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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 34167/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26617-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO CAGLIARI, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso 626 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; n I)

55. R.G. 26617/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, proponeva domanda di riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e umanitaria innanzi al Tribunale di Cagliari.

A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere stato accusato di aver praticato riti woodoo con i quali avrebbe causato la morte della ragazza che frequentava; all'audizione innanzi al Tribunale ha precisato di essere cristiano e di aver voluto sposare la ragazza mussulmana, che poi è morta.

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione è stato proposto gravame innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 26 giugno 2019, n. 563, ha rigettato l'impugnazione.

Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione del d.lgs. 251/2007, art. 14, lettera c, nn. 3 e 5 per non avere la Corte d'appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata".

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si limita a genericamente invocare la situazione di violenza e di corruzione esistente in Nigeria, senza allegare fatti specifici attinenti alla sua regione di provenienza e senza indicare alcuna fonte né contestare le affermazioni della Corte d'appello circa la mancata ricorrenza dei presupposti di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26617-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO CAGLIARI, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso 626 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; n I) 55. R.G. 26617/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, proponeva domanda di riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e umanitaria innanzi al Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere stato accusato di aver praticato riti woodoo con i quali avrebbe causato la morte della ragazza che frequentava; all'audizione innanzi al Tribunale ha precisato di essere cristiano e di aver voluto sposare la ragazza mussulmana, che poi è morta. Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda. Avverso la decisione è stato proposto gravame innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 26 giugno 2019, n. 563, ha rigettato l'impugnazione. Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione del d.lgs. 251/2007, art. 14, lettera c, nn. 3 e 5 per non avere la Corte d'appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata". Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a genericamente invocare la situazione di violenza e di corruzione esistente in Nigeria, senza allegare fatti specifici attinenti alla sua regione di provenienza e senza indicare alcuna fonte né contestare le affermazioni della Corte d'appello circa la mancata ricorrenza dei presupposti di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il
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