audizione tenutasi
dall’11 al 14 gennaio 1993.
21
Con decisione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 del Trattato CECA concernente
gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione
iniziale»), la [OSCURATO:PERSONA] accertava la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee, tra le quali la TradeARBED, ad
una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio
di informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi, in violazione dell’art. 65, n. 1, CA, infliggendo ammende a
quattordici imprese di tale settore, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] (ECU 11 200 000), per infrazioni commesse nel periodo compreso
tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
22
Con sentenza 11 marzo 1999, causa T‑137/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑303), il Tribunale respingeva il ricorso di annullamento
proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione iniziale, riducendo al contempo l’importo della relativa ammenda a 10 milioni di
euro.
23
Con sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10687), la Corte annullava detta sentenza del
Tribunale nonché la decisione iniziale, nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA], in considerazione di una violazione dei diritti
della difesa.
24
A seguito di tale annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare un nuovo procedimento relativo ai comportamenti anticoncorrenziali
già oggetto della decisione iniziale. In data 8 marzo 2006, inviava alla [OSCURATO:PERSONA], alla TradeARBED e alla ProfilARBED una comunicazione
degli addebiti, informando le medesime che intendeva adottare una decisione in cui le dichiarava responsabili in solido delle
infrazioni in questione, comunicazione cui le dette società hanno risposto in data 20 aprile 2006.
25
L’8 novembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] emanava la decisione controversa la quale, agli artt. 1 e 2, dispone quanto segue:
«Articolo 1
«L’impresa composta da [[OSCURATO:PERSONA], TradeARBED e ProfilARBED] ha partecipato, in violazione dell’art. 65, paragrafo 1, [CA], a
una serie di accordi e di pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle
quote e lo scambio, su ampia scala, di informazioni sul mercato comunitario delle travi. La partecipazione accertata dell’impresa
così composta a dette infrazioni è durata dal 1° luglio 1988 al 16 gennaio 1991.
Articolo 2
È inflitta un’ammenda di EUR 10 milioni ad [[OSCURATO:PERSONA], TradeARBED e ProfilARBED] in solido per le infrazioni di cui all’articolo 1».
III –
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
26
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA], la TradeARBED e la ProfilARBED
(in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») proponevano ricorso avverso la decisione controversa, sul fondamento degli
artt. 33 CA e 36 CA, nonché degli artt. 229 CE e 230 CE.
27
Con il primo motivo il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la decisione controversa era priva di fondamento normativo e che la [OSCURATO:PERSONA]
era incorsa in uno sviamento di potere. Il secondo motivo atteneva alla violazione delle regole relative all’imputazione delle
infrazioni, il terzo alla violazione delle regole in materia di prescrizione delle azioni e il quarto alla violazione dei
diritti della difesa.
28
Il Tribunale, rilevando, in particolare, che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico, che i Trattati
CECA e CE perseguono l’obiettivo comune del mantenimento di un regime di libera concorrenza e che un principio comune agli
ordinamenti giuridici degli Stati membri è volto a garantire, in caso di cambiamenti normativi e salvo espressione di contraria
volontà da parte del legislatore, la continuità degli istituti giuridici, ha respinto il primo motivo, affermando che gli
artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che consentono alla [OSCURATO:PERSONA]
di accertare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese tra imprese realizzate nei settori ricompresi nella
sfera di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis.
29
Il Tribunale ha parimenti respinto il secondo motivo, sulla base del rilievo, da un lato, che tale motivo non era stato dedotto
dalla TradeARBED e, dall’altro, che le considerazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non apparivano viziate da errori di diritto
laddove imputavano l’infrazione commessa dalla TradeARBED alla [OSCURATO:PERSONA] e, in quanto «successore economico» di quest’ultima,
alla ProfilARBED, sulla base del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 100% del capitale della TradeARBED e che elementi di prova
confermavano sia l’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della TradeARBED sia l’uso effettivo di tale potere.
30
Per quanto attiene al terzo motivo, il Tribunale ha escluso la pretesa violazione delle norme in materia di prescrizione delle
azioni sanzionatorie riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la decisione controversa fosse intervenuta, in considerazione della
sospensione dei termini durante il primo procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte, entro i termini di prescrizione tanto
quinquennale quanto decennale. Per contro, ritenendo che tale sospensione avesse solo un effetto inter partes e non erga omnes,
il Tribunale ha dichiarato che, nei confronti della ProfilARBED e della TradeARBED, il termine di prescrizione decennale era
trascorso, annullando conseguentemente la decisione controversa nella parte riguardante dette società.
31
Il Tribunale ha infine respinto il quarto motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che, considerato che quest’ultima
si era limitata ad affermare che elementi di prova che avrebbero potuto essere a sua disposizione nel corso del 1990 erano
venuti meno per effetto del tempo trascorso, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato sotto quale profilo la durata del procedimento
amministrativo avesse potuto pregiudicare l’esercizio dei diritti della difesa.
32
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa nella parte riguardante la ProfilARBED
e la TradeARBERD, respingendo il ricorso, quanto al resto, perché infondato.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
33
Con ordinanza 10 settembre 2009, il presidente della Corte ha deciso di riunire i procedimenti C‑201/09 P e C‑216/09 P ai
fini della fase orale e della sentenza.
V –
Conclusioni delle parti
34
Con la sua impugnazione (causa C‑201/09 P), la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente grado di giudizio nonché di quello svoltosi dinanzi al Tribunale.
35
Nella propria comparsa di risposta la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
36
Con la propria impugnazione (causa C‑216/09 P), la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato le ammende inflitte dalla decisione controversa alla ProfilARBED
e alla TradeARBED;
– di respingere il ricorso della ProfilARBED e della TradeARBED, nonché
– di condannare la ProfilARBED e la TradeARBED alle spese.
37
Nella loro comparsa di risposta la ProfilARBED e la TradeARBED hanno proposto impugnazione incidentale chiedendo alla Corte:
– di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato le ammende loro inflitte dalla decisione controversa in
applicazione dell’effetto relativo della sospensione della prescrizione;
– in subordine e a titolo riconvenzionale, di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui:
– ha applicato, nei loro confronti, il Trattato CECA e il regolamento n. 1/2003;
– ha imputato il comportamento della TradeARBED alla ProfilARBED;
– non ha riconosciuto la prescrizione delle azioni nei confronti della ProfilARBED in applicazione delle norme relative all’interruzione
della prescrizione;
– non ha riconosciuto la violazione dei diritti della difesa che la ProfilARBED può legittimamente invocare alla luce della
durata particolarmente lunga del procedimento;
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ai due gradi di giudizio.
38
Nella propria comparsa di risposta la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione incidentale, e
– di condannare la ProfilARBED e la TradeARBED alle spese.
VI –
Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale del procedimento
39
Con atto pervenuto presso la cancelleria della Corte il 27 ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di disporre la riapertura
della fase orale del procedimento ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura della Corte, nell’ipotesi in cui quest’ultima
dovesse affrontare la questione della responsabilità della ProfilARBED risultante dal proseguimento, da parte della stessa
ProfilARBED, delle attività economiche della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a suo parere, tale questione è stata esaminata dall’avvocato
generale ai paragrafi 224‑235 delle conclusioni, senza peraltro costituire oggetto della controversia e senza essere stata
dibattuta inter partes.
40
In applicazione di tale disposizione, l’avvocato generale è stato sentito in merito a tale questione.
41
A termini dell’art. 61 del proprio regolamento di procedura, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale
ovvero su istanza delle parti, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, qualora ritenga di non essere sufficientemente
istruita ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le
parti (v. sentenza 8 settembre 2009, causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7633,
punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
42
La Corte ritiene di disporre, nella specie, di tutti gli elementi necessari per poter rispondere alla questione proposta dal
giudice del rinvio e che la causa non debba essere esaminata alla luce di un argomento non dibattuto dinanzi ad essa.
43
Conseguentemente, non vi è motivo per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
VII –
Sulle impugnazioni
44
Con la propria impugnazione (causa C‑201/09 P), la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce al violazione
dell’art. 97 CA e del regolamento n. 1/2003, sviamenti di potere, errori di diritto e vizi di motivazione.
45
Il secondo motivo attiene alla violazione dei principi della personalità giuridica delle società e del carattere individuale
delle pene e delle sanzioni, a vizi di motivazione, ad un’erronea interpretazione ed applicazione di una giurisprudenza della
Corte sull’imputabilità del comportamento di una controllata al 100% alla società madre nonché alla violazione del principio
dell’autorità di cosa giudicata e della gerarchia delle norme.
46
Il terzo motivo riguarda la violazione delle norme in materia di prescrizione ed il principio dell’autorità di cosa giudicata
acquisita dalla decisione iniziale nonché vizi di motivazione. Con il quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un vizio
di motivazione nonché la violazione dei diritti della difesa e del principio dell’autorità di cosa giudicata acquisita dalla
citata sentenza 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
47
Con la propria impugnazione (causa C‑216/09 P), la [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo attinente ad errori di diritto nell’interpretazione
della decisione n. 715/78.
A –
Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑201/09 P)
1. Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 97 CA e del regolamento n. 1/2003, ad uno sviamento di potere, ad un
errore di diritto e a vizi di motivazione
a) Argomenti delle parti
48
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’art. 97 CA prevedeva che il Trattato CECA scadesse il 23 luglio 2002 e che la decisione
controversa, fondata sull’art. 65 CA, è stata adottata l’8 novembre 2006. Il Tribunale, affermando che correttamente le pratiche
di cui trattasi sarebbero state perseguite sulla base dell’art. 65 CA, sarebbe incorso in violazione dell’art. 97 CA e non
avrebbe risposto agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi all’assenza di fondamento normativo della decisione medesima.
49
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che i Trattati comunitari abbiano
istituito un ordinamento giuridico unico. Secondo l’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituirebbe un regime specifico
in deroga alle norme di portata generale stabilite dal Trattato CE e la successione del contesto normativo del Trattato CE
a quello del Trattato CECA avrebbe determinato, a decorrere dal 24 luglio 2002, una modificazione dei fondamenti normativi,
delle procedure e delle norme di base applicabili. L’obbligo per le istituzioni di interpretare i singoli Trattati in maniera
coerente potrebbe essere assolto solamente nel rispetto dei limiti che i Trattati stessi fissano e non potrebbe, quindi, condurre
le istituzioni a mantenere in vigore una disposizione di un Trattato, la cui scadenza sia stata prevista per il 23 luglio
2002, al di là di tale data.
50
Le sentenze 25 febbraio 1969, causa 23/68, Klomp ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 43), e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6199),
richiamate dal Tribunale a sostegno della propria posizione, non potrebbero essere utilmente invocate per giungere ad una
diversa conclusione. Infatti, la prima sentenza riguarderebbe una modificazione del diritto comunitario primario operata per
effetto del Trattato di fusione e non la scadenza di un trattato, mentre la seconda verterebbe su una decisione emanata sulla
base del Trattato CECA prima, e non successivamente, alla sua scadenza.
51
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, fondando la competenza della [OSCURATO:PERSONA] sul regolamento n. 1/2003, il Tribunale abbia
commesso uno sviamento di potere e non abbia risposto agli argomenti da essa dedotti. A suo parere, il regolamento n. 1/2003
è stato emanato successivamente alla scadenza del Trattato CECA e, alla luce dell’art. 4 del medesimo ed in assenza di qualsivoglia
menzione del Trattato CECA, non attribuisce competenza alla [OSCURATO:PERSONA] se non per perseguire le infrazioni agli artt. 81 CE
e 82 CE.
52
Il regolamento n. 1/2003, anche ammesso che attribuisse alla [OSCURATO:PERSONA] il potere per sanzionare infrazioni all’art. 65,
n. 1, CA, violerebbe il Trattato CECA, considerato che, adottato unicamente sulla base del Trattato CE, pretenderebbe di apportare
modifiche al Trattato CECA. Dalla giurisprudenza emergerebbe, infatti, che l’interpretazione coerente delle disposizioni di
diritto sostanziale dei singoli Trattati non incide in alcun modo sulle competenze attribuite alle singole istituzioni dai
Trattati medesimi, ove le istituzioni sono competenti, nel contesto di ogni singolo Trattato, per esercitare unicamente i
poteri loro attribuiti da quel Trattato stesso.
53
A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’impostazione accolta dal Tribunale si risolve, da un lato, nell’attribuire al Consiglio dell’Unione
europea il potere di decidere quali siano le autorità competenti per dare attuazione all’art. 65 CA, laddove gli autori del
Trattato CECA hanno esercitato tale potere e, dall’altro, nell’alterare la natura della competenza riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA]
dal Trattato CECA, competenza esclusiva ai sensi dell’art. 65 CA e che si trova, invece, a concorrere con quella delle autorità
nazionali competenti in materia di concorrenza e, nell’ambito del regolamento n. 1/2003, con quella dei giudici nazionali.
54
L’interpretazione operata dal Tribunale delle norme relative all’applicazione della legge nel tempo pregiudicherebbe, quindi,
l’identità giuridica propria di ogni singolo Trattato nonché le regole relative alla gerarchia delle norme. Il Tribunale sarebbe
inoltre incorso in una confusione tra regola procedurale, regola sostanziale e attribuzione di competenza. Dalla giurisprudenza
emergerebbe, da un lato, che la questione della competenza di un’istituzione è preliminare alla questione dell’accertamento
delle norme materiali e procedurali applicabili e, dall’altro, che il fondamento normativo che autorizza l’istituzione dell’Unione
ad emanare un atto deve essere in vigore nel momento dell’adozione del medesimo.
b) Giudizio della Corte
55
In limine si deve rilevare, anzitutto, che qualsiasi accordo corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65, n. 1,
CA, che sia stato concluso o cui sia stata data esecuzione anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, avvenuta il 23 luglio
2002, poteva dar luogo, sino a tale data inclusa, ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di irrogazione di ammende alle imprese
che avessero concorso al detto accordo o alla sua esecuzione, sulla base dell’art. 65, n. 5, CA.
56
Inoltre, si deve necessariamente rilevare che qualsiasi accordo corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65, n. 1,
CA, che sia stato concluso o cui sia stata data esecuzione tra il 24 luglio 2002 e il 30 novembre 2009, poteva dar luogo ad
un’analoga decisione della [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’art. 81 CE e sugli artt. 15, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), ovvero
23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003.
57
Infine, è parimenti pacifico che qualsiasi accordo corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65, n. 1, CA, che sia
stato concluso o cui sia stata data esecuzione successivamente al 1° dicembre 2009, può dar luogo ad una analoga decisione
della [OSCURATO:PERSONA], fondata sugli artt. 101 TFUE e 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003.
58
Orbene, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] contesta, sostanzialmente, il rilievo del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione
controversa adottata successivamente al 23 luglio 2002, sulla base del combinato disposto dell’art. 65, nn. 1 e 5, CA e degli
artt. 7, n. 1 e 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, poteva infliggerle un’ammenda per aver concorso, anteriormente
al 23 luglio 2002, alla conclusione e all’esecuzione di un accordo corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65,
n. 1, CA.
59
In primo luogo, per quanto attiene alla competenza della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato, ai punti 57 e 58 della sentenza
impugnata, che il Trattato CECA costituiva, in virtù dell’art. 305, n. 1, CE, una lex specialis che derogava alla lex generalis
costituita dal Trattato CE e che, per effetto della scadenza del Trattato CECA, avvenuta il 23 luglio 2002, la sfera di applicazione
del regime generale istituito dal Trattato CE si è estesa, il 24 luglio 2002, ai settori inizialmente disciplinati dal Trattato CECA.
60
Ai punti 59‑61 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato che la successione del contesto normativo del Trattato CE
a quello del Trattato CECA si collocava nel contesto della continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e dei suoi obiettivi,
ove l’istituzione ed il mantenimento di un regime di libera concorrenza costituisce uno degli obiettivi essenziali tanto del
Trattato CE quanto del Trattato CECA. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che le nozioni di accordi e di pratiche
concordate ai sensi dell’art. 65, n. 1, CA, corrispondevano a quelle di intese e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE
e che dette due disposizioni sono state interpretate dal giudice comunitario allo stesso modo.
61
Al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che, conformemente ad un principio comune agli ordinamenti
giuridici degli Stati membri, occorre assicurare, in caso di modifica legislativa e salvo contraria volontà espressa dal legislatore,
la continuità degli istituti giuridici, ritenendo che tale principio si applichi alle modifiche del diritto primario dell’Unione.
62
Ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata il Tribunale ha pertanto concluso che la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione
esige che la [OSCURATO:PERSONA] assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei
diritti e degli obblighi che si imponevano, eo tempore, sia agli Stati membri, sia ai singoli in forza del Trattato CECA e
che, conseguentemente, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 dev’essere interpretato nel senso che consente alla [OSCURATO:PERSONA]
di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori rientranti nella sfera di applicazione
del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis.
63
Tali considerazioni non risultano viziate da alcun errore di diritto. Infatti, dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che,
conformemente ad un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le cui origini risalgono al diritto romano,
qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli
istituti giuridici e, dall’altro, che tale principio si applica alle modifiche del diritto primario dell’Unione (v., in tal
senso, sentenza Klomp, cit., punto 13).
64
Orbene, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussiste alcun indizio del fatto che il legislatore dell’Unione
avrebbe inteso sottrarre i comportamenti collusivi vietati dal Trattato CECA all’applicazione di qualsivoglia sanzione successivamente
alla scadenza del Trattato medesimo.
65
Inoltre, dai rilievi operati supra ai punti 55‑57, emerge che la successione dei Trattati CECA, CE e FUE assicura, al fine
di garantire una libera concorrenza, che qualsiasi comportamento corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 65, n. 1,
CA, a prescindere che si sia verificato anteriormente o successivamente al 23 luglio 2002, potesse essere sanzionato dalla
[OSCURATO:PERSONA] e possa continuare ad esserlo.
66
Ciò premesso, risulterebbe contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati ed inconciliabile con la continuità dell’ordinamento
giuridico dell’Unione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia priva di legittimazione per garantire l’uniforme applicazione delle
norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
(v., in tal senso, sentenza Lucchini, cit., punto 41).
67
In secondo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto, a quest’ultimo riguardo, ai punti 65, 66 e 68 della sentenza impugnata,
che il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché le esigenze relative ai principi
della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali previste
all’art. 65, nn. 1 e 5, CA ai fatti di specie, che ricadono nella sua sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis.
68
In particolare, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta
agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, e che tali interessati possano conoscere
senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza 10 marzo 2009, causa C‑345/06, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1659, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
69
A tal riguardo, si deve sottolineare che, all’epoca dei fatti, l’art. 65, nn. 1 e 5, CA, prevedeva un fondamento normativo
chiaro per la sanzione inflitta nella specie, ragion per cui la TradeARBED non poteva ignorare le conseguenze derivanti dal
proprio comportamento. Peraltro, dai rilievi effettuati supra ai punti 55‑57 emerge che il medesimo comportamento sarebbe
stato parimenti passibile in seguito, in qualsiasi momento, di analoga sanzione inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA].
70
Orbene, considerato che i Trattati definivano chiaramente, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura
e l’entità delle sanzioni che potevano essere inflitte a tal titolo, tali principi non sono volti a garantire alle imprese
che successive modifiche dei fondamenti normativi e delle disposizioni procedurali assicurino loro di sfuggire a qualsivoglia
sanzione relativa ai loro comportamenti illeciti tenuti in passato.
71
Si deve aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, già prima della scadenza del Trattato CECA, l’assenza di una conseguenza
di tal genere, avendo precisato, al menzionato punto 31 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a taluni aspetti del
trattamento delle pratiche in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA, adottata il 18 giugno 2002
(GU C 152, pag. 5), che, laddove essa accerti un’infrazione in un settore ricompreso nella sfera del Trattato CECA, il diritto
sostanziale applicabile, a prescindere dalla data di applicazione, è quello in vigore al momento in cui si sono prodotti i
fatti costitutivi dell’infrazione ed il diritto procedurale applicabile, a seguito della scadenza del Trattato CECA, è quello
dettato dal Trattato CE.
72
D’altronde, il principio della lex mitior non si oppone, nella specie, all’applicazione dell’art. 65, n. 5, CA, considerato
che l’ammenda imposta nella decisione controversa è, in ogni caso, inferiore al massimale previsto dall’art. 23, n. 2, del
regolamento n. 1/2003 per l’erogazione di ammende per violazione della normativa dell’Unione in materia di concorrenza.
73
Da tutti i suesposti elementi risulta che un’impresa diligente, nella situazione della [OSCURATO:PERSONA], non poteva in alcun momento
ignorare le conseguenze del proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo
del Trattato CE a quello del Trattato CECA avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione per le infrazioni
all’art. 65 CA da essa commesse nel passato.
74
Infine, per quanto attiene al fondamento normativo ed alle disposizioni procedurali applicabili, il Tribunale ha parimenti
correttamente affermato, ai punti 65 e 67 della sentenza impugnata, che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per infliggere, con
la decisione controversa, l’ammenda di cui trattasi discendeva dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e che occorreva
svolgere la procedura prevista da tale regolamento.
75
Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e legittima l’istituzione
dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza
della Corte 4 aprile 2000, causa C‑269/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2257, punto 45) e che si presume, in linea
generale, che le regole procedurali si applichino dal momento della loro entrata in vigore (v., in tal senso, sentenze 12
novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2735, punto 9, e 23 febbraio 2006,
causa C‑201/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2049, punto 31).
76
Si deve aggiungere che l’applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del regolamento n. 1/2003 non ha ridotto, bensì è stata
piuttosto tale da estendere, le garanzie procedurali offerte dal contesto normativo del Trattato CECA alle imprese perseguite,
cosa che d’altronde la [OSCURATO:PERSONA] non contesta.
77
Ne consegue che, senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha potuto concludere, ai punti 67 e 68 della sentenza
impugnata, da un lato, che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per infliggere, con la decisione controversa, l’ammenda di cui
trattasi risultava dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e che occorreva attenersi alla procedura indicata nel regolamento
medesimo, e, dall’altro, che la normativa sostanziale che stabiliva la sanzione applicabile era costituita dall’art. 65, nn. 1
e 5, CA.
78
In terzo luogo, laddove la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale non ha esplicitamente risposto a tutti gli argomenti da essa dedotti,
si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36
e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non gli impone di fornire una spiegazione che segua esaustivamente
e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione
che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte
di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2665, punto 42, nonché ordinanza 21 gennaio 2010, causa C‑150/09 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 42).
79
Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale è chiaro e tale da consentire tanto alla ARBERD di conoscere le ragioni per
le quali il Tribunale ha respinto il motivo di cui trattasi, quanto alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare
il proprio sindacato giurisdizionale. Ne consegue che la sentenza impugnata non risulta viziata da difetto di motivazione.
80
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi della personalità giuridica delle società e del carattere individuale
delle sanzioni, al difetto di motivazione, all’erronea interpretazione ed applicazione della giurisprudenza sull’imputabilità
del comportamento di una controllata al 100% alla società madre nonché alla violazione del principio dell’autorità di cosa
giudicata
a) Sulla ricevibilità e sull’operatività del motivo
i) Argomenti delle parti
81
Nell’ambito della propria comparsa di risposta nella causa C‑201/09 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che tale motivo, nella parte
in cui è volto a contestare l’imputazione, di cui ai punti 106‑119 della sentenza impugnata, del comportamento della TradeARBED
alla ProfilARBED, è irricevibile, tenuto conto che il ricorso non potrebbe validamente contenere un motivo riguardante un’altra
parte del procedimento.
82
[OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che il secondo motivo sia inoperante, considerato che riguarda unicamente l’applicazione della
presunzione di esercizio di un controllo effettivo derivante dal possesso del 100% del capitale di una controllata e non il
rilievo, operato dal Tribunale, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante
della [OSCURATO:PERSONA] sulla TradeARBED, tale da giustificare la conclusione secondo cui dette società costituivano un’unica entità economica.
ii) Giudizio della Corte
83
Per quanto attiene alla ricevibilità del capo del motivo relativo all’imputazione del comportamento della TradeARBED alla
ProfilARBED, si deve necessariamente rilevare che tale motivo non fa riferimento alla sentenza impugnata nella parte riguardante
la situazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], un ricorrente in sede di impugnazione
non può dedurre un motivo a favore di un’altra parte del procedimento. Conseguentemente tale motivo dev’essere dichiarato
irricevibile nella parte in cui riguarda l’imputazione del comportamento della TradeARBED alla ProfilARBED.
84
Per quanto riguarda l’operatività del secondo motivo, dal punto 99 della sentenza impugnata emerge che, nell’affermare l’esistenza
di un’unità economica tra la [OSCURATO:PERSONA] e la TradeARBED, il Tribunale si è basato su tutte le considerazioni svolte precedentemente
a tale punto, ivi compresa, conseguentemente, la presunzione iuris tantum, secondo cui una società madre che detenga il 100%
del capitale della propria controllata esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.
85
Ciò premesso, occorre esaminare il secondo motivo nel merito.
b) Sul merito
i) Argomenti delle parti
86
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale ha affermato l’imputabilità del comportamento della TradeARBED alla [OSCURATO:PERSONA]
sulla base del principio, sviluppato nell’ambito del diritto della concorrenza, secondo cui imprese giuridicamente distinte
possono costituire un’unica entità economica. Orbene, tale principio sarebbe stato finora utilizzato solo al fine di sottrarre
le imprese dalle conseguenze derivanti dall’esistenza di persone giuridicamente distinte, stabilendo che il divieto, di cui
all’art. 81 CE, di accordi tra imprese non trova applicazione nei confronti delle imprese di uno stesso gruppo e escludendo
dall’applicazione del regime delle concentrazioni le acquisizioni di imprese in seno ad un medesimo gruppo.
87
Affermando la responsabilità collettiva delle imprese di un gruppo per effetto del comportamento di una di esse, il Tribunale
avrebbe negato i diritti riconosciuti agli individui di esercitare le loro attività economiche mediante entità giuridiche
distinte, ognuna munita, in quanto persona giuridica, di personalità propria con conseguente attribuzione di una responsabilità
individuale.
88
Inoltre, l’impostazione accolta dal Tribunale condurrebbe ad un risultato incoerente. Infatti, la doppia circostanza che l’illegittimo
comportamento di una società appartenente ad un gruppo sia imputabile tanto alla società madre quanto ad una società consorella
e che solamente la società madre disporrebbe della possibilità di contrastare la presunzione di influenza determinante si
risolverebbe nell’imporre un regime più severo nei confronti della società consorella.
89
Pertanto, a parere della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata viola i principi della personalità giuridica nonché del carattere individuale
delle pene e delle sanzioni, sviluppando un’incoerenza logica interna equivalente ad una carenza di motivazione.
90
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ritenendo che la presunzione iuris tantum, secondo cui la società madre eserciterebbe
un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata al 100%, giustifichi l’imputabilità del comportamento
della controllata stessa alla società madre, il Tribunale ha violato i principi generali di diritto, discostandosi tanto dalla
giurisprudenza della Corte quanto da quella del Tribunale, ai sensi delle quali la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a dimostrare
la sussistenza di addebiti specifici nei confronti di ognuna delle imprese oggetto della decisione con cui vengono inflitte
ammende.
91
Le sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151), e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925) non sarebbero idonee a giustificare la posizione del Tribunale,
atteso che la prima non sarebbe pertinente e la seconda sarebbe stata interpretata erroneamente.
92
Infatti, nella causa sfociata nella menzionata sentenza AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], la Corte doveva pronunciarsi, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], non sulla possibilità di ascrivere ad una società madre un’infrazione commessa da una sua controllata, bensì sulla
prova della partecipazione della società madre medesima all’infrazione. Inoltre, contrariamente alla situazione oggetto di
tale causa, la normativa nazionale applicabile nella specie non prevederebbe che gli organi statutari di una controllata al
100% siano identici a quelli della società madre.
93
Quanto alla causa sfociata nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte
non ha mai confermato che una partecipazione al 100% in una società sarebbe sufficiente per considerare la società madre responsabile
del comportamento della propria controllata. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], in detta causa la società madre aveva accettato, nell’ambito
della fase amministrativa del procedimento, di accollarsi la responsabilità del comportamento della propria controllata. Inoltre,
nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di tale sentenza, l’istituzione aveva adottato la linea di condotta consistente
nell’infliggere la sanzione alla società madre in presenza di prove espresse della partecipazione della società madre medesima
all’infrazione.
94
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, affermando tanto l’esistenza di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla TradeARBED
quanto l’esercizio di tale influenza laddove, al tempo stesso, la decisione controversa e la decisione iniziale hanno riconosciuto
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’infrazione esercitando tale influenza, il Tribunale ha violato il principio dell’autorità
di cosa giudicata attribuita alla decisione iniziale, sostituendo, al di là dei propri poteri, le proprie valutazioni a quelle
della [OSCURATO:PERSONA] ed applicando erroneamente la giurisprudenza risultante dalle menzionate sentenze AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
ii) Giudizio della Corte
95
Secondo costante giurisprudenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere
dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un
lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica
ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro,
che tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità
personale, a rispondere dell’infrazione (sentenza 20 gennaio 2011, causa C‑90/09 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non
ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34‑36 e giurisprudenza ivi citata).
96
Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre segnatamente quando, pur avendo una personalità
giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente
le istruzioni impartitele dalla società madre, tenuto conto, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici
che uniscono questi due soggetti giuridici (sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237,
punto 58 nonché la giurisprudenza ivi citata).
97
Riguardo al caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia
infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante
sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione iuris tantum secondo cui la società madre medesima
esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 60 nonché la giurisprudenza ivi citata).
98
Ciò premesso, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima.
[OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria
controllata, a meno che tale società madre, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi
di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporti in maniera autonoma sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 61 nonché la giurisprudenza ivi citata).
99
Se è pur vero che, ai punti 28 e 29 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha indicato,
oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza
esercitata dalla società madre sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società
durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo
di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento, e non per subordinare l’applicazione
della presunzione, menzionata supra al punto 97, alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio
di un’influenza della società madre (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
100
Da tali considerazioni emerge che, da un lato, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha ritenuto che,
quando una società madre detenga il 100% del capitale della propria controllata, sussista una presunzione iuris tantum secondo
cui detta società madre esercita un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e che, dall’altro,
né il preteso principio della personalità giuridica delle società né quello della natura individuale delle sanzioni ostano,
contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], a che la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere ad una società madre un’ammenda per un’infrazione
commessa da una propria società controllata al 100%.
101
Infatti, qualora la società madre eserciti un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e, segnatamente,
sul comportamento anticoncorrenziale di questa, è l’impresa costituita dalla società madre e dalla propria controllata ad
essere responsabile dell’infrazione alle regole dettate dal Trattato in materia di concorrenza risultante da tale comportamento,
conformemente alla giurisprudenza rammentata supra al punto 95.
102
Inoltre, il Tribunale ha rilevato, ai punti 94 e 96‑98 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato nella
decisione controversa che non era stato né dimostrato né tanto meno sostenuto che la TradeARBED determinasse la propria politica
commerciale in modo autonomo rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e che ulteriori elementi di prova avevano confermato l’influenza determinante
svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della TradeARBED nonché sull’uso effettivo di tale potere.
103
Ciò premesso, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’erronea applicazione della giurisprudenza relativa all’imputabilità del
comportamento di una controllata al 100% alla società madre e alla sostituzione, da parte del Tribunale, delle proprie valutazioni
a quelle della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
104
Quanto all’argomento secondo cui l’imputazione del comportamento costitutivo di un’infrazione ad una società consorella si
risolverebbe nell’imporre, nei confronti di tale società, un regime di responsabilità più severo di quello che si applica
alla società madre, è sufficiente rammentare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ascritto tale comportamento alla società
consorella in considerazione del fatto che essa aveva ripreso le attività economiche della società madre e che, pertanto,
atteso che la responsabilità della società consorella discende da quella della società madre, il regime di responsabilità
imposto alla società consorella non è affatto più severo rispetto a quello applicato alla società madre.
105
Quanto all’argomento relativo alla violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, è sufficiente rilevare che, in
ogni caso, questa non può essere attribuita ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA], quale la decisione iniziale, nella parte riguardante
la [OSCURATO:PERSONA], tanto più che essa è stata annullata.
106
Quanto alla carenza di motivazione risultante dalla pretesa incoerenza che vizierebbe il ragionamento del Tribunale, dalle
suesposte considerazioni risulta che tale asserita incoerenza è frutto di una lettura erronea da parte della [OSCURATO:PERSONA] della giurisprudenza
relativa all’imputabilità del comportamento di una controllata al 100% alla società madre. Pertanto, tale argomento dev’essere
in ogni caso respinto.
107
Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.
3. Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle regole in materia di prescrizione e del principio dell’autorità di cosa giudicata
nonché ad un vizio di motivazione
a) Argomenti delle parti
108
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione per effetto dell’imputabilità alla medesima
di quella commessa dalla TradeARBED, il Tribunale, in primo luogo, si è contraddetto, distinguendo, al punto 100 della sentenza
impugnata, la responsabilità per imputazione dalla responsabilità per partecipazione, in secondo luogo, non ha dimostrato
che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse i requisiti che rendono ad essa opponibili gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione,
in terzo luogo, ha operato un’applicazione erronea delle regole in materia di prescrizione e, in quarto luogo, ha violato
il principio dell’autorità di cosa giudicata.
b) Giudizio della Corte
109
Per quanto attiene all’argomento relativo al preteso contraddittorio ragionamento seguito dal Tribunale, è stato già rilevato,
al punto 100 supra, che le asserite incoerenze sono frutto di una erronea lettura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della giurisprudenza
relativa all’imputabilità del comportamento di una controllata al 100% alla società madre. Pertanto, tale argomento dev’essere
respinto.
110
Ne consegue parimenti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli atti interruttivi della prescrizione erano opponibili
alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, in considerazione di tale imputabilità e dell’esistenza di un’unità economica tra la TradeARBED e la [OSCURATO:PERSONA].
111
Infine, quanto all’argomento relativo alla violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, è stato già rilevato,
al punto 105 supra, che, in ogni caso, questa non può essere attribuita ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] quale la decisione
iniziale, nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA], tanto più che è stata annullata.
112
Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo dev’essere respinto.
4. Sul quarto motivo, relativo ad un vizio di motivazione ed alla violazione dei diritti della difesa e del principio dell’autorità
di cosa giudicata
a) Argomenti delle parti
113
La [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver fatto valere, dinanzi al Tribunale, che gli elementi di prova pertinenti nell’ambito dell’inversione
della presunzione di imputabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED, presumibilmente a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] nel
corso del 1990, erano venuti meno a seguito del decorso di un lasso di tempo di sedici anni e che essa non era stata in grado
di valutare la pertinenza delle informazioni potenzialmente utili nell’ambito del procedimento. L’argomento dedotto dalla
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, riguardato l’impossibilità di fornire le prove necessarie ai fini dell’inversione della detta presunzione.
114
Affermando che spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le prove relative alla reale natura delle relazioni intrattenute con la
propria controllata fossero venute meno, il Tribunale avrebbe in tal modo preteso la prova di un fatto negativo, impossibile
a fornirsi per definitionem, il che implicherebbe un vizio di motivazione della sentenza impugnata che costituirebbe violazione
dei diritti della difesa.
115
Laddove il Tribunale ha aggiunto, al punto 169 della sentenza impugnata, che la presunzione di responsabilità figurava già
nella decisione iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] replica che tale decisione non contiene alcun ragionamento in merito all’imputabilità di
un’infrazione di una società ad un’altra, essendosi limitata ad affermare che la TradeARBED distribuiva travi per conto della
[OSCURATO:PERSONA] e che, per garantire la parità di trattamento, la decisione iniziale era indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA].
116
Quanto alle considerazioni svolte al punto 171 della sentenza impugnata, secondo cui la presunzione di responsabilità sarebbe
stata avvalorata da elementi di prova nella decisione iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il punto 96 della citata sentenza del
Tribunale 11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], riguarda il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’infrazione e che, al
successivo punto 98 il Tribunale ha espresso un’incertezza per quanto riguarda le responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della TradeARBED.
117
Inoltre, considerato che la decisione iniziale è stata annullata dalla Corte nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA], l’autorità
di cosa giudicata renderebbe inoperante l’argomento accolto dal Tribunale. Infatti, a parere della [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento
del Tribunale viola l’autorità di cosa giudicata attribuita alla citata sentenza 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e si è
fondato su una erronea lettura tanto della decisione iniziale, quanto della citata sentenza 11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
il che costituirebbe un vizio di motivazione.
b) Giudizio della Corte
118
Per quanto attiene all’argomento relativo all’impossibilità di fornire le prove necessarie ai fini dell’inversione della presunzione
d’imputabilità del comportamento della TradeARBED alla [OSCURATO:PERSONA] ed al fatto che sarebbe stata pretesa la prova di un fatto negativo,
emerge dalla giurisprudenza che spetta all’impresa che sostiene che la durata eccessiva del procedimento amministrativo abbia
inciso sull’esercizio dei diritti della difesa fornire prova sufficiente del fatto che, per effetto di tale eccessiva durata,
essa abbia incontrato difficoltà per difendersi contro le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 21 settembre
2006, causa C‑113/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8831, punti 60 e 61).
