CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conciusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 15 settembre 2025 con la quale èstata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Racale, Taviano e paesi limitrofi dal marzo 2022 con permanenza (capo 1); 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, accertato in Racale, il 28 febbraio 2023 (capo 7); 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale il 23 marzo 2023 (capo 40) e 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale e Melissano il 6 marzo 2023 (capo 77). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 5, cod. proc. pen. e 89 -bis disp. att. cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale ha rigettato la specifica istanza di acquisizione dei decreti autorizzativi e delle eventuali proroghe relativi alle intercettazioni; che il Tribunale ha fondato il diniego sulla presunta attivabilità "motu proprio" dell'indagato del diritto di accesso all'archivio digitale e sull'omessa "richiesta di accesso" al pubblico ministero, nonché ha ritenuto la richiesta difensiva "aspecifica e globale"; che tale statuizione appare illogica e del tutto estranea al consolidato formante giurisprudenziale che obbliga il tribunale ad acquisire d'ufficio i suindicati decreti ove la parte ne faccia richiesta e che il Tribunale, sulla base della nuova normativa in tema di intercettazioni, giunge ad affermare che solo la giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina imponeva l'obbligo di acquisizione dei suddetti provvedimenti, così ignorando i successivi arresti giurisprudenziali che invece obbligano il Tribunale alla loro acquisizione di ufficio. Deduce, inoltre, che la norma che regola l'archivio digitale non esime il giudice dall'acquisire i provvedimenti; che il rigetto della richiesta non è derivato dall'essere stata la stessa "aspecifica e globale" e che la richiesta lungi dall'essere connotata dalle peculiarità dedotte dal Tribunale territoriale non poteva riguardare la globalità del provvedimento coercitivo afferendo alle ipotesi a lui contestate in cautela. 2.3 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata in relazione ai capi sub 1), 7), 40), 77) operava un copia-incolla dell'originaria richiesta del Pubblico ministero limitando a poche righe l'apparato motivazionale; che a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del c.d. copia-incolla, non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del Giudice per le indagini preliminari, degli elementi probatori sottoposti alla sua 2attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi; che difetta qualsiasi "indice di autonomia" che consenta di ritenere che il giudice per le indagini preliminari abbia effettivamente preso contezza degli elementi posti a fondamento delle accuse mosse agli indagati; che non può ritenersi che il deficit motivazionale rilevato sia stato colmato dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato; che quest'ultimo andrà dichiarato nullo ai sensi degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen.; che l'ordinanza impugnata risulta altresì affetta da difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari avendo il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale omesso di esporre, in maniera individualizzante, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'esigenza special preventiva, adottando al contrario un'insufficiente motivazione unitaria e che è mancata, un'autonoma valutazione in ordine agli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate necessariamente con la detenzione in carcere. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per i capi 1), 7), 40) e 77) della rubrica. Deduce che l'impugnata ordinanza non risponde ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Deduce, in riferimento: al capo 1), che l'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di confrontarsi con i principi enucleati da questa Corte in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, compreso quello relativo all'affectio societatis; che mancano elementi per ritenere che la condotta sia stata consumata al fine di agevolare la ritenuta consorteria e che in relazione alla circostanza aggravante dell'associazione armata manca la consapevolezza da parte sua della disponibilità di armi; al capo 7), che dalla ricostruzione dei fatti non è possibili trarre il convincimento che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano ricevuto una fornitura di droga; che non si indica da quali elementi certi, sia possibile dedurre l'esistenza di un crimine caduto sotto la diretta percezione degli investigatori; che nessuno venne visto consegnare una busta, un pacco, qualsivoglia oggetto che avrebbe potuto ospitare e contenere droga a [OSCURATO:PERSONA], ovvero a [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, a [OSCURATO:PERSONA] e che nel caso lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato a accompagnare le due auto a casa del [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe concorso materiale e morale nell'acquisto, nella ricezione e/o nell'eventuale detenzione di droga; al capo 40)_, che non è dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] detenesse droga, che non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero ottenuto droga dai [OSCURATO:PERSONA] e che non vi è prova che Vanessa abbia consegnato stupefacenti a Manni, essendo sul punto la conversazione intercettata, totalmente priva di valore indiziario; 3al capo 77), che il Giudice per le indagini preliminari non hanno spiegato da dove ha tratto il convincimento che i due fossero consapevoli di trasportare droga, atteso che dal confezionamento e dalla conformazione dell'oggetto trasportato, non è possibile riconoscerne il contenuto e che non era possibile sapere che nei locali del [OSCURATO:PERSONA] fosse depositata sostanza stupefacente; che la rilevante distanza di tempo intercorsa dall'arrivo presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Bagno esclude il concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella presunta attività di spaccio e che, sotto il profilo logico, i comportamenti sono connotati dall'assoluta mancanza di qualsivoglia cautela e che la consegna è stata effettuata in due, così raddoppiando rischi di conseguenze legali. 2.5 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tale disposizione; che l'obbligo motivazionale relativo al tempo trascorso dalla presunta commissione del fatto deve, contrariamente a quanto avvenuto, essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi; che l'ordinanza impugnata non si è premurata di descrivere con motivazione idonea la valutazione sull'adeguatezza né di precisare quali siano, nel concreto e con valenza di attualità, gli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate necessariamente con la detenzione in carcere; che la misura cautelare non appare assolutamente proporzionata al fatto; che il Giudice per le indagini preliminari ha desunto la "gravità del fatto" , la "non occasionalità dei comportamenti delittuosi" nonché "la inaffidabilità del soggetto" da un'interpretazione dei fatti meramente soggettiva non rispondente ai canoni dell'obiettività e della corrispondenza, incorrendo in un clamoroso errore, atteso che allo [OSCURATO:PERSONA], persona sostanzialmente incensurata, responsabilità di alcun genere può essere validamente e legittimamente attribuita stante la totale insussistenza delle ipotesi contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. La nuova disciplina delle intercettazioni, così come correttamente richiamata dal Tribunale del riesame, che contempla la conservazione dei verbali, delle registrazioni e di ogni altro atto ad esse relativo nell'archivio digitale di cui all'art. 269 cod. proc. pen. e prevede, all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., che con la richiesta di applicazione di misura cautelare siano presentati al giudice 4competente anche i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti comunque conferiti nel suddetto archivio, non esclude che la difesa possa sollecitare al tribunale per il riesame la verifica della legittimità dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni poste a sostegno di un'ordinanza applicativa di misura cautelare. Tuttavia, nel caso concreto, come affermato dal Tribunale, una tale richiesta, era palesemente "esplorativa" e, considerato il numero di indagati, incompatibile con i tempi del riesame. Né la genericità della richiesta difensiva trova ostacolo nel deficit di contraddittorio che connota la fase di emissione della misura custodiale, in quanto la facoltà di accedere all'archivio digitale prevista dall'art. 89-bis, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe permesso alla difesa di verificare quanto di interesse e identificare le captazioni in relazione alla quale erano configurabili eventuali cause di inutilizzabilità, così da delimitare il controllo del Tribunale alla verifica dell'utilizzabilità o meno di specifiche intercettazioni (così in motivazione Sez. 6, n. 24968 del 23/05/2025, Alessio, Rv. 288409 - 01). L'originaria richiesta e il corrispondente motivo in valutazione risultano quindi generici. A fronte di un'ordinanza genetica e del provvedimento impugnato che richiamano i provvedimenti relativi alle intercettazioni e dell'inerzia della difesa che ha omesso di verificare la regolarità dell'attività captativa controllando la documentazione che avrebbe potuto consultare accedendo al predetto archivio, la richiesta difensiva, priva di riferimenti a possibili cause di inutilizzabilità, si presentava, come sostenuto dal Tribunale, generica e esplorativa, così che al suo rigetto non può farsi derivare la lesione di uno specifico interesse tutelato dall'ordinamento rilevabile in sede di legittimità. Tale conclusione non è contraddetta dall'allegazione difensiva secondo la quale la richiesta di verifica doveva essere interpretata come relativa alle sole intercettazioni che attingevano la ricorrente, risultando, per la connessione fra le prove relative al reato associativo e l'inequivoco tenore letterale della richiesta, siccome riportato nell'ordinanza, del tutto arbitraria una tale delimitazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. La mancata allegazione della richiesta del Pubblico ministero non consente di scrutinare la doglianza difensiva con la quale si sostiene l'utilizzo della tecnica del "copia-incolla". Inoltre, il ricorrente replica senza elementi di novità critica le doglianze cui il Tribunale ha fornito articolata risposta evidenziando, in particolare, che l'ordinanza impugnata presenta una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, che il giudice della cautela «per ogni singolo capo di contestazione, dopo aver riprodotto 'per incorporazione' con uno stile grafico differenziato la ricostruzione dei fatti per come operata nella 5richiesta del P.M., ha inserito la propria autonoma valutazione, riportando in sintesi gli elementi di fatto rilevanti ed oltretutto soffermandosi su ogni singola posizione» e che, in riferimento al reato associativo, il giudice della cautela ha inserito un apposito paragrafo in cui viene analizzata, seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto assente nella richiesta del pubblico ministero, la posizione di ogni singolo indagato, ricostruendo per ciascuno la piattaforma indiziaria comprovante la relativa intraneità e il ruolo associativo. Quanto al profilo delle esigenze cautelari il Tribunale ha evidenziato l'autonomia delle valutazioni e l'indimostrata disomogeneità delle posizioni degli indagati. 4. Il quarto motivo è stato proposto in parte per motivi non consentiti e in parte è aspecifico. In merito al reato associativo di cui al capo 1) deve rilevarsi che la sintesi dei motivi di riesame, dal ricorrente non contestata, e la specificazione a pag. 7 dell'ordinanza impugnata circa l'assenza di censure in ordine alla sussistenza dell'associazione, rivelano che il tema non era stato oggetto dei motivi di riesame e ciò impedisce che la questione relativa all'esistenza dell'associazione possa essere sollevata in sede di legittimità. Va, al riguardo, ricordato che per il principio generale operante in materia di impugnazioni sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o, comunque, non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066; Sez. 3, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). L'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)» (così in motivazione Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). Deve, poi, rilevarsi che le censure dedotte dalla ricorrente in ordine all'insussistenza dell'affecbo societatis risultano esaminate dal Tribunale alla pag. 12 dell'ordinanza laddove sono stati evidenziati i plurimi e 6convergenti elementi indiziari comprovanti la piena inserzione dell'indagato del sodalizio in argomento, rispetto al quale lo stesso assumeva il ruolo di corriere, peraltro condividendo, anche sul solco dei legami familiari, il programma e i fini associativi. Dal tenore dell'ordinanza impugnata non risulta che siano state poste in relazione allo [OSCURATO:PERSONA] questioni relative alle aggravanti che sono comunque ininfluenti sul titolo cautelare. Quanto, in particolare, alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve rilevarsi che trattasi di circostanza aggravante ipotizzata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] sicché le doglianze del ricorrente non sono pertinenti. Le ulteriori doglianze relative ai singoli reati-fine sono palesemente finalizzate a una richiesta di rivalutazione del merito. La difesa non denuncia un travisamento della prova, inteso come utilizzo di un'informazione inesistente o radicale distorsione del contenuto di un atto, ma contesta l'interpretazione e la valutazione del materiale indiziario operata dai giudici di merito. In particolare, in ordine al reato di cui al capo 7), in ordine al quale il ricorrente lamenta che non vi sarebbe prova della consegna di stupefacente e, in ogni caso, assenza di concorso da parte sua con gli agenti, le argomentazioni del Tribunale espresse alle pagg. 9 e 10 dell'ordinanza fondate sul particolareggiato esame della dinamica del fatto, sulla contestualizzazione dell'episodio nell'ambito della rilevante attività di narcotraffico svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e sodali e l'identità della busta utilizzata in altra occasione (capo 21) non risultano manifestamente illogiche e le argomentazioni del ricorrente sono rivalutative. In relazione al reato di cui capo 40) le censure difensive risultano anche generiche non confrontandosi con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale basata sulle video-riprese e le conversazioni intercettate. Anche in riferimento al capo 77) le contestazioni del ricorrente sul contenuto della busta visibile in una fotografia e dell'apporto fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] hanno carattere rivalutativo a fronte di una motivazione relativa alla ricostruzione del fatto che non appare illogica in quanto fondata sul dettagliato esame della vicenda, sulla contestualizzazione della stessa e sulla considerazione che non è ravvisabile altra ragione alternativa a quella del trasporto dello stupefacente. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura della custodia in carcere facendo leva sulla gravità del titolo di reato associativo, che fonda una presunzione relativa di pericolosità, e sulla "partecipazione stabile" dell'indagata a un'associazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di droga, ritenuta indicativa di un "habitus sedimentato". Le argomentazioni del ricorrente relative alla distanza temporale dei fatti non si 7confrontano minimamente con quanto evidenziato dal Tribunale (pag. 13 ordinanza) in merito alla loro recente commissione. Per quanto attiene all'adeguatezza della misura cautelare il Tribunale ha fornito adeguata spiegazione in merito alla necessità della custodia in carcere evidenziando, in particolare, che anche laddove si applicassero gli arresti domiciliari con dispositivi di controllo tale misura cautelare non impedirebbe i contatti con l'organizzazione criminale cui l'indagato risulta inconfutabilmente inserito. 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M