CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1986
Cassazione n. 23084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/06/1986 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 118) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, con specifico riferimento all'esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria, prevista dall'art. 56, comma 3, cod. pen. Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come dal verbale di arresto poteva evincersi che solamente l'arrivo degli operanti aveva interrotto l'azione delittuosa. Quanto alla censura in punto di diniego dell'art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la stessa si palesa generica e aspecifica, a fronte di una puntuale motivazione che, al riguardo, ha valorizzato l'inusitata gravità del fatto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] este