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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02203/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, confermandone la condanna per i delitti di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 25 e 455 (capo 1), 81 cpv. e 640 (capo 2), 56 e 640 (capo 3) cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è versato in fatto e manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha basato la propria decisione sull'offensività del fatto, in maniera congrua e conforme a legge, sul numero delle banconote false detenute dall'imputato, sulla modalità dell'azione - segnatamente della spendita dei biglietti contraffatti - e sull'intensità del dolo, e rispetto a tale iter il ricorso ha finito col reiterare il medesimo ordine di censure già disattese; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, confermandone la condanna per i delitti di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 25 e 455 (capo 1), 81 cpv. e 640 (capo 2), 56 e 640 (capo 3) cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è versato in fatto e manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha basato la propria decisione sull'offensività del fatto, in maniera congrua e conforme a legge, sul numero delle banconote false detenute dall'imputato, sulla modalità dell'azione - segnatamente della spendita dei biglietti contraffatti - e sull'intensità del dolo, e rispetto a tale iter il ricorso ha finito col reiterare il medesimo ordine di censure già disattese; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02203/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris