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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22695/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. e rideterminava la pena per il reato di ricettazione nella misura di mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa; letta la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure in punto di responsabilità svolte nel secondo motivo sono articolate in fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le circostanze dalle quali ha desunto la destinazione alla vendita della merce, dovendo escludersi un travisamento delle risultanze probatorie con riguardo all'entità numerica dei pezzi (circa 2900) corredati da marchi contraffatti; considerato che il secondo motivo è fondato in quanto i giudici d'appello in esito all'espunzione dell'aumento per continuazione relativo al reato ex art. 474 cod.pen., dichiarato prescritto, hanno determinato la pena per il residuo addebito in misura deteriore per la prevenuta quanto all'incidenza delle già riconosciute attenuanti generiche; che in conseguenza del cennato vizio deve rilevarsi ex art. 129 cod.proc.pen. la prescrizione del reato di ricettazione, risultando allo stato decorso il termine decennale aumentato delle sospensioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. e rideterminava la pena per il reato di ricettazione nella misura di mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa; letta la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure in punto di responsabilità svolte nel secondo motivo sono articolate in fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le circostanze dalle quali ha desunto la destinazione alla vendita della merce, dovendo escludersi un travisamento delle risultanze probatorie con riguardo all'entità numerica dei pezzi (circa 2900) corredati da marchi contraffatti; considerato che il secondo motivo è fondato in quanto i giudici d'appello in esito all'espunzione dell'aumento per continuazione relativo al reato ex art. 474 cod.pen., dichiarato prescritto, hanno determinato la pena per il residuo addebito in misura deteriore per la prevenuta quanto all'incidenza delle già riconosciute attenuanti generiche; che in conseguenza del cennato vizio deve rilevarsi ex art. 129 cod.proc.pen. la prescrizione del reato di ricettazione, risultando allo stato decorso il termine decennale aumentato delle sospensioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent
Sentenza Cassazione n. 22695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris