CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato - rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria per operazioni dolose; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell'identica questione - relativa alla presunta sussistenza di un precedente giudicato - proposta con i motivi di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente