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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 47653/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, emesso il 21 gennaio 2022, che aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., di un immobile (denominato Residence degli Ulivi) di proprietà della Eurolido s.r.I., amministrata dal ricorrente, sul presupposto, tratto da una serie di intercettazioni, che tale società fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], soggetto indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. in quanto ritenuto a capo di una cosca di 'ndrangheta alla cui operatività è stata ricondotta la struttura alberghiera in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della Eurolido s.r.I..

Deduce violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto della sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 settembre 2022, statuizione che si riverbererebbe sulla sussistenza degli elementi a sostegno della misura, anche tenuto conto del fatto che il residence in sequestro sarebbe già stato sottoposto a misura ablativa in epoca tale da impedire la sua strumentalità per i fini della cosca.

La mancata contestazione del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. al ricorrente farebbe venir meno il fumus commissi delicti.

Gli altri elementi offerti dal Tribunale in ordine alla astratta configurabilità del reato non avrebbero consistenza.

Mancherebbe anche una adeguata motivazione sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente - che riveste la posizione di terzo interessato - ineriscono alla sussistenza dei presupposti che hanno legittimato la misura cautelare, quali l'astratta configurabilità del reato ed il periculum in mora.

In proposito, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).

Peraltro, a fronte della dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, tutte le argomentazioni tendono ad aggredire vizi motivazionali neanche deducibili in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3ECONDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, emesso il 21 gennaio 2022, che aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., di un immobile (denominato Residence degli Ulivi) di proprietà della Eurolido s.r.I., amministrata dal ricorrente, sul presupposto, tratto da una serie di intercettazioni, che tale società fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], soggetto indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. in quanto ritenuto a capo di una cosca di 'ndrangheta alla cui operatività è stata ricondotta la struttura alberghiera in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della Eurolido s.r.I.. Deduce violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto della sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 settembre 2022, statuizione che si riverbererebbe sulla sussistenza degli elementi a sostegno della misura, anche tenuto conto del fatto che il residence in sequestro sarebbe già stato sottoposto a misura ablativa in epoca tale da impedire la sua strumentalità per i fini della cosca. La mancata contestazione del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. al ricorrente farebbe venir meno il fumus commissi delicti. Gli altri elementi offerti dal Tribunale in ordine alla astratta configurabilità del reato non avrebbero consistenza. Mancherebbe anche una adeguata motivazione sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente - che riveste la posizione di terzo interessato - ineriscono alla sussistenza dei presupposti che hanno legittimato la misura cautelare, quali l'astratta configurabilità del reato ed il periculum in mora. In proposito, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). Peraltro, a fronte della dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, tutte le argomentazioni tendono ad aggredire vizi motivazionali neanche deducibili in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3ECONDA
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