CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 16337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14.12.2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 29.11.2022 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere all'esito della convalida dell'arresto in flagranza in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato atteso che, nel corso di una normale attività di controllo del territorio, lo Ziparo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo complessivo di gr. 224,00 già divisa in involucri di cui sei occultati all'interno del faro posteriore sinistro e quindici all'interno del faro posteriore destro dell'autovettura. In punto di esigenze cautelari, ritenuto il pericolo di reiterazione alla luce del contesto ambientale di consumazione e dalle specifiche modalità di svolgimento dei fatti, indicative di un'attività delittuosa organizzata e non occasionale, ha ritenuto unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Assume che l'ordinanza impugnata é priva di reale motivazione in ordine alle ragioni per le quali le altre misure coercitive siano inidonee a fronteggiare le esigenze cautelari. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1,1ett. c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, bis e 275 bis cod.proc.pen. Assume che il Tribunale del riesame ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari senza fornire alcuna motivazione in ordine alla possibile procedura di controllo di cui all'art. 275 bis cod.proc.pen. nonché in ordine alla esclusione cumulativa delle altre misure coercitive ed interdittive. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) in relazione all'art. 274 comma 1, lett. c) per motivazione apparente. Assume che il Tribunale ha ritenuto la vicinanza e/o la dimestichezza del prevenuto con circuiti criminali solo in ragione del quantitativo della sostanza rinvenuta e sequestrata. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni :e senza manifeste illogicità in considerazione della personalità del ricorrente (gravato da vari precedenti penali anche specifici) il che evidenzia un alto pericolo della reiterazione dei reati della stessa specie. Inoltre, il pericolo della recidiva può, per il Tribunale del riesame, ricavarsi dalle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare il rinvenimento di una cospicua quantità di cocaina occultata all'interno dei fari dell'autovettura, circostanza indicativa di un'attività organizzata e quindi non occasionale di spaccio. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801) Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha posto in rilievo con motivazione puntuale e diffusa la necessità, in ragione della personalità recidivante del prevenuto, di garantire l'allontanamento dello stesso dai circuiti di spaccio in cui lo stesso é presumibilmente inserito di talché appare necessaria una misura di tipo custodiale che non può essere individuata in quella degli arresti domiciliari che richiede un particolare affidamento nel soggetto. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, .3 Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.