CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 novembre 1970
Cassazione n. 25169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/1970 a Borgomanero avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Novara del 2 dicembre 2021, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato in anni uno e mesi due di reclusione. Si contesta all'imputato di essersi appropriato - nel periodo dal 9 al 29 ottobre 2019 - della complessiva somma di 15.700 euro, ricevuta in qualità di incaricato di pubblico servizio, quale titolare della ricevitoria del lotto sita in [OSCURATO:PERSONA]Agogna, in quanto ometteva di versare all'ufficio Monopoli di Stato la suddetta somma, a titolo di provento di gioco del lotto effettuato dagli utenti della ricevitoria. Il compendio probatorio si fonda sugli accertamenti documentali e sulle dichiarazioni dello stesso imputato che hanno permesso di accertare che il predetto, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, in quanto titolare di una ricevitoria del lotto, ometteva di versare all'Ufficio dei Monopoli di Stato la somma di euro 15.700, provento delle giocate effettuate nel suo locale. La Corte di appello, pur prendendo atto della versione dei fatti fornita dall'imputato, riscontrata dalle dichiarazioni della dipendente del suo negozio, secondo la quale una parte consistente delle somme dovute dall'Erario non era fisicamente entrata nella sua disponibilità avendo egli stesso, autonomamente, effettuato le giocate senza pagarle, in virtù della duplice veste di titolare della ricevitoria e di utente di quello stesso esercizio commerciale, nella speranza che le vincite realizzate, iscritte nel conto corrente, ne coprissero i relativi costi, ha ritenuto, in ogni caso, Ubertini responsabile del reato ascrittogli. Nella sentenza impugnata si richiama conseguentemente l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione secondo il quale "In terna di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Romei, Rv. 281511 - 01). 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del -eato di cui all'art.314 cod. pen. Nelle tre settimane contabili di riferimento, la stragrande maggioranza delle giocate proveniva dal prevenuto e non dagli avventori della tabaccheria. Con riferimento alle giocate di Ubertini, il denaro non è entrato materialmente nelle casse della tabaccheria, in quanto il concessionario può sempre giocare la schedina, in difetto di un pagamento.Il concetto di disponibilità di cui all'art. 314 cod. pen. deve essere inteso unicamente come disponibilità fisica e non anche come disponibilità virtuale. Quanto all'elemento soggettivo del reato, Ubertini era con certezza cosciente che non si stava appropriando del denaro degli avventori, ossia del denaro del quale aveva la disponibilità fisica. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del peculato d'uso. La difesa si appella all'orientamento minoritario, secondo il quale la fattispecie in esame si applica anche quando l'appropriazione momenl:anea riguarda una somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 2. La vicenda processuale rimessa al giudizio di questa Corte regolatrice impone di ribadire (Sez. 6, n. 46954 del 21/05/2015, Bongiovanni, Rv. 265275 - 01; Sez. 6, n. 30541 del 17/05/2007, Lombardo, Rv. 237185) che il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell'attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz'altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all'art. 358 cod. pen. (se non un pubblico ufficiale, ove voglia valorizzarsene la congiunta indiretta posizione di agente contabile ai sensi dell'art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827), poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (L. 2.8.1982 n. 528, L. 19.4.1990 n. 85 e loro successive modificazioni). Da ciò consegue che il raccoglitore-rihetvitore delle giocate del lotto risponde del delitto di peculato quando si appropri 'somme riscosse dai giocatori, e, più precisamente allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito "uti dominus" (Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283940 - 01). 3. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell'amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell'erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell'amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto. 4.Alla luce del principio sopra richiamato, è di tutta evidenza come nel caso in esame - a prescindere, sia dal fatto che la "disponibilità", alla quale fa riferimento l'art. 314 cod. pen. sia solo quella materiale o anche quella giuridica, sia dall'individuazione del momento consumativo del reato difetti proprio la natura pubblica del denaro, del quale si sarebbe appropriato, detenendolo, l'imputato. Risulta provato, e la Corte di appello lo considera assodato, che, nel periodo dal 9 al 29 ottobre 2019, la stragrande maggioranza delle giocate della ricevitoria di Ubertini proveniva dal prevenuto e non dagli avventori della stessa. Ubertini, quindi, giocava la schedina in difetto del pagamento dovuto. E', però, errato sostenere che la somma di denaro della quale l'imputato si rendeva debitore, possa costituire oggetto del reato di peculato, posto che Ubertini non ha avuto la disponibilità della stessa in ragione del proprio ufficio e non si è appropriato della stessa, comportandosi uti dominus, così realizzando l'interversione del possesso, ma si è limitato a effettuare delle giocate col suo denaro senza versare il corrispettivo allo Stato. 5.Dal punto di vista giuridico, in altre parole, alla stregua di quanto sopra, il titolare della ricevitoria non può considerarsi, a tutti gli effetti, alla stregua di un utente della stessa, nella quale si effettua la giocata e il denaro incassato a tale titolo deve essere conseguentemente considerato per l'Erario come proveniente dagli utenti della ricevitoria stessa, qualunque ne sia la provenienza fisica o virtuale. o P'72 Q> 6.La condotta sopra delineata non integra, quindi, il reato contestato e, C'd CnJ Onseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. I P.Q.