Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 40654/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è generico e non consentito in questa sede, in quanto, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in risposta al primo motivo di appello, che deduceva la mancata sussistenza del dolo — posto che l'abbandono dell'attività di impresa da parte dell'imputato sarebbe stata giustificata dal suo trasferimento in Brasile a seguito di vicende familiari —, ha ritenuto che, pur ove fosse comprovata, la dedotta vicenda familiare si sarebbe collocata sul piano dei semplici motivi della condotta, pur sempre, tuttavia, cosciente e volontaria, suscettibili di incidere solo sulla determinazione della pena); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 159 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, ascritto al ricorrente, commesso in data 18/5/2005, verrà ad estinguersi alla data del 18/11/2027, allo spirare, cioè, del termine massimo di prescrizione, pari a 22 anni e sei mesi (pena massima edittale pari a 10 anni; aumentata di un mezzo ai sensi degli artt. 99, comma 2, e 157 cod. pen. con il risultato di anni 15; aumentata di un ulteriore mezzo ai sensi dell'art. 161 cod. pen.); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è generico e non consentito in questa sede, in quanto, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in risposta al primo motivo di appello, che deduceva la mancata sussistenza del dolo — posto che l'abbandono dell'attività di impresa da parte dell'imputato sarebbe stata giustificata dal suo trasferimento in Brasile a seguito di vicende familiari —, ha ritenuto che, pur ove fosse comprovata, la dedotta vicenda familiare si sarebbe collocata sul piano dei semplici motivi della condotta, pur sempre, tuttavia, cosciente e volontaria, suscettibili di incidere solo sulla determinazione della pena); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 159 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, ascritto al ricorrente, commesso in data 18/5/2005, verrà ad estinguersi alla data del 18/11/2027, allo spirare, cioè, del termine massimo di prescrizione, pari a 22 anni e sei mesi (pena massima edittale pari a 10 anni; aumentata di un mezzo ai sensi degli artt. 99, comma 2, e 157 cod. pen. con il risultato di anni 15; aumentata di un ulteriore mezzo ai sensi dell'art. 161 cod. pen.); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il co
Sentenza Cassazione n. 40654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris