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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 35704/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 31 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa il 23 novembre 2020 dal Tribunale di Bologna che condannava BENCIVENNI Corrado a mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 2 e 3 della L. 110/1975 e segnatamente per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un cacciavite, una pinza in metallo ed uno scalpello da muratore, oggetti utilizzabili per l'offesa alla persona.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BENCIVENNI Corrado deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il, Preside7te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa il 23 novembre 2020 dal Tribunale di Bologna che condannava BENCIVENNI Corrado a mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 2 e 3 della L. 110/1975 e segnatamente per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un cacciavite, una pinza in metallo ed uno scalpello da muratore, oggetti utilizzabili per l'offesa alla persona. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BENCIVENNI Corrado deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il, Preside7te
Sentenza Cassazione n. 35704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris