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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1944

Cassazione n. 21158/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1944 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del GUP in sede, sono state rideterminate le pene accessorie fallimentari, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo in riferimento all'affermazione di responsabilità sono del tutto generiche, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa nelle conformi sentenze di merito (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche senza indicare quali elementi, in ipotesi allegati e decisivi, sarebbero stati ingiustificatamente ignorati; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1944 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del GUP in sede, sono state rideterminate le pene accessorie fallimentari, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo in riferimento all'affermazione di responsabilità sono del tutto generiche, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa nelle conformi sentenze di merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche senza indicare quali elementi, in ipotesi allegati e decisivi, sarebbero stati ingiustificatamente ignorati; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris