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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 14305/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20288-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5000/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 02/01/2018 R.G.N. 3912/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reversibilità R.G.N.20288/2018 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato in capo a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di reversibilità per decesso del coniuge.

La pensione era riconosciuta nella quota del 20,63%, dovendo concorrere con il diritto alla pensione di reversibilità della ex coniuge divorziata.

Precisava la Corte che l’appellante era stata sposata per soli 4 mesi mentre, prima del matrimonio, non risultava provata alcuna stabile convivenza.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

Con memoria ex art.380 bis c.p.c. la ricorrente produceva certificato di morte della ex coniuge divorziata, allegando che ciò implicava un aumento della propria quota di pensione di reversibilità.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.9, co.3 l. n.878/70, per non avere la Corte d’appello ritenuto che vi fosse stato un periodo di convivenza prematrimoniale tra la ricorrente e il defunto marito.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la dichiarazione scritta dell’ex coniuge in cui veniva riconosciuto il periodo di convivenza prematrimoniale.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Essi sottopongono a critica un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, ovvero l’assenza di prova circa un periodo di convivenza prematrimoniale tra il defunto marito e l’odierna ricorrente.

Gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito sono sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il secondo motivo deduce, quale unico fatto decisivo, la dichiarazione della ex coniuge.

Il motivo è però generico, poiché nulla allega sul contenuto di tale dichiarazione scritta – non trascritto né riportato in modo puntuale nel ricorso – e nemmeno sulla decisività di tale documento, vieppiù considerato che già il giudice di primo grado aveva reputato la dichiarazione irrilevante, siccome attestante una relazione sentimentale ma non una convivenza stabile.

L’inammissibilità dei motivi vale fino al 29.6.2020, data di morte della ex moglie.

Con la memoria ex art.380 bis c.p.c. la ricorrente ha prodotto il certificato di morte, sopravvenuta alla data del ricorso per cassazione.

Tale sopravvenienza di fatto è idonea ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità della ricorrente, la quale, dopo la data del 29.6.2020, non subisce più il concorso della coniuge divorziata, con conseguente applicazione, in luogo dell’art.9 l. n.878/70, della disciplina generale sul trattamento pensionistico ai superstiti: art.22 l. n.903/65.

La sopravvenienza di fatto intervenuta in cassazione se, come nel caso di specie, emerge da documentazione depositata, non richiede accertamenti in fatto e risulta idonea ad incidere sull’oggetto del giudizio, è deducibile in sede di legittimità (Cass.26757/20, Cass.2010/80).

Trattandosi di obbligazione di durata avente ad oggetto la pensione di reversibilità, per il periodo successivo al 29.6.2020 la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per le determinazioni conseguenti a seguito del decesso dell’ex coniuge, nonché per le spese di lite del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20288-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5000/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 02/01/2018 R.G.N. 3912/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reversibilità R.G.N.20288/2018 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato in capo a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di reversibilità per decesso del coniuge. La pensione era riconosciuta nella quota del 20,63%, dovendo concorrere con il diritto alla pensione di reversibilità della ex coniuge divorziata. Precisava la Corte che l’appellante era stata sposata per soli 4 mesi mentre, prima del matrimonio, non risultava provata alcuna stabile convivenza. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. Con memoria ex art.380 bis c.p.c. la ricorrente produceva certificato di morte della ex coniuge divorziata, allegando che ciò implicava un aumento della propria quota di pensione di reversibilità. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.9, co.3 l. n.878/70, per non avere la Corte d’appello ritenuto che vi fosse stato un periodo di convivenza prematrimoniale tra la ricorrente e il defunto marito. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la dichiarazione scritta dell’ex coniuge in cui veniva riconosciuto il periodo di convivenza prematrimoniale.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono inammissibili. Essi sottopongono a critica un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, ovvero l’assenza di prova circa un periodo di convivenza prematrimoniale tra il defunto marito e l’odierna ricorrente. Gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito sono sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il secondo motivo deduce, quale unico fatto decisivo, la dichiarazione della ex coniuge. Il motivo è però generico, poiché nulla allega sul contenuto di tale dichiarazione scritta – non trascritto né riportato in modo puntuale nel ricorso – e nemmeno sulla decisività di tale documento, vieppiù considerato che già il giudice di primo grado aveva reputato la dichiarazione irrilevante, siccome attestante una relazione sentimentale ma non una convivenza stabile. L’inammissibilità dei motivi vale fino al 29.6.2020, data di morte della ex moglie. Con la memoria ex art.380 bis c.p.c. la ricorrente ha prodotto il certificato di morte, sopravvenuta alla data del ricorso per cassazione. Tale sopravvenienza di fatto è idonea ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità della ricorrente, la quale, dopo la data del 29.6.2020, non subisce più il concorso della coniuge divorziata, con conseguente applicazione, in luogo dell’art.9 l. n.878/70, della disciplina generale sul trattamento pensionistico ai superstiti: art.22 l. n.903/65. La sopravvenienza di fatto intervenuta in cassazione se, come nel caso di specie, emerge da documentazione depositata, non richiede accertamenti in fatto e risulta idonea ad incidere sull’oggetto del giudizio, è deducibile in sede di legittimità (Cass.26757/20, Cass.2010/80). Trattandosi di obbligazione di durata avente ad oggetto la pensione di reversibilità, per il periodo successivo al 29.6.2020 la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per le determinazioni conseguenti a seguito del decesso dell’ex coniuge, nonché per le spese di lite del p
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