CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la dichiarazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 628 cod. pen., non è manifestamente infondato in quanto la censura è priva di specificità, risolvendosi in deduzioni generiche e non supportate da ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a sostenere le richieste formulate; che, inoltre, il motivo non è proponibile in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione del fatto sulla base di criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 6 e 7), ha chiaramente illustrato le ragioni del proprio convincimento; che, del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione procedere a una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo tale attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso contesta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è parimenti infondato; atteso che la Corte territoriale ha esposto una motivazione esente da illogicità (pagg. 7 e 8), in conformità al principio secondo cui il giudice di merito, nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento di tutti gli altri; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]