119
Il Tribunale ha rilevato, al punto 168 della sentenza impugnata, che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicare sotto
qual profilo la durata del procedimento amministrativo avesse potuto nuocere all’esercizio dei diritti della difesa, essendosi
essa limitata ad affermare che gli elementi di prova di cui poteva disporre nel corso del 1990 erano venuti meno successivamente
al decorso di un lasso di tempo così lungo.
120
Tale rilievo non appare viziato da alcun errore di diritto. Si deve infatti ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] era la destinataria della
decisione iniziale e possedeva lo status di parte nel primo procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte. Orbene, come
correttamente dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], tali circostanze dovevano indurre ogni società diligente a conservare i documenti
necessari ai fini della propria difesa.
121
Ne consegue che un’impresa che si trovi nella situazione della [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare in modo circostanziato, se non gli
elementi di prova specifici venuti meno, quanto meno gli incidenti, gli avvenimenti o le circostanze che le abbiano impedito,
nel corso del periodo considerato, di ottemperare al proprio obbligo di diligenza e che abbiano causato il preteso venir meno
degli elementi di prova cui la [OSCURATO:PERSONA] fa allusione.
122
Infatti, solo esaminando tali indicazioni specifiche il Tribunale e la Corte possono valutare se l’impresa abbia fornito prova
sufficiente di aver incontrato, per effetto di una eccessiva durata del procedimento amministrativo, le difficoltà invocate
nel difendersi contro le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero se, al contrario, tali difficoltà siano conseguenza della mancata
osservanza dei propri obblighi di diligenza.
123
Pertanto, il Tribunale ha potuto correttamente dichiarare che un’affermazione così generica come quella fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]
non poteva costituire prova sufficiente di un’incidenza della durata del procedimento sull’esercizio dei diritti della difesa.
124
Alla luce di tali rilievi, gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso le considerazioni aggiuntive svolte dal Tribunale ai
punti 169‑171 della sentenza impugnata sono inoperanti.
125
Conseguentemente il quarto motivo dev’essere respinto.
126
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑201/09 P dev’essere respinta.
B –
Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑216/09 P), con cui viene dedotto un motivo unico attinente ad errori di diritto
nell’interpretazione della decisione n. 715/78
1. Argomenti delle parti
127
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale si sia fondato su un’interpretazione letterale erronea ed eccessivamente restrittiva
degli artt. 2, n. 3, e 3, della decisione n. 715/78 laddove si è richiamato, per giustificare una distinzione tra l’effetto
interruttivo e quello sospensivo della prescrizione, alla differenza che si riscontra nel tenore di tali disposizioni per
quanto riguarda gli effetti erga omnes. L’assenza di una espressa menzione di effetti erga omnes nel tenore dell’art. 3 della
decisione n. 715/78 non escluderebbe che tale disposizione attribuisca tali effetti alla sospensione, considerato che l’obiettivo
comune dell’interruzione e della sospensione della prescrizione sarebbe quello di arrestare il decorso del tempo per tutte
le imprese interessate.
128
Nella sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e
C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 144), la Corte avrebbe respinto un’interpretazione
letterale e restrittiva delle disposizioni relative ai termini di prescrizione, prendendo in considerazione, oltre al tenore
della disposizione relativa alla sospensione della prescrizione, l’obiettivo da questa perseguito per affermare un’interpretazione
estensiva della nozione di «decisione della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’art. 3 della decisione n. 715/78.
129
In tale sentenza la Corte avrebbe rilevato che la sospensione tutela la [OSCURATO:PERSONA] contro gli effetti della prescrizione
in situazioni in cui essa debba attendere la decisione del giudice dell’Unione. Così, tanto l’interruzione della prescrizione
quanto la sua sospensione le consentirebbero di perseguire e di sanzionare efficacemente le infrazioni alle norme in materia
di concorrenza.
130
Parimenti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’interpretazione restrittiva degli effetti della sospensione della prescrizione non può
essere dedotta dalla giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata. In particolare, nella sentenza
24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6171, punto 40), la Corte avrebbe fondato la propria interpretazione
sull’obiettivo perseguito dalle norme in materia di prescrizione.
131
Quanto al riferimento operato dal Tribunale alla sentenza 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ratio di tale sentenza non sia applicabile alle misure di
indagine quali le verifiche e le ispezioni, la cui contestazione interrompe o sospende la prescrizione.
132
Infatti, contrariamente all’avvio di ricorsi contro le decisioni finali, per il quale non potrebbe essere escluso che la soluzione
accolta dal Tribunale sia valida, la contestazione di tali misure potrebbe produrre effetti sulla capacità della [OSCURATO:PERSONA]
di proseguire il procedimento nei confronti di tutte le imprese implicate nell’infrazione, ancorché queste siano formalmente
rivolte ad una sola impresa. Pertanto, l’applicazione di tale sentenza alla sospensione della prescrizione pregiudicherebbe
la corretta attuazione del diritto della concorrenza, mentre un’interpretazione che accolga l’effetto erga omnes sarebbe tale
da salvaguardarne l’effetto utile.
133
[OSCURATO:PERSONA] precisa che la sentenza impugnata l’obbligherebbe, nel caso in cui una società abbia contestato una misura
di indagine ad essa rivolta, a continuare l’indagine nei confronti delle altre imprese e società implicate e di utilizzare,
nella decisione finale, documenti la cui utilizzazione legale risulterebbe incerta, a pena di annullamento della decisione
stessa. Infatti, considerato che la prescrizione decorre nei confronti delle altre imprese, essa non potrebbe attendere l’esito
del procedimento giudiziario relativo alla misura di indagine contestata.
134
Conseguentemente, da un lato, nell’attesa che la questione della legittimità dell’indagine sia risolta dal giudice dell’Unione,
la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese interessate dovrebbero continuare a profondere risorse nel proseguimento di tale indagine e, dall’altro,
le imprese che non abbiano proposto ricorso contro la misura di indagine de qua dovrebbero proporre ricorso contro la decisione
finale deducendo l’illegittimità della misura stessa mediante più azioni giurisdizionali vertenti su una questione identica.
Infatti, tali imprese, essendo giuridicamente colpite da detta misura di indagine, ancorché indirizzata ad una impresa distinta,
dovrebbero poter far valere la pretesa illegittimità della misura stessa dinanzi a detto giudice.
135
[OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che tale situazione non sia paragonabile a quella delle misure di indagine avverso le quali
non sia esperibile ricorso, considerato che, da un lato, essa può rimediare, nel corso del procedimento ulteriore, ad eventuali
problemi procedurali e, dall’altro, che non vi sono controversie pendenti dinanzi al giudice dell’Unione.
136
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza impugnata faciliti l’aggiramento del pagamento dell’ammenda. Considerato che
la sospensione riguarda unicamente la società che ha proposto ricorso, questa potrebbe costituire oggetto di ristrutturazione
o di trasferimento dei propria attivi, dieci anni dopo la fine dell’infrazione, ad un’altra società non interessata dalla
sospensione, situazione che consentirebbe pertanto al gruppo di sfuggire all’irrogazione di un’ammenda.
137
Peraltro, l’intreccio degli artt. 2 e 3 della decisione n. 715/78, che risulterebbe, da un lato, dal fatto che il detto art. 2,
n. 3, rinvia, per quanto attiene alla ripresa del termine di prescrizione successivamente ad un’interruzione, al menzionato
art. 3 e, dall’altro, dal fatto che quest’ultimo fa riferimento alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui al detto art. 2, n. 3,
deporrebbe in senso contrario alla distinzione accolta dal Tribunale.
138
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i lavori preparatori del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla
prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità
economica europea (GU L 319, pag. 1), confermino la sua interpretazione della decisione n. 715/78. L’istituzione rileva che
la proposta iniziale prevedeva già che l’interruzione della prescrizione producesse effetti erga omnes, riflettendo un approccio
in rem della prescrizione, contrariamente a l’approccio in personam, sostenuto da talune delegazioni. Un compromesso avrebbe
infine consentito di accogliere il primo dei due approcci. La disposizione relativa alla sospensione della prescrizione sarebbe
stata introdotta, su proposta di una delegazione, solamente in occasione della seconda proposta riveduta.
139
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce che il Consiglio ha accolto l’approccio in rem della prescrizione per tutte le norme ad essa attinenti,
ivi comprese quelle concernenti la sospensione. Il Consiglio non avrebbe apportato alcuna precisione a tal riguardo in quanto,
essendo stata operata tale scelta riguardo alla natura della prescrizione, non sarebbe stato necessario specificarlo parimenti
per la figura della sospensione.
140
A parere della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la prescrizione costituisce un’eccezione che sussiste solamente laddove sia prevista,
il principio secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente tende parimenti ad avvalorare la sua posizione.
Pertanto, le norme relative alla prescrizione non potrebbero essere interpretate in modo estensivo, favorevole alle imprese.
Infatti, la giurisprudenza della Corte non avrebbe mai affermato un’interpretazione restrittiva delle regole in materia di
sospensione della prescrizione.
2. Giudizio della Corte
141
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto stesso che un ricorso sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte
giustifica la sospensione della prescrizione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 153).
142
La Corte ha parimenti affermato che, qualora un destinatario di una decisione decida di proporre ricorso di annullamento,
il giudice dell’Unione può essere investito solamente degli elementi della decisione che riguardino il destinatario stesso.
Per contro, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non siano stati impugnati, non ricadono nell’oggetto della controversia
che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 53).
143
Peraltro, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 26, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione
in materia di esecuzione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva. La Corte ha precisato che
tale termine decorre quindi, segnatamente, a partire dalla scadenza dei termini di ricorso contro la decisione che ha statuito
sull’infrazione e sull’ammenda, qualora nessun ricorso sia stato proposto (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 137).
144
Dalle suesposte considerazioni emerge, da un lato, che nei confronti delle imprese che non hanno proposto ricorso avverso
una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], con cui sia stata loro inflitta un’ammenda ex art. 65 CA ovvero ex art. 23 del regolamento
n. 1/2003, tale decisione diviene definitiva e, dall’altro, che la definitività fa scattare nei loro confronti il termine
di esecuzione di tale decisione, previsto all’art. 4 della decisione n. 715/78 e dall’art. 26 del regolamento n. 1/2003.
145
Ne consegue che, nei confronti di dette imprese, il ricorso di un’altra impresa contro la stessa decisione finale non può
produrre alcun effetto sospensivo.
146
Inoltre, tanto il tenore dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e quello dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, quanto
gli obiettivi perseguiti da tali articoli ricomprendono, al tempo stesso, i ricorsi proposti contro gli atti previsti dall’art. 2
della decisione n. 715/78 e dall’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, che sono impugnabili, nonché i ricorsi diretti
contro la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 146).
147
Pertanto, considerato che l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 non operano alcuna
distinzione tra le decisioni cui sono attribuiti effetti sospensivi, effetti erga omnes non possono essere attribuiti, contrariamente
a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ai ricorsi proposti avverso gli atti di cui all’art. 2 della decisione n. 715/78 e all’art. 25,
n. 3, del regolamento n. 1/2003, che sono impugnabili.
148
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto laddove
ha affermato che l’effetto sospensivo della prescrizione, attribuito ai procedimenti giudiziari dall’art. 3 della decisione
n. 715/78 e dall’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 si produce solamente inter partes.
149
Orbene, nella specie, come è stato giustamente sostenuto dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED, la decisione iniziale riguardava
esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento giudiziario da cui è scaturito l’annullamento della decisione medesima, nella parte
riguardante la [OSCURATO:PERSONA], opponeva esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che nessun effetto sospensivo può essere
dedotto da tale procedimento nei confronti della ProfilARBED o della TradeARBED.
150
Ciò premesso, l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑216/09 P dev’essere respinta.
151
Infine, considerato che la ProfilARBED e la TradeARBED hanno proposto la loro impugnazione incidentale nella causa C‑216/09 P
in via di subordine, nell’eventualità in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], non occorre procedere
all’esame di tale impugnazione incidentale.
VIII –
Sulle spese
152
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo
art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 69, n. 3, del regolamento
stesso, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o
più capi, o per motivi eccezionali.
153
Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑201/09 P, essa dev’essere condannata
alle spese inerenti a tale impugnazione, conformemente alla domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA].
154
Per quanto attiene all’impugnazione nella causa C‑216/09 P, la Corte ritiene che, alla luce delle specifiche circostanze della
specie, la [OSCURATO:PERSONA] nonché la TradeARBED e la ProfilARBED debbano essere condannate a sopportare ciascuna le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni sono respinte.
2)
La ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative all’impugnazione
nella causa C‑201/09 P.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea, la ArcelorMittal Belval & Differdange SA e la ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA sopporteranno ciascuna
le proprie spese relative all’impugnazione nella causa C‑216/09 P.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.