CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia rigettava il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e Cristian s.s. società agricola e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e per equivalente, emesso con provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del 27/04/2021 in relazione ai reati di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. (capo a) ed agli illeciti amministrativi di cui ai capi 6- 7-8-9-10 dell'imputazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità suindicata, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 452- quaterdecies cod.pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Argomenta che l'ipotesi accusatoria era stata incentrata su una presunta gestione illecita di rifiuti posta in essere dalla compagine societaria [OSCURATO:SOCIETA]. fondata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] oltre che da soggetti esterni alla compagine societaria, tra cui l'attuale ricorrente; il Bianchini era estraneo al processo di lavorazione dei materiali (cd fanghi di depurazione), che sarebbe avvenuto in violazione della normativa relativa, ed era intervenuto nella successiva fase del trasporto e spandimento su terreni agricoli; emergeva, quindi, la non consapevolezza dello stesso in ordine alla illecita condotta della WTE nel trattamento dei rifiuti; il Tribunale aveva interpretato in maniera non condivisibile il contenuto delle intercettazioni telefoniche, omettendo anche di valutare una intercettazione telefonica tra il Bianchini e [OSCURATO:PERSONA], dipendente della WTE, dimostrativa del fatto che il Bianchini era all'oscuro del processo di trattamento dei materiali; difettava, in definitiva, il dolo di partecipazione alla azione comune da intendersi come consapevole partecipazione all'azione comune. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 452-quaterdecies cod.proc.pen. in combinato disposto con l'art. 240 cod,.pen. Argomenta che il Tribunale era rimasto silente in ordine alle questioni sollevate dalla difesa del ricorrente relativamente alla gradazione dell'entità della misura ablativa da applicare ai presunti correi secondo il personale contributo alla violazione della normativa penale; la confisca per equivalente va applicata solo in caso di incapienza di quella diretta e deve assumere rilievo, in relazione agli artt. 3 e 27 della Cost., il concreto apporto di ciascun concorrente al reato; peraltro, difettava la prova dell'elemento soggettivo del reato in capo al Bianchini, soggetto non intraneo alla struttura organizzativa della WTE. Il Tribunale, inoltre, era rimasto silente anche in ordine alla memoria difensiva ed alla perizia dei beni sottoposti a sequestro, che evidenziava la sproporzione tra il quantum sequestrato ed il presunto profitto del reato indicato nel provvedimento genetico. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Va ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, c.p.p. contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, rispettivamente ex artt. 324 e 322- bis c.p.p., non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorízzo, Rv. 197701 - 01; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicché ed altri, Rv. 265559 - 01). 3. E costituisce ius receptum l'affermazione che il ricorso per cassazione presentato presso cancelleria di giudice diverso rispetto al tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento contro il quale si intenda ricorrere per cassazione, ancorché tempestivamente depositato, è, tuttavia, inammissibile (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01; Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, dep.23/01/2019, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 dei 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072-01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391-01Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668 L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 325, comma 3, c.p.p. - prevede, infatti, inequivocabilmente che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con disciplina speciale che deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione: le forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen. sono, infatti, richiamate dai soli artt. 309, 310, 322-bis e 324 c.p.p. per le istanze di riesame ed appello cautelare, non anche dagli artt. 311 e 325 c.p.p. per il ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. 4. Nella specie, come evidenzia nello stesso ricorso, l'ordinanza impugnata emessa il 29/06/2021 dal Tribunale del riesame di Brescia è stata notificata in data 29/07/2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 13.09.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, anziché presso il Tribunale di Brescia, dove il ricorso è stato inoltrato e ricevuto solo il 28.09.2021. Di conseguenza il ricorso deve considerarsi sicuramente tardivo, perché al momento in cui perveniva alla cancelleria del Tribunale di Brescia era già decorso il termine dei quindici giorni. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di