CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza, pronunciata il 17 ottobre 2018, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste aveva condannato Denis MATTEI alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 935,00 di multa e Alessia BIASIZZO alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e furto aggravato. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di rapina aggravata. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione della legge penale conseguente alla mancata riqualificazione del fatto descritto al capo 1) della rubrica nel reato di furto semplice. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata in relazione al reato di rapina aggravata e la mancata riqualificazione del fatto descritto al capo 1) della rubrica nel reato di furto semplice. Rilevato che tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i ricorsi, come nel caso di specie, si limitano a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Deve esser, altresì, sottolineato come le sovrapponibili doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal 'tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado. I ricorrenti, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invocano una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. La sentenza oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento. L'ulteriore doglianza dedotta da entrambi i ricorrenti inerente la mancata riqualificazione giuridica del fatto descritto al capo 1) della rubrica nel reato di furto semplice è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257310 - 01). All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 20 dicembre 2022