CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 22642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gislativo n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. Ud. 1/02/07/2024C.C. PU R.G.7795/2022 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7795/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. Gi anluca Bozzelli, in virtù di procura speciale ex art. 380 biscod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione. Pec: - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ADER (quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. già incorporante, per fusione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della CAMPANIAn. 6827-24- 21 , depositata in data 1 7 settembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’estratto di ruolo contenente otto cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi disposti dall’Ente impositore ex art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del2010, ritenendo regolare la notifica delle cartelle di pagamento, inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della giurisprudenza di legittimità che non consentiva un’azione di accertamento negativo e la conseguente irrilevanza della successiva prescrizione. 2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che : l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] poteva avvalersi, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, degli avvocati del libero foro; la memoria difensiva depositata in primo grado ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992era tardiva; non erano stati proposti motivi aggiunti, necessari alla luce del deposito di documenti non conosciuti ex art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992; le medesime argomentazioni, contenute nella memoria depositata in secondo grado, erano inammissibili, se considerate nuove eccezioni in appello, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992; il contribuente non aveva adempiuto allo specifico onere di contestazione circa la conformità tra l’originale e la copia degli atti prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]; le notifiche delle cartelle esattoriali, alla luce della documentazione in atti, erano regolari ed era regolare la notifica dell’intimazione di pagamento, atto interruttivo della prescrizione, rispetto alla quale ogni eccezione era inammissibile per quanto rilevato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui resist ono con rispettivi controricorsi l’Agenzia delle Entratee l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. 4.Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e il ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.; 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 32, 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione alla tempestività del disconoscimento della documentazione allegata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, appiattendo la propria decisione sull’eccezione di tardività della memoria depositata nel giudizio di primo grado, pure tardiva, aveva rigettato l’impugnazione proposta per non aver il contribuente tempestivamente -e con gli strumenti processuali idonei -contestato la produzione delle [OSCURATO:PERSONA]. L’eccepita tardività non era imputabile al contribuente, in quanto, in pendenza del termine ultimo per il deposito delle memorie illustrative, vi era stata un’interruzione nazionale dei servizi telematici del PTT e la parte ricorrente diligentemente aveva tentato il deposito della difesa, che era stato reso possibile solo al ripristino dei servizi telematici, avvenuto in data 4 novembre 2019. Inoltre, i giudici di secondo grado erroneamente avevano affermato che il ricorrente fosse tenuto alla presentazione di motivi aggiunti ex art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto già in primo grado era stata dedotta la nullità o l’inesistenza delle notifiche degli atti impugnati. Ancora, la Commissione tributaria regionale avevaerroneamente censurato pure la riproposizione delle medesime contestazioni nell’appello del contribuentein quanto contrastanti con il principio del divieto di nuove eccezioni in appello, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n.546 del 1992. 1.1Il profilo di censura, riguardante la questione rappresentata dalla tempestività del deposito della memoria illustrativa depositata in primo grado e della funzione esplicativa dei motivi di ricorso già formulati, è infondata. 1.1.1Ed invero, questa Corte ha affermato che « Il thema decidendum nel giudizio tributario, avente struttura impugnatoria, è delimitato dalle ragioni addotte dal contribuente per contrastare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, a ciò conseguendo che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi d'invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 , esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (Cass., 12 settembre 2018, n. 2223) e che « L a deduzione, nella memoria ex art.32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, è inammissibile, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 » (Cass., 1 3 aprile 2023, n. 9832; Cass., 24 maggio 2021, n. 14165). 1.1.2 Ancora è stato precisato che « In tema di processo tributario, l'art.24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 costituisce eccezione alla regola generale della completezza e non eterointegrabilità del ricorso, quale conseguenza della natura impugnatoria/accertativa della giurisdizione tributaria: solo quando l'Amministrazione produce un atto integrativo o accessorio al provvedimento lesivo già impugnato, ampliando il "thema decidendum", per ricostituire il contraddittorio (e mantenere la concentrazione unitaria del processo, prevendendo plurimi ricorsi autonomi di atti collegati) è consentito al contribuente leso di impugnare con motivi aggiunti (impropri) i nuovi atti, ovvero spiegare ulteriori difese con motivi aggiunti (propri) derivanti dalla conoscenza di profili nuovi all'esito della produzione documentale dell'Ufficio. Trattandosi di norma eccezionale, sconta la stretta interpretazione di cui all'art. 14 disp. prel. al codice civile, donde ne è inibita l'applicazione analogica ai casi in cui non ci sia produzione documentale, restando esclusa l'introduzione di motivi od argomenti nuovi, specie se in conseguenza non di atti, ma di meri fatti e circostanze che erano o dovevano essere noti in quanto conseguenza di previsione di legge» (Cass., 31 luglio 2020, n. 16504) e che «L'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art.24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito» (Cass., 7 luglio 2017, n. 16803). 1.1.3 Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, non sussiste alcuna violazione delle norme richiamate ecorrettamente i giudici di secondo grado hanno rilevato la tardività delle eccezioni contenute nella memoria depositata in primo grado ex art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e la mancata presentazione di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, avuto riguardo alla specifica contestazione relativa alla documentazioneprodotta nel giudizio di primo grado , in quanto il ricorrente aveva contestato analiticamente detta documentazione, perché parziale ed illeggibile, operando il disconoscimento della documentazione ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., parziali ed illeggibili (cfr. pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione); non si è, dunque, in presenza di una mera difesa, sempre deducibile, ma si è verificato un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed è stato ampliato il tema della decisione, con conseguente ampliamento dell'attività d'indagine del giudice. 1.1.4Soccorre, in tal senso, anche la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo dellacartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copieprodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità dellecopie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso»(Cass., 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., 4 ottobre 2018, n. 24323; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902). 1.2 Il profilo di censura, riguardante l’incolpevole l’impedimento che aveva determinato il ritardo nel deposito nel PTT, è, invece , inammissibile, perché questione nuova che non risulta dal provvedimento impugnato. 1.2.1 Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041). 1.2.2Più in particolare, da un lato , nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., 16 ottobre 2018, n. 25863, in motivazione; Cass., 26 marzo 2012, n. 4787) e dall'altro, la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame(Cass., 10 ottobre 2019, n. 25493, in motivazione; Cass., 22 settembre 2017, n. 22207; Cass., 18 marzo 2014, n. 6246). 1.2.3 Nella vicenda in esame, come correttamente rilevato nella proposta di definizione acceleratae contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nella memoria depositata in atti, « il ricorrente, nella sostanza, formula per la prima volta in sede di legittimità una istanza di rimessione in termini per un non imputabile ritardo nel deposito di un atto processuale avvenuto in primo grado di giudizio che richiede, peraltro, un inammissibile nuovo accertamento in fatto». 1.3 E’, invece, infondata la censura riguardante la qu alificazione di «nova» alle contestazioni circa la documentazione attestante l’avvenuta notifica degli atti presupposti proposte in primo grado con la memoria ex art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e riproposte in appello in violazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto, nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria «causa petendi»e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt.24 e 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Cass., 3 novembre 2022, n. 32390). 1.3.1Correttamente, dunque, la proposta di definizione accelerata, ha ritenuto la doglianza in esame manifestamente infondata « posto che , stante la tardività delle eccezioni articolate in primo grado (in quanto contenute nella memoria illustrativa), la trattazione in appello avrebbe costituito – come correttamente nota il controricorrente – violazione del divieto dello ius novorum per ampliamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa articolata dal contribuente (Cass., Sez. V, 28 aprile 2023, n. 11284), domanda nuova e che (per) la sua inammissibilità sarebbe -in ogni caso - stata rilevabile d'ufficio in sede di legittimità anche in caso di accettazione del contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17856; Cass., Sez. V, 23 luglio 2020, n. 15730; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2019, n. 18388; Cass., Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11843; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14402; Cass., Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28302)». 2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, lett. b) bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, nonché degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ., in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali e al disconoscimento della documentazione allegata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento (e degli avvisi di accertamento), non valutando correttamente il corredo probatorio allegato agli atti da entrambe le agenzie fiscali, non avvedendosi della mancanza, tra quelle invocate a elementi di prova, degli adempimenti necessari alla regolarità del procedimento notificatorio, tanto in relazione alle cartelle, quanto per avvisi di accertamento, né aveva fatto buon governo dell’obbligo di pronunciarsi sul richiesto, valutando le difese del contribuente. In particolare, mancavano nel primo caso, in relazione agli atti impositivi, la verifica della corrispondenza tra la fotocopia della relata e l’atto al quale si sarebbe riferito (in particolare si evidenziava la mancata compilazione della relata e la mancan za soprattutto in questa dell’indicazione del numero di atto da notificare); mentre l’Agenzia delle Entrate non aveva neppure aveva allegato le ricevute di spedizione delle CCAN, in aperta violazione del disposto dell’art. 139 comma secondo, cod. proc. civ. e le allegazioni in fotocopia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossionemancavano della prova dell’invio di entrambe, CCAN e CCAD. 2.1Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313), oltre che inammissibile per violazione dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e non avendo il ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724). 2.2Il motivo, poi, nella parte in cui censura ancora una volta il vizio di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sotto lo specifico profilo del disconoscimento della conformità delle copie agli originali, deve ritenersi assorbito dalle statuizioni adottate con riguardo al primo motivo. 3. Il terzo mezzo deduce, ai sensi all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 2746 cod. civ. e all’art. 2948, n. 4, cod. civ., all’art. 29 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per la prescrizione di sanzioni, interessi e tributi locali ed in relazione all’art. 72del decreto legislativo n. 5097 del 1993,all’art. 17 della legge n. 449 del 1997 e all’art. 5 del decreto legge n. 953 del 1982 per la decadenza degli enti al diritto a richiedere somme. [OSCURATO:PERSONA] tr ibutaria regionale, ritenendo correttamente notificati gli atti impugnati,aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione proposta dal contribuente, che pure era stata oggetto di discussione tra le parti, oltre che la decadenza dal diritto di richiedere le somme iscritte a ruolo e la eccepita (nelle memorie illustrative di primo grado e in appello) prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi ex artt. 2948, comma primo, n. 4, cod. civ. e 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 3.1 Come correttamente rilevato nella proposta di definizione accelerata, il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’omessa valutazione della questione della prescrizione quinquennale in tema di interessi e sanzioni in quanto, come asserito anche dal controricorrente, anch’essa questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e perché, rilievo decisivo, lo stesso ricorrente ha dedotto che la questione era stata introdotta con la già menzionata tardiva memoria illustrativa (pag. 24 del ricorso per cassazione) ed è infondato, in quanto, in disparte l’omessa censura della intervenuta interruzione della prescrizione per effetto della notificazione della intimazione di pagamento, una volta accertata la definitività della pretesa impositiva per regolare notifica (quanto meno) delle cartelle di pagamento, l’intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri (Cass., 31 ottobre 2017, n. 25995; Cass.,10 aprile 2013, n. 8704). 4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell e Agenzie controricorrenti, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, ilricorrente va condannatoal pagamento, in favore delle Agenzie controricorrenti, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.e in favore della cassa delle ammende, d i un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.(cfr. anche Cass., Sez. U, 27 settembre 2023, n. n. 27433). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente , al pagamento, in favore d elle A genzi e controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoper ciascuna in euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debito e dell’ulteriore importo , sempre in favore di ciascuna delle Agenzie controricorrenti, di euro 8.000,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Condanna il ricorrente a l pagamento, in favore della c assa delle ammende, dell’importo di euro4.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 2