CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 30332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato--av_visa_aUe_pw4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43197/2022 R.C. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, ex art. 113 Dpr. 115/02 avverso il provvedimento con cui in data 20/9/2022 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila gli ha revocato l'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'Agenziae delle Entrate di L'Aquila, deducendo violazione degli artt. 96 co. 2 e 3 Dor. 115/02 in ragione della sua estraneità rispetto ai reciditi dei familiari: Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 2. li ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarars senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. poi. introdotto dall'art.. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 20:17, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su ri- chiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 O.P.R. cit., per viola- zione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 7/12/2016, E.)oratiotto, Rv. 269672). Tuttavia, i! ricorso risulta sottoscritto personalmente dall'impetato data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. „ prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte dire:tamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dich ara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e spese processuaii e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C igliere est sor