CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 25142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, oltre cheformulato in termini privi di concreta specificità, esso risulta anchemanifestamente infondato, in quanto, si è sostanzialmente rivendicato uninesistente diritto al minimo della pena, mentre deve ribadirsi che, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevist i per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a t itolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]