CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19720/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha concluse per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva cui è allegato il certificato di morte del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Giovanni SALAMONE per ottenere a continuazione in sede esecutiva tra i giudicati con due sentenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] SALAMONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale 1-ia documentato il decesso del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile per la morte del ricorrente avvenuta in data 3 dicembre 2023, dopo la presentazione del ricorso. 2. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso proposto dal difensore di fiducia, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti il relativo certificato). 2.1. Nel caso delle misure cautelari, le Sezioni unite di questa Corte - con la pronuncia n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 - hanno precisato che, nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 cod. proc. pen., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata„ alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (orientamento in epoca più recente confermato dalla sentenza Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472). 2.2. Il principio deve essere applicato anche nel procedimento di esecuzione quando il rapporto processuale, validamente instaurato con la proposizione del ricorso mentre il condannato era in vita, venga meno per il sopravvenuto decesso del ricorrente. Si deve pertanto adottare, anche nell'odierno caso concreto, la formula processuale indicata dalla citata sentenza delle Sezioni unite dell'improcedibilità del ricorso per l'intervenuta morte del ricorrente. Non è ovviamente consentito alcun approfondimento (perché sarebbe reso nei confronti di persona deceduta) dei motivi di ricorso. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente.