CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09310/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Ben AI! [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione dei due telefoni cellulari ascritto all'odierno ricorrente, si risolve nella reiterazione di quanto già dedotto in appello, senza confronto con l'apparato argomentativo con cui le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. p. 2 ove si evidenzia correttamente la mancanza di plausibili giustificazioni del possesso e la mancanza di elementi istruttori positivamente spendibili pro reo — si veda, sul punto, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag. 2 della impugnata sentenza in tema di rilevanza dei precedenti penali, con piena ottemperanza della Corte di appello al proprio onere motivazionale - cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 feb