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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27323/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Roberto e quello di MIRALDI Pietro hanno proposto ricorsi con separati atti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati loro rispettivamente ascritti [capo 2) art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, concorso di entrambi nella cessione continuata di marijuana, in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/8/2022; al solo [OSCURATO:PERSONA], capi 1), 3), 4), 5) e 6), più ipotesi continuate di cessione di marijuana, da settembre 2021 ad agosto 2022, sempre in [OSCURATO:PERSONA]]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione alla coeva pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di altri coimputati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno ;n favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle amm9nde.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] .de te‹, [OSCURATO:PERSONA] a Fe anti l) [OSCURATO:PERSONA] CAlq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Roberto e quello di MIRALDI Pietro hanno proposto ricorsi con separati atti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati loro rispettivamente ascritti [capo 2) art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, concorso di entrambi nella cessione continuata di marijuana, in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/8/2022; al solo [OSCURATO:PERSONA], capi 1), 3), 4), 5) e 6), più ipotesi continuate di cessione di marijuana, da settembre 2021 ad agosto 2022, sempre in [OSCURATO:PERSONA]]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione alla coeva pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di altri coimputati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno ;n favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle amm9nde. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] .de te‹, [OSCURATO:PERSONA] a Fe anti l) [OSCURATO:PERSONA] CAlq
Sentenza Cassazione n. 27323/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris