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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05857/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3170/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), titolare della cessata impresa individuale Filedo di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procure speciali allegate al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale (PEC) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – imposta unica scommesse N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 3660/18/17, depositata in data 20 giugno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali scommettitore (obbligato solidale) e titolare della cessata impresa individuale Filedo di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva un centro trasmissione dati (CTDod obbligato principale), hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009con cui si contestava no alle contribuenti l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore ) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori.

I contribuenti hanno contestato, oltre a difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’insussistenza della pretesa tributariae le sanzioni.

2. La CTP di Frosinone ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dei contribuenti.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta ad allibratori esteri, anche in assenza del titolo concessorio , nonché per i periodi di imposta precedenti il 2011 a termini dell’art. 66, lett. b) l. 13 dicembre 2010, n. 220.

Ha, poi, ritenuto che la gestione del gioco e il pagamento dell’imposta spettano a tutti coloro che forniscano un apporto determinante all’attività di raccolta del gioco, N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino ritenendo non discriminatoria e non lesiva del principio di uguaglianza la disciplina interna in relazione al requisito della territorialità.

4. Propongonoricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010 per avere la sentenza impugnata integrato il presupposto impositivo in capo al ricevitore il presupposto soggettivo dell’imposta.

Osserva parte ricorrente come i CTR non gestiscono il gioco essendo privi di autonomia organizzativa, essendo la gestione del gioco di competenza dell’allibratore, come confermato dal Diritto dell’Unione.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l.3 agosto 1998, n. 288, per avere la sentenza impugnata ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta.

Osservanoi ricorrenti che la disciplina interna non contiene alcuna indicazione in tal sensoe che il luogo debba individuarsi, in ogni caso, nel luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo che deve individuarsi nel luogo ove si trova la sede dell’allibratore (Repubblica di Malta).

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento in relazione all’art. 1, comma 66, «legge di Stabilità 2011» (l. n. 220/2010), per non avere la sentenza impugnata disapplicato l’art. 3 d. lgs. n. 504/1998.

Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino e i propri CTD (tra cui la odierna ricorrente) sono stati discriminati per essere stati ostacolati nell’ammissione alle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive, per cui la sede legale estera sarebbe stata una soluzione inevitabile per la società contribuente.

Osserva, in particolare , parte ricorrente come tale disciplina si rivelerebbe per l’allibratore discriminatoria,in quanto lesiva dei principi di libertà di stabilimento e ciò ingenererebbe una doppia imposizione per essere l’allibratore già assoggettato alla [OSCURATO:PERSONA] nel paese di stabilimento per l’allibratore, nonché ingiustificata per il ricevitore, restando questi gravato in via definitiva dal carico impositivo.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 Dir. 2006/112/CE, risultando il d. lgs. n. 504/1998 contrario al divieto di introdurre imposte sul volume di affari diversedall’IVA, deducendo che l’imposta unica su pronostici e scommesse incida sulla cifra di affari, danneggiando il sistema di funzionamento dell’IVA.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nonché del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDUe dell’art.117 Cost., con riferimento all’art. 66, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la sentenza impugnata applicato N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino l’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza.

Osserva parte ricorrente, in punto sanzioni, che sussisterebbe l’obiettiva situazione di incertezza applicativa per mancanza di precedenti giurisprudenziali e esistenza di prassi contrastanti.

7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. n. 546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata liquidato le spese in favore dell’Amministrazione, benché assistita da proprio funzionarioe rileva che la complessità della questione avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a compensare le spese.

8. Deve darsi atto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che –nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 –siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

9. Come da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez.

V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez.

VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez.

VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez.

VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez.

V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez.

V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, le ricevitorie, per le annualità d'imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entratain vigore.

10. L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, come nella specie, non rispondono le ricevitorie, con o senza concessione in favore dell’ allibratore in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10.

Il ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il primo motivo e,pro parte, il terzo motivo vanno, pertanto, accolti.

11. Passando all’altro ricorrente, va rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata sulle questioni dedotte da parte ricorrente (CGUE, 19 dicembre 2018, C-375/17; CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18).

In coerenza con i principi di Diritto dell’Unione ivi affermati e con i dettami del giudice delle leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) vanno, pertanto, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso in relazione alla posizione della società contribuente.

12. Il secondo e il terzo motivo, i quali vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez.

VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez.

V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez.

V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735;Cass., Sez.

V , 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez.

V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez.

V, 1°aprile 2021, N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino nn. 9080 e 9081; Cass., Sez.

V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez.

V, 30 marzo 2021, n. 8757).

13. Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. lgs. 4 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al d.d.l. n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione dell’imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)».

Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio.

14. Tale carattere permea l'intera disciplina dei tributi sui giochi.

Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che «agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [«agli apparecchi (...) si applica un prelievo»].

15. Questa connotazione, del resto, era stata rilevata da Corte Cost.19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con «l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.», norma che, come modificata dall'art. 1 del d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 60, N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino prevedeva: «Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato».

Analogamente ciò avviene , in materia di IVA, dove l'art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco. 16.

Tali disposizioni sono indicative dell’interessedello Stato a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio - ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento.

Il quadro normativo va, pertanto, così ricostruito: - a termini de ll'art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 ( riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)e dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, tanto che l'art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; -a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».

17. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d. lgs. n. 504 cit. per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di allibratori privi di concessione; inoltre, il giudice delle leggi ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all’allibratore) sia irragionevole, partecipando entrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.

18. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardoal gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez.

III, 27 luglio 2015, n. 15731).

La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez.

III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva dell’allibratore, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite –(...)».

19. Il ricevitore partecipa, pertanto, del l'attività gestoria , ove procede alla raccolta e collazione delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale.

La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice delle leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato.

Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.

20. Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010 , la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la sola eccezione della posizione del ricevitore (come si è visto supra).

Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente gli allibratori , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b, l. n. 220/2010.

21. Né, a i fini della territorialità dell'imposizione , rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.).

22. Infondata è, inoltre, l'asserita violazione del principio d i affidamento, in quanto la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che l’allibratore estero, anche privo di concessione, dovesseessere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.

23. Quanto agli ulteriori profili attinenti le prospettate frizioni col Diritto dell’Unione, l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale illustrata, ove si è ritenuto che l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino assoggetti a imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse (CGUE,C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64) .

24. Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che nel caso di specie non sussiste omessa pronuncia ma rigetto implicito.

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez.

VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez.

III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez.

V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

25. Va, peraltro, osservato in relazione al quarto motivo che la questione si rivela in ogni caso infondata, in quanto l’imposta unica su pronostici e scommesse è differente da una imposta sulla cifra di affari, sia perché riguarda operazioni irrilevanti ai fini IVA (scommesse), si perché l’imposta è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa, come indicato dalla Corte di Giustizia (CGUE, 24 ottobre 2013 [OSCURATO:PERSONA],C - 440/22) .

26. Il sesto motivo è fondato, posto che fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino 66, l. n. 220/2010, sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva dell’allibratore estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione(Cass., Sez.

V, 12 aprile 2021, n. 9531).

27. Il settimo motivo è infondato nella parte in cui censura la liquidazione delle spese del giudizio di appello per l’Ufficio ancorché costituitosi a mezzo funzionari, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass., Sez.

V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez.

V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez.

V, 23 novembre 2011, n. 24675).

Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una amministrazione pubblica (v.

Cass., Sez.

II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che espressamente che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

L’omessa censura di tale disposizione e, soprattutto, la violazione del parametro ivi indicato, comporta il rigetto del motivo.

28. Il motivo è, invece, inammissibile q uanto alla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza, disponendo la compensazione delle spese di lite, rientrando la compensazione tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito (ove consentito) , il quale non è tenuto a dare N.3170/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez.

VI, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez.

VI, 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., Sez.

U., 15 luglio 2005, n. 14989).

29. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alla contribuente Tonachella.

Con riferimento alla posizione della contribuente Tonachella, la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso.

Per l’altra contribuente il ricorso va accolto in relazione al sesto motivo e rigettato nel resto, anche in questo caso, decidendosi la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso in punto sanzioni.

La reciproca soccombenza e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

P. Q. M. LaCorte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il sesto motivo di ricorso con riferimento alla posizione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3170/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), titolare della cessata impresa individuale Filedo di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procure speciali allegate al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale (PEC) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – imposta unica scommesse N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 3660/18/17, depositata in data 20 giugno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali scommettitore (obbligato solidale) e titolare della cessata impresa individuale Filedo di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva un centro trasmissione dati (CTDod obbligato principale), hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009con cui si contestava no alle contribuenti l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore ) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori. I contribuenti hanno contestato, oltre a difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’insussistenza della pretesa tributariae le sanzioni. 2. La CTP di Frosinone ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta ad allibratori esteri, anche in assenza del titolo concessorio , nonché per i periodi di imposta precedenti il 2011 a termini dell’art. 66, lett. b) l. 13 dicembre 2010, n. 220. Ha, poi, ritenuto che la gestione del gioco e il pagamento dell’imposta spettano a tutti coloro che forniscano un apporto determinante all’attività di raccolta del gioco, N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino ritenendo non discriminatoria e non lesiva del principio di uguaglianza la disciplina interna in relazione al requisito della territorialità. 4. Propongonoricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010 per avere la sentenza impugnata integrato il presupposto impositivo in capo al ricevitore il presupposto soggettivo dell’imposta. Osserva parte ricorrente come i CTR non gestiscono il gioco essendo privi di autonomia organizzativa, essendo la gestione del gioco di competenza dell’allibratore, come confermato dal Diritto dell’Unione. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l.3 agosto 1998, n. 288, per avere la sentenza impugnata ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta. Osservanoi ricorrenti che la disciplina interna non contiene alcuna indicazione in tal sensoe che il luogo debba individuarsi, in ogni caso, nel luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo che deve individuarsi nel luogo ove si trova la sede dell’allibratore (Repubblica di Malta). 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento in relazione all’art. 1, comma 66, «legge di Stabilità 2011» (l. n. 220/2010), per non avere la sentenza impugnata disapplicato l’art. 3 d. lgs. n. 504/1998. Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino e i propri CTD (tra cui la odierna ricorrente) sono stati discriminati per essere stati ostacolati nell’ammissione alle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive, per cui la sede legale estera sarebbe stata una soluzione inevitabile per la società contribuente. Osserva, in particolare , parte ricorrente come tale disciplina si rivelerebbe per l’allibratore discriminatoria,in quanto lesiva dei principi di libertà di stabilimento e ciò ingenererebbe una doppia imposizione per essere l’allibratore già assoggettato alla [OSCURATO:PERSONA] nel paese di stabilimento per l’allibratore, nonché ingiustificata per il ricevitore, restando questi gravato in via definitiva dal carico impositivo. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 Dir. 2006/112/CE, risultando il d. lgs. n. 504/1998 contrario al divieto di introdurre imposte sul volume di affari diversedall’IVA, deducendo che l’imposta unica su pronostici e scommesse incida sulla cifra di affari, danneggiando il sistema di funzionamento dell’IVA. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nonché del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDUe dell’art.117 Cost., con riferimento all’art. 66, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. 6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la sentenza impugnata applicato N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino l’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza. Osserva parte ricorrente, in punto sanzioni, che sussisterebbe l’obiettiva situazione di incertezza applicativa per mancanza di precedenti giurisprudenziali e esistenza di prassi contrastanti. 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. n. 546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata liquidato le spese in favore dell’Amministrazione, benché assistita da proprio funzionarioe rileva che la complessità della questione avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a compensare le spese. 8. Deve darsi atto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che –nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 –siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. 9. Come da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, le ricevitorie, per le annualità d'imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entratain vigore. 10. L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, come nella specie, non rispondono le ricevitorie, con o senza concessione in favore dell’ allibratore in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10. Il ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il primo motivo e,pro parte, il terzo motivo vanno, pertanto, accolti. 11. Passando all’altro ricorrente, va rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata sulle questioni dedotte da parte ricorrente (CGUE, 19 dicembre 2018, C-375/17; CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18). In coerenza con i principi di Diritto dell’Unione ivi affermati e con i dettami del giudice delle leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) vanno, pertanto, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso in relazione alla posizione della società contribuente. 12. Il secondo e il terzo motivo, i quali vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735;Cass., Sez. V , 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1°aprile 2021, N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757). 13. Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. lgs. 4 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al d.d.l. n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione dell’imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)». Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. 14. Tale carattere permea l'intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che «agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [«agli apparecchi (...) si applica un prelievo»]. 15. Questa connotazione, del resto, era stata rilevata da Corte Cost.19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con «l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.», norma che, come modificata dall'art. 1 del d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 60, N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino prevedeva: «Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato». Analogamente ciò avviene , in materia di IVA, dove l'art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco. 16. Tali disposizioni sono indicative dell’interessedello Stato a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio - ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va, pertanto, così ricostruito: - a termini de ll'art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 ( riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)e dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, tanto che l'art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; -a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». 17. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d. lgs. n. 504 cit. per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di allibratori privi di concessione; inoltre, il giudice delle leggi ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all’allibratore) sia irragionevole, partecipando entrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. 18. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardoal gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva dell’allibratore, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite –(...)». 19. Il ricevitore partecipa, pertanto, del l'attività gestoria , ove procede alla raccolta e collazione delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice delle leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 20. Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010 , la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la sola eccezione della posizione del ricevitore (come si è visto supra). Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente gli allibratori , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b, l. n. 220/2010. 21. Né, a i fini della territorialità dell'imposizione , rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.). 22. Infondata è, inoltre, l'asserita violazione del principio d i affidamento, in quanto la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che l’allibratore estero, anche privo di concessione, dovesseessere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. 23. Quanto agli ulteriori profili attinenti le prospettate frizioni col Diritto dell’Unione, l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale illustrata, ove si è ritenuto che l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino assoggetti a imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse (CGUE,C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64) . 24. Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che nel caso di specie non sussiste omessa pronuncia ma rigetto implicito. Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). 25. Va, peraltro, osservato in relazione al quarto motivo che la questione si rivela in ogni caso infondata, in quanto l’imposta unica su pronostici e scommesse è differente da una imposta sulla cifra di affari, sia perché riguarda operazioni irrilevanti ai fini IVA (scommesse), si perché l’imposta è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa, come indicato dalla Corte di Giustizia (CGUE, 24 ottobre 2013 [OSCURATO:PERSONA],C - 440/22) . 26. Il sesto motivo è fondato, posto che fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino 66, l. n. 220/2010, sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva dell’allibratore estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione(Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, n. 9531). 27. Il settimo motivo è infondato nella parte in cui censura la liquidazione delle spese del giudizio di appello per l’Ufficio ancorché costituitosi a mezzo funzionari, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24675). Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una amministrazione pubblica (v. Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che espressamente che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». L’omessa censura di tale disposizione e, soprattutto, la violazione del parametro ivi indicato, comporta il rigetto del motivo. 28. Il motivo è, invece, inammissibile q uanto alla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza, disponendo la compensazione delle spese di lite, rientrando la compensazione tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito (ove consentito) , il quale non è tenuto a dare N.3170/18 R.G. Est. F. D’Aquino ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. VI, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez. VI, 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989). 29. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alla contribuente Tonachella. Con riferimento alla posizione della contribuente Tonachella, la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso. Per l’altra contribuente il ricorso va accolto in relazione al sesto motivo e rigettato nel resto, anche in questo caso, decidendosi la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso in punto sanzioni. La reciproca soccombenza e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il sesto motivo di ricorso con riferimento alla posizione d
Sentenza Cassazione n. 05857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris