CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 24933/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 662/2025 UP - 27/05/2025 R.G.N. 8685/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Caltanissetta, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24933/2025 Roma, lì, 07/07/2025 2.1. Col primo motivo deduce che la pena base, come fissata dal giudice nella sentenza di primo grado, in anni quattro di reclusione ed euro mille di multa deve ritenersi determinata in violazione del minimo edittale previsto in relazione alla data di consumazione del reato di furto in abitazione, risalente al 9 maggio 2018, rispetto al quale non è quindi applicabile il nuovo minimo edittale di anni quattro di reclusione, ma andava applicato il minimo edittale all’epoca previsto di anni tre di reclusione. Sicché, non risultando alcuna motivazione in ordine all’entità della pena base quantificata in anni quattro di reclusione, deve ritenersi che il giudice abbia inteso fissarla individuandola nell’indicato minimo edittale errato o in alternativa deve ritenersi non supportata da motivazione la scelta di quantificare la pena in misura superiore al minimo edittale di tre anni di reclusione. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 192, comma 2, cod.proc.pen. Nonostante la sentenza di primo grado avesse giustamente svalutato la circostanza della presenza, al momento del delitto, nei pressi dell’abitazione derubata dell’autovettura del ricorrente, osservando come essa potesse essere stata data in prestito ad altri, e valorizzato solo la circostanza del rinvenimento presso l’abitazione dello stesso di un giubbotto smanicato di colore rosso simile a quello indossato dall’autore del furto, la Corte di appello, a fronte del rilievo difensivo che faceva notare come rispetto all’indumento si trattava solo di una valutazione in termini di mera verosimiglianza, rivalutava l’elemento della presenza dell’autovettura del Romano sul posto del furto, laddove peraltro essa non è di proprietà del ricorrente ma del padre dello stesso (così come poteva essere del padre anche il giubbotto rosso rinvenuto). Nulla avrebbe potuto, inoltre, aggiungere al quadro indiziario il fermo dell’imputato a bordo dell’autovettura in questione avvenuto dopo tre giorni, che condusse al rinvenimento di oggetti atti allo scasso. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio; esso è, invece, infondato nel resto. 1.1. Ed invero, quanto al primo motivo, si osserva che fondatamente il ricorrente si duole del fatto che la pena base è stata fissata dal giudice, nella sentenza di primo grado, in anni quattro di reclusione (ed euro mille di multa), in violazione del minimo edittale previsto in relazione alla data di consumazione del reato di furto in abitazione contestato nel caso di specie, risalente al 9 maggio 2018, rispetto al quale non era quindi applicabile il nuovo minimo edittale di anni quattro di reclusione, introdotto con la legge n. 36 del 26 aprile 2019, successiva alla data del commesso reato (2018), ma andava applicato il minimo edittale all’epoca previsto di anni tre di reclusione. Sicché, delle due l’una, non risultando alcuna motivazione in ordine all’entità della pena base quantificata in anni quattro di reclusione, avrebbe dovuto ritenersi o che il giudice abbia inteso fissarla individuandola nell’indicato minimo edittale illegale o, in alternativa, che la determinazione fissata in misura superiore al minimo edittale non sia stata supportata da motivazione. In appello il difensore aveva posto la questione sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte di merito si è limitata ad osservare che la pena era stata correttamente determinata, partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione, prevista come minimo edittale per il furto in abitazione, poi aumentata a cinque anni alla luce della circostanza aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. e, infine, ridotta alla pena inflitta per effetto dell'applicazione delle circostanze generiche riconosciute in favore dell'imputato. Evidente è l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, ed in particolare la Corte di appello, che, nel confermare la correttezza della determinazione della pena operata dal Tribunale, ha fatto esplicito riferimento ai minimi edittali, rispettivamente di anni quattro di reclusione, per il reato base, e di anni cinque di reclusione per il reato aggravato, entrambi introdotti dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019, che, prevedendo un inasprimento di pena, non avrebbe potuto trovare applicazione rispetto al reato commesso nel caso di specie in data antecedente all’entra in vigore di tale legge. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è infondato, non essendo ravvisabili i vizi denunciati, che si fondano su una prospettazione atomistica degli indizi acquisiti al processo. Ed invero, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di appello, i giudici hanno innanzitutto recuperato l’elemento svalutato dal primo giudice – e ciò era certamente consentito al giudice dell’appello in virtù del principio devolutivo - relativo alla presenza dell’autovettura in uso all’imputato, il giorno del furto, proprio in prossimità dell’abitazione derubata (circostanza peraltro non oggetto di specifica contestazione in appello che, anzi, premesso l’uso dell’autovettura, si appunta unicamente sul giudizio che il primo giudice avrebbe espresso in termini di mera compatibilità, tra il giubbotto rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato e quello indossato da uno dei due soggetti ritratti dalle telecamere). I giudici di merito hanno poi posto in luce che da tale autovettura, risultata in uso all’imputato, come ritratto dalla telecamere presenti sul posto, erano scesi i due soggetti che avevano perpetrato il furto; indi, hanno collegato la persona dell’imputato al fatto anche attraverso il concordante indizio della tipologia e del colore del giubbotto rinvenuto presso l’abitazione dello stesso (rispetto al quale la difesa solo ora si limita a prospettarne la possibile appartenenza anche al padre dell’imputato), perfettamente coincidente con quello indossato dalla persona ritratta dalle telecamere, che uscita unitamente al complice dal veicolo indicato, scavalcava una recinzione sita poco distante dalla casa della persona offesa, per poi fare ritorno di corsa verso la medesima macchina, ivi rimasta parcheggiata. I giudici hanno infine chiuso il cerchio intorno alla persona dell’imputato in virtù della circostanza che lo stesso, dopo soli tre giorni dall’accaduto, era stato trovato alla guida proprio dell’auto ritratta sul luogo del delitto, al cui interno erano stati per di più rinvenuti attrezzi atti allo scasso. Tale valutazione congruamente argomentata non risulta intaccata dai rilievi del ricorso, che mirano a sminuire la portata di ogni singolo indizio, senza confrontarsi adeguatamente con la risultante del quadro probatorio delineato dal giudice di merito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà procedere alla rideterminazione della pena nel rispetto dei minimi edittali stabiliti per legge. Nel resto, invece, il ricorso dev’essere rigettato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 27/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]