CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 ottobre 1967
Cassazione n. 38087/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1967 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021, il Tribunale di Latina - per quanto qui rileva - ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attuale proprietaria del bene in sequestro - avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 7 gennaio 2021, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, lettera c), con riferimento all'art. 30, del d.P.R. n. 380 del 2001, oggetto di accertamento, A3 presso il suddetto Tribunale, nel procedimento penale n. 7460/2020, del quale il ricorrente non è parte, agendo in qualità di terzo interessato. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con atto del 1° luglio 2021, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]