CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale agli atti con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 120/2022depositata il 12/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26055/2022Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 15108/2026Data pubblicazione 19/05/20261.– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronocon due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cuila Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'impugnazione proposta av-verso la sentenza di primo grado, in ragione della quale il Tribunale di Gela,in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta daglieuro 143.129,79, oltre interessi e rivalutazione, per il ristoro del pregiudiziodai primi risentito in seguito all'irreversibile trasformazione del terreno inloro proprietà, limitatamente alla particella 597, avente una superficie di6.049 mq., direttamente colpita dalla occupazione senza titolo che era statadisposta, in via temporanea e d'urgenza, dall'ente locale per la realizzazionedel quartiere residenziale della [OSCURATO:PERSONA]Olivastro, giusta ordi-nanza sindacale n. 12 del 23.2.1990, senza che la procedura espropriativa,avviata, venisse conclusa con l'emissione del relativo decreto.1.1.– Il Tribunale aveva respinto invece la domanda di danno per la dimi-nuzione di valore della particella 596, di 801 mq., area residua relitta pro-dotta dalla occupazione parziale e risultata inutilizzabile, e condannato ilComune di Gela al pagamento dell'indennità di occupazione legittima quan-tificata nella somma di euro 5.076,58 oltre interessi legali dal 23 aprile 1990al soddisfo.1.2.– Con la sentenza impugnata, in un giudizio in cui si costituiva anche ilComune di Gela che, rimasto contumace in primo grado, chiedeva la con-ferma della sentenza del primo giudice, la Corte di Appello di Caltanissettaescludeva che si fosse formato il giudicato interno sul punto della sentenzaimpugnata relativo alla natura edificabile del terreno, che avrebbe, invece,riguardato i soli capi di condanna al risarcimento dei danni e dell'indennitàdi occupazione legittima.La Corte di merito rigettava quindi l'appello dei proprietari, che chiedevanodi non applicarsi, nella quantificazione del danno, il criterio dimidiato distima di cui all'art. 5 bis d.l n. 333/1992, norma non più vigente alla dataNumero registro generale 26055/2022Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 15108/2026Data pubblicazione 19/05/2026della relazione estimativa (maggio 2006), perché già abrogata alla datadella sentenza di primo grado, e confermava la sentenza di primo grado.L'accertamento della edificabilità legale, che si desume dalla sentenza diprimo grado, avrebbe costituito, per la Corte di merito, un mero antece-dente logico della condanna del Comune di Gela, e dunque un punto e nonun capo, o una “parte”, espressione impiegata dal codice di rito, della stessasentenza.La Corte di appello riesaminato quindi il tema della edificabilità legale dell'a-rea, ritenuto a lei non precluso, e qualificata l'area in questione come rica-dente in “Zona E – agricola”, rigettava le domande degli appellanti per ildivieto della reformatio in pejus.I giudici d'appello, sul medesimo rilievo, apprezzando di non potere ricono-scere l'edificabilità legale del terreno, disattendevano anche la domanda dirideterminazione dell'indennità di occupazione.2.– Resiste con controricorso il Comune di Gela.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., degli artt. 329 e336 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioniindicate per avere eluso e disatteso il giudicato interno formatosi sulla na-tura edificabile del terreno, accertata in via definitiva dal Tribunale di Gelacon la sentenza di primo grado.Con i motivi d'appello, i ricorrenti, ferma la decisione impugnata relativa-mente all'accertata natura edificabile del terreno, si erano trovati a censu-rare invece la sentenza limitatamente alla parte in cui il giudice aveva con-tinuato ad applicare il criterio dimidiato previsto dal previgente art. 5 bisNumero registro generale 26055/2022Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 15108/2026Data pubblicazione 19/05/2026d.l. n. 333 del 1992 nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionalegià intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007.Neppure il Comune, nel costituirsi nel grado, aveva impugnato in via inci-dentale la parte della sentenza d'appello sulla natura edificabile del terreno.I ricorrenti insistono quindi, accolto il motivo, per la decisione nel merito.2.– Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, e solo nell'ipotesiin cui questa Corte decidesse di rigettare la domanda di decisione nel meritodi cui al punto precedente disponendo invece l'annullamento con rinvio, iricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 20 della legge n. 865/1975, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La misura dell'indennità di occupazione deve essere calcolata ponendo abase del calcolo la somma rappresentativa della indennità virtuale di espro-prio.3.– Il primo motivo è fondato; lo stesso è stato dedotto nelle corrette formedella violazione della legge processuale per avere il giudice pronunciato ul-tra petita (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11289 del 10/05/2018).Nel merito della portata censura, per consolidato indirizzo di legittimità, ilgiudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioèrisolvano una questione controversa avente una propria individualità ed au-tonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipen-dente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali,ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure levalutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorronoa formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24358del 4/10/2018).In una ipotesi sovrapponibile a quella di specie, questa Corte ha ritenutoche, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosisulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della sta-tuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criteriodegli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazioneNumero registro generale 26055/2022Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 15108/2026Data pubblicazione 19/05/2026e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazioneappropriativa o accessione invertita, costituendo l'accertamento in fatto delvalore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell'indennitàdi occupazione sia del danno risarcibile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20234del 7/10/2016; in termini, Cas., Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 6/04/2021).3.1.– Il motivo va accolto con rinvio alla Corte d'appello perché, nell'eser-cizio dei poteri discrezionali suoi propri, e in applicazione dell'indicato prin-cipio, provveda a nuovo giudizio.4.– Anche il secondo motivo, formulato in via subordinata nei termini indi-cati, è fondato.L'indennità di occupazione è rapportata infatti a quella di esproprio, qui de-stinata a trovare applicazione quanto al richiesto risarcimento dei danni, equindi una volta modificata la prima, la seconda lo è, per l'effetto.Il principio, solido nelle affermazioni di questa Corte, vuole infatti che “l'in-dennità di occupazione temporanea dei suoli inedificabili va determinata, aisensi dell'art. 20, comma 3, l. n. 865 del 1971, in una somma pari, perciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbedovuta per l'espropriazione dell'area da occupare; la richiamata norma nonpuò ritenersi, infatti, abrogata dalla sentenza della Corte cost. n. 181 del2011 in virtù del mero collegamento al criterio del valore agricolo medio(cd. V.A.M.) nella stessa contenuto, ove si consideri che l'art. 50 del d.P.R.n. 327 del 2001 ha generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 esoppresso il predetto collegamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12366 del18/05/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10217 del 4/05/2009).5.– In via conclusiva, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso ela sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa davanti alla Corted'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 26055/2022Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 15108/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso di BrigadeciGiacomo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impu-gnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, da-vanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino